Decreto cautelare 9 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/07/2022, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01167/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2021, proposto da
Orte S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;
contro
Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Parco Naturale Regionale Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diffida all’utilizzo dell’area esterna il manufatto sito in località Orte prot. n. 13063 del 16.7.2021 e della nota al prot. n. 12593 del 9.7.2021 del Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Otranto, nonché di ogni atto presupposto conseguenziale e comunque connesso ed in particolare del verbale di contestazione del 4.8.2021 del Comando Polizia Locale di Otranto e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale ed ove occorra della nota prot. n. 12936 del 15.7.2021, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato il divieto alla posa di arredi nell’intorno del fabbricato ad uso commerciale e l’avvio del procedimento per la “chiusura con esito negativo” della CILA presentata dalla società;
per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad esercitare l’attività di somministrazione anche sulle aree esterne di pertinenza del locale commerciale;
per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali in evento patiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittimo operato degli uffici comunali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Orte s.r.l.s. ha impugnato le note prot. n. 12593 del 9.7.2021, prot. n. 12936 del 15.7.2021 e prot. n. 13063 del 16.7.2021, con cui il Comune di Otranto ha denegato l’utilizzo a fini commerciali dell’area pertinenziale esterna del locale sito in Otranto, alla località Orte, in catasto al fgl. 46 p.lla 14 sub 1 e 2.
2. In particolare, Orte s.r.l.s. ha riferito che:
- la società ricorrente “gestisce, in virtù di contratto di affitto … il locale commerciale ad uso bar sito in Otranto alla località Orte in catasto al fgl. 46 p.lla 14 sub 1 e 2” per la “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande attraverso l’allestimento di un bar con servizio ai tavoli sistemati sotto l’ombreggiante antistante in un’area di pertinenza del fabbricato, dotata di pavimentazione in pietra leccese”;
- con SCIA del 7.7.2021 la ricorrente ha segnalato “l’avvio dell’attività di bar presso il locale commerciale sopra indicato e nelle aree esterne di pertinenza, dotate di due strutture ombreggianti”;
- “con nota al prot. n. 12593 del 9.7.2021 il Responsabile del Servizio SUAP, ha ritenuto carente la predetta comunicazione ed ha quindi richiesto la seguente documentazione: - agibilità edilizia del locale bar/ristoro; - titolo edilizio delle strutture ombreggianti; - autorizzazione dell’Ente Parco per gli interventi effettuati in relazione all’avvio dell’attività”;
- successivamente, “senza attendere il riscontro alla predetta nota, con nota al prot. n. 13063 del 16.7.2021, richiamando un’interlocuzione con il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale ed in particolare la nota prot. n. 12936 del 15.7.2021, l’Ufficio ha tra l’altro diffidato la società “ a non utilizzare le strutture ombreggianti poste su due lati del suddetto manufatto per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio del bar né a posizionare all’interno delle stesse banco bar o altre attrezzature finalizzate allo stesso uso ”, invitando inoltre “ a modificare la superficie di somministrazione indicata nella SCIA del 7.7.2021 che dovrà riportare solo quella interna al manufatto ”.
3. Ciò premesso, la società ricorrente ha denunciato l’illegittimità delle note prot. n. 12593 del 9.7.2021, prot. n. 12936 del 15.7.2021 e prot. n. 13063 del 16.7.2021 sotto i seguenti profili:
- i provvedimenti impugnati “violano innanzi tutto gli artt. 7 e ss. e 10-bis della legge n. 241/90, in quanto è stato impedito alla società interessata di partecipare al procedimento e/o comunque le deduzioni ed i documenti dalla stessa presentati non sono stati tenuti in alcuna considerazione”;
- “il manufatto con destinazione commerciale è assistito da validi ed efficaci titoli legittimanti l’utilizzo per esercizio di bar e da coerente agibilità … (del resto gli uffici comunali non contestano ciò con riferimento al manufatto in muratura)”;
- “tutte le strutture ombreggianti a carattere stagionale risultano assistite da titoli edilizi legittimanti specificamente richiamati negli atti allegati … (sarebbe impensabile che un bar a 10 metri dal mare possa operare solo all’interno)”;
- “gli spazi esterni antistanti e retrostanti costituiscono parte integrante sia sotto il profilo catastale sia sotto il profilo strutturale-funzionale dell’esercizio commerciale, da sempre utilizzati per la somministrazione all’esterno di alimenti e bevande”;
- “per l’esercizio dell’attività avviata non è necessario il parere o nulla osta né tantomeno l’autorizzazione dell’Ente Parco”;
- “la tipizzazione urbanistica “agricola” nell’intorno del manufatto non costituisce, in ogni caso, ostacolo all’utilizzo della pertinenza esterna del fabbricato a fini commerciali”;
- la struttura in esame costituisce un pubblico esercizio a servizio degli utenti della libera balneazione nell’area (molto vasta)”.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
5. Con atto in data 7.9.2021, il Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – S. Maria Di Leuca e Bosco di Tricase” ha proposto intervento ad opponendum nella qualità di “Amministrazione - non evocata in giudizio - che avrebbe dovuto esprimere il parere obbligatorio sull’intervento di cui è causa, ai sensi dell’art. 9 L.R.n.30/2006 secondo cui “Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4” (co.3)”.
6. Con ordinanza n. 517/2017 questo TAR ha accolto la domanda cautelare “ ai fini del (e nei limiti del) posizionamento di arredi esterni amovibili nell’area di pertinenza e al riparo delle due strutture ombreggianti ”, ciò che ha consentito alla società la prosecuzione dell’attività e ha quindi impedito che il relativo esercizio potesse essere pregiudicato dagli atti impugnati.
7. Con memoria in data 13.04.2022 l’Amministrazione comunale ha eccepito che il “ricorso è divenuto improcedibile poiché la ricorrente ha prestato acquiescenza agli atti impugnati, avendo presentato (per il tramite della proprietaria dell’immobile) in relazione alla stessa superficie, un nuovo progetto, riconoscendo questa volta la doverosità dei pareri mancanti ovvero quello dell’Ente Parco (ex art. 9 l. n. 30/2006) e della Provincia di Lecce (per la VINCA), Enti ai quali si è fatta carico di trasmettere la relativa richiesta (v. all.7 e 8)”.
8. In data 3.5.2022 l’Ente Parco ha depositato il nuovo progetto presentato dalla ricorrente in data 16.03.2022, onde ottenere l’assenso alla realizzazione del seguente intervento: “ Le opere previste dal presente progetto consistono nell’adeguamento/manutenzione del “Casotto” attraverso una serie di interventi riconducibili a lavori di manutenzione straordinaria e nella sistemazione dell’area di pertinenza ricadente nella p.lla 31, per mezzo della sola posa di componenti e complementi d’arredo (sedute, sedie, tavoli, cuscinoni, ecc.) nell’area attrezzata adiacente al fabbricato esistente ”.
9. Nella udienza pubblica del 4.5.2022, stante la “documentazione tardivamente depositata” dall’Ente Parco, è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso “all'udienza pubblica dell'8 giugno 2022”, con l’assegnazione alle parti “del termine ultimo per il deposito di memorie” alla data del “30 maggio 2022”.
10. In data 30.05.2022 la società ha depositato note difensive con cui ha confermato il proprio perdurante interesse alla decisione del ricorso nelle more della definizione del nuovo procedimento di cui al progetto presentato in data 16.03.2022, ed ha altresì precisato che, con dichiarazione allegata in atti, “il Responsabile dell’Area Tecnica, in riscontro alla nota dell’Ente Parco prot. n. 203 del 14.4.2022, ha chiaramente attestato che “ la destinazione d’uso attuale del casotto e delle aree circostanti pavimentate con lastre in pietra di Cursi così come meglio definite dagli elaborati progettuali è commerciale e, pertanto, compatibile con l’attività di chiosco-bar-ristoro e, quindi, non costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi del DPR 380/2011 ””.
11. In data 6.6.2022 l’Ente Parco ha depositato il preavviso di diniego quanto agli interventi di cui al nuovo progetto presentato dalla società in data 16.03.2022.
12. Nella udienza pubblica del 08.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato e meritevole di accoglimento.
13.1. La domanda di annullamento si appunta partitamente sui seguenti atti:
a) la nota del 9.7.2021, con cui il Comune di Orte, in riferimento alla SCIA commerciale presentata in data 7.7.2021 per la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha chiesto documentazione integrativa e segnatamente: agibilità edilizia, titolo edilizio delle strutture ombreggianti, atto di assenso dell’Ente Parco;
b) la nota del 15.7.2021, con cui il comune, in riferimento alla CILA presentata in data 5.7.2021 per la posa di arredi negli spazi antistanti il locale destinato a bar, ha disposto “ il divieto alla posa degli arredi nell'intorno del fabbricato ad uso commerciale presente in ragione della strumentazione urbanistica caratterizzante il lotto interessato (zona E l agricola che permette lo svolgimento di attività connesse solo alla attività agricola) e di quanto riportato in premessa ”, nonché “ l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, per la chiusura con esito negativo della CILA presentata con particolare riferimento alla posa degli arredi previsti ”;
c) la nota del 16.07.2021, con cui il Comune, premesso che le strutture ombreggianti ricadono in area destinata ad attività agricola, ha diffidato la ricorrente a non utilizzare le dette strutture ai fini della conduzione del bar e ha quindi chiesto di stralciare dalla SCIA commerciale del 7.7.2021 la superficie esterna della struttura, riservandosi le decisioni finali circa la stessa SCIA all’esito della ripresentazione del progetto nei termini anzi detti.
13.2. Ciò premesso, si osserva che la nota del 9.7.2021 non produce effetti finali immediatamente lesivi, ma costituisce un mero atto endo-procedimentale di tipo istruttorio volto alla acquisizione di ulteriore documentazione in riferimento alla SCIA commerciale presentata in data 7.7.2021, sicché in parte qua il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento.
13.3. Quanto alle note del 15/16.07.2022, esse riguardano rispettivamente la CILA presentata per il posizionamento degli arredi esterni e la SCIA commerciale per l’utilizzo del locale-bar e dei relativi spazi esterni ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Entrambi i predetti provvedimenti non recano statuizioni conclusive quanto ai predetti titoli abilitativi (CILA e SCIA), ma riservano al prosieguo dell’istruttoria le definite determinazioni dell’Ente, salvo però disporre, nelle more della definizione dei procedimenti, il divieto di posizionamento degli arredi esterni e del relativo utilizzo ai fini dell’attività commerciale in ragione del fatto che la destinazione agricola del fondo non ne consentirebbe lo sfruttamento a fini commerciali.
Ora, se pure è vero che l’art. 63 delle NTA del PRG stabilisce che le Zone Agricole “ comprendono aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività' e della produzione agricola ” e che “ non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità, e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo ”, è però parimenti vero che, nel concreto caso di specie, non si tratta della realizzazione di opere idonee a modificare stabilmente il territorio sottraendolo alla propria destinazione agricola, ma della semplice sistemazione di strutture ombreggianti e elementi di arredo atti a consentire lo svolgimento dell’attività commerciale di cui al locale - bar, pacificamente dotato delle occorrenti autorizzazioni.
In buona sostanza, non si discute di un intervento di trasformazione dello stato dei luoghi, ma della possibilità di svolgere l’attività commerciale con l’utilizzo di strutture precarie, smontabili alla bisogna, che possono essere risposte all’interno del bar.
Tale essendo la natura delle opere in questione è escluso che le stesse possano entrare in contrasto con lo sviluppo agricolo del territorio e con la relativa destinazione di zona: “ La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale; in particolare, si reputano ammissibili in zona agricola una serie di attività anche commerciali, industriali e di servizio ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 10/06/2021 n. 1419).
13.4. Peraltro, nel caso di specie non è affatto comprovato che l’area pertinenziale esterna del bar abbia effettivamente destinazione agricola.
In senso contrario è infatti la nota dirigenziale 4.2.2022, con cui lo stesso Comune di Otranto ha attestato che “ la destinazione d’uso attuale del casotto e delle aree circostanti pavimentate con lastre in pietra di Cursi così come meglio definite dagli elaborati progettuali è commerciale e, pertanto, compatibile con l’attività di chiosco-bar-ristoro e, quindi, non costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi del DPR 380/2011 ”.
Ne consegue che, al li là di ogni considerazione circa la astratta compatibilità dell’utilizzo commerciale con la destinazione agricola, i provvedimenti impugnati risultano inficiati da un deficit istruttorio e motivazionale circa l’accertamento della effettiva destinazione agricola dell’area pertinenziale, ciò che, allo stato, vizia irrimediabilmente l’azione amministrativa.
13.5. Quanto poi al fatto che l’intervento in questione non è assistito dalla previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente Parco, è appena il caso di osservare che, nella specie, la predetta questione, pur essendo stata incidentalmente menzionata nelle premesse delle note impugnate, non costituisce parte integrante del tessuto motivazionale dei provvedimenti inibitori della CILA e della SCIA commerciale che sono stati adottati - nelle more della definizione dei rispettivi procedimenti - al precipuo scopo di tutelare la (ritenuta) destinazione agricola dell’area esterna.
Resta fermo che, al momento della compiuta definizione dei procedimenti avviati in merito alla CILA ed alla SCIA commerciale il Comune di Otranto potrà (e dovrà) svolgere tutte le valutazioni del caso circa la necessità di acquisire all’istruttoria il parere in questione e ogni eventuale ulteriore atto di assenso.
13.6. Né l’interesse della società all’annullamento degli atti impugnati viene meno per effetto della presentazione del nuovo progetto in data 16.03.2022, dal momento che parte ricorrente ha chiaramente rappresentato che si tratta un più ampio progetto di sistemazione del bar e dell’area esterna, che comprende (anche) articolati interventi di manutenzione, rispetto al quale gli enti preposti, allo stato, non hanno assunto determinazioni finali, ciò che lascia impregiudicato il suo interesse a contrastare gli atti inibitori adottati dal Comune di Otranto.
13.7. Di qui il parziale accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento delle note prot. n. 12936 del 15.7.2021 e prot. n. 13063 del 16.7.2021.
14. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie e per l’effetto annulla le note prot. n. 12936 del 15.7.2021 e prot. n. 13063 del 16.7.2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO