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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1477/2025 promossa da:
C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
2.4.1963 ed ivi residente in [...], con l'Avv. CESARINA BARGHINI
RICORRENTE/I contro
.F.: in Pontedera (PI) Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 22.6.1964 e residente in [...] con l'avv. CLAUDIA STELLA
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 18.6.2025, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio il 7.12.1998 e di esser dall'unione matrimoniale nati i figli in data 10.1.1999 e in Per_1 Per_2 data 8.10.2001, nonché chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 19.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9.10.2025. In data 5.9.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma, in ordine ai provvedimenti accessori, chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 9.10.2025 le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, Controparte_1
pagina 2 di 3 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 7.12.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9 P. 1 anno 1999. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito;
3. il padre continuerà a mantenere integralmente il figlio che studia a Per_2
Padova, anche pagando il vitto, l'alloggio e le spese universitarie;
4. il verserà a titolo di mantenimento della moglie la somma di € CP_1
400,00 al mese, oltre Istat, a decorrere da ottobre 2025, tale importo verrà aumentato in caso di revoca/riduzione della pensione di invalidità della che ammonta ad oggi ad € 340,00, fino alla concorrenza della Pt_1 somma complessiva di € 700,00;
5. Le parti si impegnano a rimettere ogni querela e ad accettare la relativa rimessione entro il 30.10.2025;
6. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.10.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1477/2025 promossa da:
C.F. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
2.4.1963 ed ivi residente in [...], con l'Avv. CESARINA BARGHINI
RICORRENTE/I contro
.F.: in Pontedera (PI) Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 22.6.1964 e residente in [...] con l'avv. CLAUDIA STELLA
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 18.6.2025, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dal resistente, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio il 7.12.1998 e di esser dall'unione matrimoniale nati i figli in data 10.1.1999 e in Per_1 Per_2 data 8.10.2001, nonché chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 19.6.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9.10.2025. In data 5.9.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma, in ordine ai provvedimenti accessori, chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 9.10.2025 le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, Controparte_1
pagina 2 di 3 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 7.12.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9 P. 1 anno 1999. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito;
3. il padre continuerà a mantenere integralmente il figlio che studia a Per_2
Padova, anche pagando il vitto, l'alloggio e le spese universitarie;
4. il verserà a titolo di mantenimento della moglie la somma di € CP_1
400,00 al mese, oltre Istat, a decorrere da ottobre 2025, tale importo verrà aumentato in caso di revoca/riduzione della pensione di invalidità della che ammonta ad oggi ad € 340,00, fino alla concorrenza della Pt_1 somma complessiva di € 700,00;
5. Le parti si impegnano a rimettere ogni querela e ad accettare la relativa rimessione entro il 30.10.2025;
6. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.10.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3