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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice onorario, dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RGN 1236 dell'anno 2024
TRA
AVV. , (C.F. ), residente in Battipaglia (SA) Parte_1 C.F._1 alla via E. De Filippo, 30 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.
Stefania Del Giorno, c.f. del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso e nello Studio della medesima in Battipaglia (SA) alla via A. Fogazzaro, 57/A
RICORRENTE
E
(c.f. e P.IVA ), con sede in Roma, alla via Somalia Controparte_1 P.IVA_1
148, in persona dell'Amm.re unico (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio dall'avv. Stanislao Giammarino (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al Corso C.F._4
Vittorio Emanuele 35
RESISTENTE
Oggetto: ricorso per competenze professionali avvocato ex art. 281 decies c.p.c.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.02.2024, l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la ed esponeva che: Controparte_1
a) l'avv. espletava la sua attività professionale in virtù di procura alle liti del Parte_1
30/05/2023; b) si costituiva nel giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Salerno RGE IMM
58/2022 dott.ssa Sicilia, su istanza di quale creditore procedente con comparsa di CP_3 costituzione;
c) l'attività difensiva compiuta dal professionista si concretizzava: 1) assistenza previa partecipazione al sopralluogo di accesso al compendio pignorato su richiesta del custode Avv. Lucia
Venosa in presenza del CTU Ing. il quale contestualmente procedeva a rilievi come quesiti Per_1
disposta dal G.E.; 2) procedeva alle trattative con il creditore procedente al fine di definire bonariamente al controversia concordando il pagamento e predisponendo la modulistica ( adeguata verifica, mod privacy e altri allegati) 3) transazione con la custode giudiziale circa le indennità che la debitrice principale doveva corrispondere per effetto dell'intervenuto pignoramento;
d) veniva revocato l'incarico, dall'amministratore della società con mail in data 29/01/2024; e) si sollecitava il pagamento delle competenze maturate che ammontavano ad € 14.386,00 oltre accessori applicando i minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014; e) tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva: 1) in via principale, accertare e dichiarare che l'Avv. ha svolto l'attività Parte_1
professionale demandatagli dalla società presso il Tribunale di Salerno sez. Controparte_1
Esecuzione Imm., oltre ad aver svolto la sua attività in fase stragiudiziale e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 14.386,00 oltre accessori;
2) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge per il presente procedimento da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Con memoria difensiva, depositata in data 13.06.2024, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale si opponeva ad ogni avversa domanda ed esponeva: a) il 26 febbraio Controparte_1
2024 venivano notificati a mezzo PEC alla ricorso ex art.281 decies cpc e Controparte_1
decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti;
b) a sostegno della richiesta di condanna in favore dell'Avv. al pagamento della somma di €.14.386,00, il Parte_1
ricorrente esponeva di aver espletato in favore della comparente attività professionale in virtù di una presunta procura alle liti del 30/5/2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare REI
58/2022 pendente innanzi al Tribunale di Salerno e che la richiesta di pagamento delle sue competenze era rimasta priva di riscontro;
c) dal tenore della comparsa di costituzione, prodotta dal ricorrente, era evidente che, nel costituirsi in giudizio, l'avv. non era a conoscenza del Parte_1
fatto che la società era già costituita a ministero dell'avv. Stanislao Giammarino, il quale, resosi conto della nuova costituzione, prontamente con pec del 20.07.2023 contestava la circostanza di non essere stato informato di una sua costituzione in aggiunta o in sostituzione;
d) subito dopo la
2 ricezione di tale pec l'allora amministratore comprendendo che qualcosa di poco chiaro stava avvenendo a sua insaputa, rassegnava le dimissioni e veniva sostituito con l'attuale amministratore unico, come risulta dal verbale di assemblea e dalla visura camerale aggiornata;
e) il nuovo amministratore, in attesa di capire come l'Avv. avesse potuto costituirsi in giudizio per Parte_1
la società da lui amministrata (quando vi era un altro legale che già seguiva la procedura esecutiva), gli revocava il mandato (con la pec prodotta dallo stesso ricorrente come allegato 5), salvo avere conferma, solo dopo la proposizione del ricorso, che nessuna procura era stata rilasciata in favore del citato professionista;
f) per tutto quanto sopra esposto, la chiedeva: 1) Controparte_1 rigettare ogni avversa domanda;
2) accertare che nulla fosse dovuto all'avv. Parte_1 per la presunta attività professionale svolta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Salerno REI 58/2022; 3) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 04.02.2025, il Giudice, preso atto del deposito, da parte del ricorrente, dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio e della mancata accettazione di tale rinuncia da parte della resistente, assegnava la causa in decisione senza termini.
Il ricorso va rigettato.
La domanda presentata dall'odierno ricorrente è una domanda di recupero competenze professionali di avvocato, che segue il rito sommario di cognizione dopo la riforma Cartabia ex art. 281 decies c.p.c.: “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
Nelle sole cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.”
In merito al giudizio in questione, la parte ricorrente in data 30.01.2025 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio con cui ha espresso la propria volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio, chiedendo che venisse dichiarata l'estinzione del processo. La rinuncia agli atti del giudizio, prevista dall'art. 306 c.p.c., comporta l'estinzione del processo se è accettata da tutte le parti interessate alla sua prosecuzione. Si ritiene che non siano interessate al giudizio: le parti contumaci;
le parti costituite che si siano difese in modo tale da dimostrare di non desiderare una
3 pronuncia nel merito. Gli effetti di tale rinunzia si producono esclusivamente in relazione allo specifico procedimento per il quale viene posta in essere, mentre nessuna conseguenza è in grado di produrre né sull'azione né sul diritto sostanziale. L'estinzione del giudizio, per il quale viene proposta rinuncia, si perfeziona soltanto se le parti costituite interessate alla prosecuzione manifestino la loro volontà di accettazione;
così come per la rinuncia, anche l'accettazione deve essere espressa e provenire dalla parte personalmente o dal procuratore speciale.
Rispetto al caso sottoposto all'attenzione dell'adito Tribunale, è emerso che, nell'ultima udienza, la parte resistente non ha accettato la rinuncia agli atti predisposta dalla ricorrente chiedendo esplicitamente trattenersi la causa in decisione con condanna alle spese della parte ricorrente, anche perché non vi è rinuncia all'azione.
Il giudizio in questione, come evidenziato in precedenza, origina da un ricorso presentato dalla parte ricorrente per il recupero di presunte competenze professionali, inerenti a delle prestazioni svolte in favore della parte resistente in virtù di procura alle liti del 30/05/2023. La parte resistente, sin dall'atto introduttivo, disconosce fermamente l'apposizione della propria sottoscrizione in calce a tale scrittura privata, in quanto a sua detta mai rilasciata dall'allora amministratore della
[...]
ing. , unico soggetto autorizzato dalla legge e dallo statuto, CP_1 Controparte_4 intimando al ricorrente di produrre l'originale per le eventuali verifiche. Come si evince dalla documentazione depositata in atti, il deposito di una procura in originale, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della resistente, non è mai stata prodotta da parte ricorrente, anzi, quest'ultima, come detto in precedenza, ha espressamente rinunciato agli atti del presente giudizio, non avendo più alcun interesse alla sua prosecuzione.
Dal momento che non è stato possibile rilevare se la firma apposta all'originale del documento, posto alla base della pretesa di parte ricorrente, è autentica o meno, in quanto un'originale della procura non è stata mai prodotta, la domanda proposta dalla ricorrente va rigettata.
A sostegno di quanto affermato, inoltre, si riporta una pronuncia della Suprema Corte, precisamente la sentenza n. 27402/2021, in cui si legge: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione, fermo restando che, ove ciò non avvenga, «del contenuto del documento», ma non pure della sua sottoscrizione, essa potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.”
4 Poiché parte ricorrente non ha articolato sul punto alcuna attività istruttoria anzi, dichiarando a verbale la rinunzia al giudizio, la stessa è rimasta del tutto inerte sotto il profilo probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta la domanda del ricorrente;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente, che si liquidano in
€ 3.397,00 per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Stanislao Giammarino per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno lì 15/4/2025 Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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