TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. 287/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 287/2024 promosso con ricorso depositato in data 29/04/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. POLESANA ELENA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. POLESANA ELENA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. PAULETTI PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAULETTI PAOLA
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 23.1.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso depositato dalla SI.ra i coniugi hanno Pt_1
raggiunto un accordo ed hanno redatto una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di divorzio;
considerato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55, ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli nato il Per_1
19.10.2002, nata il [...], ed nato il Per_2 Per_3
15.1.2008;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
6.5.2006 in Comune di Feltre (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre (BL) alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore alla Per_3
responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggior importanza per il figlio siano assunte di comune accordo dai genitori, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui il minore si trova, che provvederà anche al relativo mantenimento ordinario;
2. riconosce al sig. la facoltà di vedere il figlio minore CP_1
quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, in Per_3
ogni caso, prevedendo che il padre tenga con sé il minore due ore al giorno ed a fine settimana alterni, dal venerdì dopo la fine delle lezioni scolastiche sino alla domenica dopo la cena. Per_3
oltre ai giorni concordati, potrà frequentare la casa paterna ogniqualvolta ne sentirà il desiderio. Inoltre, passerà sei Per_3
giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante le vacanze di Pasqua con l'uno o l'atro genitore, ad anni alterni in modo che,
per un anno il figlio resti con un genitore nelle festività di Natale e
Capodanno, e con l'altro trascorra le festività pasquali e viceversa
3 per l'anno successivo;
nonché per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel rispetto delle esigenze di un ordinato regime di vita del minore, salvo diversi accordi tra i genitori. I genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno i periodi di ferie di cui potranno godere. Entrambi i genitori potranno portare il minore in località di vacanza. I genitori saranno tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra Pt_1
fino a quando entrambi i figli, e , ancorché
[...] Per_3 Per_2
maggiorenni, non siano divenuti economicamente indipendenti. La
SI.ra provvederà al pagamento delle spese per le utenze e Pt_1
per la manutenzione ordinaria della casa famigliare, mentre il SI.
continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo CP_1
inerenti l'abitazione sita in Feltre (BL), Via Romanella n. 42, nonché eventuali-possibili spese straordinarie relative all'immobile sopra citato;
4. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei figli e (sino a quando gli Per_3 Per_2
stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti), la somma complessiva di euro 460,00 mensili (euro 230,00 per ciascun figlio) in valori attuali, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal primo gennaio 2026;
4 5. i genitori, sig.ri e concorreranno nella misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno alle spese straordinarie in favore dei figli ed Per_2
al netto di eventuali bonus e/o sussidi percepiti, sino a Per_3
quando gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, secondo le disposizioni del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Belluno.
7. Per quanto riguarda l'assegno unico il SI. si dichiara disponibile a che lo CP_1
stesso continui ad essere percepito per intero dalla SI.ra ; Pt_1
7. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio per il figlio minore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 29.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 287/2024 promosso con ricorso depositato in data 29/04/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. POLESANA ELENA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. POLESANA ELENA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. PAULETTI PAOLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PAULETTI PAOLA
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta 23.1.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso depositato dalla SI.ra i coniugi hanno Pt_1
raggiunto un accordo ed hanno redatto una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di divorzio;
considerato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55, ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli nato il Per_1
19.10.2002, nata il [...], ed nato il Per_2 Per_3
15.1.2008;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
6.5.2006 in Comune di Feltre (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Feltre (BL) alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore alla Per_3
responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggior importanza per il figlio siano assunte di comune accordo dai genitori, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui il minore si trova, che provvederà anche al relativo mantenimento ordinario;
2. riconosce al sig. la facoltà di vedere il figlio minore CP_1
quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, in Per_3
ogni caso, prevedendo che il padre tenga con sé il minore due ore al giorno ed a fine settimana alterni, dal venerdì dopo la fine delle lezioni scolastiche sino alla domenica dopo la cena. Per_3
oltre ai giorni concordati, potrà frequentare la casa paterna ogniqualvolta ne sentirà il desiderio. Inoltre, passerà sei Per_3
giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante le vacanze di Pasqua con l'uno o l'atro genitore, ad anni alterni in modo che,
per un anno il figlio resti con un genitore nelle festività di Natale e
Capodanno, e con l'altro trascorra le festività pasquali e viceversa
3 per l'anno successivo;
nonché per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel rispetto delle esigenze di un ordinato regime di vita del minore, salvo diversi accordi tra i genitori. I genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno i periodi di ferie di cui potranno godere. Entrambi i genitori potranno portare il minore in località di vacanza. I genitori saranno tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra Pt_1
fino a quando entrambi i figli, e , ancorché
[...] Per_3 Per_2
maggiorenni, non siano divenuti economicamente indipendenti. La
SI.ra provvederà al pagamento delle spese per le utenze e Pt_1
per la manutenzione ordinaria della casa famigliare, mentre il SI.
continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo CP_1
inerenti l'abitazione sita in Feltre (BL), Via Romanella n. 42, nonché eventuali-possibili spese straordinarie relative all'immobile sopra citato;
4. il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei figli e (sino a quando gli Per_3 Per_2
stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti), la somma complessiva di euro 460,00 mensili (euro 230,00 per ciascun figlio) in valori attuali, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal primo gennaio 2026;
4 5. i genitori, sig.ri e concorreranno nella misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno alle spese straordinarie in favore dei figli ed Per_2
al netto di eventuali bonus e/o sussidi percepiti, sino a Per_3
quando gli stessi non saranno divenuti economicamente indipendenti, secondo le disposizioni del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Belluno.
7. Per quanto riguarda l'assegno unico il SI. si dichiara disponibile a che lo CP_1
stesso continui ad essere percepito per intero dalla SI.ra ; Pt_1
7. i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio per il figlio minore.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 29.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5