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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 448/2025
TRIBUNALE di AGRIGENTO
Sezione Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, visto il ricorso proposto nell'interesse della Parte_1
esaminati i documenti allegati e ritenuta la propria competenza;
ritenuto, dai documenti prodotti, che la domanda appare fondata;
considerato che
dalla documentazione offerta si evince che riveste Parte_2
la qualifica di consumatore;
osservato che dall'esame del titolo prodotto in giudizio non si ravvisano profili di vessatorietà delle clausole contrattuali;
letti gli artt. 633 e segg. c.p.c.;
I N G I U N G E
a (c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
di pagare alla parte istante per le causali specificate nel ricorso, Parte_1
entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto:
1. la somma di € 26.290,52;
2. gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, ma in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.656,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
A V V E R T E il debitore che nel termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto potrà proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.
A V V E R T E altresì il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole di cui al contratto fonte del credito.
Agrigento, 22/03/2025
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
TRIBUNALE di AGRIGENTO
Sezione Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, visto il ricorso proposto nell'interesse della Parte_1
esaminati i documenti allegati e ritenuta la propria competenza;
ritenuto, dai documenti prodotti, che la domanda appare fondata;
considerato che
dalla documentazione offerta si evince che riveste Parte_2
la qualifica di consumatore;
osservato che dall'esame del titolo prodotto in giudizio non si ravvisano profili di vessatorietà delle clausole contrattuali;
letti gli artt. 633 e segg. c.p.c.;
I N G I U N G E
a (c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
di pagare alla parte istante per le causali specificate nel ricorso, Parte_1
entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto:
1. la somma di € 26.290,52;
2. gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, ma in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.656,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge;
A V V E R T E il debitore che nel termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto potrà proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.
A V V E R T E altresì il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole di cui al contratto fonte del credito.
Agrigento, 22/03/2025
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo