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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 9920/2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Cesana del foro di Monza giusta procura allegata al ricorso, il quale ha dichiarato di volere ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
- RICORRENTE -
Email_1
CONTRO
, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. ciascuno in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 ( indirizzo di posta elettronica certificata
; - RESISTENTE - Email_2
Oggetto: esclusione dalla graduatoria per la destinazione alle scuole italiane all'estero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato riassumeva dinanzi a questo Tribunale il giudizio precedentemente incardinato presso il Tribunale di Perugia, autorità dichiaratasi incompetente territorialmente con ordinanza del 10/02/2024. Nel merito, lamentava di essere stato escluso dalla graduatoria per la destinazione del personale docente alle scuole italiane all'estero. In particolare, il bando (decreto dipartimentale nr. 2021 del 20.12.2018) richiedeva per l'accesso il possesso di “requisiti culturali”, comprovati dalla produzione di attestato emesso da Ente certificatore sulla conoscenza delle lingue straniere relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, con livello minimo B2. Il ricorrente segnalava di aver presentato domanda di partecipazione e di aver comprovato il possesso dei requisiti culturali presentando l'attestato del superamento delle prove di selezione di un precedente bando del 2012, avente il medesimo oggetto. Lamentava quindi di aver ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura di selezione a seguito di decreto compartimentale del nr. 1421 del CP_3
2.10.2019, per mancanza dei requisiti generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e professionali.
Concludeva quindi chiedendo: “1) Accertare la nullita' e/o illegittimita' con conseguente disapplicazione del decreto compartimentale del miur
[...]
nr. 1421 del 2.10.2019 con il quale si è escluso dalla Controparte_4
graduatoria il ricorrente nonché degli atti che ne sono antecedente e causa e ciò per tutti i motivi indicati nel presente atto. 2) Ordinare, conseguentemente al di attuare tutti gli CP_3
atti necessari affinché il ricorrente sia reinserito a pieno titolo nella spettante graduatoria nella posizione originaria e quindi riconosciuto che il ricorrente avendo superato il concorso è titolare del diritto e/o una aspettativa giuridicamente tutelata ad essere assegnato ad una scuola italiana all'estero ordinare al di attuare tutti gli atti CP_3
necessari affinché il ricorrente sia destinato all'estero in conformità al posto conseguito nella graduatoria 3) Condannare il a risarcire tutti i danni patrimoniali e non CP_3 patrimoniali subiti dal ricorrente per il ritardo alla assegnazione all'estero che si quantificano ad oggi nella somma di € 62.112,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia In via subordinata. Qualora non sia possibile destinare all'estero il ricorrente, accertato che il ricorrente ha acquisito il diritto e/o una aspettativa giuridicamente tutelata alla destinazione all'estero accertato che il comportamento del
illegittimo per i motivi indicati nel presente ricorso ha leso tale diritto e/o aspettativa CP_3
giuridicamente tutelata , condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_3
patrimoniale subito dal comportamento illecito del che si quantifica nella somma CP_3 complessiva di €372.672,00 o nella maggiore o minore somma che il giudice adito riterrà di giustizia”. Il , già costituito innanzi al Tribunale di perugia, si costituiva anche nel CP_1 presente giudizio, ribadendo l'infondatezza di tutte le ragioni poste a fondamento del ricorso e così concludeva: “Ritenere l'infondatezza della domanda nel merito e, per l'effetto, rigettarla” vinte le spese.
La causa in data odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la controversia rientra in quelle assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto avente ad oggetto un concorso di reclutamento di personale interno, nel merito il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità del decreto compartimentale del nr. 1421 del CP_3
2.10.2019, con il quale l'Amministrazione convenuta lo escludeva dalla procedura di selezione del personale da destinare alle scuole italiane all'estero.
1. Esercizio illegittimo del potere di autotutela, violazione di buona fede e correttezza da parte del CP_3
Come primo argomento il ricorrente afferma di essersi collocato utilmente nella graduatoria, arrivando al primo posto, e di esserne stato escluso sulla base di un provvedimento adottato dal in autotutela. Sottolinea, tuttavia, che attesa la natura meramente interna del CP_1
concorso, il non avrebbe potuto esercitare un potere amministrativo per rimuovere CP_1
un atto adottato iure privatorum, in qualità di datore di lavoro, da cui discenderebbe violazione nell'agire della P.A. convenuta dei principi di correttezza e buona fede.
Il decreto di esclusione è espressione di un potere legittimo.
Occorre in primis rilevare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che il potere di rimuovere in autotutela un provvedimento amministrativo, previsto dall'art. 21 nonies l.
241/1990 non è venuto in rilievo nel caso di specie in quanto il è intervenuto in una CP_3
fase endoprocedimentale di selezione dei candidati e non dopo l'assegnazione della posizione. Il ha quindi esercitato un potere di natura datoriale, non amministrativa. CP_3
Infatti, anche in materia di pubblico impiego privatizzato l'art. 5, co. 2 D.Lgs. n.165/2001
(T.U.P.I.) stabilisce che l'Amministrazione agisce con i poteri del datore di lavoro per garantire la corretta organizzazione dei pubblici uffici e la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. L'esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione interna del personale è appunto un potere che appartiene anche al datore di lavoro privato ragione per la quale il ha fatto ricorso ad una prerogativa concessagli CP_3 dall'ordinamento.
Inoltre, occorre rilevare come l'Amministrazione avesse già esplicitato la possibilità di ricorrere a tale potere nel bando di concorso, ove all'art. 5 comma 9 era previsto: “I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente
Decreto. Il può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei CP_3 requisiti richiesti e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente. L'esclusione è disposta con Decreto del
Direttore Generale per il Personale Scolastico del notificato all'interessato con CP_3 lettera raccomandata o, se dichiarata nella domanda, posta elettronica certificata”.
Ne consegue che la condotta ministeriale deve ritenersi conforme ai canoni di correttezza e buona fede che esplicano la loro rilevanza anche nei confronti degli altri concorrenti, in quanto, con il decreto di esclusione n. 1421 del 2 ottobre 2019, il ha impedito che CP_1
prendesse parte alla selezione personale, quale il ricorrente, privo dei requisiti di partecipazione, garantendo il rispetto delle pari opportunità.
2. Sulle ragioni dell'esclusione
Premesso che la datrice di lavoro ha esercitato un potere che le competeva, si ritiene altresì che l'esclusione sia stata correttamente disposta anche in riferimento alla valutazione dell'insussistenza del titolo richiesto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata dallo stesso ricorrente, qualifica il bando interno quale un'offerta al pubblico, con conseguente vincolo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di rispettare le regole del bando e di comportarsi secondo correttezza e buona fede (v. Cass. n. 16501 del 2004 e Cassazione civile sez. lav., 24/03/2014, n.6849:
“ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali […] sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede”.
Ed ancora Corte di Cassazione - Sezione Lavoro del 14 dicembre 2020, n. 28414, secondo cui “ Il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce infatti un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso (ex plurimis, vedi Cass. 19/4/2006 n. 9049)”).
Nel caso di specie la decisione del non confligge con i dati della lex specialis CP_3
contenuta nel bando di selezione, né con i criteri di correttezza e buona fede che presiedono all'interpretazione degli stessi.
Ed infatti, in primo luogo, occorre osservare come il bando n. 2021/2018, all'art. 4 lettera a), individuasse non solo i requisiti culturali richiesti per il personale docente, i quali consistevano nell' “avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione” ma anche la documentazione specifica a suffragio del requisito stabilendo che fosse necessaria certificazione “rilasciata da uno degli
Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del
. del 12 luglio 2012. n. 10899 e Controparte_1 Controparte_4 successive modificazioni”.
In secondo luogo, il decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del
[...]
del 12 luglio 2012. n. 10899 individuava, Controparte_4
scendendo ulteriormente nel dettaglio, gli Enti certificatori della lingua inglese: British
Insititute, Cambridge University Press & Assessment, ETS, Person Education Limited ed il
Trinity College London;
per la lingua spagnola: Istituto Cervantes, Ministerio de Educatiòn,
Cultura y Deporte, fundaciòn para la Investigaciòn y Desarrollo de la Cultura Española ed il FIDESCU.
Ne consegue che i candidati avevano tutti gli strumenti necessari per individuare la tipologia di certificazione richiesta e gli enti titolati a rilasciarla.
A fronte del chiaro dato offerto dal bando e dal menzionato decreto, il ricorrente ha ammesso di aver partecipato producendo attestazioni del superamento delle prove di accertamento della conoscenza di lingue straniere cui aveva partecipato in occasione di precedente bando di concorso del 2012, attestazione non sussumibile né nella certificazione da parte degli Enti individuati, né nel titolo equivalente indicato nella seconda parte dell'art. 4 (“Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2012, “ è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il diploma di laurea magistrale nella relativa lingua straniera” (ovvero il diploma di laurea vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera”).
