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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1219/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Cardia, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, rogito dott. Notaio in Roma. RESISTENTE Per_1
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 1.3.2024 premettendo di essere titolare Parte_1 della pensione Cat. INV CIV 07148400, deduceva di aver ricevuto dall' di Messina, a CP_1
mezzo raccomandata n. 66481503031-7, “Avviso di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. Inv.civ. 07148400” con cui le era stata richiesta la restituzione della
1 somma di € 4.052,84 percepita a titolo di pensione inv. Civ. per il periodo 1.12.2019 -
1.12.2020, in quanto ritenuta dall'Istituto indebitamente percepita.
Evidenziava di aver impugnato il suddetto provvedimento con ricorso amministrativo, trasmesso il 2.3.2023 e protocollato con n. 2341145, respinto con delibera n. 2321294 del
19.04.2023 con la quale l' aveva specificato che “la prestazione non era dovuta per CP_1
motivi reddituali, stante il superamento dei limiti reddituali previsti per i titolari di invalidità civile parziale, pari ad € 4.906,70 per il 2019 ed € 4.926,35 per il 2020”.
Deduceva l'insussistenza del diritto dell' resistente a richiedere la ripetizione della CP_1
prestazione in considerazione del fatto che ella aveva reso noti i redditi percepiti, avendo sempre trasmesso nei termini di legge la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate nonché il modello unico 2020 (redditi 2019) – 2021 (redditi 2020).
Eccepiva la maturata decadenza in quanto deduceva che l' essendo venuto a CP_1
conoscenza dei propri dei redditi 2019 con presentazione del modello unico 2020 avvenuta il
18.11.2020 e dei redditi 2020 con modello unico 2021 presentato il 3.11.2021, avrebbe dovuto richiedere la restituzione delle somme di prestazione assistenziale relative al periodo 1.12.2019
- 31.12.2020 entro l'anno successivo alla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 e poiché la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 era stata presentata il 3.11.2021, entro il 2022.
Concludeva chiedendo, di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'“Avviso di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. Inv.civ. 07148400” e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 4.052,84 erogata in suo favore nel periodo
1.12.2019 - 31.12.2020. Spese vinte.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 24.5.2024, assumeva CP_1
che la ricorrente avesse omesso di contestare il fondamento dell'indebito (ovvero il superamento dei limiti reddituali), essendosi limitata a dedurne l'irripetibilità.
Deduceva l'applicabilità alla fattispecie della generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c. e asseriva di aver agito in ottemperanza alla norma specificamente dettata per le verifiche delle prestazioni legate al reddito, essendosi limitato ad aggiornare la prestazione oggetto del giudizio alla luce dei dati reddituali acquisiti.
Sosteneva l'impossibilità di invocare a sostegno della irripetibilità dell'indebito il generale principio di tutela dell'affidamento, in quanto, a suo dire, la ricorrente era consapevole di
2 percepire redditi da lavoro autonomo da soli sufficienti a superare i limiti reddituali di legge previsti per l'erogazione della prestazione oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso proposto ex adverso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- L'udienza dell'8.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.– In tema di ripetizione d'indebito previdenziale, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha disposto:
“
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
3
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
È pacifico in giurisprudenza che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica CP_1
dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017…).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece CP_1
alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2” (Cass. civ., sez. lav., 30.6.2021, n.18615).
Il termine “recupero” di cui all'art. 13, secondo comma, legge n. 412 del 1991 non può essere inteso nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma va inteso nel senso CP_1
che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo CP_1
ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n.13918/2021; Cass. n. 23031/2020).
Ne consegue che nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi deve procedersi alla verifica ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Fatta tale premessa di carattere generale e passando all'esame della fattispecie in esame, dalla documentazione peraltro prodotta dall' resistente si evince che la ricorrente in data CP_1
17.11.2020 ha presentato il modello unico 2020 ed il 3.11.2021 il modello unico 2021. Non è oggetto di contestazione che l' sia venuto a conoscenza dei redditi 2019 della sig.ra CP_1 [...]
dopo la presentazione del modello unico 2020 avvenuta il 17.11.2020 e dei redditi Pt_1
2020 con modello unico 2021 presentato il 3.11.2021; pertanto, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, legge n. 412 del 1991, l' avrebbe dovuto richiedere la ripetizione della CP_1
prestazione relativa al periodo 1.12.2019 - 31.12.2020 entro il 2022, anno successivo a quello
4 di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 (3.11.2021). Al contrario, il provvedimento mediante il quale l' ha richiesto la ripetizione d'indebito è stato emesso CP_1
solo in data 3.2.2023 e dunque in violazione di quanto previsto dal citato art. 13 legge n.
412/1991.
5.- Ad ogni modo, contrariamente a quanto dedotto dall' all'indebito relativo alle CP_1
prestazioni assistenziali non si applica il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., trovando, invece, applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Ciò perché il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. infatti “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass. civ., sez.
VI, 30.6.2020, n. 13223).
In particolare, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. civ., sez. lav. 23.2.2022, n.5984).
Orbene, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dall' le somme da questi CP_1 considerate “indebitamente” percepite dalla ricorrente risultano comunque irripetibili per carenza di dolo in capo all'odierna deducente, la quale ha comprovato di aver annualmente presentato regolare dichiarazione dei redditi, rendendo nota e comunque conoscibile da parte dell' previdenziale la propria situazione reddituale (circostanza peraltro non contestata CP_1 dall' ; ne consegue che l'erogazione in questione non appare in alcun modo CP_1
addebitabile al comportamento del percettore, non essendo imputabile alla ricorrente alcun
CP_ comportamento doloso, risultando nella disponibilità dell' resistente i dati per verificare la sussistenza del requisito reddituale ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa.
5 Ed invero, così come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n. 1446/2008).
Ad ogni modo, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 26036/2019). La Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato che: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.
n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. n.
13916/2021).
Ed ancora: “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere” (Cass. civ., sez. VI, 30.6.2020, n. 13223).
Ne consegue l'illegittimità della richiesta dell' volta ad ottenere i ratei corrisposti nel CP_1 periodo compreso dal 1.12.2019 al 1.12.2020 e dunque in epoca anteriore all'emissione – avvenuta in data 3.2.2023 - del provvedimento oggetto di impugnazione relativo ad
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. Parte_1
INVCIV n. 07148400” nel periodo compreso dal 1.12.2019 al 1.12.2020.
6 6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande attoree, va accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 4.052,84 dedotto dall' di CP_1
previdenza resistente.
7. - Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Emilia
Cardia, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 1.3.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità dell'atto di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07148400 emesso dall' in data CP_1
3.2.2023 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € CP_1
1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore anticipatario avv. Emilia CARDIA.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 9 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1219/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Cardia, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, rogito dott. Notaio in Roma. RESISTENTE Per_1
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 1.3.2024 premettendo di essere titolare Parte_1 della pensione Cat. INV CIV 07148400, deduceva di aver ricevuto dall' di Messina, a CP_1
mezzo raccomandata n. 66481503031-7, “Avviso di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. Inv.civ. 07148400” con cui le era stata richiesta la restituzione della
1 somma di € 4.052,84 percepita a titolo di pensione inv. Civ. per il periodo 1.12.2019 -
1.12.2020, in quanto ritenuta dall'Istituto indebitamente percepita.
Evidenziava di aver impugnato il suddetto provvedimento con ricorso amministrativo, trasmesso il 2.3.2023 e protocollato con n. 2341145, respinto con delibera n. 2321294 del
19.04.2023 con la quale l' aveva specificato che “la prestazione non era dovuta per CP_1
motivi reddituali, stante il superamento dei limiti reddituali previsti per i titolari di invalidità civile parziale, pari ad € 4.906,70 per il 2019 ed € 4.926,35 per il 2020”.
Deduceva l'insussistenza del diritto dell' resistente a richiedere la ripetizione della CP_1
prestazione in considerazione del fatto che ella aveva reso noti i redditi percepiti, avendo sempre trasmesso nei termini di legge la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate nonché il modello unico 2020 (redditi 2019) – 2021 (redditi 2020).
Eccepiva la maturata decadenza in quanto deduceva che l' essendo venuto a CP_1
conoscenza dei propri dei redditi 2019 con presentazione del modello unico 2020 avvenuta il
18.11.2020 e dei redditi 2020 con modello unico 2021 presentato il 3.11.2021, avrebbe dovuto richiedere la restituzione delle somme di prestazione assistenziale relative al periodo 1.12.2019
- 31.12.2020 entro l'anno successivo alla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 e poiché la dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 era stata presentata il 3.11.2021, entro il 2022.
Concludeva chiedendo, di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'“Avviso di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. Inv.civ. 07148400” e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 4.052,84 erogata in suo favore nel periodo
1.12.2019 - 31.12.2020. Spese vinte.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 24.5.2024, assumeva CP_1
che la ricorrente avesse omesso di contestare il fondamento dell'indebito (ovvero il superamento dei limiti reddituali), essendosi limitata a dedurne l'irripetibilità.
Deduceva l'applicabilità alla fattispecie della generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c. e asseriva di aver agito in ottemperanza alla norma specificamente dettata per le verifiche delle prestazioni legate al reddito, essendosi limitato ad aggiornare la prestazione oggetto del giudizio alla luce dei dati reddituali acquisiti.
Sosteneva l'impossibilità di invocare a sostegno della irripetibilità dell'indebito il generale principio di tutela dell'affidamento, in quanto, a suo dire, la ricorrente era consapevole di
2 percepire redditi da lavoro autonomo da soli sufficienti a superare i limiti reddituali di legge previsti per l'erogazione della prestazione oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso proposto ex adverso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- L'udienza dell'8.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
4.– In tema di ripetizione d'indebito previdenziale, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che ha disposto:
“
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
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2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1 sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
È pacifico in giurisprudenza che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica CP_1
dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del
2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017…).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece CP_1
alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2” (Cass. civ., sez. lav., 30.6.2021, n.18615).
Il termine “recupero” di cui all'art. 13, secondo comma, legge n. 412 del 1991 non può essere inteso nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma va inteso nel senso CP_1
che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo CP_1
ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav. n.13918/2021; Cass. n. 23031/2020).
Ne consegue che nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi deve procedersi alla verifica ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Fatta tale premessa di carattere generale e passando all'esame della fattispecie in esame, dalla documentazione peraltro prodotta dall' resistente si evince che la ricorrente in data CP_1
17.11.2020 ha presentato il modello unico 2020 ed il 3.11.2021 il modello unico 2021. Non è oggetto di contestazione che l' sia venuto a conoscenza dei redditi 2019 della sig.ra CP_1 [...]
dopo la presentazione del modello unico 2020 avvenuta il 17.11.2020 e dei redditi Pt_1
2020 con modello unico 2021 presentato il 3.11.2021; pertanto, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, legge n. 412 del 1991, l' avrebbe dovuto richiedere la ripetizione della CP_1
prestazione relativa al periodo 1.12.2019 - 31.12.2020 entro il 2022, anno successivo a quello
4 di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020 (3.11.2021). Al contrario, il provvedimento mediante il quale l' ha richiesto la ripetizione d'indebito è stato emesso CP_1
solo in data 3.2.2023 e dunque in violazione di quanto previsto dal citato art. 13 legge n.
412/1991.
5.- Ad ogni modo, contrariamente a quanto dedotto dall' all'indebito relativo alle CP_1
prestazioni assistenziali non si applica il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., trovando, invece, applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Ciò perché il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. infatti “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (Cass. civ., sez.
VI, 30.6.2020, n. 13223).
In particolare, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. civ., sez. lav. 23.2.2022, n.5984).
Orbene, nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dall' le somme da questi CP_1 considerate “indebitamente” percepite dalla ricorrente risultano comunque irripetibili per carenza di dolo in capo all'odierna deducente, la quale ha comprovato di aver annualmente presentato regolare dichiarazione dei redditi, rendendo nota e comunque conoscibile da parte dell' previdenziale la propria situazione reddituale (circostanza peraltro non contestata CP_1 dall' ; ne consegue che l'erogazione in questione non appare in alcun modo CP_1
addebitabile al comportamento del percettore, non essendo imputabile alla ricorrente alcun
CP_ comportamento doloso, risultando nella disponibilità dell' resistente i dati per verificare la sussistenza del requisito reddituale ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa.
5 Ed invero, così come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n. 1446/2008).
Ad ogni modo, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 26036/2019). La Suprema Corte di
Cassazione ha evidenziato che: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.
n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. n.
13916/2021).
Ed ancora: “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere” (Cass. civ., sez. VI, 30.6.2020, n. 13223).
Ne consegue l'illegittimità della richiesta dell' volta ad ottenere i ratei corrisposti nel CP_1 periodo compreso dal 1.12.2019 al 1.12.2020 e dunque in epoca anteriore all'emissione – avvenuta in data 3.2.2023 - del provvedimento oggetto di impugnazione relativo ad
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. Parte_1
INVCIV n. 07148400” nel periodo compreso dal 1.12.2019 al 1.12.2020.
6 6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande attoree, va accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 4.052,84 dedotto dall' di CP_1
previdenza resistente.
7. - Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Emilia
Cardia, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 1.3.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità dell'atto di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07148400 emesso dall' in data CP_1
3.2.2023 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € CP_1
1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore anticipatario avv. Emilia CARDIA.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 9 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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