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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 391/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio Parte_1 dell'avv. Emanuele Brunetti che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Rionero in Vulture presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Dario Valentino Laurenza che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.02.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Avigliano il 29.6.1997 e che con decreto del 22.01.2013 il Tribunale di Melfi ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (n. Per_1
08.08.1998) e (n. 06.06.2003); che, secondo le condizioni Per_2 della separazione, le figlie, all'epoca minorenni, sono state affidate ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale;
che a suo carico è stato posto il contributo di mantenimento di 150,00 euro mensili per ciascuna IG e di 200,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della coniuge, in quanto titolare di redditi propri;
l'imposizione a suo carico del contributo ordinario di mantenimento per la sola IG , non ancora Per_2 autosufficiente economicamente, e la cessazione della contribuzione al mantenimento per la IG economicamente autosufficiente. Per_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha eccepito l'insufficiente documentazione della situazione economico-patrimoniale del ricorrente, che non consente di verificare il profondo divario economico esistente tra i coniugi.
Quanto al mantenimento delle figlie, ha aderito alla richiesta di cessazione del versamento per ormai autonoma. Per_1 Ha dedotto che il ricorrente ha un reddito annuale netto di oltre
25.000,00 euro e che sarà erogato un suo favore un trattamento di fine rapporto di circa 50.000 euro, a fronte del reddito di circa
6.500,00 euro annui di essa resistente, derivante dallo svolgimento di lavori saltuari e precari. Ha dichiarato che in costanza di matrimonio si è completamente dedicata alla cura della casa e della famiglia;
che a causa della sua età (54 anni), tale divario non sarà colmabile in futuro.
Ha dichiarato che il ricorrente non ha ottemperato in modo puntuale agli obblighi di mantenimento concordati in fase di separazione e che, pertanto, stante la sua difficoltà ad affrontare spese quotidiane, è stata costretta ad avviare apposito procedimento esecutivo per il recupero delle somme dovute;
che è stato incardinato innanzi al
Giudice penale procedimento per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che ella ha anche chiesto anche il versamento diretto delle somme da parte del datore di lavoro del ricorrente.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la declaratoria della cessazione dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento per la IG;
la determinazione del contributo Per_1 di mantenimento per la IG , maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat Foi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di 250,00 euro mensili.
All'udienza del 20.06.2024, le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno specificato le rispettive situazioni lavorative. Il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio presso lo stabilimento Stellantis di Atessa in Abruzzo, località in cui vive con la sua attuale compagna, e di percepire uno stipendio netto mensile di euro 2.000,00.
La resistente ha dichiarato di lavorare come educatrice presso un centro per ragazzi disabili di Melfi con contratti precari e con stipendio netto mensile di circa 800,00 euro;
che dal mese di settembre 2023, allorché il ricorrente ha omesso di pagare la quota del mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale, ella si fa carico dell'intera quota di restituzione di euro 421,88 mensili.
Alla medesima udienza il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “…contributo di mantenimento di 300,00 euro per la IG a carico del padre, il pagamento da parte del Per_2 ricorrente di tutte le quote dei ratei di mutuo non versati dall'accordo raggiunto dalle parti dopo il pignoramento immobiliare, nonché di quelle fino al totale rimborso del mutuo, e l'esclusione dell'assegno divorzile”, la quale non è stata accettata dalla resistente.
Confermate in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, preso atto della mancanza di richieste di ammissione di prova orale, invitato il ricorrente ad integrare la documentazione patrimoniale e reddituale, la causa è stata rinviata all'udienza per la rimessione in decisione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il ricorrente ha così concluso: “1) Voglia l'On.le Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Avigliano in data 29/06/1997 tra i Sigg.ri
e , iscritto nel registro dell'anno 1997, Parte_1 Controparte_1 parte II S.A n. 1; 2) modificare le condizioni economiche pattuite già in sede di separazione personale riconoscendo l'assegno solo in favore della IG . 3) Voglia revocare l'assegno di mantenimento in favore di Per_2
e in quanto economicamente Controparte_1 CP_2 autosufficienti. Con vittoria di spese e competenza del giudizio”.
La resistente ha così concluso: “Il Tribunale adito voglia: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori coniugi Parte_1
e , celebrato in Avigliano il 29 giugno 1997, in
[...] Controparte_1 atti Anno 1997, P II, S. A - Modificare le condizioni della separazione come segue: - Quanto all'assegno per i figli, revocare l'assegno in favore della IG;
- Imporre l'assegno di mantenimento in favore della IG Per_1
, valutato ogni fatto come esposto in narrativa, previo Per_2 adeguamento ISTAT, aumentarlo del 50% rispetto a quello stabilito in separazione unitamente alla corresponsione - Disporre l'assegno divorzile in favore della sig.ra nella misura di euro 250.00”. Controparte_1
All'udienza del 25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti si sono riportate alle precisate conclusioni ed ai rispettivi scritti e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Melfi con decreto n. cron. 217 del 22.01.2013, prodotto da entrambe le parti.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Avigliano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Considerata la maggiore età delle figlie e , nulla va Per_1 Per_2 disposto in merito al loro affidamento, collocazione abitativa prevalente e alla frequentazione con il genitore non convivente.
Quanto al loro mantenimento, è pacifico tra le parti che la IG Per_1 abbia raggiunto l'indipendenza economica. Sul punto, i genitori hanno dedotto che lavora e la madre ha Per_1 dichiarato che è anche prossima a lasciare l'abitazione familiare per instaurare un'autonoma convivenza con il suo compagno.
Pertanto, considerata la convergenza delle rispettive dichiarazioni e l'età della ragazza (27 anni), è ragionevole ritenere che ella abbia raggiunto la sua autonomia economica.
Va dunque dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento di da Per_1 parte dei genitori.
Entrambi concordano sul mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di e hanno chiesto la determinazione del Per_2 contributo di mantenimento mensile dovuto dal padre secondo criteri di giustizia.
Va premesso che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole desumibili anche dalle norme codicistiche, non cessa tout-court con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura fintanto che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. (così, Cass. civ. sez. I, 17/07/2019, n. 19135).
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza del 20.06.024, non specificamente contestate dalla controparte, risulta che la giovane convive con la madre ed è studentessa universitaria a Foggia.
Va dunque posto a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la IG , convivente con la madre, la quale provvede al Per_2 mantenimento diretto al soddisfacimento immediato ai bisogni e alle necessità della IG.
Quanto all'importo del contributo - premesso che dalla documentazione reddituale e patrimoniale in atti risulta che il ricorrente ha percepito per l'anno 2022 reddito da lavoro dipendente di 31.508,99 euro (CU 2023); per il 2023 euro 35.137,05 ( CU 2024), che gli estratti conto in atti attestano una movimentazione di entrata e uscita proporzionata ai redditi;
che la resistente ha dichiarato reddito complessivo di 6.520,00 euro (Modello 730/2023 relativa ai redditi 2022); ha prodotto contratto di lavoro parziale e a tempo determinato presso l'AIAS come educatrice a decorrere dal giorno
01.10.023 e fino al 31.03.2024 con retribuzione mensile media di
1.286,79 euro;
i saldi di un conto corrente bancario relativo agli anni
2021, 2022 e 2023 oscillanti tra 100,00 e 500,00 euro e le relative giacenze medie di importo basso e variabile.
Tenuto conto della prodotta documentazione, della rispettiva condizione reddituale, economica e patrimoniale dei coniugi, del tempo trascorso dalla determinazione del contributo di mantenimento per la IG e del notorio incremento delle esigenze di vita della stessa con il crescere dell'età, il contributo ordinario di mantenimento per la IG a carico del ricorrente va Per_2 stabilito in 300,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre convivente entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e adeguatamente documentate.
La casa familiare va assegnata alla resistente, con la quale convive la IG maggiorenne non economicamente autosufficiente. La domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare
"se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro". La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno. L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Sull'onere della prova le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante").
Tanto premesso, la resistente ha formulato la domanda di assegno divorzile sul presupposto del divario reddituale esistente tra le parti, asseritamente derivante dall'essersi ella costantemente dedicata, in costanza di matrimonio, alla cura della famiglia, e che tale sproporzione economica e professionale non sarà colmabile in futuro tenendo conto dell'età della stessa (54 anni). Osserva il Tribunale che, da un lato, l'obiettivo divario reddituale esistente tra le parti risulta parzialmente bilanciato dalla proprietà della casa coniugale in capo alla resistente.
Soprattutto, poi, non è stato dimostrato dalla richiedente che il divario reddituale sia causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia.
La resistente, infatti, si è limitata a dedurre di essersi dedicata alla famiglia, senza fornire la prova della propria allegazione, che risulta contestata dal ricorrente, il quale all'udienza del 20.06.2024 ha dichiarato: “E' stato, inoltre, stipulato per avviare, anzi preciso, ho poi concluso un altro finanziamento per l'avvio di un'altra attività di ludoteca ed associazione culturale in Rionero che è stata gestita da mia moglie durante il matrimonio per circa 10 anni. Ho contribuito alla restituzione delle rate di questo finanziamento fino alla separazione…”.
La riportata dichiarazione, oltre a non essere stata contestata dalla resistente, denota una sua specifica capacità lavorativa, per cui anche se, allo stato, ella è inserita nel mondo del lavoro con contratti precari, questi sono comunque indicativi di un'acquisita capacità professionale e reddituale rispetto alla quale l'istante non ha dimostrato di aver sacrificato le proprie potenzialità professionali ed economiche e le proprie aspettative di lavoro per dedicarsi alla famiglia, così consentendo al coniuge di accrescere il suo patrimonio e quello comune.
La domanda è pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
01.02.2024 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Avigliano il 29.06.1997, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Avigliano dell'anno 1997, Parte II, Serie A, n. 11;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) assegna alla resistente la casa familiare sita in Rionero in Vulture;
d) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la IG di 300,00 euro mensili, da rivalutare annualmente Per_2 secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno
5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
e) dichiara cessato l'obbligo dei genitori al mantenimento della IG
Per_1
f) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
g) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.