Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 28/04/2025, n. 8179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8179 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08179/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11119/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11119 del 2021, proposto da
FR LL, IA IA, AR LL, AN AR EP, IA Di RT, OL FI, IA ON, HE ER e PP AF, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti e FR Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato FR Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di NA NA Mazzarelli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misura cautelare
- del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ambito Territoriale di BARI prot. n. 00029760.11-08-2021 recante l'esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la legittimità delle proprie esclusioni dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, in relazione all’insegnamento di sostegno.
1.1. Nella fattispecie, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia di Bari, preso atto “ che negli elenchi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Bari – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021.2022 […] risultavano inseriti candidati che avevano conseguito il titolo di abilitazione e/o specializzazione presso l’ente Evergood Advisors Campus University e candidati in possesso di titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all’estero, ma non ancora riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione entro il termine del 31 luglio 2021 e pertanto non
spendibile ”, ha “ ritenuto necessario, nell’esercizio del potere di autotutela conferito all’amministrazione, [di] dover escludere tali candidati dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado e dalle corrispondenti Graduatorie d’Istituto valevoli per l’a.s. 2021.22 ”.
2. I ricorrenti, deducendo di avere conseguito all’estero, e segnatamente in Spagna, la specializzazione quali insegnanti di sostegno (rilievo non contestato in causa), hanno proposto la seguente censura: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, lettera a del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 – Violazione dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 – Eccesso di potere difetto dei presupposti e disparità di trattamento rispetto ai candidati inseriti nel precedente anno scolastico 2020/2021 ”.
3. Con provvedimento ex art. 56 c.p.a. dell’11 novembre 2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche ed è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, con le modalità previste in tale decreto.
4. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito con comparsa di stile in data 16 novembre 2021.
5. In data 24 novembre 2021, parte ricorrente ha dato prova di aver dato seguito agli adempimenti imposti dal richiamato decreto dell’11 novembre 2021.
6. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 6 dicembre 2021.
7. All’udienza di smaltimento del 21 febbraio 2025, in vista della quale i ricorrenti hanno tardivamente depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in data 19 febbraio 2025 (memoria che deve pertanto essere dichiarata inammissibile), la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Al fine della decisione di merito è necessario ricostruire il quadro giuridico delle disposizioni che regolano la fattispecie controversa.
8.1. Si osserva al riguardo che l’O.M. n. 60/2020 (“ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”), all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
8.2. L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
8.2.1. Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “ possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
8.3. Pertanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (v. tra le altre T.A.R. Lazio, sez. IV bis, 30 ottobre 2022 n. 14090 e 14091; Id., 24 gennaio 2025, n. 1475 e 3 febbraio 2025, n. 2318 e 2326), il Collegio ritiene che la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consenta l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
8.4. Le superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie producono i loro rivenienti effetti sulla graduatoria impugnata e, di conseguenza, in base a detta disciplina i ricorrenti, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbero dovuto essere inclusi, seppur con riserva, nelle graduatorie.
8.5. Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
8.6. A completare il quadro normativo primario e secondario vi è pure la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca a n. 25348 del 17 agosto 2021 avente ad oggetto “ Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno di alunni disabili ”, dalla quale peraltro non può desumersi l’esclusione dai predetti elenchi. Tale nota infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, atteso che i ricorrenti avverso di essa non propongono alcuna doglianza, ha carattere generico ed indifferenziato, non considera la specifica posizione degli istanti e pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento inoltrata dagli stessi, non apparendo neppure idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento (v. analogamente ord. T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 6 dicembre 2021, n. 6958), trattandosi piuttosto di nota esplicativa sui titoli rumeni e spagnoli e sulle modalità di riconoscimento degli stessi.
8.7. La rilevata legittimità del D.M. n. 51/2021 nella parte in cui, all’art. 7, rinvia all’OM n. 60/2020, per quanto in esso non espressamente previsto produce i suoi rivenienti effetti sull’estromissione dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
8.8. Le questioni sopra esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente trattati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non dirimenti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
9. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati.
10. Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione con i rivenienti effetti sui sopra indicati provvedimenti di esclusione dei ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Gianluca Verico, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO