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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRANCESCA VITIELLO del foro di Nocera Inferiore RICORRENTE E
) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiedeva dichiararsi la separazione personale Parte_1 in relazione al matrimonio contratto con e celebrato a Bogotà Controparte_1
(COLOMBIA) in data 12.01.2001, atto poi iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (anno 2001, atto n. 3, parte II, serie C), unione dalla quale non erano nati figli. Chiedeva, inoltre, dopo il passaggio in giudicato della dichiarazione di separazione, di pronunciare sentenza di divorzio dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva per parte resistente, che veniva dichiarato contumace. All'udienza del 9.10.2024, rimessa la causa in decisione sulla domanda di separazione, il Collegio emetteva sentenza n. 958/2024, poi divenuta esecutiva. Fissata l'udienza del 20.11.2025 per il prosieguo del giudizio, parte ricorrente all'esito della discussione, chiedeva di rimettere la casa alla decisione del Colegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio celebrato a Bogotà (COLOMBIA) in data CP_1
12.01.2001, e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (anno 2001, atto n. 3, parte II, serie C),
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) Nulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRANCESCA VITIELLO del foro di Nocera Inferiore RICORRENTE E
) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti chiedeva dichiararsi la separazione personale Parte_1 in relazione al matrimonio contratto con e celebrato a Bogotà Controparte_1
(COLOMBIA) in data 12.01.2001, atto poi iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (anno 2001, atto n. 3, parte II, serie C), unione dalla quale non erano nati figli. Chiedeva, inoltre, dopo il passaggio in giudicato della dichiarazione di separazione, di pronunciare sentenza di divorzio dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva per parte resistente, che veniva dichiarato contumace. All'udienza del 9.10.2024, rimessa la causa in decisione sulla domanda di separazione, il Collegio emetteva sentenza n. 958/2024, poi divenuta esecutiva. Fissata l'udienza del 20.11.2025 per il prosieguo del giudizio, parte ricorrente all'esito della discussione, chiedeva di rimettere la casa alla decisione del Colegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio celebrato a Bogotà (COLOMBIA) in data CP_1
12.01.2001, e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (anno 2001, atto n. 3, parte II, serie C),
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) Nulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco