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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1639 /2025
Oggi 04/11/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1639/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
GE MA AN ( e NI AN Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'assessore pro tempore (C.F. ),
[...] P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
( Email_3
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
per l'accertamento del carattere abusivo della Controparte_1 reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con conseguente condanna al risarcimento del c.d. danno comunitario.
Deducendo di aver svolto attività di lavoro subordinato in favore dell'Assessorato convenuto, dolendosi dell'omessa stabilizzazione, sin dal 1989, in forza di contratti succeduti sino al mese di dicembre 2024, ha chiesto al Tribunale di: “
1. Che le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della 2 direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale come la Regione Siciliana e conseguentemente:
2. Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione così come da d.l. 131 del 16.09.2024 convertito con legge
166 del 14.11.2024 di una indennità compresa fra 4 e 24 mensilità della retribuzione, o in quella maggiore cifra che riterrà secondo giustizia, quale danno derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
3. Accertare e dichiarare che
l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
4. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore dei difensori che, sin da ora, si dichiarano antistatari..”
Nel costituirsi la PA resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando di aver ricevuto comunicazione dell'esito della procedura di infrazione INFR/2014/4231 sulla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato delle assunzioni del personale forestale, nel senso della insussistenza della violazione (cfr., doc. 1).
La domanda concernente la richiesta di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a tempo determinato deve essere rigettata.
A tal proposito, deve ritenersi del tutto condivisibile l'orientamento già espresso dal
Tribunale di Palermo che, con sent. 2404/2025 del 22.5.2025, ha escluso la violazione della disciplina comunitaria in ambito di reiterazione dei contratti a termine, sulla scorta del carattere stagionale dei contratti di lavoro dei ricorrenti.
Va riportato, ex art. 118 disp. att. cpc, il condivisibile iter argomentativo seguito dal
Tribunale: “La domanda volta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato non può trovare accoglimento, atteso che i contratti a termine stipulati dal ricorrente sono di natura stagionale e che non è stata fornita prova della adibizione in concreto del ricorrente a mansioni incompatibili con il carattere stagionale dei contratti;
quest'ultimo carattere stagionale, di converso, si ricava dalle stesse allegazioni contenute in ricorso in relazione alle attività svolte dal lavoratore.
3 La Suprema Corte, in analoga controversia relativa ai lavoratori agricoli dell'ESA, con ordinanza n.
25395/2024 (che richiama numerosi precedenti conformi), ha posto i seguenti principi in tema di attività agricole svolte da Enti pubblici: “deve ritenersi - peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6634 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13481 del 16/09/2002, proprio in tema degli enti di sviluppo agricolo previsti dalla L.R. Sicilia n. 21/1965, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9970 del 14/11/1996) sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della n. 21/1965, istitutiva dell'Ente nonché delle ulteriori competenze stabilite dalla CP_2 successiva L.R. Sicilia n. 73/1977 – che sia un ente non economico dotato di personalità CP_3 giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all'art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001; dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n. 368/2001;
19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 - emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso
e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attivítà stagionali in senso stretto, ossía ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)" (cosi Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto
a quelle normalmente svolte dall'impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro
l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
- ne deriva che l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D.
Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D.
Lgs. n. 368/2001 ed il D. Lgs. n. 81/2015.”.
Nel caso di specie, non è stata contestata specificamente dal ricorrente la circostanza - dedotta dall'Amministrazione in memoria di costituzione – per cui le causali dell'assunzione consistono, segnatamente, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale.
Risulta provato, invece, con i documenti versati in atti, che il ricorrente ha sempre svolto e giornate lavorative di competenza nel medesimo periodo dell'anno, o subito prima del
4 periodo dell'emergenza degli incendi boschivi e nel corso dello stesso (giugno-luglio- agosto- settembre-ottobre) o subito dopo detto periodo (settembre, ottobre, novembre, dicembre), in località in cui è presente il patrimonio boschivo regionale.
Nessuna allegazione è contenuta in ricorso circa lo svolgimento di mansioni diverse da quelle sopra accennate, di prevenzione incendi boschivi, conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo regionale, né con riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa in periodi dell'anno diversi da quelli dedicati all'attività di prevenzione degli incendi boschivi o di risistemazione del territorio.
Tali circostanze portano a ritenere che il ricorrente abbia sempre svolto mansioni a carattere strettamente stagionale, aggiuntive rispetto a quelle svolte dal personale a tempo indeterminato, nei soli periodi dell'anno in cui lo svolgimento di dette mansioni aggiuntive
è necessario, per un numero di giornate di gran lunga inferiore ai 180 giorni e intervallate fra un contratto e l'altro da un periodo di circa nove mesi.
