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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 3593 /2024
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Vertente tra
, nata ad [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Castellano Maria ricorrente
E
c.f , nato ad [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso dall' avv. Annunziata Ciro resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 15.12.2025, le parti concludevano per la pronuncia parziale di separazione, riportandosi a quanto già in atti.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.07.2024 la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in VI in data 19.06.2008 con il sig. , che dalla loro unione Controparte_1 sono nati i figli (in data 18.04.2009) e (in data 29.09.2010), assumeva che detta Per_1 Per_2 unione era fallita a causa di incomprensioni e incompatibilità oltre che del comportamento violento e disinteressato del resistente che faceva mancare affetto e cura al coniuge;
chiedeva in via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile descritto in ricorso, l'autorizzazione al trasferimento dei figli minori presso la casa materna in Moncalieri (TO), quindi che venisse pronunciata, anche con sentenza non definitiva, la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso previa statuizione di affido esclusivo dei minori alla madre, disciplina del diritto di visita paterno e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale , nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con decreto del 06.07.2024, il Presidente relatore, ritenuto sussistente il pregiudizio imminente e irreparabile per i minori ex art 473 bis 15 cpc, autorizzava il trasferimento degli stessi presso il domicilio materno, fissava l'udienza del 28 ottobre 2024 da trattare in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc per la sola conferma/revoca /modifica del provv.to indifferibile ed assegnati i termini a parte ricorrente per la notifica e al resistente per l'eventuale costituzione, calendarizzava l'udienza del 20 gennaio 2025 per la comparizione delle parti.
Con memoria difensiva del 27.09.2024 il resistente, contestando l'avverso dedotto, chiedeva in via preliminare, previa audizione dei minori, modificarsi il provvedimento cautelare prevedendo la collocazione degli stessi presso il padre, l'affido esclusivo allo stesso, determinazione del contribuito al mantenimento della prole a carico della madre nella misura di € 1000,00.
Assunte le informative socio ambientali con riguardo a tutto il nucleo familiare, il Presidente relatore confermava la statuizione del 6.7.2024 resa inaudita altera parte e disciplinava in via provvisoria, salvo ogni provv.to, la collocazione dei minori presso il padre per le festività natalizie.
In data 20.12.2024 si costituiva il resistente che, richiamando i contenuti della memori difensiva della fase cautelare e ferme le richieste svolte, chiedeva fosse pronunciata la separazione con addebito alla ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti del 20.01.2025, il Presidente relatore, ascoltava entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti e rinviava all'udienza del 15.04.2025 per l'audizione dei minori .
A detta udienza, il Presidente Relatore invitate le parti a valorizzare una soluzione condivisa in merito alla collocazione dei minori, si riservava ogni valutazione in esito al completamento del percorso scolastico in itinere dei minori, in considerazione dell'interesse preminente degli stessi;
fissava pertanto il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 16.6.2025 da intendersi udienza figurata in prosieguo di 473 bis 22 cpc.
Con ordinanza del 18.06.2025 il Giudice rinviava all'udienza figurata del 09.07.2025 disponendo il deposito a carico di parte resistente di relazioni del SERD di Nola e CIM di Terzigno in merito al percorso effettuato dal sig. con esiti. Controparte_1
A detta udienza, esaminate le complessive risultanze istruttorie, il Presidente relatore confermava la statuizione vigente circa la collocazione dei minori e il diritto di vista paterno facultando in ogni caso il padre a poter incontrare i figli previa intesa con controparte ed accordo con gli stessi anche in misura ulteriore rispetto a quella già prevista con l'espressa autorizzazione allo spostamento in autonomia dei minori da Moncalieri ad VI.; fissava il termine ex art 127 ter cpc con scadenza al 27.04.2026 concessi i termini a ritrovo previsti ex art 473 bis 28 cpc.
Con note del 11.07.2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sullo status;
sull'istanza il Presidente relatore provvedeva in conformità fissando l'udienza del 15.12.2025 per conclusioni su sentenza parziale, non essendovi l'opposizione di parte resistente.
Precisate le conclusioni sulla sentenza di “status”, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia sulla sentenza parziale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanza che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Si dà atto che il procedimento è ancora in prosieguo essendo stati già concessi i termini di cui all' art
473 bis 28 cpc.
Pertanto non è dato allo stato pronunciarsi anche sulle determinazioni accessorie.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza .
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) Pronunzia la separazione dei coniugi , nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Na) il 10/10/1979 e c.f , nato ad [...] che Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in VI il giorno 19.06.2008 ( atto n. 43 P. II , s. B , anno 2008);
2) Spese al definitivo
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 15/12/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca