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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 221/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli
anni 2020 e 2021, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. Con CP_1
vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto
procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità della
domanda per i motivi esposti in narrativa e improcedibilità per mancato esperimento del
1 ricorso amministrativo e nel merito rigettare integralmente il ricorso avversario poiché
destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che l' aveva disconosciuto 126
giornate di lavoro agricolo per l'anno 2020 e 156 giornate di lavoro agricolo per l'anno
2021; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il provvedimento amministrativo di cancellazione era privo di motivazione;
che aveva svolto le giornate agricole cancellate per la società agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.” presso il negozio di vendita diretta dei prodotti (frutta e verdura) in San Marco Argentano, Via XX settembre n.
127, poi trasferito dal settembre 2021 in Via della Repubblica n.
7. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la stessa era improponibile ed improcedibile;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Le eccezioni di improponibilità, improcedibilità e decadenza formulate dall' sono inammissibili per genericità (non essendo, di fatto, riferite a concrete circostanze fattuali)
2 e, comunque, non sono fondate, atteso che il procedimento amministrativo risulta espletato e che allo stesso ha fatto seguito la tempestiva proposizione della domanda giudiziale.
CP_ Nel verbale di accertamento posto dall' a base del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, si legge che, con riferimento al negozio di generi alimentari in San
Marco Argentano, la posizione contributiva delle lavoratrici impegnate nell'attività che non sono considerate lavoratrici agricole per come assunte sarebbe stata esaminata con
CP_ verbale a parte (tale circostanza è riferita anche dall' al punto 5 della memoria di costituzione).
Con ordinanza del 6.2.2025 si è dunque disposto rinvio per chiarimenti e per eventuale produzione del verbale relativo alle posizioni delle lavoratrici indicate, tra cui
CP_ ricomprendere anche la ricorrente, da parte dell'
CP_ L' non ha reso i chiarimenti né ha depositato il verbale indicato (non depositando note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza dell'11.4.2025), sicché deve dirsi che le contestazioni relative alla specifica posizione della ricorrente appaiono non compiutamente formulate dall' . CP_1
Deve poi rilevarsi che la teste (nipote della ricorrente che, tuttavia, Testimone_1
supera il più rigoroso vaglio critico della testimonianza resa, attesa la sostanziale conferma della teste per il 2021) ha confermato l'attività lavorativa, affermando di prestazione Tes_2
resa dalle 15,30 alle 20,30 in negozio con prevalenza di prodotti di frutta e verdura relativi all'attività agricola dell'azienda (configurandosi dunque attività connessa con quella agricola).
Tali dichiarazioni sono state poi, come detto, sostanzialmente confermate dalla teste Tes_2
per il 2021, sicché deve dirsi che la parte ricorrente ha complessivamente dimostrato
CP_ l'attività lavorativa svolta, a fronte della genericità delle contestazioni come indicate.
3 Va dunque dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per le giornate lavorative indicate in ricorso, con
CP_ condanna dell' a provvedere a tale reiscrizione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (secondo il valore effettivo della causa ex art. 5, comma 1, DM 55/2014) con la chiesta distrazione, seguono la soccombenza e
CP_ sono poste a carico dell' nella misura della metà, con compensazione della restante metà in ragione della proposizione di analogo ricorso da parte ricorrente che ha dato origine alla procedura n. 106/2023 R.G.A.L., estinta ex art. 181 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per 126 giornate nell'anno 2020 e per 156 giornate nell'anno 2021, condannando
CP_ l' a provvedere alla consequenziale reiscrizione;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento,
in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese del procedimento, che si liquida in €. 675,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 221/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Lanzino n. 33, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Erminia Acri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare l'illegittimità della
cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli OTD per gli
anni 2020 e 2021, con conseguente obbligo dell' alla relativa reiscrizione. Con CP_1
vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto
procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità della
domanda per i motivi esposti in narrativa e improcedibilità per mancato esperimento del
1 ricorso amministrativo e nel merito rigettare integralmente il ricorso avversario poiché
destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che l' aveva disconosciuto 126
giornate di lavoro agricolo per l'anno 2020 e 156 giornate di lavoro agricolo per l'anno
2021; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che il provvedimento amministrativo di cancellazione era privo di motivazione;
che aveva svolto le giornate agricole cancellate per la società agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.” presso il negozio di vendita diretta dei prodotti (frutta e verdura) in San Marco Argentano, Via XX settembre n.
127, poi trasferito dal settembre 2021 in Via della Repubblica n.
7. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la stessa era improponibile ed improcedibile;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Le cinque stelle s.r.l.s.”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ Le eccezioni di improponibilità, improcedibilità e decadenza formulate dall' sono inammissibili per genericità (non essendo, di fatto, riferite a concrete circostanze fattuali)
2 e, comunque, non sono fondate, atteso che il procedimento amministrativo risulta espletato e che allo stesso ha fatto seguito la tempestiva proposizione della domanda giudiziale.
CP_ Nel verbale di accertamento posto dall' a base del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, si legge che, con riferimento al negozio di generi alimentari in San
Marco Argentano, la posizione contributiva delle lavoratrici impegnate nell'attività che non sono considerate lavoratrici agricole per come assunte sarebbe stata esaminata con
CP_ verbale a parte (tale circostanza è riferita anche dall' al punto 5 della memoria di costituzione).
Con ordinanza del 6.2.2025 si è dunque disposto rinvio per chiarimenti e per eventuale produzione del verbale relativo alle posizioni delle lavoratrici indicate, tra cui
CP_ ricomprendere anche la ricorrente, da parte dell'
CP_ L' non ha reso i chiarimenti né ha depositato il verbale indicato (non depositando note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza dell'11.4.2025), sicché deve dirsi che le contestazioni relative alla specifica posizione della ricorrente appaiono non compiutamente formulate dall' . CP_1
Deve poi rilevarsi che la teste (nipote della ricorrente che, tuttavia, Testimone_1
supera il più rigoroso vaglio critico della testimonianza resa, attesa la sostanziale conferma della teste per il 2021) ha confermato l'attività lavorativa, affermando di prestazione Tes_2
resa dalle 15,30 alle 20,30 in negozio con prevalenza di prodotti di frutta e verdura relativi all'attività agricola dell'azienda (configurandosi dunque attività connessa con quella agricola).
Tali dichiarazioni sono state poi, come detto, sostanzialmente confermate dalla teste Tes_2
per il 2021, sicché deve dirsi che la parte ricorrente ha complessivamente dimostrato
CP_ l'attività lavorativa svolta, a fronte della genericità delle contestazioni come indicate.
3 Va dunque dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per le giornate lavorative indicate in ricorso, con
CP_ condanna dell' a provvedere a tale reiscrizione.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (secondo il valore effettivo della causa ex art. 5, comma 1, DM 55/2014) con la chiesta distrazione, seguono la soccombenza e
CP_ sono poste a carico dell' nella misura della metà, con compensazione della restante metà in ragione della proposizione di analogo ricorso da parte ricorrente che ha dato origine alla procedura n. 106/2023 R.G.A.L., estinta ex art. 181 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli per 126 giornate nell'anno 2020 e per 156 giornate nell'anno 2021, condannando
CP_ l' a provvedere alla consequenziale reiscrizione;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento,
in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese del procedimento, che si liquida in €. 675,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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