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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2659/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2659/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nata in [...] il [...], residente a[...]
Passerella n. 10 – C.F. , cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta C.F._1
nomina allegata al ricorso, dall'avv. Maura Cravotto del foro di Trento, C.F. , C.F._2 con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Trento, Via Brigata Acqui 4
e
, nato in [...] il [...], residente a[...]
Passerella n. 10 – C.F. , cittadino italiano, rappresentato e difeso, giusta C.F._3
nomina in calce al ricorso, dall'avv. Alessio Bonetti del foro di Trento, C.F. , C.F._4 con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Calepina n°65
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM conclusioni: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 06-03-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 7 giugno 2024, le parti, premettendo di avere contratto matrimonio in data 24.02.1994 a NYZHANKOVYCHI (UCRAINA), che il matrimonio veniva regolarmente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Ala (TN), Atto N. 31 parte 2 serie C - anno 2021, che, dall'unione matrimoniale erano nate le figlie in data Persona_1
31.10.1995, fuoriuscita dal nucleo famigliare ed indipendente dal punto di vista economico, e
[...]
il 04.08.2000, ancora convivente con i genitori ed impegnata nel proprio percorso CP_1
formativo universitario, hanno chiesto, congiuntamente, che venisse disposta la loro personale separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: “
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Ala (TN).
2. Con la volontà di sciogliere definitivamente la comunione tra loro esistente
e di regolare ogni questione patrimoniale fra loro derivante dal rapporto di coniugio, i signori
[...]
e in relazione alla casa coniugale, dichiarano: a) di essere Parte_1 Parte_2
comproprietari dell'immobile in comunione indivisa fra loro, costituente la casa coniugale sita in Ala
(TN) in via della Passerella n. 10, contraddistinta in CC 002 Ala - p. ed. 1544 – sub 4 - Foglio 57 -
P.M. 4 (Cat A/2 - Classe 4 - Consistenza 5 vani - Superficie 71 mq - Rendita € 309,87) e sub 10 –
Foglio57 – P.M.4 (Cat C/6 - Classe 2 - Consistenza 25 mq - Superficie 27 mq - Rendita € 38,73); b) di confermare che tale bene immobile è libero da vincoli, mutui e gravami;
c) di voler trasferire
l'intera proprietà di tale immobile, delle relative pertinenze e di ogni bene mobile presente nello stesso, al signor dietro il pagamento del corrispettivo di € 30.000,00 Parte_2
(trentamila/00), che verranno versati dallo stesso alla signora al momento del Parte_1
rogito notarile, rientrando tale accordo nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto dello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale;
d) di rivolgersi ad un notaio scelto dall'acquirente per il trasferimento dell'immobile al signor di cui al punto c), Parte_2
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, con l'intesa che ogni spesa necessaria (notarili, eventuali spese tecniche, APE ecc.) siano a carico della parte acquirente;
3. La signora continuerà a corrispondere mensilmente direttamente alla figlia Parte_1
CP_ maggiorenne , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 300,00, a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario, con rivalutazione annuale ISTAT;
4. Le eventuali spese straordinarie
CP_ necessarie per la figlia saranno a carico esclusivo del padre, signor 5. I Parte_2
coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6. il signor Parte_2 nulla oppone ed anzi espressamente acconsente a che la signora sia espressamente Parte_1
autorizzata da Codesto Tribunale a continuare ad utilizzare esclusivamente il cognome da sposata
« » in ogni sede e circostanza, anche presso gli uffici anagrafici, in quanto per la legge Parte_1
ucraina con il divorzio viene a cadere il cognome da nubile che non può più essere utilizzato.
7. Le spese del presente giudizio di divorzio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 della Legge Professionale Forense.
8. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza, e si impegnano a compiere tempestivamente tutti i relativi atti necessari ad ottenere il rilascio del certificato del passaggio in giudicato della sentenza medesima”.
Con sentenza n. 211/2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate come sopra riportate.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 211/2024, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria di data 27-02-2025, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, reputandosi le condizioni concordate conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 07 giugno 2024 così provvede: - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a NYZHANKOVYCHI (UCRAINA) in data 24-02-1994 (matrimonio trascritto nel comune di Ala (TN) al nr. 31, parte II, Serie C, dell'anno
2021), da , nata in [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate Parte_2
in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 07-03-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi