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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 572/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 572/2025promosso da:
, nata [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata difesa dagli Avv.ti Isabella D'Angelo (c.f. - PEC C.F._2
) e dall'Avv. Giuseppe Calà (c.f. – Email_1 C.F._3
PEC ) Email_2
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], (c.f. ), CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.9. 2025
Per il P.M. Visto per l'intervento del 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473bis.47 c.p.c. ss, depositato in data 6.2.2025, la signora – Parte_1 deducendo una persistente separazione di fatto dal 2010 con il signor ha proposto, CP_1 dinanzi a questo Tribunale, domanda di separazione in relazione al matrimonio concordatario con lo stesso contratto a Ciampino il 9.2.1986, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 1986, al n.5, Parte II, Serie A, rappresentando, che dall'unione pagina 1 di 3 coniugale erano nati due figli (n. a IN il 5.8.1986) e (n. a Persona_1 Persona_2
IN il 6.9.1989) ormai maggiorenni e autosufficienti e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Ciampino;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento.”.
2. Il signor non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 17 settembre 2025 il Giudice delegato, provvedeva all'audizione della ricorrente, la quale dichiarava: “Mi voglio separare non chiedo alcun assegno di mantenimento lavoro saltuariamente pulizie al supermercato non ho uno stipendio fisso, i figli lavorano”. Vista
l'inutilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice invitava alla discussione il procuratore, il quale insisteva nel ricorso e, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, data la separazione di fatto incontestata e la contumacia del resistente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, ma di bassa complessità, attesa la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in prima udienza della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso promosso così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata [...] a Parte_1
IN (RM) (c.f. ) e , nato il [...] a C.F._1 CP_1
Roma, (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio a Ciampino (RM), il C.F._4
9.2.1986, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 1986, al n.5, Parte II, Serie A;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ciampino (RM);
3) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida CP_1 in euro € 2.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro
98,00) e delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025. pagina 2 di 3 Il Presidente Il Giudice Rel ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 572/2025promosso da:
, nata [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata difesa dagli Avv.ti Isabella D'Angelo (c.f. - PEC C.F._2
) e dall'Avv. Giuseppe Calà (c.f. – Email_1 C.F._3
PEC ) Email_2
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], (c.f. ), CP_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.9. 2025
Per il P.M. Visto per l'intervento del 23.6.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473bis.47 c.p.c. ss, depositato in data 6.2.2025, la signora – Parte_1 deducendo una persistente separazione di fatto dal 2010 con il signor ha proposto, CP_1 dinanzi a questo Tribunale, domanda di separazione in relazione al matrimonio concordatario con lo stesso contratto a Ciampino il 9.2.1986, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 1986, al n.5, Parte II, Serie A, rappresentando, che dall'unione pagina 1 di 3 coniugale erano nati due figli (n. a IN il 5.8.1986) e (n. a Persona_1 Persona_2
IN il 6.9.1989) ormai maggiorenni e autosufficienti e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Ciampino;
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento.”.
2. Il signor non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 17 settembre 2025 il Giudice delegato, provvedeva all'audizione della ricorrente, la quale dichiarava: “Mi voglio separare non chiedo alcun assegno di mantenimento lavoro saltuariamente pulizie al supermercato non ho uno stipendio fisso, i figli lavorano”. Vista
l'inutilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti, il Giudice invitava alla discussione il procuratore, il quale insisteva nel ricorso e, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, data la separazione di fatto incontestata e la contumacia del resistente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, per le fasi di studio e introduttiva in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 147/ 2022 e succ. mod, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile, ma di bassa complessità, attesa la sostanziale assenza di istruttoria e la definizione in prima udienza della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso promosso così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata [...] a Parte_1
IN (RM) (c.f. ) e , nato il [...] a C.F._1 CP_1
Roma, (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio a Ciampino (RM), il C.F._4
9.2.1986, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 1986, al n.5, Parte II, Serie A;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di Ciampino (RM);
3) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida CP_1 in euro € 2.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso del contributo unificato (euro
98,00) e delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA – se dovuta - e CPA come per legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025. pagina 2 di 3 Il Presidente Il Giudice Rel ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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