TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12921/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC EL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12921/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIRTORI LUCA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARPANO MICHELE e dell'avv. CARPANO PAOLA BEATRICE
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni pronunzia anche istruttoria: - - In via principale: Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., in via esclusiva, di nella causazione del sinistro occorso al Sig. Parte_2 in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 Torino-Aosta all'altezza del km. 48+400 nel Parte_1 Comune di Quassolo (TO), per avere violato gli obblighi di custodia, così come dedotti e provati in narrativa, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i Pt_1 danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € 15.324,04, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale adito sulla base delle risultanze istruttorie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo.
– In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc, in via esclusiva, di nella causazione del sinistro occorso al Sig. Parte_2 in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 Torino-Aosta all'altezza del km. 48+400 nel Parte_1 Comune di Quassolo (TO), e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € 15.324,04, Pt_1
pagina 1 di 9 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo.
- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in via concorrente, di nella causazione del sinistro Parte_2 occorso al Sig. in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 TorinoAosta all'altezza del Parte_1 km. 48+400 nel Comune di Quassolo (TO), e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € Pt_1 15.324,04, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attore, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo
- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in via concorrente, di nella causazione del sinistro Parte_2 occorso al Sig. in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 TorinoAosta all'altezza del Parte_1 km. 48+400 nel Comune di Quassolo (TO), e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € Pt_1 15.324,04, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attore, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo.
- In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. non ammesse (nello specifico, ctu tecnica volta a verificare lo stato del manto stradale, determinando se lo stesso sia o meno drenante in considerazione del verificarsi di fenomeni di precipitazione atmosferica, nonché volta a verificare lo stato di manutenzione del manto stradale con riguardo alla corretta pulizia delle canalette di scolo delle acque piovane).
Con vittoria di spese di lite”
Conclusioni per parte convenuta : Pt_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Previa, occorrendo, ammissione di CTU volta ad accertare la incidenza sul verificarsi dell'evento dello stato degli pneumatici del veicolo, quale accertato in sede di CTU, tenuto conto: a) delle dichiarazioni rese dall'attore alla Polizia Stradale [“Mi è partito il posteriore del mio veicolo”], b) del fatto che la Polizia Stradale ha elevato al sig. due contravvenzioni per violazione del Codice della Strada Pt_1 ex art. 141 n. 2 (velocità con perdita di controllo) ed ex art. 15 n. 2 (danneggiamento delle strutture), attestando che “non vi erano anomalie sull'asfalto”, c) del fatto che è stata integralmente Pt_2 risarcita dalla assicuratrice del veicolo attoreo dei danni arrecati alle strutture autostradali (ns. doc. 1).
Rigettare la domanda attorea, con il favore delle spese legali e ponendo a definitivo carico dell'attore le spese di CTU”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio, avanti al Parte_1 Tribunale di Torino, IV sezione civile, al fine di Parte_2 ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro occorso in data 22.09.2020, alle ore 11.00
pagina 2 di 9 circa, laddove percorrendo l'autostrada – con provenienza da Milano e diretto ad – all'altezza Pt_2 del km 48 + 400, in località Quassolo (TO), perdeva il controllo del proprio veicolo BMW targato BY594EB a causa di una pozzanghera di rilevanti dimensioni e profondità presente sulla corsia.
L'attore deduceva, quindi, di aver urtato il guard-rail presente sul margine destro, di aver conseguentemente subito un danno materiale al veicolo, ma di non aver ricevuto alcun risarcimento dei danni subito nonostante la diffida inviata alla convenuta in data 31.12.2020 ed il successivo invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita.
Ritenendo responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art 2043 Parte_2 c.c., l'attore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, quantificato nell'ammontare complessivo di € 15.324,04, o di veriore somma accertanda, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto della domanda ex adverso avanzata Parte_2 deducendo il contrasto della pretesa attorea con gli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale di cui al rapporto di incidente prodotto in atti, in base al quale la responsabilità per la perdita di controllo del veicolo era da ascriversi esclusivamente in capo al sig. Pt_1
All'udienza del 23.11.2022 le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice istruiva la causa dapprima procedendo all'escussione della teste di parte attrice, e a seguire, dando ingresso all'espletamento di CTU Testimone_1 estimativa volta ad accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo e a valutare la congruità del preventivo prodotto dall'attore.
Depositata la relazione peritale, con provvedimento del 04.06.2024, il Giudice istruttore riteneva la necessità di disporre una integrazione di CTU volta a determinare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a valutare l'antieconomicità delle riparazioni tenendo conto di tutti gli eventuali costi connessi all'acquisto di un nuovo veicolo (immatricolazione/ passaggio di proprietà nel caso di veicolo usato, demolizione e trasporto del relitto ove non marciante).
A seguito della riassegnazione del fascicolo all'attuale Giudice, veniva revocata l'udienza precedentemente fissata e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni contenenti le sole conclusioni con termine perentorio fino al 19.05.2025; con ordinanza del 22.05.2025, veniva trattenuta la causa a decisione con termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
Prima di passare all'esame del merito, appare necessario richiamare i condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, ai quali attenersi al fine della delibazione delle domande attoree sulla scorta delle risultanze processuali:
-l'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017, tra le altre);
- in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. 21399/2021, Cass. 27724/2018, Cass. 30775/2017); non incombe invece sul danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c., l'onere di fornire la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto (Cass. 3041/2022, con pagina 3 di 9 richiamo a Cass. 11802/2016 e Cass. 6651/2020);
- più in generale, la stessa condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass. 25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico (cfr. Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017 e più recentemente Cass. 11794/2022, tra le altre in termini);
- con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza nell'accertamento del nesso causale tra evento e danno, secondo la più rigorosa interpretazione della Corte di Cassazione, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo conto "del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso...." (Cass. 2480/2018, richiamata in motivazione da Cass. 11794/2022; cfr. altresì Cass. 6034/2018, Cass. 17324/2018);
- tuttavia, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, ed integrare quindi gli estremi del caso fortuito, soltanto “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (così Cass. 9315/2019); non è invero “predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. 11932/2022; n. 4035/2021; n. 26524/2020);
- va altresì considerato che, in tema di responsabilità civile, il modello di ricostruzione del nesso di causalità è costituito dal criterio del “più probabile che non” (cfr. tra le altre in termini Cass. 26304/2021); il giudice, in particolare, non può negare il nesso eziologico tra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, ma deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non” (Cass. 19033/2021; nell'applicare tale criterio, lo standard di certezza probabilistica “non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, dell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cass. 18584/2021);
- infine, con specifico riferimento al caso di specie appare utile richiamare altresì il principio secondo cui “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, n.21508).
******
L'attore allega in giudizio che in data 22.09.2020, intorno alle ore 11,00, perdeva il controllo del proprio veicolo BMW targato BY594EB a causa della pozzanghera di rilevanti dimensioni e profondità presente sulla corsia del tratto autostradale A5, Torino – Aosta, all'altezza del KM. 48 + 400, in corrispondenza della località Quassolo (TO).
In particolare, allega di aver dapprima impattato con la parte posteriore sinistra del proprio mezzo pagina 4 di 9 contro il guard- rail posto al centro della carreggiata, di aver successivamente sbandato verso destra girando su sé stesso e di aver - infine - terminato la propria corsa contro il guard-rail presente sul margine destro della carreggiata in posizione opposta rispetto al senso di marcia veicolare.
Tale prospettazione è sostanzialmente coerente con quanto affermato dal sig. nel verbale di Pt_1
Sommarie Informazioni, nell'immediatezza del sinistro e, limitatamente alla dinamica (e non alla causa originaria), con i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale intervenuta che nel proprio rapporto di incidente stradale ha concluso nei seguenti termini: “a seguito della perdita di controllo il veicolo (…), sbandava verso sinistra, andando a collidere con il proprio vertice posteriore sinistro contro il guard rail posto al centro della carreggiata all'altezza della progressiva chilometrica 48 + 372. Successivamente (…) sbandava verso destra attraversando l'intera carreggiata effettuando delle evoluzioni, andando a impattare contro il guard-rail posto al margine destro della carreggiata (…) Successivamente il veicolo veniva posizionato dal conducente (…) in modo lineare in corsia di emergenza, con la parte anteriore rivolta in senso contrario al flusso del traffico, all'altezza della chilometrica 48 + 406”.
La ricostruzione della dinamica dell'incidente, così come descritta dalla Polizia Stradale, trova riscontro nei principali elementi della deposizione della testimone oculare escussa Testimone_2 all'udienza del 15.11.2023, la quale, ha confermato di trovarsi nel tratto autostradale in questione nelle circostanze di tempo dedotte in atti, e ha affermato: “io mi trovavo in autostrada, direzione (…) Pt_2 pioveva (…) ricordo di aver visto uno sbandamento dell'auto (NDR del sig. , tipo un testa- Pt_1 coda, l'auto ha urtato non so da quale parte della carreggiata e poi si è fermata (…) il tratto in questione mi pare sia a due corsie”.
La presenza di una vasta pozza d'acqua - che avrebbe causato la perdita di aderenza del veicolo attoreo
– è visibile nelle fotografie scattate nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 2 attoreo) e trova supporto circostanziale nella deposizione della teste , che ha riconosciuto lo stato dei luoghi del sinistro Tes_1 nelle fotografie rammostratele e ha precisato: “(…) ricordo che in particolare in quel punto c'era dell'acqua, non so quanto fosse estesa, c'era tipo una pozza (…) posso dire di ricordare che era più ampia di una macchina (…) mi pare fosse in corrispondenza del guard-rail che separa le due direzioni di marcia (…). E ancora: “sicuramente era molto bagnato, non era semplicemente la pioggia battente, c'era del ristagno d'acqua”.
Tale ultima affermazione assume particolare rilievo poiché la presenza di acqua stagnante implica necessariamente una depressione o un avvallamento o comunque un'anomalia del manto stradale che, a fronte della pioggia caduta quel giorno, ha reso la corsia autostradale oggettivamente insidiosa, contribuendo alla perdita di aderenza del veicolo attoreo.
I dubbi su altri particolari dell'incidente, più difficili da notare o ricordare con precisione, non escludono la valenza probatoria della deposizione della signora sulla certa presenza del Tes_2 ristagno di acqua.
Non inducono a diverse considerazioni le eccezioni della convenuta fondate sui rilievi effettuati dalla polizia stradale.
