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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15890 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/09/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo:
[...]
1 di aver contratto matrimonio presso il Consolato Generale d'Italia in Shangai il
08/02/2006 e che dal matrimonio erano nati due figli:
1) nato a [...] il [...] e residente in Persona_1
Groningen, Damsterkade 1, 9711, SE, (OLANDA),
2) nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_3
Avenida di Zaragoza, 44, 31005, SPAGNA, entrambi riconosciuti dal padre, maggiorenni e cittadini italiani;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il marito vivrà in Kuala Lumpur (Malesia) e la moglie a Pagbilao (Filippine) e saranno liberi di fissare altrove o di cambiare la propria residenza;
2)i coniugi dichiarano di non avere beni in comune in Italia e all'estero, e di aver provveduto a definire tutti i rapporti economici tra essi pendenti;
3)i coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti, sicché nessuno di loro ha pretese economiche nei confronti dell'altro;
4)i figli - nato a [...] il [...] - e Persona_1 [...]
- nata a [...] il [...] - studenti e maggiorenni, attualmente impegnati Pt_3
all'estero per motivi di studio ed ivi residenti (il primogenito a Groningen – OLANDA - e la secondogenita a Pamplona - SPAGNA), resteranno esclusivamente a carico del padre. Questi provvederà al loro completo mantenimento, compreso il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie sino a quando non diventeranno autosufficienti economicamente.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 1, parte I, serie unica, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2006);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica al Consolato Generale d'Italia in Shangai per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15890 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024 avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. IANNUZZO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/09/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo:
[...]
1 di aver contratto matrimonio presso il Consolato Generale d'Italia in Shangai il
08/02/2006 e che dal matrimonio erano nati due figli:
1) nato a [...] il [...] e residente in Persona_1
Groningen, Damsterkade 1, 9711, SE, (OLANDA),
2) nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_3
Avenida di Zaragoza, 44, 31005, SPAGNA, entrambi riconosciuti dal padre, maggiorenni e cittadini italiani;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto. Il marito vivrà in Kuala Lumpur (Malesia) e la moglie a Pagbilao (Filippine) e saranno liberi di fissare altrove o di cambiare la propria residenza;
2)i coniugi dichiarano di non avere beni in comune in Italia e all'estero, e di aver provveduto a definire tutti i rapporti economici tra essi pendenti;
3)i coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti, sicché nessuno di loro ha pretese economiche nei confronti dell'altro;
4)i figli - nato a [...] il [...] - e Persona_1 [...]
- nata a [...] il [...] - studenti e maggiorenni, attualmente impegnati Pt_3
all'estero per motivi di studio ed ivi residenti (il primogenito a Groningen – OLANDA - e la secondogenita a Pamplona - SPAGNA), resteranno esclusivamente a carico del padre. Questi provvederà al loro completo mantenimento, compreso il pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie sino a quando non diventeranno autosufficienti economicamente.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 1, parte I, serie unica, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2006);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica al Consolato Generale d'Italia in Shangai per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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