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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4861/2020 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 823/2020, deliberata in data 25.5.2020, pubblicata in data 26.5.2020 (n. 2351/2017 RG); impugnazione delibera condominiale;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Eugenio Colella (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
E
in via Niperto n. 12/B – CAPRIGLIA IRPINA (AVELLINO), CP_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. P.IVA_1
Alessandro Barracano (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione gli attori adivano il Tribunale di Avellino, affinchè ope iudicis venisse preliminarmente sospesa l'efficacia della delibera assembleare del 16.02.2017, relativamente ai punti 1,2,3 e 4 dell'ordine del giorno;
2) nel merito, venisse accertato e dichiarata nulla/annullabile la detta delibera relativamente ai punti 1,2,3 e 4 dell'ordine del giorno;
3) vinte e attribuite le spese.
Gli attori nell'atto indicavano quale presupposto per la nullità/annullabilità il fatto che
1) fosse stata approvato il bilancio consuntivo gestione 2015 invece che quello del 2016, con il voto favorevole di alcuni condomini che rappresentavano 644,567 millesimi, evidenziando tale approvazione un abuso di potere in contrasto con gli interessi tutti condominiali;
2) che fosse stato confermato amministratore Domuservice srl per la gestione dell'anno
2017, scelta concretizzatasi in abuso di potere anche per violazione dell'art. 1129 cc in quanto non veniva specificata analiticamente il compenso per l'attività svolta;
contestata dagli attori in ragione del fatto che sia stato inadempiente per il recupero di quote nei confronti dei condomini morosi;
inosservanza della mancata approvazione di bilanci preventivi;
inadempienza in ordine agli atti conservativi delle parti comuni;
mancanza di rispetto del regolamento condominiale, in particolare agli articoli 2 e 8;
3) che veniva approvato il bilancio preventivo gestione 2017 senza che, da un lato, preventivamente fosse stato indicato nell'avviso di convocazione il preventivo, e dall'altro per la mancata trasmissione ai condomini del bilancio preventivo, senza indicazione dei conguagli precedenti, del compenso all'amministratore e pagamento dell'impresa di pulizia.
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IV sezione civile
4) che veniva nominato un tecnico per i lavori al piano interrato necessari all'adeguamento della normativa antincendio per le autorimesse, per l'illecito utilizzo di porzioni di piano da parte di alcuni condomini, nomina definita illecita dagli attori per gli ulteriori esborsi di adeguamento del piano alla normativa antincendio, violando, in tal modo, l'art. 1117 ter cc che richiede, per gli indicati lavori delle parti comuni, un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al e i CP_1 quattro quinti del valore dell'edificio, oltre che l'affissione per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggiore uso comune, che sia inviata per raccomandata almeno venti giorni prima dell'adunanza, che indichi le parti comuni oggetto della modificazione e nuova destinazione d'uso.
In diritto esprimevano dissenso dalle decisioni adottate per essere state assunte con eccesso di potere, perseguendo un interesse diverso da quello del CP_1
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che impugnava il ricorso CP_1 introduttivo, rilevandone la improcedibilità, la temerarietà, la pretestuosità e la
l'infondatezza in fatto e diritto.
Evidenziava, per un verso, qualsiasi presupposto giuridico del dedotto eccesso di potere, peraltro completamente sfornito di adeguata prova e, per altro verso, la conoscenza di tutti gli atti compiuti dal adottati in precedenti assemblee, mai contestate CP_1 dagli attori.
Concludeva, infine per il rigetto della domanda così come proposta perché infondata in fatto e in diritto, con la conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorario, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“RIGETTA la domanda
COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto appello Parte_1
, e , ne hanno
[...] Parte_2 Parte_3 argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“… accogliere i sopra esposti motivi d'appello, e per l'effetto (1) annullare le delibere 1,
2, 3 e 4 all'ordine del giorno;
vinte e attribuite le spese processuali con rimb. forfettario cassa iva e con attribuzione (in via istruttoria disponendo l'interrogatorio formale e la prova testimoniale come articolati nelle memorie 27 novembre 2018 e richiamate nel
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IV sezione civile
presente appello); (2) ex art.96[1] cpc, dichiarare che l'amministratore e il CP_1 hanno resistito in giudizio con mala fede e colpa grave, condannandoli, oltre che alle spese al risarcimento dei danni ex art.2043 cc, liquidandoli d'ufficio; (3) in ogni caso, pronunciando sulle spese ex art.91 cpc, condannare d'ufficio il e CP_1
l'amministratore al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dellart.96[3] cpc.”.
Il via Niperto n. 12 ha resistito Controparte_2 all'impugnazione avversa ed ha chiesto:
“… in via pregiudiziale dichiarare inesistente e/o nullo l'atto di appello per mancanza di procura ad litem;
in via preliminare dichiarare inammissibile il proposto gravame per violazione dell'art.
342 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello perché infondato, pretestuoso e temerario.
Condannare gli appellanti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. . Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 7.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - LA PROCURA AD LITEM
Il via Niperto n. 12, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura ad litem, perché l'atto di appello notificato richiama il “il mandato rilasciato in calce all'atto di citazione del 9 maggio 2017” che, come si evince dallo stesso, era stato rilasciato soltanto per il “presente giudizio”, ossia esclusivamente per il giudizio di primo grado.
Ha addotto che se l'atto di appello viene posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si verifica una situazione di nullità della stessa.
L'eccezione merita reiezione.
L'atto di appello fa testuale riferimento al “mandato rilasciato in calce all'atto di citazione il 9 maggio 2017”, cioè alla procura al difensore apposta all'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Questa recita che
[...]
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
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IV sezione civile conferito procura all'avv. Eugenio Colella per difenderli “… nel presente giudizio,
…”.
La Corte di legittimità ha statuito che, in materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula
"per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (Cass. n. 16372/2018; Cass. n. 40/2003).
Pertanto, si deve ritenere efficace ed operante, anche per questo procedimento di secondo grado, la procura rilasciata dagli appellanti al proprio difensore.
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– PRIMO MOTIVO DI APPELLO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno addotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale non ha
[...] deciso la questione preliminare da loro sollevata relativa alla circostanza che l'amministratore del “… alla sua costituzione non allega alcuna CP_1 delibera assembleare che lo autorizzi a costituirsi e prima di costituirsi non ha convocato alcuna assemblea condominiale, così violando l'art.1131[1] cc che stabilisce
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art.1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea.”.
Il motivo non ha pregio.
Secondo Cass. n. 23550/2020, l'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione della delibera assembleare riguardante parti comuni e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore (conformi: Cass. n.
7095/2017; Cass. n. 1451/2014).
Deriva dal principio di diritto suesteso che l'amministratore del appellato si è validamente difeso avverso l'impugnazione della CP_1
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IV sezione civile delibera proposta da Parte_1 Parte_2
e , anche senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Parte_3
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Gli appellanti hanno recriminato contro la sentenza del Tribunale di
Avellino nella parte in cui ha ritenuto che gravava su essi attori l'onere di provare che l'amministratore (Domuservice s.r.l.) non era mai stata nominata tale con la delibera assembleare del 27.2.2014, mai prodotta in giudizio. In realtà
l'onere della prova non incombe(va) sugli attori, ma su Domuservice s.r.l., che aveva dichiarato l'esistenza della delibera secondo la regola onus probandi incumbit ei qui dicit.
Il motivo merita rigetto.
Gli stessi appellanti hanno dedotto che sono stati loro a contestare, nel giudizio di primo grado, che Domuservice s.r.l. non era stata nominata amministratore nella tornata assembleare del 27.2.2014: si legge, infatti, al foll.
11-12 dell'atto di appello che “In citazione gli attori hanno addotto la nomina dell'amministratore non esiste e nessun compenso è stato mai deliberato per
l'amministratore; nella sua costituzione il convenuto dice ER srl fu nominato amministratore all'assemblea 27 febbraio 2014; tale delibera non è stata impugnata;
nelle memorie 25 ottobre 2017 ex art.183[6]1) cpc e nella comparsa conclusionale 19 dicembre 2018 gli attori hanno rilevato il convenuto non produce il verbale dell'assemblea 27 febbraio 2014, in cui, a suo dire, ER fu nominato amministratore, per cui non dà prova che l'assemblea lo abbia nominato amministratore;
”. Pertanto, l'onere di depositare la delibera del 27.2.2014 gravava su di loro, i quali, attraverso quel documento, avrebbero potuto (e dovuto) dimostrare il loro assunto, cioè che il verbale non conteneva la nomina, quale fatto costitutivo della loro domanda (art. 2697 cod. civ.).
Tuttavia, è stata prodotta in atti la delibera del successivo 9.4.2014, ove erano presenti anche e , dante causa Parte_3 Persona_1 degli appellanti, che reca al punto 1° dell'ordine del giorno “Conoscenza nuova amministrazione”. Ebbene, in tale adunanza le predette condomine non hanno mai posto in dubbio, né contestato la qualità di amministratore di Domuservice
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IV sezione civile s.r.l., presentatasi in assemblea appunto come “nuova società amministratrice del condominio.”.
La sentenza di primo grado, pertanto, va confermata in parte qua.
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– TERZO MOTIVO DI APPELLO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno dedotto “… che l'amministratore non ha mai avuto l'incarico, non
[...] ha mai accettato l'incarico, non ha mai chiesto/ricevuto il rinnovo, non ha mai indicato
l'importo da lui chiesto;
conseguentemente, dichiarare che all'amministratore nessun compenso spetta per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, dichiarare che la delibera che approva il compenso all'amministratore per i detti anni è contraria agli interessi del condominio …”; il tutto con riferimento al punto 1) o.d.g. del 16.2.2017.
Il motivo è infondato.
Come sopra già rilevato, gli opponenti, che hanno contestato la nomina ed i poteri di amministratore di Domuservice s.r.l., avevano l'onere di produrre in giudizio la delibera del 27.2.2014, ma non l'hanno prodotta. Si è rilevato, ancora, che nella successiva tornata del 9.4.2014, e Parte_3 [...]
presenti in assemblea, nulla hanno opposto alla (presentazione della) Per_1 società presentatasi come nuova amministratrice. Neanche nella successiva seduta del 15.9.2014, il cui verbale è stato prodotto in atti dal CP_1
e , presenti, hanno contestato la qualità Parte_3 Persona_1 di amministratrice di Domuservice s.r.l. ed, anzi, al punto 6 o.d.g. risulta l'unanime consenso all'amministratore per il conferimento dell'incarico ad nuova ditta incaricata delle pulizie. Pertanto, le due condomine hanno riconosciuto la qualità ed i poteri conferiti alla società amministratrice.
A ciò va aggiunto che le numerose irregolarità che sarebbero state compiute dall'amministratore (mancata comunicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, sede della società; irregolare tenuta del registro delle assemblee e del registro di contabilità; mancata convocazione dell'assemblea per gli anni
2015 e 2016 ed altro) avrebbero consentito la revoca dello stesso, a norma dell'art. 1129 comma XI cod. civ., ma tale revoca dev'essere richiesta con lo
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IV sezione civile speciale procedimento in camera di consiglio, in contraddittorio con l'amministratore, come prevede l'art. 64 disp. att. cod. civ.
In definitiva, gli opponenti hanno dimostrato di aver sostanzialmente riconosciuto Domuservice s.r.l. come amministratore, quantomeno dal 9.4.2014 fino alla delibera impugnata del 16.2.2017 e, comunque, non hanno mai agito, nella forma prevista dall'art. 64 disp. att. cod. civ., per la revoca dello stesso, a seguito delle lamentate violazioni.
