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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 255/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) nato in IMPERIA (IM) il Parte_1 C.F._1
02/04/1977, (COD. FISC. ) nato in Parte_2 C.F._2
IMPERIA (IM) il 28/08/1972, e (COD. FISC. Parte_3
nata in DIANO LO (IM) il 27/09/1946, elettivamente C.F._3
domiciliati presso il difensore in PIAZZA BIANCHI 5 - 18100 IMPERIA (IM), rappresentati e difesi dall'Avv. FERRARI MARCELLO appellanti nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1
P.IVA_1
appellata contumace
(COD. FISC. Controparte_2 P.IVA_1
– elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CECCARDI 4/19 - 16121 GENOVA
(GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. RIVELLINI ANDREA appellata
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2 [...]
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis., in Parte_3
accoglimento del presente atto di appello, riformare totalmente la sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di legittimatio ad causam, di e/o il Controparte_2
difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di;
dichiarare nullo CP_1
l'atto di precetto oggetto dell'opposizione ed ogni atto conseguente e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti a per le ragioni sopra Controparte_2 viste;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, inclusi accessori di legge.”
Per l'appellata “Piaccia a Controparte_2
codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 558/2023 del 06/09/2023, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da PT
, e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
al fine di opporsi al precetto notificato in data 9/11/2021 con il quale Controparte_3
la intimava il pagamento della somma complessiva di euro 121.270,42 per rate CP_4
insolute di due mutui fondiari stipulati il 15/05/2015 e il 30/10/2017. Gli attori, in particolare, denunciavano l'usurarietà e l'indeterminatezza dei tassi dei contratti di mutuo, di cui chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva, e instavano per la condanna alla
“restituzione della somma di euro 21.571,88 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti”. Si costituivano in giudizio (rappresentata Controparte_3
da , e (cessionaria del credito di Controparte_2 Controparte_2 [...]
e anch'essa rappresentata da , le quali Controparte_3 Controparte_2 chiedevano il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale così decideva: « 1- Rigetta l'opposizione a precetto proposta ex art. 615 c. 1 c.p.c. dagli attori Parte_1 Pt_2
e siccome infondata in fatto e in diritto;
2-
[...] Parte_3
Conseguentemente condanna gli attori e Parte_1 Parte_2
in via tra di essi anche solidale, al pagamento delle spese Parte_3 processuali in favore dei convenuti e dell'intervenuta Controparte_3
2 (cessionaria del credito di , unitariamente Controparte_2 Controparte_3
rappresentati da , in persona del legale rappresentante p.t., e che, Controparte_2 già operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in residui complessivi €
3.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
3- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione di un mezzo per parte».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte PT
, e , con atto notificato in data
[...] Parte_2 Parte_3
5/03/2024.
Con comparsa si costituiva la Controparte_2 quale instava per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 14/10/2024 il CONSIGLIERE ISTRUTTORE dichiarava la contumacia di e, visto Controparte_1
l'art. 350-bis c.p.c., rinviava all'udienza del 27/11/2024 per precisazione delle conclusioni;
all'esito della quale rinviava all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/6/2025.
Il Collegio, quindi, ordinava la discussione orale della causa ex 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INAMMISSIBILE.
1) Gli appellanti articolavano i motivi di appello rubricati come di seguito.
«D) 1° motivo: non è titolare dei diritti di credito azionati in executivis Controparte_2 con l'atto di precetto oggetto di opposizione;
non sussistenza del contratto di cessione;
in subordine, non inclusione dei crediti azionati tra quelli eventualmente ceduti (: non titolarità del rapporto sostanziale dedotto;
mancanza di elemento costitutivo della domanda;
difetto di legittimazione ad causam). Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c., 111
c.p.c.. (pag. 7)
E) 2° motivo: in via di strettissimo subordine e unicamente per il non creduto caso di non accoglimento del primo motivo, la difesa svolge il seguente ulteriore motivo: non sussiste legittimazione attiva a riscuotere crediti in capo a per CP_2 CP_1 difetto di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. come prescritto dall'art. 2 L. n. 130/1999. (pag. 14)»
LA CORTE OSSERVA.
3 I) Si legge nella sentenza impugnata: , con atto di precetto Parte_4 intimava agli odierni il pagamento della somma complessiva di € 121.270,42, di cui:
a) Euro 58.320,40 per il mutuo n. 437261002;
b) Euro 62.359,08 per il mutuo n. 47257377.
Gli odierni attori spiegavano opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto eccependo quanto al contratto di mutuo sub a) stipulato di Controparte_5 originari € 60.000,00il 15.05.2015 a rogito del Notaio Avv. Lucia Trucco in Diano Marina N.
d'ordine 1522 e N. repertorio 1278, la sua inidoneità a costituire titolo esecutivo, la nullità del mutuo per la sussistenza di tassi usurari, indeterminatezza del tasso di interessi e altri profili.
Si costituiva la banca convenuta eccependo l'infondatezza delle eccezioni attoree ed insistendo per il loro rigetto»
II) Gli attori e attuali appellanti chiedevano: « - accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società convenuta alla restituzione della somma di Euro
21.571,88 indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti».
III) È vero che in primo grado si costituiva dichiarando di intervenire ai CP_2 sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito cui si riferisce il precetto notificato da
. Parte_4
IV) Tuttavia la qualità di cessionario non veniva contestata dagli attori e attuali appellanti nelle difese successive, ragion per cui si applica la Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv.
668451 - 01). Quindi solo in caso di contestazione il cessionario deve dare la prova della cessione, ulteriore rispetto alla relativa pubblicazione sulla GU.
V) A prescindere da ciò, in forza dell'art. 111 c.p.c.. il “processo prosegue tra le parti originarie”, nel caso specifico e gli attori e attuali appellanti. Tanto è vero Parte_4 che la sentenza appellata così decide: “1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta ex art. 615 c. 1 c.p.c. dagli attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
4 siccome infondata in fatto e in diritto;
Conseguentemente condanna gli attori Parte_3
e in via tra di essi Parte_1 Parte_2 Parte_3
anche solidale, al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti
[...]
e dell'intervenuta (cessionaria del credito di Controparte_3 Controparte_2
, unitariamente rappresentati da ,”. Controparte_3 Controparte_2
VI) Da questo punto di vista, con il rigetto dell'opposizione, il Tribunale ha dichiarato il diritto di di procedere a esecuzione per l'importo di cui al precetto Parte_4
notificato da (come si desume da Cass. Sez. 3, 28/06/2019, n. 17441, Parte_4
Rv. 654355 – 02: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” Cass. Sez. 3, 28/06/2019, n. 17441,
Rv. 654355 - 02)
VII) Pertanto, le questioni relative alla legittimazione di non incidono in CP_2
alcun modo sulla decisione che è stata assunta nel giudizio di primo grado che attiene esclusivamente alle parti originarie del giudizio medesimo. Al rapporto processuale tra dette parti è estranea , che è solo interveniente. La legittimazione o meno CP_2
di , che attiene solo ed esclusivamente alla sua posizione di interveniente, CP_2
non influisce in alcun modo sul diritto della parte opposta ( ), che deve Parte_4
ritenersi ormai irrevocabilmente accertato, in quanto non oggetto di impugnazione.
Conseguentemente, la sentenza è passata in giudicato nella parte in cui afferma il diritto di a procedere ad esecuzione forzata. Parte_4
VIII) L'unico piano sul quale potrebbero eventualmente rilevare tali questioni sarebbe quello concernente l'ammissibilità dell'intervento con riguardo alla statuizione sulle spese processuali. Tuttavia, a prescindere dal fatto che nessuna specifica censura è sollevata al riguardo, tali questioni sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc. perché non sollevate in primo grado.
TANTO PREMESSO, L'APPELLO DEVE ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte
5 appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicarei valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e , avverso l'impugnata sentenza pronunciata inter
[...] Parte_3
partes in data 06/09/2023 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellante.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Genova, 18/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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