Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 33355
CASS
Sentenza 28 giugno 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 33355/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, presieduta dal Giudice Sergio Beltrani. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato, tramite il proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Messina che dichiarava inammissibile il suo appello per omessa elezione di domicilio, sostenendo che tale adempimento non fosse necessario poiché era detenuto. Dall'altra parte, il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la nuova normativa richiedesse l'adempimento della dichiarazione di domicilio.

La Corte ha accolto il ricorso, argomentando che la nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si applica agli imputati detenuti. La Corte ha chiarito che, nonostante le modifiche normative, le notificazioni agli imputati detenuti devono sempre avvenire nel luogo di detenzione, rendendo superflua l'elezione di domicilio. Inoltre, ha evidenziato che la riforma Cartabia non ha modificato le norme relative alle notificazioni per gli imputati detenuti, confermando la necessità di rispettare il principio di specialità delle norme in materia di notifiche. Pertanto, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina per il prosieguo del procedimento.

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Massime1

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 33355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33355
Data del deposito : 28 giugno 2023

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