Alla luce di tali dati emerge la piena legittimità dell'atto di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione in capo al ricorrente.
3. Tutela dell'affidamento, equivalenza del titolo e sua validità temporale
Né l'odierno ricorrente può lamentare il sorgere di alcun affidamento imputabile al CP_1
a fronte della chiarezza del bando, che per tale caratteristica può senz'altro escludersi aver potuto indurre l'istante in errore circa la tipologia di documentazione a richiesta a suffragio dei requisiti da possedere.
Anche il rilievo per cui il avrebbe dovuto valutare la sostanziale equivalenza (punto CP_3
C2 del ricorso) dei titoli al fine di includere il candidato nella rosa dei partecipanti è priva di pregio, in quanto nelle selezioni per titoli il possesso dei requisiti formali previsti dal bando
è presupposto per l'accesso e le valutazioni di equivalenza sono riservate alla discrezionalità dell'Amministrazione la quale ha individuato un'unica eccezione al comma 4 a) del bando, nella quale, come già precisato, non rientra il titolo fatto valere dal ricorrente.
Ulteriormente (al punto C3) il ricorrente ritiene che nel non valutare sufficiente il requisito da lui prodotto, l'Amministrazione abbia violato l'art. 112 del CCNL 2006-2009, il quale stabiliva che ““3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici”.
Anche tale doglianza non merita accoglimento in quanto il decreto n.2021 del 20.12.2018 non ha privato l'attestato di idoneità ottenuto nel bando del 2012 della sua validità tout court ma non lo ha considerato quale attestazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua straniera per la partecipazione alla selezione del 2018, richiedendo la certificazione proveniente da Enti esterni. Tale scelta di merito è insindacabile e risulta, peraltro, esente da profili di irragionevolezza.
4. Violazione da parte del dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e CP_3
correttezza
Come ulteriore profilo di illegittimità dell'esclusione (punto C del ricorso), il ricorrente sostiene che il non lo abbia posto nelle condizioni di procurarsi la certificazione CP_1
richiesta in quanto i requisiti culturali di partecipazione erano stati individuati a ridosso del concorso, con DM del 3.10.2018 nr. 31630 (doc. nr. 6 bis), ed il termine per la presentazione delle domande veniva fissato dal bando il giorno 28 gennaio 2019.
Tale doglianza si pone in contrasto con la natura del bando di concorso, ossia un atto che si rivolge ad una platea di soggetti indeterminabile ex ante, ossia tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, potrebbero astrattamente candidarsi a ricoprire il ruolo di cui l'Amministrazione necessita.
Nel caso di specie, l'art 7 comma 2 del Decreto n. 2021/2018 stabiliva che “i titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato 2 alla presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione”.
Rileva l'Ufficio come in mancato possesso di certificazione in capo al ricorrente non può essere ritenuto fatto imputabile al , in quanto non spetta all'Amministrazione CP_1
mettere i concorrenti nella condizione di partecipare ai propri bandi, garantendo le tempistiche individuali per l'ottenimento del titolo, essendo piuttosto il singolo che, se vuole concorrere per la posizione di cui l'Amministrazione necessita, a dover premurarsi di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Per altro, la certificazione linguistica era requisito perfettamente in linea con l'oggetto del bando ed era, quindi, ragionevolmente prevedibile che fosse richiesta per insegnare all'estero. Ulteriormente, nel caso di specie il Sig. dimostrava di conoscere le Pt_1 tempistiche di indizione dei bandi per l'assegnazione del ruolo di docenza all'estero, affermando che il concorso veniva tenuto ogni sei anni. Ne consegue che l'affermare di aver avuto solo 4 mesi per procurarsi la certificazione appare del tutto pretestuoso.
Né merita accoglimento la tesi secondo cui il ricorrente era stato indotto a confidare nella sufficienza del proprio titolo, considerato che nel precedente bando non veniva richiesta la certificazione. Ed infatti tale tesi non si concilia con la natura del bando quale lex specialis: con esso, infatti, il detta le regole applicabili alla singola procedura di concorso CP_3
interno ragione per cui non può valere il richiamo ai requisiti richiesti da precedenti bandi.
Pertanto, non era possibile maturare alcun affidamento legittimo in relazione ai titoli che sarebbero stati richiesti nei successivi bandi.
Infine, il ricorrente sostiene che la sua esclusione sia avvenuta in violazione dei principi di buona fede e correttezza in quanto, mentre per il suo anno di concorso del 2018 veniva richiesta la certificazione, con il successivo decreto legge n.22 del 2020 (doc. 13) la medesima non veniva più richiesta, essendo consentito al di Controparte_1
attingere alle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico di cui ai decreti n.4055 del 2013 e 4944 del 2013 per individuare il personale da destinare all'estero. Il
sul punto ha chiarito che la scelta operata nel 2020 fu determinata da ragioni CP_1 emergenziali per l'epidemia da Covid-19, come specificato dall'art. 1 comma 8 del richiamato decreto ed era eccezionalmente limitata all'anno scolastico 2020/2021, motivazione che rende del tutto ragionevole l'opzione di utilizzo di graduatorie già stilate.
Per altro, ancora una volta, la doglianza continua a non considerare il bando di concorso come lex specialis, il che esclude si possa sostenere l'esistenza di disparità di trattamento tra concorrenti di bandi differenti e riferiti ad epoche successive, per altro afferenti a situazioni eccezionali.
Per tutte le ragioni esaminate, non ricorrono i presupposti per disapplicare il provvedimento di esclusione né i suoi atti presupposti.
5. Sul risarcimento del danno
La legittimità del comportamento datoriale esime dal vaglio della lamentela afferente il danno da perdita di chance subito a causa dell'illegittima esclusione (punto D del ricorso) e la conseguente richiesta risarcitoria.
6. I compensi di lite sono compensati per ½ attesa la particolarità della questione trattata e le condizioni personali delle parti e seguono la soccombenza per la restante parte, nella misura liquidate tenuto conto della riduzione del 20% tenuto conto che l'amministrazione ha resistito tramite suoi funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso in quanto infondato;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna il ricorrente alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €3.700,00.
Roma, il 12.03.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Elettra Pizzi
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 9920/2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Cesana del foro di Monza giusta procura allegata al ricorso, il quale ha dichiarato di volere ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
- RICORRENTE -
Email_1
CONTRO
, c.f. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. ciascuno in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 ( indirizzo di posta elettronica certificata
; - RESISTENTE - Email_2
Oggetto: esclusione dalla graduatoria per la destinazione alle scuole italiane all'estero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato riassumeva dinanzi a questo Tribunale il giudizio precedentemente incardinato presso il Tribunale di Perugia, autorità dichiaratasi incompetente territorialmente con ordinanza del 10/02/2024. Nel merito, lamentava di essere stato escluso dalla graduatoria per la destinazione del personale docente alle scuole italiane all'estero. In particolare, il bando (decreto dipartimentale nr. 2021 del 20.12.2018) richiedeva per l'accesso il possesso di “requisiti culturali”, comprovati dalla produzione di attestato emesso da Ente certificatore sulla conoscenza delle lingue straniere relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, con livello minimo B2. Il ricorrente segnalava di aver presentato domanda di partecipazione e di aver comprovato il possesso dei requisiti culturali presentando l'attestato del superamento delle prove di selezione di un precedente bando del 2012, avente il medesimo oggetto. Lamentava quindi di aver ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura di selezione a seguito di decreto compartimentale del nr. 1421 del CP_3
2.10.2019, per mancanza dei requisiti generali di ammissione e/o dei requisiti culturali e professionali.
Concludeva quindi chiedendo: “1) Accertare la nullita' e/o illegittimita' con conseguente disapplicazione del decreto compartimentale del miur
[...]
nr. 1421 del 2.10.2019 con il quale si è escluso dalla Controparte_4
graduatoria il ricorrente nonché degli atti che ne sono antecedente e causa e ciò per tutti i motivi indicati nel presente atto. 2) Ordinare, conseguentemente al di attuare tutti gli CP_3
atti necessari affinché il ricorrente sia reinserito a pieno titolo nella spettante graduatoria nella posizione originaria e quindi riconosciuto che il ricorrente avendo superato il concorso è titolare del diritto e/o una aspettativa giuridicamente tutelata ad essere assegnato ad una scuola italiana all'estero ordinare al di attuare tutti gli atti CP_3
necessari affinché il ricorrente sia destinato all'estero in conformità al posto conseguito nella graduatoria 3) Condannare il a risarcire tutti i danni patrimoniali e non CP_3 patrimoniali subiti dal ricorrente per il ritardo alla assegnazione all'estero che si quantificano ad oggi nella somma di € 62.112,00 o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia In via subordinata. Qualora non sia possibile destinare all'estero il ricorrente, accertato che il ricorrente ha acquisito il diritto e/o una aspettativa giuridicamente tutelata alla destinazione all'estero accertato che il comportamento del
illegittimo per i motivi indicati nel presente ricorso ha leso tale diritto e/o aspettativa CP_3
giuridicamente tutelata , condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non CP_3
patrimoniale subito dal comportamento illecito del che si quantifica nella somma CP_3 complessiva di €372.672,00 o nella maggiore o minore somma che il giudice adito riterrà di giustizia”. Il , già costituito innanzi al Tribunale di perugia, si costituiva anche nel CP_1 presente giudizio, ribadendo l'infondatezza di tutte le ragioni poste a fondamento del ricorso e così concludeva: “Ritenere l'infondatezza della domanda nel merito e, per l'effetto, rigettarla” vinte le spese.
La causa in data odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la controversia rientra in quelle assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto avente ad oggetto un concorso di reclutamento di personale interno, nel merito il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità del decreto compartimentale del nr. 1421 del CP_3
2.10.2019, con il quale l'Amministrazione convenuta lo escludeva dalla procedura di selezione del personale da destinare alle scuole italiane all'estero.
1. Esercizio illegittimo del potere di autotutela, violazione di buona fede e correttezza da parte del CP_3
Come primo argomento il ricorrente afferma di essersi collocato utilmente nella graduatoria, arrivando al primo posto, e di esserne stato escluso sulla base di un provvedimento adottato dal in autotutela. Sottolinea, tuttavia, che attesa la natura meramente interna del CP_1
concorso, il non avrebbe potuto esercitare un potere amministrativo per rimuovere CP_1
un atto adottato iure privatorum, in qualità di datore di lavoro, da cui discenderebbe violazione nell'agire della P.A. convenuta dei principi di correttezza e buona fede.
Il decreto di esclusione è espressione di un potere legittimo.
Occorre in primis rilevare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che il potere di rimuovere in autotutela un provvedimento amministrativo, previsto dall'art. 21 nonies l.
241/1990 non è venuto in rilievo nel caso di specie in quanto il è intervenuto in una CP_3
fase endoprocedimentale di selezione dei candidati e non dopo l'assegnazione della posizione. Il ha quindi esercitato un potere di natura datoriale, non amministrativa. CP_3
Infatti, anche in materia di pubblico impiego privatizzato l'art. 5, co. 2 D.Lgs. n.165/2001
(T.U.P.I.) stabilisce che l'Amministrazione agisce con i poteri del datore di lavoro per garantire la corretta organizzazione dei pubblici uffici e la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. L'esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti dalla procedura di selezione interna del personale è appunto un potere che appartiene anche al datore di lavoro privato ragione per la quale il ha fatto ricorso ad una prerogativa concessagli CP_3 dall'ordinamento.
Inoltre, occorre rilevare come l'Amministrazione avesse già esplicitato la possibilità di ricorrere a tale potere nel bando di concorso, ove all'art. 5 comma 9 era previsto: “I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente
Decreto. Il può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei CP_3 requisiti richiesti e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente. L'esclusione è disposta con Decreto del
Direttore Generale per il Personale Scolastico del notificato all'interessato con CP_3 lettera raccomandata o, se dichiarata nella domanda, posta elettronica certificata”.
Ne consegue che la condotta ministeriale deve ritenersi conforme ai canoni di correttezza e buona fede che esplicano la loro rilevanza anche nei confronti degli altri concorrenti, in quanto, con il decreto di esclusione n. 1421 del 2 ottobre 2019, il ha impedito che CP_1
prendesse parte alla selezione personale, quale il ricorrente, privo dei requisiti di partecipazione, garantendo il rispetto delle pari opportunità.
2. Sulle ragioni dell'esclusione
Premesso che la datrice di lavoro ha esercitato un potere che le competeva, si ritiene altresì che l'esclusione sia stata correttamente disposta anche in riferimento alla valutazione dell'insussistenza del titolo richiesto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata dallo stesso ricorrente, qualifica il bando interno quale un'offerta al pubblico, con conseguente vincolo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di rispettare le regole del bando e di comportarsi secondo correttezza e buona fede (v. Cass. n. 16501 del 2004 e Cassazione civile sez. lav., 24/03/2014, n.6849:
“ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali […] sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede”.
