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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1880/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricostruzione dei fatti come si evince dalla sentenza di primo grado:
“ La ricorrente – rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 – impugnava l'avviso di accertamento numero TVF011003180/2023, anno di imposta 2017, notificato in data 9.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, portante una pretesa di maggiori irpef, addizionali all'irpef, irap e iva di complessivi euro 41.765,00, oltre sanzioni e interessi. Nel premettere che: · l'accertamento scaturiva dalla preventiva analisi della documentazione depositata dalla contribuente in seguito all'invito numero I00744/2023; con riguardo alla stessa, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto adeguate tutte le voci dichiarate, ad eccezione dei costi correlati a dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta “Società_1 di Società_2”, nonostante la contribuente avesse fornito tutta la documentazione necessaria ad attestare la congruità dei pagamenti sostenuti;
· successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, la contribuente continuava a contestarne il contenuto e, perciò, formulava apposita istanza di accertamento con adesione ex art. 6, D. Lgs. 218/1997, volto a chiarire e a definire l'asserita pretesa creditoria dell'Ente impositore, senza tuttavia ottenere gli esiti sperati, nonostante venivano dettagliate le ragioni della contribuente, con la relativa memoria corredata dalla documentazione in possesso della stessa istante e, segnatamente: Memoria argomentativa;
Computo metrico estimativo;
Prospetto ricavi mensili;
Contratto di locazione sede di Luogo_1 Indirizzo_4; Contratto di locazione sede di Luogo_2 Indirizzo_1; Dettaglio di manutenzione ordinaria;
· ciononostante, l'Amministrazione finanziaria decideva di non ritenere satisfattive le ragioni della contribuente, così confermando l'avviso di accertamento opposto, causa la non economicità e, quindi, la non inerenza dei costi correlati alle lavorazioni esterne per servizi di complessivi euro 60.000,00 fatturati dalla ditta “ Società_1 di Società_2”.
Ciò premesso, la ricorrente eccepiva l'illegittimità di tale motivazione opponendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, i costi correlati al contratto di appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, stipulato tra l'odierna ricorrente e la ditta Società_1 in data 13.1.2017, erano stati correttamente dedotti dal reddito posto che: · per le spese di manutenzione straordinaria sugli immobili tenuti in locazione e l'I.V.A. connessa appare preminente il carattere della strumentalità dell'immobile indipendentemente dal titolo con cui lo si possiede, nella specie: in forza di contratto di locazione;
· le spese di che trattasi erano state eseguite per adeguare gli ambienti di postazioni aggiuntive, in ragione dell'aumento della clientela, oltre ad essere necessario il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, che, a loro volta, richiedevano un ulteriore e propedeutico adeguamento dell'impianto elettrico;
· nei contratti di locazione degli immobili in cui erano stati svolti i lavori v'era l'espressa previsione di alcune clausole contrattuali in base alle quali restavano a carico della conduttrice tutte le modifiche al locale necessarie per lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle leggi e delle eventuali autorizzazioni da parte delle competenti autorità, previa comunicazione alla parte locatrice;
· con il computo metrico l'odierna ricorrente aveva giustificato le spese sostenute, fornendo, in maniera puntuale, l'elenco dei lavori realizzati e i relativi prezzi applicati, le cui condizioni erano state accettate dall'impresa appaltatrice nel contratto di appalto del 13.1.2017 dell'importo di euro 45.000,00, oltre IVA se prevista;
· per la stima dei lavori l'odierna ricorrente si era affidata alla valutazione di uno specialista e, segnatamente, dell'Arch. Nominativo_1 , fidandosi delle sue valutazioni per la verifica e il collaudo alla ultimazione dei lavori;
· le due unità immobiliari in cui erano stati svolti i lavori erano state espressamente indicate nel computo metrico redatto dall'Arch. Nominativo_1, talché sussisteva assoluta corrispondenza con la descrizione delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice;
· circa le modalità di pagamento le parti avevano concordano un anticipo di euro 3.000,00, oltre ulteriori da tredici rate da euro 3.000,00 ciascuna da corrispondersi a presentazione della fattura e infine il saldo di euro 3.000,00 ad ultimazione e collaudo dei lavori, tutti da regolarsi mediante versamento di contante, in quanto, come emerge dagli estratti conto la contribuente, odierna ricorrente, movimenta parecchia moneta in contante, ragion per cui non era dato comprendere la contestazione dell'Ufficio; · non sussisteva l'avversa prospettata genericità delle prestazioni descritte in fattura nonché l'assenza di pagamenti tracciati in riferimento ad un corrispettivo di ammontare complessivo piuttosto rilevante, in quanto l'operazione di cui si discute rappresenta solo un tassello di un più ampio e documentato piano di investimento della ditta, resosi necessario dall'aumento della clientela, nel corso degli anni, in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell'attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati;
decisione non soggetta ad un sindacato, da parte dell'Ufficio, sulle scelte imprenditoriali;
· riguardo all'onere probatorio, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del costo, mentre spetta all'Amministrazione, che intenda contestare la mancanza di inerenza delle operazioni compiute e fatturate, fornire la prova della maggiore pretesa tributaria, che non può tradursi solo in apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità. Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione in pubblica udienza concludeva per sentir dichiarare la sua illegittimità. Con vittoria delle spese del giudizio. Con controdeduzioni l'Ufficio, nel premettere che: · nell'ambito dell'attività di controllo dei soggetti che avevano dichiarato con riferimento al periodo di imposta 2017 componenti negativi di reddito di ammontare non congruente rispetto ai dati risultanti dalle banche dati in possesso dell'Anagrafe tributaria,
l'odierna ricorrente era stata oggetto di “verifica a tavolino”, particolarmente incentrata sul totale dei componenti negativi, pari a euro 144.154,00; · tra la documentazione consegnata dall'odierna ricorrente a seguito specifico invito erano ricomprese numero 20 fatture di acquisto emesse dalla ditta individuale
“Società_1” esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”; fatture tutte, al di là della prestazione descritta, dello stesso importo, pari a euro 3.000,00; · dall'interrogazione dell'Anagrafe tributaria, Società_2, intestatario dell'omonima ditta, era risultato evasore totale, non avendo presentato dichiarazioni e non versando imposte, posto che nel 2017 aveva percepito soltanto un reddito lordo di euro 4.098,73 erogatogli dalla cooperativa sociale “LA ROSA BLU Società_3 S.r.L.” - C.F.: P.IVA_1, con sede in Luogo_2, esercente l'attività di “raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi. Inoltre, la sede dell'attività indicata nelle fatture emesse (Luogo_3 - Indirizzo_2), risultava anagrafata in quel luogo fino al giorno 31/1/2017 e poi spostata presso il Comune di in Luogo_2, al Indirizzo_5; · il contratto di appalto sottoscritto tra la citata ditta e l'odierna ricorrente datato 13/1/2017, aveva ad oggetto lavori di fornitura e posa di pavimenti;
tinteggiatura degli ambienti;
realizzazione di controsoffitti in cartongesso;
sostituzione di porte e vetrine d'ingresso; opere di manutenzione varie, da eseguirsi presso entrambi i punti di vendita per un corrispettivo di euro 45.000,00 oltre IVA come per legge, se dovuta;
· la fattura n. 1/B datata 27/01/2017 non portava alcun riferimento ad
“anticipo sui lavori”; · non vi era una fattura a saldo per ultimazione lavori e collaudo delle opere;
· le fatture non erano in numero di 15, bensì di 20 da euro 3.000,00 ciascuna, per un totale di euro 60.000,00; · ciascuna fattura si riferiva a prestazioni singolarmente pattuite e non alla quota parte in base ai SAL, del corrispettivo totale delle opere, concordato a corpo;
· delle venti fatture, nove si riferivano a “lavori di manutenzione” non meglio specificati, sette a lavori di pitturazione o tinteggiatura e quattro a lavori di pulizia;
· dodici fatture facevano riferimento alla sede sita in Luogo_1 alla Indirizzo_3 e otto alla sede sita in Luogo_2 alla Indirizzo_1; · in nessuna fattura si faceva riferimento ai lavori descritti all'art. 1 del contratto;
· il totale imponibile delle fatture, pari a euro 60.000,00 era superiore a quello di euro 45.000,00 indicato nel contratto;
· dai controlli effettuati l'Ufficio rilevava che i locali presso i quali sarebbero stati effettuati i suddetti lavori non sono di proprietà della committente, ma dalla stessa condotti in locazione e che hanno una superficie piuttosto limitata (l'unità di Indirizzo_3 in Luogo_1 consta di mq 78 e quella Indirizzo_1 in Luogo_2 di mq.56). · i pagamenti non risultavano tracciati e che, conseguentemente, si appalesava inverosimile che fossero stati effettuati in contanti;
· ulteriore anomalia era rappresentata dalla circostanza per la quale l'importo complessivo dei pagamenti non coincideva neanche con il prezzo indicato nel contratto, pari a euro 45.000,00, con un ingiustificato aumento di 1/3, in antitesi con quanto previsto all'art. 7) del contratto, in quanto non fornita al riguardo alcuna prova;
· per l'effetto, tutti gli elementi analizzati dimostravano che la prova della certezza del costo non sussiste;
· l'assenza di certezza del costo era corroborata dalla circostanza che il pagamento per contanti non concedeva la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 50% di detrazione sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall'articolo 16-bis del DPR n. 917/86 e del 65% della spesa sostenuta per opere afferenti il risparmio energetico;
contrastava ogni avversa eccezione e deduzione. Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. Con memorie Parte ricorrente contrastava le avverse deduzioni, in quanto formate in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., del principio dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti nonché in violazione ed errata applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 19 DPR 633/1972”.
Con la sentenza impugnata n. 401/2025, la Corte adita rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 per i motivi approfonditi nell'atto di gravame, a cui si fa integrale riferimento e che sanno scrutinati nella parte motiva.
L'Ufficio si costituiva con proprie controdeduzioni, instando per il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del 24 ottobre 20255, veniva accolta la richiesta di sospensiva della esecutività della Sentenza
n. 401/2025 emessa dalla Sez. 4^ della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, pubblicata il giorno 18/02/2025 e non notificata.
Alla odierna udienza del 23 gennaio 2026, dopo la discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di Appello:
1. SULLA LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO –
MOTIVAZIONE APPARENTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA;
2. SULLA MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA IN CONSEGUENZA DEL TRAVISAMENTO
DEI FATTI DEL GIUDIZIO E DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA;
3. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 109 COMMA 5 T.U.I.R. e 19 D.P.R. N. 633/1972 -
Erronea applicazione del principio di antieconomicità;
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI OPERAZIONI INESISTENTI;
5. SULLA CONDANNA ALLE SPESE;
In relazione al primo motivo di gravame, la Corte ribadisce che con l'avviso di accertamento n.
TVF011003180/2023, in applicazione degli articoli 109 del TUIR e 19 del d.P.R. 633/1972, l'Ufficio ha contestato alla ditta Ricorrente_1, esercente l'attività di “altre attività connesse con lotterie e scommesse”, l'indebita deduzione del suddetto costo, riveniente dalla contabilizzazione di n. 20 fatture di acquisto dello stesso importo, pari ad € 3.000,00, emesse dalla ditta individuale “Società_1” del sig. Società_2, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, rivelatosi un soggetto evasore totale e privo di mezzi, con il quale la Ricorrente_1 aveva sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa di pavimenti, tinteggiatura di ambienti, realizzazione di controsoffitti in cartongesso, sostituzione di porte e vetrine d'ingresso, opere di manutenzione varie per un totale imponibile di € 45.000,00, mentre le fatture contabilizzate ammontavano ad € 60.000,00, di un terzo superiore al corrispettivo indicato nel contratto.
Deve convenirsi, altresì, che, a fronte di prestazioni pattuite aventi ad oggetto opere di manutenzione straordinaria di vario genere, (opere murarie, pavimentazione, opere elettriche, installazione impianti di videosorveglianza, tutte da doversi eseguire a cura della ditta Società_2, nonché sotto la sua stessa direzione e controllo), le prestazioni erano state descritte in modo generico, senza alcuna specificazione della natura dell'intervento; le fatture relative ai lavori di pitturazione e di manutenzione si ripetevano a breve distanza di tempo con riguardo alla medesima unità immobiliare, circostanza non plausibile, tenuto conto che i due locali destinati all'attività di raccolta scommesse che sarebbero stati interessati dalle operazioni fatturate, nell'anno 2017 erano rimasti aperti al pubblico senza soluzione di continuità.
In relazione alle modalità di pagamento dei 45.000,00 euro pattuiti (e non 60.000,00 fatturati), l'articolo 4 del contratto prevedeva quanto segue: - “Un anticipo sui lavori di € 3.000,00 in contanti il giorno 27 gennaio 2017; - Ulteriori 13 rate di € 3.000,00 da versarsi a presentazione fattura;
- I restanti € 3.000,00 ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere”.
In ordine a tale ultimo aspetto, nessuna prova è stata fornita circa l'ultimazione delle opere descritte nel contratto e nei computi metrici, che nulla hanno a che vedere con le 20 fatture in questione.
Il primo motivo di gravame, è, dunque, del tutto infondato e inaccoglibile perché, al contrario di quanto deduce l'appellante, non può affermarsi la regolarità delle operazioni e della relativa deduzione, e dunque, non può, affatto, parlarsi di sentenza con motivazione apparente, avendo i primi giudici, adeguatamente, scrutinato i vari aspetti relativi alle dedotte opere che sarebbero state effettuate.
In ordine al secondo motivo di gravame la contribuente dichiara che la sentenza sarebbe viziata in quanto,
a suo dire: “La sentenza impugnata non fa altro che richiamare, senza alcuno sforzo argomentativo, quanto descritto nell'avviso di accertamento, evitando di pronunciarsi sulla documentazione probatoria".
"Tuttavia, priva di rilievo risulta l'allegato relativo allo stato di avanzamento dei lavori (doc. 13 - già doc. 9 fascicolo di primo grado) e quello afferente l'ultimazione dei lavori (doc. 14 - già doc. 5 fascicolo di primo grado), che descrivono in maniera dettagliata i conteggi e lo stato delle opere realizzate, a fronte dei quali è stabilito l'importo da versare alla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione. Di conseguenza, sulla base del contratto ove sono descritte le modalità di pagamento, la presenza del computo metrico e gli stati di avanzamento e ultimazione dei lavori, non possono essere slegati dalle fatture emesse e regolarmente pagate. Peraltro, i pagamenti effettuati risultano essere aderenti a quanto stabilito dalla legge (!)”.
Le suddette censure sono infondate in quanto i primi giudici hanno chiarito che le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/
CE”; indicazioni, queste, che nella fattispecie all'odierno esame non si riscontrano.
Per quanto attiene, specificamente, ai costi oggetto del presente gravame, non può sottacersi che, per come dedotto dall'Ufficio e non concretamente contrastato dalla Ricorrente, a prescindere dal tipo di prestazione
(manutenzione, pitturazione, pulizia), le stesse risultano sempre descritte in modo generico, senza alcuna specificazione della tipologia di intervento.
In relazione alle modalità dei pagamenti, di cui la contribuente reclama la regolarità, anche questa Corte rileva che la regolarità contabile dell'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti è, per costante giurisprudenza di Cassazione, inidonea a costituire prova contraria, atteso che quando l'Amministrazione
Finanziaria è in possesso di elementi comprovanti la fittizietà di operazioni fatturate, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi ad opporre la documentazione formale, ma dovrà addurre elementi di prova in grado di dimostrarne l'effettiva esistenza.
(ex plurimis, Cassazione 18021/2009).
Nella fattispecie, sussiste una ulteriore circostanza che, da sé sola, si appalesa sufficiente a confutare la prospettata illegittimità dei costi ripresi a tassazione: trattasi delle modalità di pagamento dell'intero corrispettivo, effettuato mediante il versamento per contanti di numero 20 dazioni di pari importo, in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, D. Lgs. 2/11/2007, numero 231, secondo cui il trasferimento supera il limite, quale che ne sia la causa o il titolo, anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Ad ogni buon conto, pur volendo astrattamente dare accesso alla prospettazione di parte ricorrente – secondo cui movimenta(va) molta moneta in contante, sì da legittimare l'avvenuto pagamento per contanti dei costi oggetto del contratto di appalto che qui occupa – sta di fatto che le relative singole dazioni, di euro
3.660,00 cadauna, come portate dall'imponibile di euro 3.000,00 e dall'IVA relativa del 22%, pari a euro
660,00, sono superiori rispetto alla soglia limite di euro 2,999,99 stabilita a partire dal 1° gennaio 2016 in base 18 alla legge di Stabilità numero 208/2015, limite poi confermato dal D. Lgs. numero 90/2017.
In ordine al terzo motivo di gravame, la contribuente afferma: “Nella fattispecie in esame, la ditta Ricorrente_1 ha ampiamente illustrato e documentato (contratti, computo metrico, ordini di servizio, fatture, ricevute di pagamento, stati di avanzamento dei lavori, ecc.) l'inequivocabile inerenza delle pluri prestazioni rese da ditta Società_1 di Società_2 nell'anno 2017 nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili e pulizia rispetto all'attività svolta, l'esistenza e natura della spesa, i relativi fatti giustificativi".
Rileva la Corte, quanto a detto aspetto, che, a fronte della mera affermazione della “strumentalità” degli adeguamenti asseritamente realizzati, la contribuente – sulla quale incombeva il relativo onere – non ha comprovato affatto né l'effettiva realizzazione di quegli stessi lavori né la congruità dei relativi importi, che avrebbe dovuto dimostrare con tanto maggior rigore a fronte delle plurime criticità evidenziate dall'Ufficio e giustamente valorizzate dai Giudici di primo grado.
In ordine al quarto motivo di gravame, osserva la Corte che, in riferimento all'inerenza dei costi, non può non considerarsi che il diritto alla loro detrazione richiede il rinvenimento causale della loro inerenza all'attività di impresa, nel senso che, in caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, grava sul contribuente provarne la concreta utilità e la loro destinazione in correlazione con l'attività d'impresa svolta
(ex plurimis, Cassazione 24880/2022).
E, per quanto attiene specificamente ai costi oggetto del presente gravame, riconoscendo la fondatezza degli assunti dell'Ufficio, a prescindere dal tipo di prestazione (manutenzione, pitturazione, pulizia), le stesse risultano sempre descritte in modo generico, senza alcuna specificazione della tipologia di intervento.Infine, in ordine al quinto motivo di gravame, deve riconoscersi che con la impugnata sentenza è stata condannata la contribuente, totalmente soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione Finanziaria.
In ordine alle spese liquidate in primo grado, l'appellante, eccepisce che la sentenza sarebbe da riformare, perché la Cassazione Civile, Sezione VI, con sentenza n. 9900 del 15 aprile 2021 ha stabilito che: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota”.
Tuttavia, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992, modificati dall'articolo 9 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispongono, rispettivamente, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata e che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La nota spese, depositata dall'Ufficio, il 29 maggio 2024, in allegato alle controdeduzioni di primo grado, è stata emessa in perfetta aderenza a tali norme: pertanto, anche tale motivo di gravame appare del tutto inaccoglibile e infondato.
Le spese di questo grado di giudizio.
Vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come in dispositivo in favore dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Ufficio appellato, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori se dovuti.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARDIELLO ANTONIO, Presidente e Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
ROMITA MARIA TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1880/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 401/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF011003180/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricostruzione dei fatti come si evince dalla sentenza di primo grado:
“ La ricorrente – rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 – impugnava l'avviso di accertamento numero TVF011003180/2023, anno di imposta 2017, notificato in data 9.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, portante una pretesa di maggiori irpef, addizionali all'irpef, irap e iva di complessivi euro 41.765,00, oltre sanzioni e interessi. Nel premettere che: · l'accertamento scaturiva dalla preventiva analisi della documentazione depositata dalla contribuente in seguito all'invito numero I00744/2023; con riguardo alla stessa, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto adeguate tutte le voci dichiarate, ad eccezione dei costi correlati a dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta “Società_1 di Società_2”, nonostante la contribuente avesse fornito tutta la documentazione necessaria ad attestare la congruità dei pagamenti sostenuti;
· successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, la contribuente continuava a contestarne il contenuto e, perciò, formulava apposita istanza di accertamento con adesione ex art. 6, D. Lgs. 218/1997, volto a chiarire e a definire l'asserita pretesa creditoria dell'Ente impositore, senza tuttavia ottenere gli esiti sperati, nonostante venivano dettagliate le ragioni della contribuente, con la relativa memoria corredata dalla documentazione in possesso della stessa istante e, segnatamente: Memoria argomentativa;
Computo metrico estimativo;
Prospetto ricavi mensili;
Contratto di locazione sede di Luogo_1 Indirizzo_4; Contratto di locazione sede di Luogo_2 Indirizzo_1; Dettaglio di manutenzione ordinaria;
· ciononostante, l'Amministrazione finanziaria decideva di non ritenere satisfattive le ragioni della contribuente, così confermando l'avviso di accertamento opposto, causa la non economicità e, quindi, la non inerenza dei costi correlati alle lavorazioni esterne per servizi di complessivi euro 60.000,00 fatturati dalla ditta “ Società_1 di Società_2”.
Ciò premesso, la ricorrente eccepiva l'illegittimità di tale motivazione opponendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, i costi correlati al contratto di appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, stipulato tra l'odierna ricorrente e la ditta Società_1 in data 13.1.2017, erano stati correttamente dedotti dal reddito posto che: · per le spese di manutenzione straordinaria sugli immobili tenuti in locazione e l'I.V.A. connessa appare preminente il carattere della strumentalità dell'immobile indipendentemente dal titolo con cui lo si possiede, nella specie: in forza di contratto di locazione;
· le spese di che trattasi erano state eseguite per adeguare gli ambienti di postazioni aggiuntive, in ragione dell'aumento della clientela, oltre ad essere necessario il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, che, a loro volta, richiedevano un ulteriore e propedeutico adeguamento dell'impianto elettrico;
· nei contratti di locazione degli immobili in cui erano stati svolti i lavori v'era l'espressa previsione di alcune clausole contrattuali in base alle quali restavano a carico della conduttrice tutte le modifiche al locale necessarie per lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle leggi e delle eventuali autorizzazioni da parte delle competenti autorità, previa comunicazione alla parte locatrice;
· con il computo metrico l'odierna ricorrente aveva giustificato le spese sostenute, fornendo, in maniera puntuale, l'elenco dei lavori realizzati e i relativi prezzi applicati, le cui condizioni erano state accettate dall'impresa appaltatrice nel contratto di appalto del 13.1.2017 dell'importo di euro 45.000,00, oltre IVA se prevista;
· per la stima dei lavori l'odierna ricorrente si era affidata alla valutazione di uno specialista e, segnatamente, dell'Arch. Nominativo_1 , fidandosi delle sue valutazioni per la verifica e il collaudo alla ultimazione dei lavori;
· le due unità immobiliari in cui erano stati svolti i lavori erano state espressamente indicate nel computo metrico redatto dall'Arch. Nominativo_1, talché sussisteva assoluta corrispondenza con la descrizione delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice;
· circa le modalità di pagamento le parti avevano concordano un anticipo di euro 3.000,00, oltre ulteriori da tredici rate da euro 3.000,00 ciascuna da corrispondersi a presentazione della fattura e infine il saldo di euro 3.000,00 ad ultimazione e collaudo dei lavori, tutti da regolarsi mediante versamento di contante, in quanto, come emerge dagli estratti conto la contribuente, odierna ricorrente, movimenta parecchia moneta in contante, ragion per cui non era dato comprendere la contestazione dell'Ufficio; · non sussisteva l'avversa prospettata genericità delle prestazioni descritte in fattura nonché l'assenza di pagamenti tracciati in riferimento ad un corrispettivo di ammontare complessivo piuttosto rilevante, in quanto l'operazione di cui si discute rappresenta solo un tassello di un più ampio e documentato piano di investimento della ditta, resosi necessario dall'aumento della clientela, nel corso degli anni, in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione normale dell'attività stessa, senza correlazione necessaria con ricavi o redditi immediati;
decisione non soggetta ad un sindacato, da parte dell'Ufficio, sulle scelte imprenditoriali;
· riguardo all'onere probatorio, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del costo, mentre spetta all'Amministrazione, che intenda contestare la mancanza di inerenza delle operazioni compiute e fatturate, fornire la prova della maggiore pretesa tributaria, che non può tradursi solo in apprezzamento del costo in termini di congruità o antieconomicità. Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato e di discussione in pubblica udienza concludeva per sentir dichiarare la sua illegittimità. Con vittoria delle spese del giudizio. Con controdeduzioni l'Ufficio, nel premettere che: · nell'ambito dell'attività di controllo dei soggetti che avevano dichiarato con riferimento al periodo di imposta 2017 componenti negativi di reddito di ammontare non congruente rispetto ai dati risultanti dalle banche dati in possesso dell'Anagrafe tributaria,
l'odierna ricorrente era stata oggetto di “verifica a tavolino”, particolarmente incentrata sul totale dei componenti negativi, pari a euro 144.154,00; · tra la documentazione consegnata dall'odierna ricorrente a seguito specifico invito erano ricomprese numero 20 fatture di acquisto emesse dalla ditta individuale
“Società_1” esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”; fatture tutte, al di là della prestazione descritta, dello stesso importo, pari a euro 3.000,00; · dall'interrogazione dell'Anagrafe tributaria, Società_2, intestatario dell'omonima ditta, era risultato evasore totale, non avendo presentato dichiarazioni e non versando imposte, posto che nel 2017 aveva percepito soltanto un reddito lordo di euro 4.098,73 erogatogli dalla cooperativa sociale “LA ROSA BLU Società_3 S.r.L.” - C.F.: P.IVA_1, con sede in Luogo_2, esercente l'attività di “raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi. Inoltre, la sede dell'attività indicata nelle fatture emesse (Luogo_3 - Indirizzo_2), risultava anagrafata in quel luogo fino al giorno 31/1/2017 e poi spostata presso il Comune di in Luogo_2, al Indirizzo_5; · il contratto di appalto sottoscritto tra la citata ditta e l'odierna ricorrente datato 13/1/2017, aveva ad oggetto lavori di fornitura e posa di pavimenti;
tinteggiatura degli ambienti;
realizzazione di controsoffitti in cartongesso;
sostituzione di porte e vetrine d'ingresso; opere di manutenzione varie, da eseguirsi presso entrambi i punti di vendita per un corrispettivo di euro 45.000,00 oltre IVA come per legge, se dovuta;
· la fattura n. 1/B datata 27/01/2017 non portava alcun riferimento ad
“anticipo sui lavori”; · non vi era una fattura a saldo per ultimazione lavori e collaudo delle opere;
· le fatture non erano in numero di 15, bensì di 20 da euro 3.000,00 ciascuna, per un totale di euro 60.000,00; · ciascuna fattura si riferiva a prestazioni singolarmente pattuite e non alla quota parte in base ai SAL, del corrispettivo totale delle opere, concordato a corpo;
· delle venti fatture, nove si riferivano a “lavori di manutenzione” non meglio specificati, sette a lavori di pitturazione o tinteggiatura e quattro a lavori di pulizia;
· dodici fatture facevano riferimento alla sede sita in Luogo_1 alla Indirizzo_3 e otto alla sede sita in Luogo_2 alla Indirizzo_1; · in nessuna fattura si faceva riferimento ai lavori descritti all'art. 1 del contratto;
· il totale imponibile delle fatture, pari a euro 60.000,00 era superiore a quello di euro 45.000,00 indicato nel contratto;
· dai controlli effettuati l'Ufficio rilevava che i locali presso i quali sarebbero stati effettuati i suddetti lavori non sono di proprietà della committente, ma dalla stessa condotti in locazione e che hanno una superficie piuttosto limitata (l'unità di Indirizzo_3 in Luogo_1 consta di mq 78 e quella Indirizzo_1 in Luogo_2 di mq.56). · i pagamenti non risultavano tracciati e che, conseguentemente, si appalesava inverosimile che fossero stati effettuati in contanti;
· ulteriore anomalia era rappresentata dalla circostanza per la quale l'importo complessivo dei pagamenti non coincideva neanche con il prezzo indicato nel contratto, pari a euro 45.000,00, con un ingiustificato aumento di 1/3, in antitesi con quanto previsto all'art. 7) del contratto, in quanto non fornita al riguardo alcuna prova;
· per l'effetto, tutti gli elementi analizzati dimostravano che la prova della certezza del costo non sussiste;
· l'assenza di certezza del costo era corroborata dalla circostanza che il pagamento per contanti non concedeva la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 50% di detrazione sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall'articolo 16-bis del DPR n. 917/86 e del 65% della spesa sostenuta per opere afferenti il risparmio energetico;
contrastava ogni avversa eccezione e deduzione. Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio. Con memorie Parte ricorrente contrastava le avverse deduzioni, in quanto formate in violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., del principio dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti nonché in violazione ed errata applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 19 DPR 633/1972”.
Con la sentenza impugnata n. 401/2025, la Corte adita rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1 per i motivi approfonditi nell'atto di gravame, a cui si fa integrale riferimento e che sanno scrutinati nella parte motiva.
L'Ufficio si costituiva con proprie controdeduzioni, instando per il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del 24 ottobre 20255, veniva accolta la richiesta di sospensiva della esecutività della Sentenza
n. 401/2025 emessa dalla Sez. 4^ della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, pubblicata il giorno 18/02/2025 e non notificata.
Alla odierna udienza del 23 gennaio 2026, dopo la discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di Appello:
1. SULLA LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO –
MOTIVAZIONE APPARENTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA;
2. SULLA MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA IN CONSEGUENZA DEL TRAVISAMENTO
DEI FATTI DEL GIUDIZIO E DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA;
3. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 109 COMMA 5 T.U.I.R. e 19 D.P.R. N. 633/1972 -
Erronea applicazione del principio di antieconomicità;
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI OPERAZIONI INESISTENTI;
5. SULLA CONDANNA ALLE SPESE;
In relazione al primo motivo di gravame, la Corte ribadisce che con l'avviso di accertamento n.
TVF011003180/2023, in applicazione degli articoli 109 del TUIR e 19 del d.P.R. 633/1972, l'Ufficio ha contestato alla ditta Ricorrente_1, esercente l'attività di “altre attività connesse con lotterie e scommesse”, l'indebita deduzione del suddetto costo, riveniente dalla contabilizzazione di n. 20 fatture di acquisto dello stesso importo, pari ad € 3.000,00, emesse dalla ditta individuale “Società_1” del sig. Società_2, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, rivelatosi un soggetto evasore totale e privo di mezzi, con il quale la Ricorrente_1 aveva sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa di pavimenti, tinteggiatura di ambienti, realizzazione di controsoffitti in cartongesso, sostituzione di porte e vetrine d'ingresso, opere di manutenzione varie per un totale imponibile di € 45.000,00, mentre le fatture contabilizzate ammontavano ad € 60.000,00, di un terzo superiore al corrispettivo indicato nel contratto.
Deve convenirsi, altresì, che, a fronte di prestazioni pattuite aventi ad oggetto opere di manutenzione straordinaria di vario genere, (opere murarie, pavimentazione, opere elettriche, installazione impianti di videosorveglianza, tutte da doversi eseguire a cura della ditta Società_2, nonché sotto la sua stessa direzione e controllo), le prestazioni erano state descritte in modo generico, senza alcuna specificazione della natura dell'intervento; le fatture relative ai lavori di pitturazione e di manutenzione si ripetevano a breve distanza di tempo con riguardo alla medesima unità immobiliare, circostanza non plausibile, tenuto conto che i due locali destinati all'attività di raccolta scommesse che sarebbero stati interessati dalle operazioni fatturate, nell'anno 2017 erano rimasti aperti al pubblico senza soluzione di continuità.
In relazione alle modalità di pagamento dei 45.000,00 euro pattuiti (e non 60.000,00 fatturati), l'articolo 4 del contratto prevedeva quanto segue: - “Un anticipo sui lavori di € 3.000,00 in contanti il giorno 27 gennaio 2017; - Ulteriori 13 rate di € 3.000,00 da versarsi a presentazione fattura;
- I restanti € 3.000,00 ad ultimazione dei lavori e collaudo delle opere”.
In ordine a tale ultimo aspetto, nessuna prova è stata fornita circa l'ultimazione delle opere descritte nel contratto e nei computi metrici, che nulla hanno a che vedere con le 20 fatture in questione.
Il primo motivo di gravame, è, dunque, del tutto infondato e inaccoglibile perché, al contrario di quanto deduce l'appellante, non può affermarsi la regolarità delle operazioni e della relativa deduzione, e dunque, non può, affatto, parlarsi di sentenza con motivazione apparente, avendo i primi giudici, adeguatamente, scrutinato i vari aspetti relativi alle dedotte opere che sarebbero state effettuate.
In ordine al secondo motivo di gravame la contribuente dichiara che la sentenza sarebbe viziata in quanto,
a suo dire: “La sentenza impugnata non fa altro che richiamare, senza alcuno sforzo argomentativo, quanto descritto nell'avviso di accertamento, evitando di pronunciarsi sulla documentazione probatoria".
"Tuttavia, priva di rilievo risulta l'allegato relativo allo stato di avanzamento dei lavori (doc. 13 - già doc. 9 fascicolo di primo grado) e quello afferente l'ultimazione dei lavori (doc. 14 - già doc. 5 fascicolo di primo grado), che descrivono in maniera dettagliata i conteggi e lo stato delle opere realizzate, a fronte dei quali è stabilito l'importo da versare alla ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione. Di conseguenza, sulla base del contratto ove sono descritte le modalità di pagamento, la presenza del computo metrico e gli stati di avanzamento e ultimazione dei lavori, non possono essere slegati dalle fatture emesse e regolarmente pagate. Peraltro, i pagamenti effettuati risultano essere aderenti a quanto stabilito dalla legge (!)”.
Le suddette censure sono infondate in quanto i primi giudici hanno chiarito che le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/
CE”; indicazioni, queste, che nella fattispecie all'odierno esame non si riscontrano.
Per quanto attiene, specificamente, ai costi oggetto del presente gravame, non può sottacersi che, per come dedotto dall'Ufficio e non concretamente contrastato dalla Ricorrente, a prescindere dal tipo di prestazione
(manutenzione, pitturazione, pulizia), le stesse risultano sempre descritte in modo generico, senza alcuna specificazione della tipologia di intervento.
In relazione alle modalità dei pagamenti, di cui la contribuente reclama la regolarità, anche questa Corte rileva che la regolarità contabile dell'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti è, per costante giurisprudenza di Cassazione, inidonea a costituire prova contraria, atteso che quando l'Amministrazione
Finanziaria è in possesso di elementi comprovanti la fittizietà di operazioni fatturate, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta a carico del contribuente, il quale non potrà limitarsi ad opporre la documentazione formale, ma dovrà addurre elementi di prova in grado di dimostrarne l'effettiva esistenza.
(ex plurimis, Cassazione 18021/2009).
Nella fattispecie, sussiste una ulteriore circostanza che, da sé sola, si appalesa sufficiente a confutare la prospettata illegittimità dei costi ripresi a tassazione: trattasi delle modalità di pagamento dell'intero corrispettivo, effettuato mediante il versamento per contanti di numero 20 dazioni di pari importo, in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 49, D. Lgs. 2/11/2007, numero 231, secondo cui il trasferimento supera il limite, quale che ne sia la causa o il titolo, anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Ad ogni buon conto, pur volendo astrattamente dare accesso alla prospettazione di parte ricorrente – secondo cui movimenta(va) molta moneta in contante, sì da legittimare l'avvenuto pagamento per contanti dei costi oggetto del contratto di appalto che qui occupa – sta di fatto che le relative singole dazioni, di euro
3.660,00 cadauna, come portate dall'imponibile di euro 3.000,00 e dall'IVA relativa del 22%, pari a euro
660,00, sono superiori rispetto alla soglia limite di euro 2,999,99 stabilita a partire dal 1° gennaio 2016 in base 18 alla legge di Stabilità numero 208/2015, limite poi confermato dal D. Lgs. numero 90/2017.
In ordine al terzo motivo di gravame, la contribuente afferma: “Nella fattispecie in esame, la ditta Ricorrente_1 ha ampiamente illustrato e documentato (contratti, computo metrico, ordini di servizio, fatture, ricevute di pagamento, stati di avanzamento dei lavori, ecc.) l'inequivocabile inerenza delle pluri prestazioni rese da ditta Società_1 di Società_2 nell'anno 2017 nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili e pulizia rispetto all'attività svolta, l'esistenza e natura della spesa, i relativi fatti giustificativi".
Rileva la Corte, quanto a detto aspetto, che, a fronte della mera affermazione della “strumentalità” degli adeguamenti asseritamente realizzati, la contribuente – sulla quale incombeva il relativo onere – non ha comprovato affatto né l'effettiva realizzazione di quegli stessi lavori né la congruità dei relativi importi, che avrebbe dovuto dimostrare con tanto maggior rigore a fronte delle plurime criticità evidenziate dall'Ufficio e giustamente valorizzate dai Giudici di primo grado.
In ordine al quarto motivo di gravame, osserva la Corte che, in riferimento all'inerenza dei costi, non può non considerarsi che il diritto alla loro detrazione richiede il rinvenimento causale della loro inerenza all'attività di impresa, nel senso che, in caso di contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, grava sul contribuente provarne la concreta utilità e la loro destinazione in correlazione con l'attività d'impresa svolta
(ex plurimis, Cassazione 24880/2022).
E, per quanto attiene specificamente ai costi oggetto del presente gravame, riconoscendo la fondatezza degli assunti dell'Ufficio, a prescindere dal tipo di prestazione (manutenzione, pitturazione, pulizia), le stesse risultano sempre descritte in modo generico, senza alcuna specificazione della tipologia di intervento.Infine, in ordine al quinto motivo di gravame, deve riconoscersi che con la impugnata sentenza è stata condannata la contribuente, totalmente soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione Finanziaria.
In ordine alle spese liquidate in primo grado, l'appellante, eccepisce che la sentenza sarebbe da riformare, perché la Cassazione Civile, Sezione VI, con sentenza n. 9900 del 15 aprile 2021 ha stabilito che: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota”.
Tuttavia, l'articolo 11, comma 2 e l'articolo 15, comma 2-sexies del d. lgs. n. 546 del 1992, modificati dall'articolo 9 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispongono, rispettivamente, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata e che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La nota spese, depositata dall'Ufficio, il 29 maggio 2024, in allegato alle controdeduzioni di primo grado, è stata emessa in perfetta aderenza a tali norme: pertanto, anche tale motivo di gravame appare del tutto inaccoglibile e infondato.
Le spese di questo grado di giudizio.
Vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come in dispositivo in favore dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte
1) Rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Ufficio appellato, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori se dovuti.
Bari 23 gennaio 2026 Il Presidente rel.
Dott. Antonio Sardiello