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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 176 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
RA ST RM, elettivamente domiciliato in Francavilla al
Mare, Contrada Alento n.1, presso lo studio del procuratore Avv. Vincenzo Di
Lorenzo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ROMA APPALTI S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Taro n.25;
BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. di BI BI E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni, via Bartocci n.9B;
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive e TFR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13 marzo 2023 parte ricorrente premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Roma Appalti S.r.L.s. dal
27.10.2022 al 2.1.2023 con le mansioni di operaio, inquadrato al livello D1 del
CCNL Industria metalmeccanici, e contratto a tempo determinato e full time, esponeva: - di aver lavorato presso il cantiere sito in Terni, via Tomassoni nn.11/19 gestito dalla società BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., con attività in parte delegata alla società Roma Appalti S.r.L.s.; - di aver osservato l'orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 con mansioni di addetto alla demolizione di pareti e tramezzi ed al successivo smaltimento delle macerie;
- di aver lavorato sino
2.1.2023; - di non aver percepito integralmente la retribuzione durante il rapporto di lavoro, ma solo la retribuzione di ottobre 2022; - che il rapporto di lavoro veniva risolto per mutuo consenso, tuttavia, nonostante l'impegno all'adempimento, la società Roma Appalti S.r.l.s. non provvedeva al pagamento delle retribuzioni da novembre 2022 a gennaio 2023, del rateo di 13° mensilità e del TFR;
- di vantare un credito nei confronti del datore di lavoro pari ad €
3.699,10 di cui € 255,33 a titolo di TFR;
- che la prestazione resa in favore della Roma Appalti S.r.L.s. rientra nel contratto di sub – appalto tra la società datrice di lavoro del ricorrente e la società BI Elettrosistemi S.A.S di BI BI E C. quale affidataria dei lavori di ristrutturazione dell'intero edificio sito in via Tomassoni nn.11/19; - che alla fattispecie, pertanto, doveva applicarsi l'art.29 del D.Lgs.n.276/2003 ed in subordine l'art.1676 c.c.. Conveniva, pertanto, la società Roma Appalti S.r.L.s. e la società BI
Elettrosistemi S.A.S di BI BI E C. davanti al giudice del lavoro di Terni chiedendo: accertare, ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la Roma Appalti
s.r.l.s., in esecuzione delle prestazioni facenti parte del subappalto commissionato in favore di quest'ultima dalla BI elettrosistemi s.a.s. di BI BI e C, è intercorso, a far data dal 26.10.2022 e sino al 02.01.2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario full-time, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il trattamento normativo ed economico previsto in relazione alla qualifica di montatore livello D del
CCNL applicabile alla fattispecie (Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici industria); per l'effetto, di condannare le resistenti, in via solidale, al pagamento, sulla base delle singole causali evidenziate negli allegati conteggi, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.699,10 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, maggiorata di interessi (ex art. 1284, 4 comma, c.c.) e rivalutazione come per legge;
- di condannare altresì le resistenti, in via solidale ognuno per quanto di sua competenza, alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente rispetto alle somme che verranno riconosciute e comunque al periodo di lavoro intercorso tra le parti;
- di condannare, infine, le resistenti, sempre in via solidale, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Le società convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti i testi indicati dalla parte ricorrente;
veniva ammesso, altresì, l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, tuttavia gli incombenti non venivano espletati per assenza degli stessi.
Nelle more del giudizio la società datrice di lavoro provvedeva alla consegna delle buste paga al ricorrente e, pertanto, sulla scorta della documentazione de qua, acquisita ai sensi dell'art.421 c.p.c., e su richiesta del procuratore di parte ricorrente, veniva emessa nei confronti della società Roma Appalti S.r.l.s. ordinanza ingiunzione di pagamento somme ai sensi dell'art.423 c.p.c. per l'importo di € 3.873,95 (al lordo delle ritenute di legge), oltre accessori di legge.
