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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1900/2022 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato da:
, , e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dall'avv. Camilla Cusumano e dall'avv. Vincenzo Cusumano
attori opponenti
contro
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Cristina Lucchesi
convenuta opposta
con l'intervento di
e per essa la mandataria appresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Controparte_2 CP_3
Sternini
intervenuta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa che debbano intendersi tutte rivolte anche nei confronti della terza intervenuta : CP_4
In via di eccezione: 1) Accertata e dichiarata in via incidentale di mera eccezione la carenza di legittimazione ad agire e/o la carenza della prova della titolarità del credito di e di in Controparte_5 CP_4 persona leg rapp pro tempore.
2) Accertata e dichiarata in via incidentale d'eccezione la nullità, totale e/o parziale del contratto di fideiussione del 20 agosto 2008,
3) Rilevata e dichiarata in via incidentale d'eccezione l'inefficacia, nullità parziale della fideiussione prestate relativamente alla clausola che esonera il creditore garantito dal rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. nonché la nullità per la vessatorietà delle clausole,
4) Rilevata e dichiarata in via incidentale d'eccezione in ulteriore subordine l'estinzione della fideiussione e la liberazione ex art. 1956 c.c. dei garanti in particolare e;
Parte_2 Parte_4
5) Rilevata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo a rogito dott. del 28 dicembre 2010 Persona_1
n. Repertorio n. 55960 Raccolta n. 22605 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 sub, nonché quale operazione diretta a ripianare passività già presenti
6) Rilevata e dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola del tasso di interesse nel contratto di mutuo a rogito dott. del 28 dicembre 2010 n. Repertorio n. 55960 Raccolta n. 22605 Persona_1
7) Rilevata e Dichiarata la nullità della clausola che impone un pavimento FLOOR alla variabilità del tasso nel contratto di mutuo a rogito dott. del 28 dicembre 2010 n. Repertorio n. 55960 Raccolta Persona_1
n. 22605 8) Revocarsi annullare dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ing. n. 2676/21 emesso dal Tribunale di IA, opposto per tutti i motivi sin qui esposti e dichiarare che Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa in persona
[...] CP_4 legale rappresentante pro tempore non vanta alcun credito, a nessun titolo, e comunque non nella misura indicata nell'ingiunzione e perché non rispondente alla effettiva situazione debitoria degli stessi nei confronti di , , e , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
9) Condannare la convenuta-opposta al rimborso delle spese, dei compensi legali del presente giudizio, c.p.a. ed i.v.a. come per legge di cui i sottoscritti legali si dichiarano antistatari nonché anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
In via istruttoria…”omissis””
per parte opposta:
“in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via principale: rigettata ogni avversa domanda e di cui all'atto di citazione in opposizione, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: in denagato caso di non accoglimento della domanda principale, condannarsi i signori n. a NO (VE) il 27/10/1949, C.F. Parte_1
res. In 30035 NO (VE) Via Vittoria 127, n. a OL (VE) il C.F._1 Parte_3
14/07/1972, , res. in 30030 AR (VE), Via Pio X, 16, CodiceFiscale_2 Parte_2
n. a OL (VE) il 28/07/1976, C.F. , res. in 30036 Santa AR di Sala (VE) Via G. C.F._3 Leopardi, 10 e n. a NO (VE) il 05/06/1951, , res. in 30035 Parte_4 CodiceFiscale_4
NO (VE) Via Vittoria 127, a pagare a Controparte_7
in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentata e domiciliata,
[...] in solido tra loro, somma capitale di Euro 19.397,20=, oltre ad interessi maturati al 31/12/2020 per Euro
3.232,73= e successivi interessi dal 31/12/2020 al 10/11/2021 al tasso annuale del 3,50%, pari ad Euro
1.916,27=, oltre alle spese legali riconosciute nel progetto di riparto e pari ad Euro 3.355,98=, per un totale di Euro 27.902,18=, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi ed alle spese fino al saldo, o alla maggio
o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alle spese e competenze del presente giudizio”
Per parte intervenuta:
“In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:..”omissis””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2676/2021 emesso dal Tribunale di IA
, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 [...]
(di seguito Controparte_8
“ ) per ottenere la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto in quanto, Controparte_1 nella prospettazione attorea, difetta la legittimazione attiva di la quale non ha dimostrato Controparte_1 di aver acquisito il credito originariamente in capo a , per mancata prova della Controparte_9 fusione di in e per non aver provato i poteri e la legittimazione Controparte_9 Controparte_1 del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti. Gli attori hanno eccepito, altresì, la nullità delle fideiussioni rilasciate in data 20.8.2008 per violazione della normativa antitrust, in particolare dell'art. 2 della Legge
287/1990; il mancato rispetto da parte della banca del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e quindi l'inesigibilità del credito nei confronti dei fideiussori;
la nullità ex artt. 1341 c.c. e 33 e ss del Codice del
Consumo delle clausole sottoscritte, le quali predispongono in favore della banca limitazioni di responsabilità
e a carico del fideiussore decadenze e limitazioni nell'opporre eccezioni e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria;
la liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aumento dell'esposizione debitoria della l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
la nullità della Controparte_10 clausola 'floor'; l'usurarietà dei tassi convenuti;
la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB. Parte attrice ha dedotto infine l'insussistenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, non essendo stata prodotta dalla convenuta opposta, in sede monitoria, documentazione idonea e sufficiente a comprovare la propria pretesa.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha chiarito le origini del residuo credito vantato Controparte_1 nei confronti dei sig.ri , e e ha chiesto il rigetto Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 delle domande attoree, producendo documentazione a sostegno dei propri assunti.
È intervenuta in giudizio e per essa la mandataria contestando gli Controparte_2 CP_3 assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande formulate.
Con ordinanza in data 12.9.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini 183, comma sesto, c.p.c. la causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni le quali sono state rassegnate come in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione attiva sostanziale di Controparte_1
L'eccezione attorea volta a contestare la legittimazione attiva sostanziale di deve essere Controparte_1 rigettata in quanto destituita di ogni fondamento.
Parte convenuta a dimostrazione della titolarità del credito azionato, ha prodotto in Controparte_1 giudizio estratto dell'atto di fusione con (doc. 10), visura camerale aggiornata da cui si Controparte_9 evince l'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione (doc. 11 pag. 12), i poteri riservati da statuto al Presidente, il nominativo del Presidente attualmente in carica (pag 5 visura camerale) legittimato a rappresentare la società in giudizio e a conferire procura alle liti.
Si rileva, altresì, che ha intrapreso in passato altre azioni nei confronti degli attori tra cui Controparte_1 la procedura esecutiva RG 315/2017, e che, solo con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2676/2021, è stata contestata la titolarità del credito originariamente vantato da e la validità della procura Controparte_9 alle liti rilasciata dal Presidente del CDA.
In ogni caso, si rileva che la documentazione attestante la fusione è stata prodotta da parte della già in CP_1 sede monitoria (estratto fusione).
Nullità delle fideiussioni e violazione della disciplina consumeristica
L'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust deve essere accolta nei termini che seguono. Gli attori hanno eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 20.8.2008 (doc. 2 convenuta) in quanto di contenuto identico rispetto al modello predisposto dall' ABI (doc. 3) e dichiarato in contrasto con la L.
287/1990 dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 (in particolare artt. 2, 6 e 8 della schema ABI) in quanto comportante un effetto distorsivo della concorrenza.
La questione della validità delle fideiussioni che riproducono lo schema ABI è stata di recente affrontata dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 che ha chiarito che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Peraltro, dalla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte deriva la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto senza la parte affetta da nullità (art. 1419 c.c., comma 1), sempre che tale rilevanza sia adeguatamente allegata e provata.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, ha, infatti, carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se emerga che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata.
Nel caso di specie, emerge documentalmente che le clausole di cui al contratto di fideiussione sottoscritto in data 20.8.2008 da parte attrice siano riproduttive dello schema ABI e in particolare delle clausole di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c., garanzia di rimborso del capitale in caso di invalidità del rapporto principale;
parte attrice opponente, tuttavia, non ha chiarito perché la nullità delle clausole in commento dovrebbe travolgere per intero le fideiussioni ed, inoltre, non ha allegato e provato se, in assenza delle clausole frutto di intesa anticoncorrenziale, il contratto di fideiussione sarebbe stato ugualmente concluso, limitandosi a rilevare che la rilevanza economica di clausole rispetto alla disciplina codicistica rende evidente che la CP_1 in difetto di tali clausole non avrebbe concluso il contrattato, circostanza la quale però risulta indimostrata.
Va dichiarata, quindi, la nullità, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 1, lett. a), degli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione in atti, ferma restando la validità di tutte le altre clausole negoziali, per le motivazioni poc'anzi accennate. Quanto alle conseguenze dell'accertata nullità parziale, nel caso in esame, in concreto viene in rilievo solamente la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., invocando gli attori la decadenza della banca dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
A tal proposito gli attori rilevano che la prima azione a tutela del credito è stata posta in essere con l'intervento in data 11.6.2018, nell'ambito della procedura esecutiva 350/2017, mentre la risoluzione del contratto e la scadenza dell'obbligazione risale al 28.11.2014.
La ricostruzione attorea, però, non può trovare accoglimento, essendo smentita dalla documentazione agli atti da cui emerge che, a seguito di lettera di revoca degli affidamenti alla garantita e agli Controparte_10 opponenti in data 28/11/2014, la Banca ha agito nei loro confronti ottenendo in data 25/1/2015 l'emissione del decreto ingiuntivo n.171/2014 avente quale fondamento anche le fideiussioni in data 20.8.2008 così come risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 12); a fronte della notifica del DI n.171/2014 è stata poi proposta opposizione, con la quale sono state spiegate le medesime eccezioni qui riproposte (doc.13); successivamente alla costituzione della banca è stata disposta la mediazione obbligatoria a cui gli opponenti hanno aderito, come da verbale di conciliazione in atti.
In ogni caso, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente opinando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. Sez. III sentenza n. 22346 del 26/09/2017).
Generica e, in ogni caso, indimostrata è la crescita in modo esponenziale del debito nei confronti della società.
Come risulta dagli estratti conto in atti (doc. 20 parte convenuta) il saldo debitorio del cc 10001333 intestato a non è aumentato nel corso degli anni, rimanendo pressocché costante. Un tanto deve Controparte_10 essere rigettata l'eccezione di liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c.
Generica e, nel caso di specie, priva di rilievo concreto è l'eccezione di vessatorietà della clausola che estende le obbligazioni del fideiussore non solo al saldo debitorio liquido esistente ed esigibile al momento del recesso, ma anche a tutti i saldi debitori che dopo il recesso dovessero venire a maturare in dipendenza dei rapporti esistenti.
Generica e, in ogni caso, destituita di ogni fondamento è l'eccezione inerente la violazione della disciplina consumeristica e in particolare degli artt. 1341 c.c. e 33 e ss. del codice del consumo in relazione alla doppia sottoscrizione di talune delle clausole delle fideiussioni . Si rileva in particolare che non sono state specificate da parte degli attori quali sono le clausole predisponenti in favore della banca limitazioni di responsabilità e a carico del fideiussore decadenze e limitazioni di opporre eccezioni e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Si rileva, poi, che sono state approvate con doppia sottoscrizione talune delle clausole del contratto specificamente e chiaramente individuate (p. 2 di ciascun contratto).
Ad ulteriore sostegno dell'infondatezza degli assunti attorei e a conferma dell'impegno assunto da parte degli stessi, si rileva che tutti gli attori successivamente alla sottoscrizione delle fideiussioni impugnate, in data
20.8.2008 hanno dato in garanzia immobili di loro proprietà, a dimostrazione della volontà di impegnare tutto il proprio patrimonio in favore della società (doc. 1).
