Articolo 11 della Legge 31 dicembre 1991, n. 416
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 gennaio 1992
Art. 11. Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , nonche' per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
Note all' art. 11:
- La legge 6 giugno 1974, n. 298 , reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- Il regolamento CEE n. 1787/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 169 del 28 giugno 1984.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992
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