Nelle note di discussione il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come di seguito riportato: -accertare, ritenere e dichiarare che tra il sig. RA ST AR e la Roma Appalti s.r.l.s., in esecuzione delle prestazioni facenti parte del subappalto commissionato in favore di quest'ultima dalla BI elettrosistemi sas di BI BI e C, è intercorso, a far data dal 26.10.2022 e sino al 02.01.2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario full-time, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il trattamento normativo ed economico previsto in relazione alla qualifica di montatore livello D del CCNL applicabile alla fattispecie
(Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici industria); - per l'effetto, confermare l'ordinanza di pagamento, emessa in data 29.01.2024, nei confronti della Roma Appalti s.r.l.s., “....della somma documentalmente provata di € 3.873,95 (al lordo delle ritenute di legge) oltre accessori da ogni singola scadenza al saldo....”; - in via solidale, ed in applicazione della disposizione di cui all'art 29 d. lgs 276/2003, condannare la BI elettrosistemi sas di BI
BI e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente della medesima somma “.....di € 3.873,95 (al lordo delle ritenute di legge) oltre accessori da ogni singola scadenza al saldo”; - condannare, infine, le resistenti, sempre in via solidale, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sulle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Parte ricorrente, lavoratore subordinato alle dipendenze della società
Roma Appalti S.r.l.s. con rapporto di lavoro a tempo determinato ed orario full time, allega di aver lavorato dal lunedì al venerdì senza ricevere il pagamento integrale delle retribuzioni durante il rapporto di lavoro cessato anticipatamente per mutuo consenso ed a causa del mancato pagamento delle retribuzioni il 2.1.2023, ed alla cessazione del TFR e, pertanto, chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alle mensilità non corrisposte ed il TFR, come da conteggi allegati (cfr. all.to n.2 al ricorso), deducendo l'applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.276/2003 ed, in via subordinata, dell'art.1676 c.c., nei confronti della società sub committente BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., sull'assunto della sussistenza di un sub appalto tra le due società e di essere stato adibito, durante il rapporto di lavoro intercorso con la Roma Appalti S.r.L.s., sub appaltatrice, al cantiere sito in Terni, Via Tomassoni nn. 11/19 dato in appalto dal condominio proprio alla società BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C.. E' opportuna una premessa con riferimento al regime della solidarietà tra committente ed appaltatore nei confronti dei lavoratori subordinati dell'appaltatore. L'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.
La norma, è stata oggetto di numerosi interventi di modifica, e in particolare, nel testo vigente prima dell'ultima novella del 2017, così come modificato dalla Legge n.92/2012, prevedeva che il committente potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore.
L'azione esecutiva, quindi, una volta accertata la responsabilità solidale, poteva essere promossa nei confronti del committente dopo l'infruttuosa escussione dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori.
La riforma Fornero, quindi, imponendo l'obbligo di citare in giudizio l'appaltatore - datore di lavoro, e di escutere preventivamente il suo patrimonio, era finalizzata a evitare che il soggetto debole, ossia il lavoratore, si rivolgesse direttamente al committente bypassando il proprio datore di lavoro.
Il testo del comma 2 novellato dalla riforma Fornero (e dal 2017 non più in vigore) così recitava: 2. “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro
è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 25/2017, così recita: 2. “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. Applicando il testo normativo vigente ratione temporis, la difesa attorea ha correttamente citato in giudizio sia il sub committente che la società sub appaltatrice.
Il ricorrente, invero, richiama anche l'art. 1676 c.c. a norma del quale i dipendenti dell'appaltatore (stesso discorso mutatis mutandis vale per il sub appaltatore) hanno, invece, azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente senza litisconsorzio con l'appaltatore, ma la norma non è applicabile al caso in esame.
Ed infatti, la vera differenza tra le due tutele riguarda non tanto il credito ma la responsabilità del committente: che nel 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento.
La difesa attorea conferma che il lavoratore ha percepito solo la retribuzione di ottobre 2022, risultando creditore della somma di € 3.699,10 di cui € 255,33 a titolo di TFR. Per quel che più interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001). La Corte di Cassazione ha, dunque, evidenziato, a più riprese, che
“qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009). Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le mensilità aggiuntive, se previste dal CCNL (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). E' documentalmente provato in atti la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società Roma Appaltri S.r.L.s. a far data dal 27.10.2022 con mansioni e qualifica di operaio montatore, inquadrato al D1 livello del CCNL
Industria metalmeccanici, contratto a tempo determinato sino al 26.1.2023 ed orario full - time (cfr. contratto di assunzione sottoscritto da entrambe le parti all.to al ricorso). Nelle more del giudizio parte ricorrente ha ottenuto dalla società datrice di lavoro anche le buste paga relative ai mesi di novembre 2022 dell'importo di € 1.765,22 (comprensiva di rateo di 13° mensilità pari ad € 125,78), dicembre 2022 dell'importo di € 1.765,14 (comprensiva di rateo di 13° mensilità pari ad € 125,70) e gennaio 2023 dell'importo di € 343,59 (comprensiva di rateo di 13° mensilità pari ad € 125,78 e TFR pari ad € 238,28) per un totale di € 3.873,95 al lordo delle ritenute di legge.
Come noto la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 2239 del 30/01/2017; Cass. Sez. L, Sent. n. 12769 del 02/09/2003).
Ad avviso di chi scrive non sussistono elementi probatori convincenti per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
Al riguardo è noto che la busta paga, quando sia chiara e non contraddittoria, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, salvo che il datore di lavoro denunci eventuali vizi di errore o violenza (Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; Cass. 17 settembre 2012, n. 15523), vizi che nel caso di specie non sono stati sollevati, stante la contumacia del datore di lavoro.
Le allegazioni attoree hanno trovato anche ulteriore positivo riscontro nelle dichiarazioni del teste AZ AN TO, amico del ricorrente, il quale ha dichiarato: “Posso riferire che il ricorrente in autunno del 2022 è andato a lavorare come muratore in un cantiere sito in Terni al centro, vicino al negozio
OVS. Posso confermare la circostanza perché io gli portavo da mangiare quasi sempre, dal lunedì al venerdì intorno alle 13.00 e mangiavamo insieme una mezz'ora poi io tornavo in ufficio che si trovava a circa 400 metri in viale Brin e poi lo rivedevo la sera, lui finiva di lavorare alle 17.00 e mi veniva a prendere in ufficio. Io finivo di lavorare alle 19.00. Io l'ho visto lì al cantiere fino a dicembre 2022 poi lui mi ha detto me ne vado perché non mi pagano. Una volta l'ho visto al cantiere che con una mazzetta rompeva un muro e una volta con il martello pneumatico. Io arrivavo e lui andava in pausa” (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024 in atti). Il teste AR RE, con riferimento alla sussistenza di un contratto di appalto, ha riferito: “Conosco la società BI e l'amministratore BI BI in quanto ho avuto ed ho attualmente rapporti di collaborazione con i predetti in quanto io sono ingegnere e direttore dei lavori in un cantiere ancora in essere in appalto alla BI, in Terni via Tomassoni. Si tratta di ristrutturazione edilizia di un immobile ad uso prevalentemente abitativo. Posso specificare che il committente lavori di ristrutturazione edile era il condominio Tomassoni nn.11/19 che ha affidato l'incarico di esecuzione lavori alla BI come appaltatrice la quale a sua volta ha subappaltato parte dei lavori di muratura alla società Roma Appalti S.R.L.S. ed io come Direttore dei lavori, nominato dal Condominio, ho controllato la documentazione inerente la regolarità dei rapporti lavorativi dei dipendenti della Roma Appalti limitatamente all'emissione del DURC da parte dell'INPS. Quanto invece alla regolarità dei singoli rapporti lavorativi intercorrenti tra la Roma Appalti e gli operai presenti in cantiere io ho soltanto acquisito i documenti di identità degli operai presenti nel cantiere indicato ma non sono riuscito a verificare i contratti di assunzione tra loro e la Roma Appalti S.r.L.s. non ricordando se la documentazione conferente mi venne inviata dalla società … Posso confermare che tra questi operai c'era anche il ricorrente di cui presi annotazione di nome e cognome, altro non ricordo né con riferimento al periodo di tempo in cui il ricorrente avrebbe lavorato in cantiere, né le mansioni espletate, né gli orari osservati … Posso riferire che l'appalto tra il Condominio e la BI non è ancora concluso. Altro non so”. (cfr. verbale d'udienza del 15.01.2025 in atti). Così riassunte le risultanze istruttorie, a parere di questo giudicante, il combinato risvolto probatorio degli elementi conoscitivi acquisiti consente di ritenere che il ricorrente abbia fatto fronte in modo serio e rigoroso all'onere probatorio di cui era gravato.
In particolare, ha provato di avere svolto attività lavorativa su incarico della Roma Appalti S.r.L.s., da cui è stato assunto come dipendente a tempo pieno e determinato, presso il cantiere di Terni, via Tomassoni nn.11/19 – dove erano in corso lavori di ristrutturazione dell'intero stabile da parte della sub committente BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., addetto alle opere di demolizione e smaltimento.
Le dichiarazioni dei testi indicati, soggetti particolarmente attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa e privi di interessi qualificati nella stessa, hanno confermato le allegazioni attoree con riferimento alle mansioni espletate dal ricorrente, agli orari di lavoro osservato, la decorrenza e la cessazione della prestazione che, con tranquillizzante certezza, può fissarsi al
2.1.2023, nonché la sussistenza di un rapporto di sub appalto tra la appaltatrice - sub committente BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C. e la sub appaltatrice Roma Appalti S.r.l.s.. La mancata risposta delle società convenute all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente, nei limiti sopra indicati. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte delle società convenute i cui legali rappresentanti non si sono presentati per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente. Occorre evidenziare che, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese, posto che l'art. 115 c.p.c. fa' espresso riferimento alle parti costituite, le società convenute, nelle rispettive qualità, hanno, comunque, rinunciato a partecipare al processo e quindi a fornire la prova contraria dei fatti costitutivi dedotti in ricorso, ovvero ad eccepire l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti, ovvero infine a contestare/disconoscere i documenti prodotti dall'attore.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi predisposti dal ricorrente, i quali in assenza di contestazioni possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come risultante dalla documentazione in atti, spetta al lavoratore (sulla base dell'inquadramento al livello D1 del CCNL di settore) per i titoli sopra indicati, la somma complessiva di € 3.873,95 di cui € 3.635,67 a titolo di retribuzioni non corrisposte (da novembre 2022 a gennaio 2023, cfr. buste paga in atti) e rateo 13° mensilità ed € 238,28 a titolo di TFR, al lordo delle trattenute fiscali e oneri contributivi in quanto non corrisposta alla scadenza.
Sui crediti del ricorrente vanno altresì corrisposti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n.38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo. Sussiste, altresì, la responsabilità solidale della società BI
Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., ex art. 29 D.lgs. n.276/2003, sia per le voci di credito aventi natura retributiva, anche con riferimento a quanto richiesto a titolo di TFR posto che la durata del rapporto di lavoro è coincisa con l'assegnazione del lavoratore all'appalto di ristrutturazione dell'edificio sito in Terni, via Tomassoni nn.11/19.
La Cassazione ha infatti affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 10354/2016).
Ne consegue che la società BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E
C. va, quindi, condannata a corrispondere a RA ST AR la somma complessiva di € 3.873,95 di cui € 3.635,67 a titolo di retribuzioni non corrisposte (da novembre 2022 a gennaio 2023, cfr. buste paga in atti) e rateo 13° mensilità ed € 238,28 a titolo di TFR, al lordo delle trattenute fiscali e oneri contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Pertanto, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.423 c.p.c. solo nei confronti della società Roma Appalti S.r.l.s., atteso il mancato adempimento da parte di quest'ultima, deve essere revocata e sostituita dalla presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara la sussistenza tra il ricorrente RA ST AR
e la società Roma Appalti S.r.l.s. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e full time dal 26.10.2022 al 2.01.2023 con inquadramento al livello D1 del CCNL Industria metalmeccanici;
- condanna la società convenuta Roma Appalti S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore RA ST AR della somma di € 3.873,95 (per i titoli indicati in parte motiva) al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo, con responsabilità solidale, per le ragioni di cui alla parte motiva, della società BI
Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'importo di € 3.873,95 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
- per effetto di cui alla statuizione che precede revoca l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.423 c.p.c.;