Peraltro, si rileva come la stessa parte attrice formuli l'eccezione in via dubitativa allegando che talune delle clausole menzionate “potrebbero” violare la normativa consumeristica, atteso che e Parte_4 Pt_2
sono consumatori e non professionisti essendo estranee all'attività della
[...] Controparte_10
In conclusione, alla nullità parziale dei contratti di fideiussione, non potendo essere accolte le ulteriori eccezioni relative a circostanze impeditive, modificative o estintive della garanzia prestata, consegue che non
è preclusa l'escussione della garanzia e, conseguentemente, la condanna dei garanti al pagamento di quanto dovuto nei confronti della banca, sicché dovranno essere esaminate nel merito tutte le contestazioni relative al quantum richiesto.
Insussistenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo-contestazione del quantum richiesto
Priva di pregio è l'eccezione inerente l'insussistenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo. Si ricorda, infatti, come l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale ed autonomo giudizio monitorio, investe il giudice dell'opposizione del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il DI è stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge.
In ogni caso, si osserva come parte convenuta ha dimesso documentazione idonea a dare la prova del credito garantito, tra cui il contratto di mutuo corredato dalle condizioni contrattuali e dal piano di ammortamento, estratti conto completi, fideiussioni, diffide, avviso di fusione, visura.
Si rileva, peraltro, come l'eccezione attorea, inerente il difetto di documentazione idonea alla prova del credito,
è generica e non adeguatamente circostanziata e, pertanto, deve essere ritenuta inammissibile.
Infine, destituita di ogni fondamento è anche la contestazione attorea concernente la somma di euro 3.355,98 trattandosi di spese legali rimaste insoddisfatte, relative al procedimento esecutivo RG 315/2017, le quali in quanto sostenute da parte del creditore per la tutela del proprio credito possono essere azionate in separato giudizio per essere recuperate da parte del creditore. Non osta a tale conclusione il fatto che la liquidazione di tale spese sia avvenuta in sede esecutiva da parte del GE avendo l'istituto di credito azionato in questa sede altro titolo. Piano di ammortamento alla francese e indeterminatezza del mutuo
La contestazione attorea relativa all'ammortamento alla francese risulta priva di fondamento e deve essere rigettata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente statuito che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, specialmente laddove il contratto di mutuo contenga tutte le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), ossia indichi chiaramente e inequivocabilmente i termini del rimborso (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 15130/2024).
Nella specie , il contratto indica inequivocabilmente tutti gli aspetti economici e di onerosità del mutuo, in particolare termine di restituzione (15 anni), numero delle rate (180) e relativo importo (€ 2.150,38) avente natura costante e posticipata;
condizioni che possono sussistere solo con il c.d. piano di ammortamento alla
'francese' (in tal senso tra le altre Tribunale Roma sez. XVII, 24/06/2020, n.9084 secondo cui “Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa”).
Ciò premesso, si ritiene che le modalità di rimborso del mutuo convenute non siano illegittime.
Clausola floor
La domanda attorea concernente la nullità della clausola che impone un pavimento 'FLOOR' alla variabilità del tasso deve essere rigettata.
Per giurisprudenza consolidata, le clausole 'floor' devono ritenersi pienamente valide ed efficaci ove le stesse abbiano tenore inequivoco e non lascino adito a dubbi, né su quale sia il tasso d'interesse convenuto, né sulle possibili conseguenze, in caso di oscillazione del parametro cui è ancorata la determinazione del tasso variabile. Tali clausole costituiscono esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione e svolgono una funzione di salvaguardia per l'istituto di credito garantendogli interessi corrispettivi e moratori almeno pari al valore percentuale individuato proteggendo l'intermediario da una discesa dei tassi (sul punto tra le altre
Tribunale Treviso Sez. III, 12/03/2019, Tribunale di IA n. 393 del 27.02.2019, Tribunale Roma sez. IV,
24/02/2023, n.3152).
Ciò premesso, si ritiene che la clausola 'floor' individuata in contratto non sia illegittima e che in ogni caso non si ponga in contrasto con l'art. 117 TUB.
Usurarietà degli interessi.
