Sentenza 28 giugno 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.
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- 1. Elezione di domicilio per impugnazione solo se imputato libero (Cass. 36146/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2024
L'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non è requisito necessario a pena di inammissibilità (neanche) nel caso in cui il soggetto risulti detenuto in relazione ad altro giudizio: una interpretazione eccessivamente formale comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU, imponendosi, anche rispetto all'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., la necessità di una interpretazione che scongiuri il rischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione, che tenda a conciliare l'esigenza di filtro sottesa alla "regola" con il fondamentale canone del diritto di accesso alla …
Leggi di più… - 2. Appello con imputato detenuto per altra causa: necessaria elezione di domicilio (Cass. 24902/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2024
Se l'imputato è detenuto per il procedimento nel quale viene proposta l'impugnazione non si applica la disciplina dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione è nota al giudice che procede, ugualmente non si applica la disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; se l'imputato è detenuto per altra causa e tale condizione non è nota al giudice che procede trova invece applicazione la disciplina sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di elezione di domicilio ex art. 581 comma 1 ter. Corte di Cassazione sez. II, ud. 17 maggio 2024 (dep. 24 giugno 2024), n. 24902 Presidente Beltrani – Relatore Pardo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 33355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33355 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN NI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 33355 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di GI AT contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Messina del 22/02/2023, in difetto dell'elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone contro il predetto provvedimento ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 581, comma 1-ter, 156 e 161 cod. proc. pen., poiché l'adempimento che si assume omesso non sarebbe stato in realtà dovuto, recando l'atto di appello la chiara indicazione del fatto che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento, il che comportava che le notificazioni prescritte andavano per il predetto soggetto eseguite nel luogo di detenzione, e quindi la superfluità dell'adempimento che si assumeva omesso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), l'art. 156 cod. proc. pen. stabiliva: - nel comma 1, che «Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona»; - nel comma 3, che «Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157». 1.1. Nella vigenza delle predette disposizioni, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01) avevano alfine chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa". 1.2. Il d. Igs. n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia"), ha introdotto, all'interno dell'art. 581 cod. proc. pen., il comma 1-ter, il quale prescrive a pena d'inammissibilità dell'impugnazione l'adempimento che la Corte di appello assume omesso. 1.2.1. Il predetto d. Igs. n. 150 del 2022, art. 10, ha anche apportato ai commi 1 e 3 dell'art. 156 cod. proc. pen. le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre»; 2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1». 1.2.2. Lo stesso d. Igs. n. 150 del 2022, art. 10, ha, inoltre, inserito il nuovo art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui terzo comma stabilisce quanto segue: «3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.». 1.2.3. Per finire, in riferimento a quanto in questa sede di interesse, lo stesso d. Igs. n. 150 del 2022, art. 10, nell'art. 164 cod. proc. pen. ha previsto che le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.» 2. Così riepilogato il nuovo quadro normativo di riferimento, potrebbe in astratto sembrare legittimo (come mostra di ritenere il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta trasmessa) argomentare nel senso che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 156 stesso codice, e risulti applicabile anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto. A tale conclusione sarebbe, invero, consentito pervenire se l'intervento novellatore di cui al d. Igs. n. 150 del 2022 si fosse limitato all'introduzione del predetto comma 1-ter. Gli ulteriori interventi novellatori inerenti alla disciplina delle notificazioni, specifici ed ineludibili, impongono, peraltro, di ritenere il contrario. 2.1. L'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., riguardante (come precisato inequivocabilmente dalla rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.». Se la disposizione di cui all'art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc. pen., natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all'interprete non è consentito ritenere. Per altro verso, l'interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'art. 156 cod. proc. pen. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione), e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. 2.2. Il novellato sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la conclusione cui il collegio ritiene doversi pervenire consente, infatti, di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l'art. 156, comma 1, il quale ora stabilisce che «Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona». L'inserimento dell'avverbio «sempre» in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile;
tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di «quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.», a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'art. 164. Il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, altresì, che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti. 3. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «la nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. Igs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto». 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio;
deve, conseguentemente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso. 2-s ct I Jci t-i0 Così deciso il (z~ter122 20 2 3 Il Presiderte estensore