Ed ancora Corte di Cassazione - Sezione Lavoro del 14 dicembre 2020, n. 28414, secondo cui “ Il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce infatti un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso (ex plurimis, vedi Cass. 19/4/2006 n. 9049)”).
Nel caso di specie la decisione del non confligge con i dati della lex specialis CP_3
contenuta nel bando di selezione, né con i criteri di correttezza e buona fede che presiedono all'interpretazione degli stessi.
Ed infatti, in primo luogo, occorre osservare come il bando n. 2021/2018, all'art. 4 lettera a), individuasse non solo i requisiti culturali richiesti per il personale docente, i quali consistevano nell' “avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione” ma anche la documentazione specifica a suffragio del requisito stabilendo che fosse necessaria certificazione “rilasciata da uno degli
Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del
. del 12 luglio 2012. n. 10899 e Controparte_1 Controparte_4 successive modificazioni”.
In secondo luogo, il decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del
[...]
del 12 luglio 2012. n. 10899 individuava, Controparte_4
scendendo ulteriormente nel dettaglio, gli Enti certificatori della lingua inglese: British
Insititute, Cambridge University Press & Assessment, ETS, Person Education Limited ed il
Trinity College London;
per la lingua spagnola: Istituto Cervantes, Ministerio de Educatiòn,
Cultura y Deporte, fundaciòn para la Investigaciòn y Desarrollo de la Cultura Española ed il FIDESCU.
Ne consegue che i candidati avevano tutti gli strumenti necessari per individuare la tipologia di certificazione richiesta e gli enti titolati a rilasciarla.
A fronte del chiaro dato offerto dal bando e dal menzionato decreto, il ricorrente ha ammesso di aver partecipato producendo attestazioni del superamento delle prove di accertamento della conoscenza di lingue straniere cui aveva partecipato in occasione di precedente bando di concorso del 2012, attestazione non sussumibile né nella certificazione da parte degli Enti individuati, né nel titolo equivalente indicato nella seconda parte dell'art. 4 (“Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2012, “ è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il diploma di laurea magistrale nella relativa lingua straniera” (ovvero il diploma di laurea vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera”).
Alla luce di tali dati emerge la piena legittimità dell'atto di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione in capo al ricorrente.
3. Tutela dell'affidamento, equivalenza del titolo e sua validità temporale
Né l'odierno ricorrente può lamentare il sorgere di alcun affidamento imputabile al CP_1
a fronte della chiarezza del bando, che per tale caratteristica può senz'altro escludersi aver potuto indurre l'istante in errore circa la tipologia di documentazione a richiesta a suffragio dei requisiti da possedere.
Anche il rilievo per cui il avrebbe dovuto valutare la sostanziale equivalenza (punto CP_3
C2 del ricorso) dei titoli al fine di includere il candidato nella rosa dei partecipanti è priva di pregio, in quanto nelle selezioni per titoli il possesso dei requisiti formali previsti dal bando
è presupposto per l'accesso e le valutazioni di equivalenza sono riservate alla discrezionalità dell'Amministrazione la quale ha individuato un'unica eccezione al comma 4 a) del bando, nella quale, come già precisato, non rientra il titolo fatto valere dal ricorrente.
Ulteriormente (al punto C3) il ricorrente ritiene che nel non valutare sufficiente il requisito da lui prodotto, l'Amministrazione abbia violato l'art. 112 del CCNL 2006-2009, il quale stabiliva che ““3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici”.
Anche tale doglianza non merita accoglimento in quanto il decreto n.2021 del 20.12.2018 non ha privato l'attestato di idoneità ottenuto nel bando del 2012 della sua validità tout court ma non lo ha considerato quale attestazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua straniera per la partecipazione alla selezione del 2018, richiedendo la certificazione proveniente da Enti esterni. Tale scelta di merito è insindacabile e risulta, peraltro, esente da profili di irragionevolezza.
4. Violazione da parte del dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e CP_3
correttezza
Come ulteriore profilo di illegittimità dell'esclusione (punto C del ricorso), il ricorrente sostiene che il non lo abbia posto nelle condizioni di procurarsi la certificazione CP_1
richiesta in quanto i requisiti culturali di partecipazione erano stati individuati a ridosso del concorso, con DM del 3.10.2018 nr. 31630 (doc. nr. 6 bis), ed il termine per la presentazione delle domande veniva fissato dal bando il giorno 28 gennaio 2019.
Tale doglianza si pone in contrasto con la natura del bando di concorso, ossia un atto che si rivolge ad una platea di soggetti indeterminabile ex ante, ossia tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, potrebbero astrattamente candidarsi a ricoprire il ruolo di cui l'Amministrazione necessita.
Nel caso di specie, l'art 7 comma 2 del Decreto n. 2021/2018 stabiliva che “i titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato 2 alla presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione”.
Rileva l'Ufficio come in mancato possesso di certificazione in capo al ricorrente non può essere ritenuto fatto imputabile al , in quanto non spetta all'Amministrazione CP_1
mettere i concorrenti nella condizione di partecipare ai propri bandi, garantendo le tempistiche individuali per l'ottenimento del titolo, essendo piuttosto il singolo che, se vuole concorrere per la posizione di cui l'Amministrazione necessita, a dover premurarsi di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Per altro, la certificazione linguistica era requisito perfettamente in linea con l'oggetto del bando ed era, quindi, ragionevolmente prevedibile che fosse richiesta per insegnare all'estero. Ulteriormente, nel caso di specie il Sig. dimostrava di conoscere le Pt_1 tempistiche di indizione dei bandi per l'assegnazione del ruolo di docenza all'estero, affermando che il concorso veniva tenuto ogni sei anni. Ne consegue che l'affermare di aver avuto solo 4 mesi per procurarsi la certificazione appare del tutto pretestuoso.
Né merita accoglimento la tesi secondo cui il ricorrente era stato indotto a confidare nella sufficienza del proprio titolo, considerato che nel precedente bando non veniva richiesta la certificazione. Ed infatti tale tesi non si concilia con la natura del bando quale lex specialis: con esso, infatti, il detta le regole applicabili alla singola procedura di concorso CP_3
interno ragione per cui non può valere il richiamo ai requisiti richiesti da precedenti bandi.
Pertanto, non era possibile maturare alcun affidamento legittimo in relazione ai titoli che sarebbero stati richiesti nei successivi bandi.
Infine, il ricorrente sostiene che la sua esclusione sia avvenuta in violazione dei principi di buona fede e correttezza in quanto, mentre per il suo anno di concorso del 2018 veniva richiesta la certificazione, con il successivo decreto legge n.22 del 2020 (doc. 13) la medesima non veniva più richiesta, essendo consentito al di Controparte_1
attingere alle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico di cui ai decreti n.4055 del 2013 e 4944 del 2013 per individuare il personale da destinare all'estero. Il
sul punto ha chiarito che la scelta operata nel 2020 fu determinata da ragioni CP_1 emergenziali per l'epidemia da Covid-19, come specificato dall'art. 1 comma 8 del richiamato decreto ed era eccezionalmente limitata all'anno scolastico 2020/2021, motivazione che rende del tutto ragionevole l'opzione di utilizzo di graduatorie già stilate.
Per altro, ancora una volta, la doglianza continua a non considerare il bando di concorso come lex specialis, il che esclude si possa sostenere l'esistenza di disparità di trattamento tra concorrenti di bandi differenti e riferiti ad epoche successive, per altro afferenti a situazioni eccezionali.
Per tutte le ragioni esaminate, non ricorrono i presupposti per disapplicare il provvedimento di esclusione né i suoi atti presupposti.
5. Sul risarcimento del danno
La legittimità del comportamento datoriale esime dal vaglio della lamentela afferente il danno da perdita di chance subito a causa dell'illegittima esclusione (punto D del ricorso) e la conseguente richiesta risarcitoria.
6. I compensi di lite sono compensati per ½ attesa la particolarità della questione trattata e le condizioni personali delle parti e seguono la soccombenza per la restante parte, nella misura liquidate tenuto conto della riduzione del 20% tenuto conto che l'amministrazione ha resistito tramite suoi funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso in quanto infondato;
compensa per la metà i compensi di lite e condanna il ricorrente alla refusione della restante parte liquidata in complessivi €3.700,00.
Roma, il 12.03.2025 Il Giudice dott.ssa Donatella Casari
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Elettra Pizzi