Non è corretto, dunque, affermare che i rapporti di lavoro in esame si riferiscono alla esecuzione di lavori programmati e ordinari, che richiederebbero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che le esigenze poste alla base dell'assunzione dei lavoratori forestali a tempo determinato riguardano periodi di tempo limitati e non possono essere considerate "ordinarie" solo in ragione del fatto che si ripresentano ogni anno, in quanto il carattere dell'ordinarietà reca con sé i connotati della continuità e della stabilità nel tempo, che nel caso di specie sono assenti.
Anche dal nuovo CCNL per i lavoratori idraulico forestali 2021 – 2024, del resto, che per la prima volta ha specificamente indicato le attività del settore con carattere stagionale, per le quali è legittima la stipula di contratti a tempo determinato, emerge che l'attività svolta dal ricorrente rientra fra quelle a carattere stagionale:
“Art. 46 – Assunzione Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.
L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge
18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai
5 a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”
“Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs.
81/2015.”
“Visto quanto definito nell'art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc. …;”, nonché:
6 7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi.
Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.”.
L'indicazione ora contenuta nel nuovo CCNL non può ritenersi di natura innovativa, indicando attività che per loro natura devono ritenersi rientrare tra quelle di tipo stagionale, per lo svolgimento delle quali sono stati stipulati anche in precedenza i contratti a termine del ricorrente, contenuti in numero esiguo di giornate, collocate tutte nel medesimo periodo temporale coincidente con l'esigenza di prevenzione degli incendi boschivi e/o con quella di risistemazione del territorio boschivo.
La normativa eurounitaria – clausola 5 dell'Accordo Quadro - non fornisce un'unica indicazione, quella della durata superiore a 36 mesi, per ritenere illegittima la contrattazione di lavoro a tempo determinato, ma indica anche la causale di natura temporanea quale giustificazione della stipula del contratto di lavoro a termine, causale, qui della stagionalità, che appare essere presente nella successione di contratti a tempo determinato stipulati dal
7 ricorrente, con la conseguenza che tali contratti appaiono legittimi, non potendo quindi dare luogo al fenomeno della reiterazione abusiva.
Da ultimo, inoltre, nel medesimo senso si è espressa la Commissione Europea, che ha reso
“Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT
(2013)02870 – Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in Italia – Aggiornamento La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute concernenti l'assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni in caso di abusi.
I lavoratori e i rapporti di lavoro interessati sono:
• il personale impiegato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del
Servizio sanitario nazionale;
• i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), sottoposte alla vigilanza del
[...]
( ); Controparte_4 CP_5
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale degli istituti di ricerca pubblici;
• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
• i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Alcuni di questi lavoratori hanno anche denunciato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato.
La Commissione ha esaminato la normativa italiana pertinente e ha concluso che essa non era conforme alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto deciso di avviare una procedura di infrazione
(INFR(2014)4231)2 e il 17 luglio 2019 ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il 3 dicembre 2020 è stata inviata un'ulteriore lettera di costituzione in mora.
Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché le spiegazioni fornite dal paese nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora del 17 luglio 2019 e
8 del 3 dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato, l'ultima delle quali il 29 novembre 2024.
Questioni affrontate. Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nella procedura
INFR (2014)4231, la Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni in risposta alle violazioni …Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale impiegato presso fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo le quali le deroghe ai limiti di durata dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di reali esigenze temporanee. In particolare, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati ad un livello rilevante solo ai fini del festival estivo organizzato presso l'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio 2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività riguardanti esclusivamente il festival estivo che si svolge presso l'Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato risulta oggettivamente giustificato. Inoltre i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo.
Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo. Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”
9 Sulla scorta di tali conclusioni la Commissione ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali, in particolare della Regione Siciliana.
La domanda di risarcimento del cd. danno comunitario, quindi, non può essere accolta, non essendo qualificabile il rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente come successione abusiva di contratti a tempo determinato, in relazione al carattere effettivamente stagionale dell'attività svolta dallo stesso e dedotta nei contratti, così legittimamente stipulati”.
Le superiori argomentazioni ben si attagliano al caso odierno, in cui il ricorrente deduce di essere stato addetto a mansioni di operaio forestale, assimilabili a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato, senza descriverne le caratteristiche e quindi dimostrare l'adibizione a mansioni differenti, incompatibili con il carattere stagionale della prestazione, pertanto, per le ragioni già esposte, la domanda di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine non può essere accolta.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del recente aggiornamento comunitario e della sussistenza di precedenti difformi.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 4.11.2025
IL GIUDICE
IA MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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