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– QUARTO MOTIVO DI APPELLO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno riaffermato che la delibera impugnata, ai punti 1 e 3, approva i
[...] bilanci consuntivi 2015 e 2016 ed il preventivo 2017, in ordine alla pulizia delle scale, nonostante essi avessero denunziato, nel corso dell'assemblea, che non esiste delibera di incarico e contratto con CP_3
Hanno chiesto, pertanto, accogliere la loro impugnativa della delibera del
16.2.2017 e “… dichiarare che non ha mai avuto l'incarico, non ha mai CP_3 accettato l'incarico, non ha mai chiesto/ricevuto il rinnovo, non ha mai indicato
l'importo a lui spettante;
conseguentemente, dichiarare che a non spetta alcun CP_3 compenso per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 …” e pronunciarne l'annullamento.
I motivi non hanno fondamento.
Va considerato che la doglianza è generica e gli appellanti non indicano quali siano gli importi appostati in bilancio per il pagamento del servizio di pulizia, in favore di per le annualità in contestazione, né hanno CP_3 dimostrato che il servizio non sia stato effettivamente prestato, pur a fronte della mancata redazione per iscritto del relativo contratto, che non richiede affatto tale forma vincolata.
Gli appellanti non hanno neanche fornito prova che il servizio di pulizia non sia stato espletato ed, anzi, l'approvazione della relativa voce di spesa, da parte della maggioranza rappresentata da 644,567 millesimi, induce a presumere che il si sia effettivamente avvalso della prestazione CP_1 oggetto del corrispettivo versato.
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IV sezione civile
A ciò va aggiunto che, nella tornata assembleare del 15.9.2014,
l'assemblea deliberò di “… dare incarico a nuova ditta di pulizia a condizioni economiche non superiori all'impresa precedente.” ed a tale decisione prestarono adesione anche e . Parte_3 Persona_1
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– QUINTO MOTIVO DI APPELLO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno riproposto, in questo giudizio di gravame, la doglianza
[...] relativa alla conferma dell'amministratore, Domuservice s.r.l., adottata dall'assemblea del 16.2.2017 (punto 2 o.d.g.).
Hanno argomentato che la società si è resa inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1129 e 1130 cod. civ., “… per mancata comunicazione dei propri dati anagrafici e fiscali, mancata assicurazione della responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato, mancata affissione delle proprie generalità e dei propri recapiti, mancata apertura del conto corrente bancario del condominio, mancata rendicontazione periodica e mancata convocazione dell'assemblea annuale per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, mancata riscossione forzosa degli oneri condominiali nei confronti degli inadempienti, mancata tenuta del registro anagrafe condominiale, mancata tenuta del registro verbali assemblea;
”.
I motivi non possono trovare accoglimento.
Le violazioni prospettate dagli appellanti, nei confronti di Domuservice
s.r.l., non possono essere fatte valere con l'impugnativa della delibera che ne approva la conferma, ma con la speciale procedura camerale prevista dagli artt.
1129 comma XI e 1131 comma IV cod. civ. e dall'art. 64 disp. att., in contraddittorio con l'amministratore. Peraltro, l'art. 1129 comma XI cod. civ. prevede la preventiva convocazione dell'assemblea “… per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria …”: si tratta di un rimedio preventivo e prodromico alla domanda di revoca, che
[...]
e Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 avrebbero potuto intraprendere, ma non risulta che l'abbiano fatto.
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IV sezione civile
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– SESTO MOTIVO DI APPELLO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno lamentato che il Tribunale di Avellino non ha rilevato la
[...] violazione, da parte della maggioranza assembleare, dell'art. 2 e dell'art. 8 del regolamento di condominio del 20.5.1982.
Il motivo è inammissibile.
Gli appellanti si sono limitati a lamentare la violazione delle due norme del regolamento, riportandone il contenuto, ma senza specificare quale sia stata la violazione commessa dall'assemblea, né in cosa sia consistita. La semplice lettura del motivo di gravame – a fol. 15 dell'atto di appello – rende evidente che gli appellanti si sono ingiustificatamente esonerati dall'indicare al giudice del gravame per quali ragioni siano rimasti inosservati gli artt. 2 ed 8 del regolamento e, conseguentemente, si rende impossibile a questa Corte cogliere il contenuto della doglianza. Si concretizza, dunque, la violazione del disposto di cui all'art. 342 cod. proc. civ., da parte degli appellanti.
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA 16.2.2017
– SETTIMO MOTIVO DI APPELLO
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno censurato la decisione assembleare del 16.2.2017, con
[...] riferimento alla destinazione del piano interrato a parcheggio di autovetture, in spregio di quella ad uso deposito.
Hanno dedotto che la maggioranza dei condomini non può mutare la destinazione d'uso del piano interrato da deposito a parcheggio di autovetture.
Hanno aggiunto che il piano interrato non può accogliere gli autoveicoli perché “… mancano i necessari spazi di manovra e gli altri requisiti di sicurezza e prevenzione incendi e fumi di cui al d.m. 1 febbraio 1988, come risulta dalla comunicazione 14 settembre 2016 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino
…”.
Il motivo dev'essere respinto.
Gli appellanti non hanno fornito a questa Corte alcun elemento probatorio che possa dimostrare l'attuale destinazione urbanistica del piano
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IV sezione civile interrato a deposito e l'impossibilità di mutarne la destinazione a parcheggio delle autovetture, previa esecuzione delle opere eventuale necessarie a tale scopo.
Sotto tale profilo, va considerato che l'assemblea, nella seduta del
16.2.2017, non ha affatto deliberato il mutamento di destinazione, ma, come si legge nel verbale, ha soltanto nominato “… l'arch. quale tecnico di Persona_2 fiducia del condominio, il quale svolgerà l'incarico a titolo gratuito.”. Tale decisione assume chiaramente natura programmatica ed esplorativa della possibilità di adeguamento del piano interrato alla normativa antincendio e della realizzazione delle opere richieste dai Vigili del Fuoco. Proprio e soltanto per tali finalità la maggioranza ha conferito l'incarico al professionista.
Del resto, la stessa formulazione del punto 4 o.d.g. (“Pratica antincendio box-garages. Nomina di tecnico di fiducia dello stabile al fine dell'eventuale realizzazione delle opere suggerite dai vigili del fuoco. Decisione in merito.”) rende evidente che l'assemblea non era chiamata a deliberare sul mutamento di destinazione del piano interrato, ma soltanto sulla nomina del tecnico al quale demandare l'incarico di accertare la concreta realizzabilità dei necessari interventi per rendere gli ambienti conformi alla normativa antincendio.
L'o.d.g. è chiaro ove indica la “… eventuale realizzazione delle opere …”. Si è trattato, dunque, di una delibera meramente prodromica e propedeutica ad eventuali future decisioni dell'assemblea sulla destinazione degli ambienti in questione.
Le considerazioni che precedono, inducono la conferma della sentenza gravata, anche sotto il punto appena esaminato.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
La rinnovata soccombenza di Parte_1 [...]
e , in questo secondo grado, ne Parte_2 Parte_3 comporta la condanna al pagamento delle spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia, determinato, non sulla base dell'importo dovuto dagli appellanti, ma sulla base dell'intero stato di ripartizione, atteso che l'impugnazione è stata
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IV sezione civile volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini (Cass. n. 9068/2022; Cass. n. 19250/2021) (tabella 12 – Giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore indeterminato/bile da €
26.000,01 ad € 260.000,00, come da art. 5 comma 6 d.m. 55/2014), con attribuzione all'avv. Alessandro Barracano, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di risposta e note conclusionali).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 823/2020, deliberata in data 25.5.2020, pubblicata in data 26.5.2020 (n. 2351/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
e ; Parte_2 Parte_3
2) condanna e Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento delle spese del secondo Parte_3 grado di giudizio, che liquida, in € 6.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alessandro
Barracano;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di Parte_1 Parte_2
e per il versamento dell'ulteriore
[...] Parte_3 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 29 aprile 2025. IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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