- condanna le società Roma Appalti S.r.l.s. e BI Elettrosistemi S.a.s. di
BI BI E C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lì, 7 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 176 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
RA ST RM, elettivamente domiciliato in Francavilla al
Mare, Contrada Alento n.1, presso lo studio del procuratore Avv. Vincenzo Di
Lorenzo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ROMA APPALTI S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Taro n.25;
BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. di BI BI E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni, via Bartocci n.9B;
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive e TFR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13 marzo 2023 parte ricorrente premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Roma Appalti S.r.L.s. dal
27.10.2022 al 2.1.2023 con le mansioni di operaio, inquadrato al livello D1 del
CCNL Industria metalmeccanici, e contratto a tempo determinato e full time, esponeva: - di aver lavorato presso il cantiere sito in Terni, via Tomassoni nn.11/19 gestito dalla società BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., con attività in parte delegata alla società Roma Appalti S.r.L.s.; - di aver osservato l'orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 con mansioni di addetto alla demolizione di pareti e tramezzi ed al successivo smaltimento delle macerie;
- di aver lavorato sino
2.1.2023; - di non aver percepito integralmente la retribuzione durante il rapporto di lavoro, ma solo la retribuzione di ottobre 2022; - che il rapporto di lavoro veniva risolto per mutuo consenso, tuttavia, nonostante l'impegno all'adempimento, la società Roma Appalti S.r.l.s. non provvedeva al pagamento delle retribuzioni da novembre 2022 a gennaio 2023, del rateo di 13° mensilità e del TFR;
- di vantare un credito nei confronti del datore di lavoro pari ad €
3.699,10 di cui € 255,33 a titolo di TFR;
- che la prestazione resa in favore della Roma Appalti S.r.L.s. rientra nel contratto di sub – appalto tra la società datrice di lavoro del ricorrente e la società BI Elettrosistemi S.A.S di BI BI E C. quale affidataria dei lavori di ristrutturazione dell'intero edificio sito in via Tomassoni nn.11/19; - che alla fattispecie, pertanto, doveva applicarsi l'art.29 del D.Lgs.n.276/2003 ed in subordine l'art.1676 c.c.. Conveniva, pertanto, la società Roma Appalti S.r.L.s. e la società BI
Elettrosistemi S.A.S di BI BI E C. davanti al giudice del lavoro di Terni chiedendo: accertare, ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la Roma Appalti
s.r.l.s., in esecuzione delle prestazioni facenti parte del subappalto commissionato in favore di quest'ultima dalla BI elettrosistemi s.a.s. di BI BI e C, è intercorso, a far data dal 26.10.2022 e sino al 02.01.2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario full-time, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il trattamento normativo ed economico previsto in relazione alla qualifica di montatore livello D del
CCNL applicabile alla fattispecie (Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici industria); per l'effetto, di condannare le resistenti, in via solidale, al pagamento, sulla base delle singole causali evidenziate negli allegati conteggi, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.699,10 o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, maggiorata di interessi (ex art. 1284, 4 comma, c.c.) e rivalutazione come per legge;
- di condannare altresì le resistenti, in via solidale ognuno per quanto di sua competenza, alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente rispetto alle somme che verranno riconosciute e comunque al periodo di lavoro intercorso tra le parti;
- di condannare, infine, le resistenti, sempre in via solidale, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Le società convenute, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti i testi indicati dalla parte ricorrente;
veniva ammesso, altresì, l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, tuttavia gli incombenti non venivano espletati per assenza degli stessi.
Nelle more del giudizio la società datrice di lavoro provvedeva alla consegna delle buste paga al ricorrente e, pertanto, sulla scorta della documentazione de qua, acquisita ai sensi dell'art.421 c.p.c., e su richiesta del procuratore di parte ricorrente, veniva emessa nei confronti della società Roma Appalti S.r.l.s. ordinanza ingiunzione di pagamento somme ai sensi dell'art.423 c.p.c. per l'importo di € 3.873,95 (al lordo delle ritenute di legge), oltre accessori di legge.
Nelle note di discussione il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni come di seguito riportato: -accertare, ritenere e dichiarare che tra il sig. RA ST AR e la Roma Appalti s.r.l.s., in esecuzione delle prestazioni facenti parte del subappalto commissionato in favore di quest'ultima dalla BI elettrosistemi sas di BI BI e C, è intercorso, a far data dal 26.10.2022 e sino al 02.01.2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario full-time, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il trattamento normativo ed economico previsto in relazione alla qualifica di montatore livello D del CCNL applicabile alla fattispecie
(Contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici industria); - per l'effetto, confermare l'ordinanza di pagamento, emessa in data 29.01.2024, nei confronti della Roma Appalti s.r.l.s., “....della somma documentalmente provata di € 3.873,95 (al lordo delle ritenute di legge) oltre accessori da ogni singola scadenza al saldo....”; - in via solidale, ed in applicazione della disposizione di cui all'art 29 d. lgs 276/2003, condannare la BI elettrosistemi sas di BI
BI e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente della medesima somma “.....di € 3.873,95 (al lordo delle ritenute di legge) oltre accessori da ogni singola scadenza al saldo”; - condannare, infine, le resistenti, sempre in via solidale, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sulle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Parte ricorrente, lavoratore subordinato alle dipendenze della società
Roma Appalti S.r.l.s. con rapporto di lavoro a tempo determinato ed orario full time, allega di aver lavorato dal lunedì al venerdì senza ricevere il pagamento integrale delle retribuzioni durante il rapporto di lavoro cessato anticipatamente per mutuo consenso ed a causa del mancato pagamento delle retribuzioni il 2.1.2023, ed alla cessazione del TFR e, pertanto, chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alle mensilità non corrisposte ed il TFR, come da conteggi allegati (cfr. all.to n.2 al ricorso), deducendo l'applicazione dell'art.29 del D.Lgs. n.276/2003 ed, in via subordinata, dell'art.1676 c.c., nei confronti della società sub committente BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., sull'assunto della sussistenza di un sub appalto tra le due società e di essere stato adibito, durante il rapporto di lavoro intercorso con la Roma Appalti S.r.L.s., sub appaltatrice, al cantiere sito in Terni, Via Tomassoni nn. 11/19 dato in appalto dal condominio proprio alla società BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C.. E' opportuna una premessa con riferimento al regime della solidarietà tra committente ed appaltatore nei confronti dei lavoratori subordinati dell'appaltatore. L'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.
La norma, è stata oggetto di numerosi interventi di modifica, e in particolare, nel testo vigente prima dell'ultima novella del 2017, così come modificato dalla Legge n.92/2012, prevedeva che il committente potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore.
L'azione esecutiva, quindi, una volta accertata la responsabilità solidale, poteva essere promossa nei confronti del committente dopo l'infruttuosa escussione dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori.
La riforma Fornero, quindi, imponendo l'obbligo di citare in giudizio l'appaltatore - datore di lavoro, e di escutere preventivamente il suo patrimonio, era finalizzata a evitare che il soggetto debole, ossia il lavoratore, si rivolgesse direttamente al committente bypassando il proprio datore di lavoro.
Il testo del comma 2 novellato dalla riforma Fornero (e dal 2017 non più in vigore) così recitava: 2. “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro
è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 25/2017, così recita: 2. “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. Applicando il testo normativo vigente ratione temporis, la difesa attorea ha correttamente citato in giudizio sia il sub committente che la società sub appaltatrice.
Il ricorrente, invero, richiama anche l'art. 1676 c.c. a norma del quale i dipendenti dell'appaltatore (stesso discorso mutatis mutandis vale per il sub appaltatore) hanno, invece, azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente senza litisconsorzio con l'appaltatore, ma la norma non è applicabile al caso in esame.
Ed infatti, la vera differenza tra le due tutele riguarda non tanto il credito ma la responsabilità del committente: che nel 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento.
La difesa attorea conferma che il lavoratore ha percepito solo la retribuzione di ottobre 2022, risultando creditore della somma di € 3.699,10 di cui € 255,33 a titolo di TFR. Per quel che più interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001). La Corte di Cassazione ha, dunque, evidenziato, a più riprese, che
“qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009). Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le mensilità aggiuntive, se previste dal CCNL (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). E' documentalmente provato in atti la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società Roma Appaltri S.r.L.s. a far data dal 27.10.2022 con mansioni e qualifica di operaio montatore, inquadrato al D1 livello del CCNL
Industria metalmeccanici, contratto a tempo determinato sino al 26.1.2023 ed orario full - time (cfr. contratto di assunzione sottoscritto da entrambe le parti all.to al ricorso). Nelle more del giudizio parte ricorrente ha ottenuto dalla società datrice di lavoro anche le buste paga relative ai mesi di novembre 2022 dell'importo di € 1.765,22 (comprensiva di rateo di 13° mensilità pari ad € 125,78), dicembre 2022 dell'importo di € 1.765,14 (comprensiva di rateo di 13° mensilità pari ad € 125,70) e gennaio 2023 dell'importo di € 343,59 (comprensiva di rateo di 13° mensilità pari ad € 125,78 e TFR pari ad € 238,28) per un totale di € 3.873,95 al lordo delle ritenute di legge.
Come noto la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 2239 del 30/01/2017; Cass. Sez. L, Sent. n. 12769 del 02/09/2003).
Ad avviso di chi scrive non sussistono elementi probatori convincenti per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
Al riguardo è noto che la busta paga, quando sia chiara e non contraddittoria, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, salvo che il datore di lavoro denunci eventuali vizi di errore o violenza (Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; Cass. 17 settembre 2012, n. 15523), vizi che nel caso di specie non sono stati sollevati, stante la contumacia del datore di lavoro.
Le allegazioni attoree hanno trovato anche ulteriore positivo riscontro nelle dichiarazioni del teste AZ AN TO, amico del ricorrente, il quale ha dichiarato: “Posso riferire che il ricorrente in autunno del 2022 è andato a lavorare come muratore in un cantiere sito in Terni al centro, vicino al negozio
OVS. Posso confermare la circostanza perché io gli portavo da mangiare quasi sempre, dal lunedì al venerdì intorno alle 13.00 e mangiavamo insieme una mezz'ora poi io tornavo in ufficio che si trovava a circa 400 metri in viale Brin e poi lo rivedevo la sera, lui finiva di lavorare alle 17.00 e mi veniva a prendere in ufficio. Io finivo di lavorare alle 19.00. Io l'ho visto lì al cantiere fino a dicembre 2022 poi lui mi ha detto me ne vado perché non mi pagano. Una volta l'ho visto al cantiere che con una mazzetta rompeva un muro e una volta con il martello pneumatico. Io arrivavo e lui andava in pausa” (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024 in atti). Il teste AR RE, con riferimento alla sussistenza di un contratto di appalto, ha riferito: “Conosco la società BI e l'amministratore BI BI in quanto ho avuto ed ho attualmente rapporti di collaborazione con i predetti in quanto io sono ingegnere e direttore dei lavori in un cantiere ancora in essere in appalto alla BI, in Terni via Tomassoni. Si tratta di ristrutturazione edilizia di un immobile ad uso prevalentemente abitativo. Posso specificare che il committente lavori di ristrutturazione edile era il condominio Tomassoni nn.11/19 che ha affidato l'incarico di esecuzione lavori alla BI come appaltatrice la quale a sua volta ha subappaltato parte dei lavori di muratura alla società Roma Appalti S.R.L.S. ed io come Direttore dei lavori, nominato dal Condominio, ho controllato la documentazione inerente la regolarità dei rapporti lavorativi dei dipendenti della Roma Appalti limitatamente all'emissione del DURC da parte dell'INPS. Quanto invece alla regolarità dei singoli rapporti lavorativi intercorrenti tra la Roma Appalti e gli operai presenti in cantiere io ho soltanto acquisito i documenti di identità degli operai presenti nel cantiere indicato ma non sono riuscito a verificare i contratti di assunzione tra loro e la Roma Appalti S.r.L.s. non ricordando se la documentazione conferente mi venne inviata dalla società … Posso confermare che tra questi operai c'era anche il ricorrente di cui presi annotazione di nome e cognome, altro non ricordo né con riferimento al periodo di tempo in cui il ricorrente avrebbe lavorato in cantiere, né le mansioni espletate, né gli orari osservati … Posso riferire che l'appalto tra il Condominio e la BI non è ancora concluso. Altro non so”. (cfr. verbale d'udienza del 15.01.2025 in atti). Così riassunte le risultanze istruttorie, a parere di questo giudicante, il combinato risvolto probatorio degli elementi conoscitivi acquisiti consente di ritenere che il ricorrente abbia fatto fronte in modo serio e rigoroso all'onere probatorio di cui era gravato.