Generica e in ogni caso destituita di ogni fondamento è l'eccezione inerente l'usurarietà dei tassi convenuti.
Il tasso soglia relativo all'ultimo trimestre 2008 relativo alla categoria “mutui a tasso variabile” è pari al 9,45% mentre il tasso previsto contrattualmente è pari al 6,20%; inoltre, l'art.3 del DM relativo all'ultimo trimestre 2008 specifica che il tasso soglia per gli interessi di mora è mediamente pari al tasso soglia maggiorato di 2,1 punti, con la conseguenza che il tasso soglia di riferimento va individuato nella percentuale del 11,55% a fronte di un tasso contrattuale pari al 10,20%.
Osserva la scrivente che sarebbe stato onere dell'attore opponente indicare in modo preciso e puntuale a quali spese di istruttoria e a quali maggiori oneri si riferisca, non potendosi sopperire, attraverso una perizia, al difetto di allegazione dell'atto di citazione in opposizione.
In ogni caso la giurisprudenza di legittimità non ammette la sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora in quanto tassi di tipo diverso, tra loro alternativi, riferiti l'uno al fisiologico andamento del rapporto e l'altro alla sua patologia. In tal senso, Cass. civ. Sez. I Ord., 05/05/2022, n. 14214 secondo cui “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”.
Violazione dell'art. 38 TUB
L'art. 38, comma secondo del TUB (D.lgs. n. 385/1993) stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. La Banca d'Italia con la circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR del 22.04.1995 e in attuazione dell'art. 38, comma secondo del TUB, ha fissato, quale limite di finanziabilità, l'80 % del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi e ha stabilito che tale percentuale può essere, qualora vengano prestate garanzie integrative, innalzata fino al 100 %.
Ciò necessariamente premesso, si deve constatare che, in ragione dell'assenza di qualsivoglia previsione normativa volta a disciplinare le conseguenze del superamento di detto limite, sono emerse negli ultimi anni divergenze interpretative nella giurisprudenza di legittimità e di merito. In altri termini, la vexata quaestio si sostanzia – come peraltro avviene anche nel caso oggetto del presente giudizio – nel definire preliminarmente quali siano le sorti del contratto di mutuo fondiario nel caso in cui l'istituto di credito abbia erogato una somma superiore all'80% del valore dell'immobile. È stato, infatti, per lungo tempo controverso se il superamento del tetto di finanziabilità incida sulla validità del contratto o rilevi esclusivamente sul piano della responsabilità civile e amministrativa della banca erogante, attenendo così al solo piano della diligenza dell'istituto di credito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute con la sentenza n. 33719/2022, con la quale è stata risolta definitivamente la controversa questione. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto di escludere “la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, t.u.b.”; la Suprema Corte ha inoltre precisato che la disposizione di cui all'art. 38, 2 T.U.B., riguardando il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, non consente di trasferire automaticamente le conseguenze delle condotte difformi delle banche sul diverso piano del rapporto negoziale con i mutuatari e che l'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere “non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli articoli 38 e 117 t.u.b.”.
Il limite di finanziabilità, pertanto, non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, “non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”.
Una simile interpretazione, se da un lato si radica nell'assenza di una “esplicita previsione legislativa di invalidità del mutuo esondante” e, quindi, di una “voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente”, dall'altro non può che costituire un ulteriore elemento ostativo al riconoscimento del carattere di norma imperativa all'art. 38, comma secondo, TUB.
Pertanto, la Corte ha escluso, in ipotesi di superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 comma secondo
TUB, la nullità del mutuo fondiario, residuando solo la diversa questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, che, però, è “rilevante sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza”.
Ciò premesso le eccezioni attoree relative al limite di finanziabilità dovranno essere rigettate.
In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di IA, sezione prima, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accerta e dichiara la nullità parziale delle fideiussioni rilasciata da , Parte_1 Parte_4 Pt_3
in data 20.8.2008 per cui è causa limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6
[...] Parte_2
e 9;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2676/2021;
3) Spese di lite compensate;
Così deciso in IA il 6.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa S. Pitinari