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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 20/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2838/2025 depositato il 29 luglio 2025, relativo alla sentenza n. 2321/2024 della Dodicesima Sezione proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione siciliana
Email_2elettivamente domiciliata presso visto il dispositivo n. 90/2026 Richieste delle parti: Ricorrente: Adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza di cui in premessa.
Disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta.
Condannare il resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento.
Resistente: Dichiarare la cessazione del contenzioso per il venir meno dell'oggetto del ricorso con compensazione delle spese di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente 11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 luglio 2025, l'avv. ha chiesto, ai sensi dell'art. 70 Dlgs 546/1992, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2321/2024 di questa Corte.
La Regione siciliana, tenuta all'adempimento di detti obblighi, ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
2. Ciò posto, questo giudice prende atto che la Regione siciliana, tenuta all'adempimento della richiamata sentenza, e in particolare del dictum di essa relativo al
Ricorrente 1pagamento delle spese di lite nella stessa pronuncia liquidate in favore dell'avv.
Ricorrente 1, ha depositato documentazione dalla quale emerge l'avvenuta adozione del provvedimento di impegno e liquidazione di spesa di quanto dovuto al medesimo avv.
Ricorrente 1.
Di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs 546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
3. Considerato, infine, che al richiamato adempimento si è proceduto successivamente all'instaurazione di questo giudizio, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della Regione siciliana.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo dichiara estinto il giudizio;
condanna l'Assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Palermo, 14 gennaio 2026
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 2838/2025 Il Giudice monocratico
NT TO PO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 2838/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2838/2025 depositato il 29 luglio 2025, relativo alla sentenza n. 2321/2024 della Dodicesima Sezione proposto da Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione siciliana
Email_2elettivamente domiciliata presso visto il dispositivo n. 90/2026 Richieste delle parti: Ricorrente: Adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza di cui in premessa.
Disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta.
Condannare il resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento.
Resistente: Dichiarare la cessazione del contenzioso per il venir meno dell'oggetto del ricorso con compensazione delle spese di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente 11. Con ricorso inviato telematicamente il 29 luglio 2025, l'avv. ha chiesto, ai sensi dell'art. 70 Dlgs 546/1992, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2321/2024 di questa Corte.
La Regione siciliana, tenuta all'adempimento di detti obblighi, ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, è stato depositato il dispositivo che ha definito la controversia.
2. Ciò posto, questo giudice prende atto che la Regione siciliana, tenuta all'adempimento della richiamata sentenza, e in particolare del dictum di essa relativo al
Ricorrente 1pagamento delle spese di lite nella stessa pronuncia liquidate in favore dell'avv.
Ricorrente 1, ha depositato documentazione dalla quale emerge l'avvenuta adozione del provvedimento di impegno e liquidazione di spesa di quanto dovuto al medesimo avv.
Ricorrente 1.
Di conseguenza, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio ai sensi del 1° comma dell'art. 46 Dlgs 546/1992, per il quale – com'è noto – «il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».
3. Considerato, infine, che al richiamato adempimento si è proceduto successivamente all'instaurazione di questo giudizio, le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della Regione siciliana.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo dichiara estinto il giudizio;
condanna l'Assessorato regionale dell'economia della Regione siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, al ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €233,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Palermo, 14 gennaio 2026
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 2838/2025 Il Giudice monocratico
NT TO PO Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 2838/2025