Le fotografie in atti (aventi il valore probatorio di cui all'art. 2712 c.c.) mostrano la presenza del menzionato ristagno d'acqua, in un tratto rettilineo ma poco distante dall'uscita da una curva (di cui riferisce la testimone), nella parte più prossima al guard-rail centrale e vicino al cavalcavia.
Si deve, dunque, ritenere che l'“assenza di anomalie dell'asfalto”, indicata dalla Polizia Stradale nel proprio rapporto (cfr. doc. 1 attoreo), - senza specificazione sui punti ispezionati lungo la traiettoria percorsa dal veicolo (dalla perdita di controllo al secondo impatto) - a fronte dell'evidenza del ristagno d'acqua, costituisca indicazione generica non idonea ad escludere la presenza di tale insidia.
pagina 5 di 9 Al contempo la qualificazione del sinistro come “perdita di controllo autonomo”, riportata nel rapporto della Polizia Stradale, rappresenta una valutazione (che non è assistita dalla fede privilegiata ed è liberamente valutabile dal giudice, cfr., tra le molte altre, Cass. n. 36573/2022).
Ciò non consente, dunque, di escludere la riconducibilità del sinistro all'insidia presente sulla corsia autostradale e, alla luce degli elementi probatori sopra esposti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni del bene in custodia e il sinistro verificatosi.
A ciò consegue, in base ai principi giurisprudenziali già menzionati, la presunzione di responsabilità, in capo alla , ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il sinistro riconducibile alla situazione di pericolo Pt_2 connessa in modo immanente alle condizioni della strada, in mancanza di allegazione e prova (da fornirsi dalla parte convenuta) che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile.
*****
Alla luce delle risultanze probatorie deve essere altresì valutata la condotta del danneggiato, la quale, pur non integrando gli estremi del caso fortuito, può assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Nel caso in esame deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Le caratteristiche della pozza d'acqua documentata — per estensione e conformazione — non configuravano una situazione di insidia tale da rendere inevitabile il sinistro per chi avesse adottato un comportamento sufficientemente cauto.
È pacifico che quel giorno piovesse e, quindi, l'attore avrebbe dovuto regolare la propria condotta di guida in base sia alle condizioni climatiche avverse che alle condizioni del proprio veicolo e, con la dovuta attenzione e prudenza, evitare o opportunamente rallentare in corrispondenza della zona - visibile - ove si trovava il ristagno d'acqua.
Invero, con particolare riferimento alle condizioni del veicolo, occorre considerare l'accertata completa usura degli pneumatici (in particolare, quello posteriore destro) quale concausa della perdita di controllo del veicolo da parte dell'attore (cfr. pag. 4 relazione CTU in data 15.5.2024 e integrazione del 29.10.2024).
Pertanto, si ritiene configurabile, a carico dell'attore, una condotta notevolmente imprudente che giustifica l'attribuzione di un concorso di colpa, quantificabile nella misura del 70%.
******
Ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta, sia pure con il concorso di colpa del danneggiato di cui sopra (e ritenuta quindi assorbita la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.) possono ora essere esaminati gli aspetti inerenti al quantum della pretesa risarcitoria.
La consulenza tecnica espletata ha chiarito che i danni riscontrati sono i seguenti: “per la parte anteriore, consistono nella grave deformazione per introflessione del cofano motore, delle traverse anteriori interne e del longherone e passaruota anteriore destro, l'avulsione del complessivo paraurti anteriore e la deformazione e rottura dell'intero gruppo radiante, nonché dei proiettori anteriori. Lo pneumatico anteriore destro risulta danneggiato in conseguenza della compressione sullo stesso del passaruota anteriore destro. La parte posteriore destra ha riportato la grave deformazione per introflessione del parafango posteriore destro, del cofano baule, del rivestimento posteriore e del fianchetto interno destro, nonché l'avulsione del complessivo paraurti posteriore e la rottura del fanale posteriore destro. Lo pneumatico posteriore destro, completamente usurato, risulta danneggiato dall'urto diretto con la barriera guard-rail” (cfr. pag. 4 CTU).
E ancora che gli interventi di ripristino necessari sono i seguenti: pagina 6 di 9 “- Sostituzione del cofano motore, del cofano baule, del parafango posteriore destro, delle traverse anteriori, delle sezioni anteriori del longherone e del passaruota anteriore destro, (..) entrambi i paraurti, dei proiettori e del fanale posteriore destro, nonché del complessivo dei radiatori.
- Posa del veicolo su banco di riscontro per trazione delle ossature interne, verifica e ripristino delle quote caratteristiche della scocca.
- Preparazione e verniciatura delle parti riparate e/o sostituite con estensione alle parti adiacenti per uniformazione della tinta” (cfr. pag. 6 CTU).
I costi delle riparazioni occorrenti sono stati quantificati dal CTU per un importo pari ad € 18.650,00 Iva compresa.
A seguito dell'integrazione peritale è, poi, emerso che: “In considerazione del costo di riparazione già stimato in non meno di circa 18.650 euro Iva compresa, nonché del minor costo di eventuale riparazione in economia, ossia eseguita mediante l'utilizzo di ricambi di recupero e/o non originali, questo quantificabile in non meno di 10.000 euro, si rileva che le riparazioni del veicolo attoreo risultano essere decisamente anti economiche rispetto al costo di sostituzione del veicolo con altro analogo” (cfr. pag. 8 integrazione di CTU del. 29.10.2024) e che il valore commerciale del veicolo attoreo ante sinistro è ricompreso in un importo stimato “tra € 7.500,00 ed € 8.250,00” (cfr. pag. 9 integrazione di CTU del. 29.10.2024).
Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
“La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 co. 2 c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600)” (Cass. n. 10196/22 e n. 21012/2010).
Occorre, poi, considerare che nel valutare l'antieconomicità della riparazione si deve fare riferimento non solo al valore del veicolo prima del sinistro ma anche ad altri fattori che contribuiscono a determinare in concreto la perdita effettivamente subita dal danneggiato.
Il danneggiato, infatti, dovrà ottenere l'integrale reintegrazione della perdita patrimoniale subita e trovarsi nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, senza che ciò si traduca, però, in una indebita locupletazione che gli consenta di ottenere un vantaggio economico che ecceda la perdita (cfr. Cass. n. 8062/2001; n. 7389/1987).
Qualora, quindi, si provveda al risarcimento per equivalente l'elemento principale per computare la somma da liquidare è costituito dalla differenza di valore tra bene integro e bene leso, pur senza escludere eventuali altri pregiudizi subiti.
Applicando i suesposti principi di diritto, la valutazione di antieconomicità delle riparazioni ai fini del ricorso al risarcimento per equivalente va effettuata tenendo conto non solo del valore commerciale del veicolo ma anche delle spese che la parte sia in ipotesi costretta a sostenere per l'immatricolazione di una nuova autovettura o il passaggio di proprietà in caso di acquisto di un'autovettura usata, e per la demolizione del relitto, detratto l'eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell'auto al demolitore ove non marciante.
Sul punto il CTU ha compiuto un articolata e compiuta disamina stimando in € 500,00 circa il valore pagina 7 di 9 del relitto, in € 70,00 circa i costi di demolizione del veicolo, in € 70,00 circa il costo del traino del veicolo presso centro di smaltimento, in € 650,00 il costo di voltura per l'acquisto di un veicolo di pari potenza, concludendo, quindi, che “il costo di riparazione del veicolo, anche se eseguito in economia, risulta essere decisamente superiore al costo di sostituzione del veicolo con altro analogo, compreso tra € 7.800,00 ed € 8.550,00” (cfr. pag. 9 integrazione di CTU del. 29.10.2024).
Quanto all'alternativa tra i predetti importi, va evidenziato che, in mancanza di prova che “i particolari esterni del veicolo (capotte e lunotto) possano essere riferibili ad una incorretta custodia del veicolo successiva all'evento che ci occupa”, deve tenersi conto del minor importo di € 7800.
Pertanto, considerato che il costo delle riparazioni calcolato dal CTU supera notevolmente il valore di mercato del veicolo sommato ai costi predetti (€ 7800), è quest'ultimo l'importo da considerare.
*****
Parte attrice ha richiesto la corresponsione congiunta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi.
Sull'importo di € 7800, costituente danno patrimoniale è dovuta rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT- FOI, dalla data del sinistro (22.09.2020) alla data odierna e così per un importo di: € 9321.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi compensativi si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023).
È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Nello stesso senso, va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo, che con quella modalità liquidatoria si indennizza, non necessariamente esiste perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né provato, neppure presuntivamente, di aver subito un particolare pregiudizio derivante dal ritardato pagamento;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
******
Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra, che la liquidazione del danno ammonta ad € 9.321.
pagina 8 di 9 Di tale importo, in ragione del concorso di colpa di cui sopra, spetta a parte attrice il 30 %, pari ad € 2796,30, somma quest'ultima sulla quale vanno calcolati gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
*****
In ragione del principio della soccombenza, si liquidano le spese in favore di in: Parte_1
- € 2.552,00 oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e per la quale si richiede la liquidazione (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 1.101,00 a € 5.200,00;
-€ 264,00 per anticipazioni non imponibili inerenti al contributo unificato e al deposito della marca da bollo.
Le spese della CTU estimativa, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico della convenuta soccombente Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertata la responsabilità di ed il concorso di colpa di nella misura Parte_2 Parte_1 del 70%;
NA la a pagare a la somma di € 2796,30, oltre interessi Parte_2 Parte_1 legali ex art. 1282 I co. c.c. dalla data della sentenza al saldo;
NA la al pagamento, a favore di dell'importo di € 264 per Parte_2 Parte_1 esposti e € 2.552,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali;
PONE le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreti del 03.06.2024 e del 22.11.2024, definitivamente a carico di parte convenuta Parte_2
Torino, 2.10.2025
Il Giudice
IC IA ZI EL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC EL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12921/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIRTORI LUCA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARPANO MICHELE e dell'avv. CARPANO PAOLA BEATRICE
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni pronunzia anche istruttoria: - - In via principale: Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c., in via esclusiva, di nella causazione del sinistro occorso al Sig. Parte_2 in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 Torino-Aosta all'altezza del km. 48+400 nel Parte_1 Comune di Quassolo (TO), per avere violato gli obblighi di custodia, così come dedotti e provati in narrativa, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i Pt_1 danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € 15.324,04, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale adito sulla base delle risultanze istruttorie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo.
– In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc, in via esclusiva, di nella causazione del sinistro occorso al Sig. Parte_2 in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 Torino-Aosta all'altezza del km. 48+400 nel Parte_1 Comune di Quassolo (TO), e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € 15.324,04, Pt_1
pagina 1 di 9 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo.
- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in via concorrente, di nella causazione del sinistro Parte_2 occorso al Sig. in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 TorinoAosta all'altezza del Parte_1 km. 48+400 nel Comune di Quassolo (TO), e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € Pt_1 15.324,04, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attore, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo
- In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. in via concorrente, di nella causazione del sinistro Parte_2 occorso al Sig. in data 22.09.2020, lungo l'Autostrada A5 TorinoAosta all'altezza del Parte_1 km. 48+400 nel Comune di Quassolo (TO), e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento -in favore del sig. di tutti i danni materiali dallo stesso subiti nel sinistro de quo e quantificati in € Pt_1 15.324,04, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà determinata dall'illustrissimo Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, riducendo l'ammontare del risarcimento in proporzione alla misura della colpa che verrà accertata in corso di causa in capo all'attore, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al saldo completo ed effettivo.
- In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. non ammesse (nello specifico, ctu tecnica volta a verificare lo stato del manto stradale, determinando se lo stesso sia o meno drenante in considerazione del verificarsi di fenomeni di precipitazione atmosferica, nonché volta a verificare lo stato di manutenzione del manto stradale con riguardo alla corretta pulizia delle canalette di scolo delle acque piovane).
Con vittoria di spese di lite”
Conclusioni per parte convenuta : Pt_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Previa, occorrendo, ammissione di CTU volta ad accertare la incidenza sul verificarsi dell'evento dello stato degli pneumatici del veicolo, quale accertato in sede di CTU, tenuto conto: a) delle dichiarazioni rese dall'attore alla Polizia Stradale [“Mi è partito il posteriore del mio veicolo”], b) del fatto che la Polizia Stradale ha elevato al sig. due contravvenzioni per violazione del Codice della Strada Pt_1 ex art. 141 n. 2 (velocità con perdita di controllo) ed ex art. 15 n. 2 (danneggiamento delle strutture), attestando che “non vi erano anomalie sull'asfalto”, c) del fatto che è stata integralmente Pt_2 risarcita dalla assicuratrice del veicolo attoreo dei danni arrecati alle strutture autostradali (ns. doc. 1).
Rigettare la domanda attorea, con il favore delle spese legali e ponendo a definitivo carico dell'attore le spese di CTU”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio, avanti al Parte_1 Tribunale di Torino, IV sezione civile, al fine di Parte_2 ottenere il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro occorso in data 22.09.2020, alle ore 11.00
pagina 2 di 9 circa, laddove percorrendo l'autostrada – con provenienza da Milano e diretto ad – all'altezza Pt_2 del km 48 + 400, in località Quassolo (TO), perdeva il controllo del proprio veicolo BMW targato BY594EB a causa di una pozzanghera di rilevanti dimensioni e profondità presente sulla corsia.
L'attore deduceva, quindi, di aver urtato il guard-rail presente sul margine destro, di aver conseguentemente subito un danno materiale al veicolo, ma di non aver ricevuto alcun risarcimento dei danni subito nonostante la diffida inviata alla convenuta in data 31.12.2020 ed il successivo invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita.
Ritenendo responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art 2043 Parte_2 c.c., l'attore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, quantificato nell'ammontare complessivo di € 15.324,04, o di veriore somma accertanda, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto della domanda ex adverso avanzata Parte_2 deducendo il contrasto della pretesa attorea con gli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale di cui al rapporto di incidente prodotto in atti, in base al quale la responsabilità per la perdita di controllo del veicolo era da ascriversi esclusivamente in capo al sig. Pt_1
All'udienza del 23.11.2022 le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice istruiva la causa dapprima procedendo all'escussione della teste di parte attrice, e a seguire, dando ingresso all'espletamento di CTU Testimone_1 estimativa volta ad accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo e a valutare la congruità del preventivo prodotto dall'attore.
Depositata la relazione peritale, con provvedimento del 04.06.2024, il Giudice istruttore riteneva la necessità di disporre una integrazione di CTU volta a determinare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a valutare l'antieconomicità delle riparazioni tenendo conto di tutti gli eventuali costi connessi all'acquisto di un nuovo veicolo (immatricolazione/ passaggio di proprietà nel caso di veicolo usato, demolizione e trasporto del relitto ove non marciante).
A seguito della riassegnazione del fascicolo all'attuale Giudice, veniva revocata l'udienza precedentemente fissata e sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni contenenti le sole conclusioni con termine perentorio fino al 19.05.2025; con ordinanza del 22.05.2025, veniva trattenuta la causa a decisione con termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
Prima di passare all'esame del merito, appare necessario richiamare i condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, ai quali attenersi al fine della delibazione delle domande attoree sulla scorta delle risultanze processuali:
-l'art. 2051 c.c. "nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale" (Cass. 2477/2018; in termini anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017, tra le altre);
- in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. 21399/2021, Cass. 27724/2018, Cass. 30775/2017); non incombe invece sul danneggiato che agisce ex art. 2051 c.c., l'onere di fornire la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto (Cass. 3041/2022, con pagina 3 di 9 richiamo a Cass. 11802/2016 e Cass. 6651/2020);
- più in generale, la stessa condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode (Cass. 25835/2017); la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può invero atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, sino ad interrompere il nesso eziologico (cfr. Cass. 6034/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 2481/2018; Cass. 30775/2017 e più recentemente Cass. 11794/2022, tra le altre in termini);
- con riguardo ai requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per acquisire rilevanza nell'accertamento del nesso causale tra evento e danno, secondo la più rigorosa interpretazione della Corte di Cassazione, la relativa valutazione deve essere svolta tenendo conto "del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso...." (Cass. 2480/2018, richiamata in motivazione da Cass. 11794/2022; cfr. altresì Cass. 6034/2018, Cass. 17324/2018);
- tuttavia, la condotta del danneggiato può connotarsi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, ed integrare quindi gli estremi del caso fortuito, soltanto “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (così Cass. 9315/2019); non è invero “predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, invece, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. 11932/2022; n. 4035/2021; n. 26524/2020);
- va altresì considerato che, in tema di responsabilità civile, il modello di ricostruzione del nesso di causalità è costituito dal criterio del “più probabile che non” (cfr. tra le altre in termini Cass. 26304/2021); il giudice, in particolare, non può negare il nesso eziologico tra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, ma deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non” (Cass. 19033/2021; nell'applicare tale criterio, lo standard di certezza probabilistica “non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, dell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cass. 18584/2021);
- infine, con specifico riferimento al caso di specie appare utile richiamare altresì il principio secondo cui “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, n.21508).
******
L'attore allega in giudizio che in data 22.09.2020, intorno alle ore 11,00, perdeva il controllo del proprio veicolo BMW targato BY594EB a causa della pozzanghera di rilevanti dimensioni e profondità presente sulla corsia del tratto autostradale A5, Torino – Aosta, all'altezza del KM. 48 + 400, in corrispondenza della località Quassolo (TO).
In particolare, allega di aver dapprima impattato con la parte posteriore sinistra del proprio mezzo pagina 4 di 9 contro il guard- rail posto al centro della carreggiata, di aver successivamente sbandato verso destra girando su sé stesso e di aver - infine - terminato la propria corsa contro il guard-rail presente sul margine destro della carreggiata in posizione opposta rispetto al senso di marcia veicolare.
Tale prospettazione è sostanzialmente coerente con quanto affermato dal sig. nel verbale di Pt_1
Sommarie Informazioni, nell'immediatezza del sinistro e, limitatamente alla dinamica (e non alla causa originaria), con i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale intervenuta che nel proprio rapporto di incidente stradale ha concluso nei seguenti termini: “a seguito della perdita di controllo il veicolo (…), sbandava verso sinistra, andando a collidere con il proprio vertice posteriore sinistro contro il guard rail posto al centro della carreggiata all'altezza della progressiva chilometrica 48 + 372. Successivamente (…) sbandava verso destra attraversando l'intera carreggiata effettuando delle evoluzioni, andando a impattare contro il guard-rail posto al margine destro della carreggiata (…) Successivamente il veicolo veniva posizionato dal conducente (…) in modo lineare in corsia di emergenza, con la parte anteriore rivolta in senso contrario al flusso del traffico, all'altezza della chilometrica 48 + 406”.
La ricostruzione della dinamica dell'incidente, così come descritta dalla Polizia Stradale, trova riscontro nei principali elementi della deposizione della testimone oculare escussa Testimone_2 all'udienza del 15.11.2023, la quale, ha confermato di trovarsi nel tratto autostradale in questione nelle circostanze di tempo dedotte in atti, e ha affermato: “io mi trovavo in autostrada, direzione (…) Pt_2 pioveva (…) ricordo di aver visto uno sbandamento dell'auto (NDR del sig. , tipo un testa- Pt_1 coda, l'auto ha urtato non so da quale parte della carreggiata e poi si è fermata (…) il tratto in questione mi pare sia a due corsie”.
La presenza di una vasta pozza d'acqua - che avrebbe causato la perdita di aderenza del veicolo attoreo
– è visibile nelle fotografie scattate nell'immediatezza dei fatti (cfr. doc. 2 attoreo) e trova supporto circostanziale nella deposizione della teste , che ha riconosciuto lo stato dei luoghi del sinistro Tes_1 nelle fotografie rammostratele e ha precisato: “(…) ricordo che in particolare in quel punto c'era dell'acqua, non so quanto fosse estesa, c'era tipo una pozza (…) posso dire di ricordare che era più ampia di una macchina (…) mi pare fosse in corrispondenza del guard-rail che separa le due direzioni di marcia (…). E ancora: “sicuramente era molto bagnato, non era semplicemente la pioggia battente, c'era del ristagno d'acqua”.
Tale ultima affermazione assume particolare rilievo poiché la presenza di acqua stagnante implica necessariamente una depressione o un avvallamento o comunque un'anomalia del manto stradale che, a fronte della pioggia caduta quel giorno, ha reso la corsia autostradale oggettivamente insidiosa, contribuendo alla perdita di aderenza del veicolo attoreo.
I dubbi su altri particolari dell'incidente, più difficili da notare o ricordare con precisione, non escludono la valenza probatoria della deposizione della signora sulla certa presenza del Tes_2 ristagno di acqua.
Non inducono a diverse considerazioni le eccezioni della convenuta fondate sui rilievi effettuati dalla polizia stradale.
Le fotografie in atti (aventi il valore probatorio di cui all'art. 2712 c.c.) mostrano la presenza del menzionato ristagno d'acqua, in un tratto rettilineo ma poco distante dall'uscita da una curva (di cui riferisce la testimone), nella parte più prossima al guard-rail centrale e vicino al cavalcavia.
Si deve, dunque, ritenere che l'“assenza di anomalie dell'asfalto”, indicata dalla Polizia Stradale nel proprio rapporto (cfr. doc. 1 attoreo), - senza specificazione sui punti ispezionati lungo la traiettoria percorsa dal veicolo (dalla perdita di controllo al secondo impatto) - a fronte dell'evidenza del ristagno d'acqua, costituisca indicazione generica non idonea ad escludere la presenza di tale insidia.
pagina 5 di 9 Al contempo la qualificazione del sinistro come “perdita di controllo autonomo”, riportata nel rapporto della Polizia Stradale, rappresenta una valutazione (che non è assistita dalla fede privilegiata ed è liberamente valutabile dal giudice, cfr., tra le molte altre, Cass. n. 36573/2022).
Ciò non consente, dunque, di escludere la riconducibilità del sinistro all'insidia presente sulla corsia autostradale e, alla luce degli elementi probatori sopra esposti, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra le condizioni del bene in custodia e il sinistro verificatosi.
A ciò consegue, in base ai principi giurisprudenziali già menzionati, la presunzione di responsabilità, in capo alla , ai sensi dell'art. 2051 c.c., per il sinistro riconducibile alla situazione di pericolo Pt_2 connessa in modo immanente alle condizioni della strada, in mancanza di allegazione e prova (da fornirsi dalla parte convenuta) che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile.
*****
Alla luce delle risultanze probatorie deve essere altresì valutata la condotta del danneggiato, la quale, pur non integrando gli estremi del caso fortuito, può assumere rilevanza a titolo concorsuale ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Nel caso in esame deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Le caratteristiche della pozza d'acqua documentata — per estensione e conformazione — non configuravano una situazione di insidia tale da rendere inevitabile il sinistro per chi avesse adottato un comportamento sufficientemente cauto.
È pacifico che quel giorno piovesse e, quindi, l'attore avrebbe dovuto regolare la propria condotta di guida in base sia alle condizioni climatiche avverse che alle condizioni del proprio veicolo e, con la dovuta attenzione e prudenza, evitare o opportunamente rallentare in corrispondenza della zona - visibile - ove si trovava il ristagno d'acqua.
Invero, con particolare riferimento alle condizioni del veicolo, occorre considerare l'accertata completa usura degli pneumatici (in particolare, quello posteriore destro) quale concausa della perdita di controllo del veicolo da parte dell'attore (cfr. pag. 4 relazione CTU in data 15.5.2024 e integrazione del 29.10.2024).
Pertanto, si ritiene configurabile, a carico dell'attore, una condotta notevolmente imprudente che giustifica l'attribuzione di un concorso di colpa, quantificabile nella misura del 70%.
******
Ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta, sia pure con il concorso di colpa del danneggiato di cui sopra (e ritenuta quindi assorbita la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.) possono ora essere esaminati gli aspetti inerenti al quantum della pretesa risarcitoria.
La consulenza tecnica espletata ha chiarito che i danni riscontrati sono i seguenti: “per la parte anteriore, consistono nella grave deformazione per introflessione del cofano motore, delle traverse anteriori interne e del longherone e passaruota anteriore destro, l'avulsione del complessivo paraurti anteriore e la deformazione e rottura dell'intero gruppo radiante, nonché dei proiettori anteriori. Lo pneumatico anteriore destro risulta danneggiato in conseguenza della compressione sullo stesso del passaruota anteriore destro. La parte posteriore destra ha riportato la grave deformazione per introflessione del parafango posteriore destro, del cofano baule, del rivestimento posteriore e del fianchetto interno destro, nonché l'avulsione del complessivo paraurti posteriore e la rottura del fanale posteriore destro. Lo pneumatico posteriore destro, completamente usurato, risulta danneggiato dall'urto diretto con la barriera guard-rail” (cfr. pag. 4 CTU).
E ancora che gli interventi di ripristino necessari sono i seguenti: pagina 6 di 9 “- Sostituzione del cofano motore, del cofano baule, del parafango posteriore destro, delle traverse anteriori, delle sezioni anteriori del longherone e del passaruota anteriore destro, (..) entrambi i paraurti, dei proiettori e del fanale posteriore destro, nonché del complessivo dei radiatori.
- Posa del veicolo su banco di riscontro per trazione delle ossature interne, verifica e ripristino delle quote caratteristiche della scocca.
- Preparazione e verniciatura delle parti riparate e/o sostituite con estensione alle parti adiacenti per uniformazione della tinta” (cfr. pag. 6 CTU).
I costi delle riparazioni occorrenti sono stati quantificati dal CTU per un importo pari ad € 18.650,00 Iva compresa.
A seguito dell'integrazione peritale è, poi, emerso che: “In considerazione del costo di riparazione già stimato in non meno di circa 18.650 euro Iva compresa, nonché del minor costo di eventuale riparazione in economia, ossia eseguita mediante l'utilizzo di ricambi di recupero e/o non originali, questo quantificabile in non meno di 10.000 euro, si rileva che le riparazioni del veicolo attoreo risultano essere decisamente anti economiche rispetto al costo di sostituzione del veicolo con altro analogo” (cfr. pag. 8 integrazione di CTU del. 29.10.2024) e che il valore commerciale del veicolo attoreo ante sinistro è ricompreso in un importo stimato “tra € 7.500,00 ed € 8.250,00” (cfr. pag. 9 integrazione di CTU del. 29.10.2024).
Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
“La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 co. 2 c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600)” (Cass. n. 10196/22 e n. 21012/2010).
Occorre, poi, considerare che nel valutare l'antieconomicità della riparazione si deve fare riferimento non solo al valore del veicolo prima del sinistro ma anche ad altri fattori che contribuiscono a determinare in concreto la perdita effettivamente subita dal danneggiato.
Il danneggiato, infatti, dovrà ottenere l'integrale reintegrazione della perdita patrimoniale subita e trovarsi nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato ove l'illecito non si fosse verificato, senza che ciò si traduca, però, in una indebita locupletazione che gli consenta di ottenere un vantaggio economico che ecceda la perdita (cfr. Cass. n. 8062/2001; n. 7389/1987).
Qualora, quindi, si provveda al risarcimento per equivalente l'elemento principale per computare la somma da liquidare è costituito dalla differenza di valore tra bene integro e bene leso, pur senza escludere eventuali altri pregiudizi subiti.
Applicando i suesposti principi di diritto, la valutazione di antieconomicità delle riparazioni ai fini del ricorso al risarcimento per equivalente va effettuata tenendo conto non solo del valore commerciale del veicolo ma anche delle spese che la parte sia in ipotesi costretta a sostenere per l'immatricolazione di una nuova autovettura o il passaggio di proprietà in caso di acquisto di un'autovettura usata, e per la demolizione del relitto, detratto l'eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell'auto al demolitore ove non marciante.
Sul punto il CTU ha compiuto un articolata e compiuta disamina stimando in € 500,00 circa il valore pagina 7 di 9 del relitto, in € 70,00 circa i costi di demolizione del veicolo, in € 70,00 circa il costo del traino del veicolo presso centro di smaltimento, in € 650,00 il costo di voltura per l'acquisto di un veicolo di pari potenza, concludendo, quindi, che “il costo di riparazione del veicolo, anche se eseguito in economia, risulta essere decisamente superiore al costo di sostituzione del veicolo con altro analogo, compreso tra € 7.800,00 ed € 8.550,00” (cfr. pag. 9 integrazione di CTU del. 29.10.2024).
Quanto all'alternativa tra i predetti importi, va evidenziato che, in mancanza di prova che “i particolari esterni del veicolo (capotte e lunotto) possano essere riferibili ad una incorretta custodia del veicolo successiva all'evento che ci occupa”, deve tenersi conto del minor importo di € 7800.
Pertanto, considerato che il costo delle riparazioni calcolato dal CTU supera notevolmente il valore di mercato del veicolo sommato ai costi predetti (€ 7800), è quest'ultimo l'importo da considerare.
*****
Parte attrice ha richiesto la corresponsione congiunta di rivalutazione monetaria e di interessi compensativi.
Sull'importo di € 7800, costituente danno patrimoniale è dovuta rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT- FOI, dalla data del sinistro (22.09.2020) alla data odierna e così per un importo di: € 9321.
Per quanto concerne invece la liquidazione degli interessi compensativi si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023).
È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Nello stesso senso, va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo, che con quella modalità liquidatoria si indennizza, non necessariamente esiste perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né provato, neppure presuntivamente, di aver subito un particolare pregiudizio derivante dal ritardato pagamento;
deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
******
Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra, che la liquidazione del danno ammonta ad € 9.321.
pagina 8 di 9 Di tale importo, in ragione del concorso di colpa di cui sopra, spetta a parte attrice il 30 %, pari ad € 2796,30, somma quest'ultima sulla quale vanno calcolati gli interessi legali ex art 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
*****
In ragione del principio della soccombenza, si liquidano le spese in favore di in: Parte_1
- € 2.552,00 oltre rimborso forf. spese generali del 15%, Iva e Cpa per compensi, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva svolta e per la quale si richiede la liquidazione (fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 1.101,00 a € 5.200,00;
-€ 264,00 per anticipazioni non imponibili inerenti al contributo unificato e al deposito della marca da bollo.
Le spese della CTU estimativa, già liquidate in corso di causa, vanno poste, in via definitiva, a carico della convenuta soccombente Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertata la responsabilità di ed il concorso di colpa di nella misura Parte_2 Parte_1 del 70%;
NA la a pagare a la somma di € 2796,30, oltre interessi Parte_2 Parte_1 legali ex art. 1282 I co. c.c. dalla data della sentenza al saldo;
NA la al pagamento, a favore di dell'importo di € 264 per Parte_2 Parte_1 esposti e € 2.552,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali;
PONE le spese di CTU medico-legale, come liquidate con decreti del 03.06.2024 e del 22.11.2024, definitivamente a carico di parte convenuta Parte_2
Torino, 2.10.2025
Il Giudice
IC IA ZI EL
pagina 9 di 9