In particolare, ha provato di avere svolto attività lavorativa su incarico della Roma Appalti S.r.L.s., da cui è stato assunto come dipendente a tempo pieno e determinato, presso il cantiere di Terni, via Tomassoni nn.11/19 – dove erano in corso lavori di ristrutturazione dell'intero stabile da parte della sub committente BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., addetto alle opere di demolizione e smaltimento.
Le dichiarazioni dei testi indicati, soggetti particolarmente attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa e privi di interessi qualificati nella stessa, hanno confermato le allegazioni attoree con riferimento alle mansioni espletate dal ricorrente, agli orari di lavoro osservato, la decorrenza e la cessazione della prestazione che, con tranquillizzante certezza, può fissarsi al
2.1.2023, nonché la sussistenza di un rapporto di sub appalto tra la appaltatrice - sub committente BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C. e la sub appaltatrice Roma Appalti S.r.l.s.. La mancata risposta delle società convenute all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente, nei limiti sopra indicati. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte delle società convenute i cui legali rappresentanti non si sono presentati per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente. Occorre evidenziare che, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese, posto che l'art. 115 c.p.c. fa' espresso riferimento alle parti costituite, le società convenute, nelle rispettive qualità, hanno, comunque, rinunciato a partecipare al processo e quindi a fornire la prova contraria dei fatti costitutivi dedotti in ricorso, ovvero ad eccepire l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi sopravvenuti, ovvero infine a contestare/disconoscere i documenti prodotti dall'attore.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi predisposti dal ricorrente, i quali in assenza di contestazioni possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come risultante dalla documentazione in atti, spetta al lavoratore (sulla base dell'inquadramento al livello D1 del CCNL di settore) per i titoli sopra indicati, la somma complessiva di € 3.873,95 di cui € 3.635,67 a titolo di retribuzioni non corrisposte (da novembre 2022 a gennaio 2023, cfr. buste paga in atti) e rateo 13° mensilità ed € 238,28 a titolo di TFR, al lordo delle trattenute fiscali e oneri contributivi in quanto non corrisposta alla scadenza.
Sui crediti del ricorrente vanno altresì corrisposti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n.38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo. Sussiste, altresì, la responsabilità solidale della società BI
Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., ex art. 29 D.lgs. n.276/2003, sia per le voci di credito aventi natura retributiva, anche con riferimento a quanto richiesto a titolo di TFR posto che la durata del rapporto di lavoro è coincisa con l'assegnazione del lavoratore all'appalto di ristrutturazione dell'edificio sito in Terni, via Tomassoni nn.11/19.
La Cassazione ha infatti affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 10354/2016).
Ne consegue che la società BI Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E
C. va, quindi, condannata a corrispondere a RA ST AR la somma complessiva di € 3.873,95 di cui € 3.635,67 a titolo di retribuzioni non corrisposte (da novembre 2022 a gennaio 2023, cfr. buste paga in atti) e rateo 13° mensilità ed € 238,28 a titolo di TFR, al lordo delle trattenute fiscali e oneri contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Pertanto, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.423 c.p.c. solo nei confronti della società Roma Appalti S.r.l.s., atteso il mancato adempimento da parte di quest'ultima, deve essere revocata e sostituita dalla presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara la sussistenza tra il ricorrente RA ST AR
e la società Roma Appalti S.r.l.s. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e full time dal 26.10.2022 al 2.01.2023 con inquadramento al livello D1 del CCNL Industria metalmeccanici;
- condanna la società convenuta Roma Appalti S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore RA ST AR della somma di € 3.873,95 (per i titoli indicati in parte motiva) al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo, con responsabilità solidale, per le ragioni di cui alla parte motiva, della società BI
Elettrosistemi S.a.s. di BI BI E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'importo di € 3.873,95 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
- per effetto di cui alla statuizione che precede revoca l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.423 c.p.c.;
- condanna le società Roma Appalti S.r.l.s. e BI Elettrosistemi S.a.s. di
BI BI E C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lì, 7 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri