Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 375
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Obbligo di rimborso dell'imposta pagata in attesa di sentenza

    La Corte ha ritenuto fondata la richiesta di ottemperanza, basandosi sull'art. 68 co. 2 D. Lgs. 546/92, che prevede il rimborso d'ufficio dei tributi corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza. Nonostante il decorso dei termini e le diffide, né il Comune né il concessionario hanno provveduto al rimborso. La condanna al rimborso è stata disposta unicamente nei confronti del Comune impositore, dato il venir meno del rapporto di concessione con la società concessionaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 375
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 375
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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