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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'01.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 2102/2018
TRA
(c.f. ), e per il Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: , ciascuno in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato dì Messina, presso il cui Ufficio in Messina, in Via dei Mille is. 221, sono ope legis domiciliati
Opponente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ed ivi residente nella CP_1 C.F._1
Via Giacomo Puccini, 30, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Calvo, giusta procura in atti
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 18/4/2018 gli enti ricorrenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, RG 1297/2018, n. 228/2018 del 14.3.2018, notificato il 15.3.2018, con il quale questo Tribunale aveva ingiunto all' il pagamento in favore dell' Parte_3 CP_1 della somma di euro 11.036,25 a titolo di emolumenti per l'attività didattica resa oltre il monte ore annuale previsto dal CCNL di categoria.
Premettevano gli enti opponenti che l' , essendo professore presso l' negli CP_1 Parte_3
anni accademici dal 2011/2012 al 2015/2016 aveva prestato la propria attività anche per l'espletamento delle sessioni di esami previste dagli insegnamenti di cui era titolare. Lo svolgimento di tale attività aveva comportato il superamento del monte ore assegnato (324 ore) come da CCNL di categoria.
A seguito di ciò, rimaste inevase le istanze inoltrate, l' aveva agito in via monitoria per CP_1 il pagamento di quanto preteso ottenendo l'emissione del D.I. oggetto di opposizione.
Avverso il suddetto atto che ritenevano ingiusto, le amministrazioni opponenti frapponevano i seguenti motivi di gravame:
- non debenza delle somme pretese in quanto l'attività sarebbe stata dovuta ai sensi dell'art. 49 CCNL 2002/2005 e il relativo compenso sarebbe stato ricompreso negli emolumenti erogati per l'attività curricolare;
- erroneità dei conteggi;
- prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse difese e chiedendo la conferma del D.I. CP_1
opposto.
In particolare, rilevava che dalla normativa contrattuale non si poteva evincere che la prestazione lavorativa resa oltre il monte ore assegnato non dovesse essere retribuita.
Stante la natura documentale del procedimento, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte opponente.
Secondo la prospettazione delle amministrazioni opponenti l'attività prestata dal prof. , CP_1
quale componente delle commissioni di esami, rientrerebbe tra quelle obbligatorie ex art. 49
CCNL 2002/2005 e, in quanto tale, sarebbe già remunerata tramite l'ordinaria retribuzione corrisposta per lo svolgimento della sua attività istituzionale.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile.
Risulta dall'esame dei Contratti Integrativi di Istituto 2011/2012 e 2012/2013 che “Il Fondo
d'Istituto è destinato a incentivare e retribuire: a) le attività aggiuntive di ricerca e di CP_2
produzione artistica e qualunque altra attività, eccetto di didattica, svolta dal personale docente che, seppure rientrante tra gli obblighi istituzionali di cui all'art. 49, 2° comma del CCNL
16/02/2005, comporta un significativo incremento del normale impegno orario”.
Tale norma è stata parzialmente modificata a partire dall'anno accademico 2013/2014 prevedendosi che: “Il Fondo d'Istituto è destinato a incentivare e retribuire: a) le attività CP_2
aggiuntive di ricerca e di produzione artistica e qualunque altra attività, anche di coordinamento delle attività didattiche, svolta dal personale docente che, seppure rientrante tra gli obblighi istituzionali di cui all'art. 49, 2° comma del CCNL 16/02/2005, comporta un significativo incremento del normale impegno orario”. Di conseguenza, la contrattazione integrativa ha espressamente previsto la possibilità che il docente, pur nell'assolvimento dei suoi obblighi contrattuali, debba fare fronte a un
“significativo incremento del normale impiego orario” e che, per questa sua attività
“straordinaria” debba essere retribuito.
Pertanto, anche se le istanze dell'opposto non possano farsi rientrare nell'alveo della c.d.
“didattica aggiuntiva”, sussiste il suo pieno diritto ad essere retribuito per l'attività svolta oltre il monte orario contrattualmente previsto.
Sulla quantificazione del compenso dovuto, tuttavia, non può trovare accoglimento la tesi dell' che pretenderebbe di ricevere la remunerazione prevista per l'attività di didattica CP_1
aggiuntiva.
Infatti, la partecipazione alle ordinarie sessioni di esami rientra per espressa previsione contrattuale negli “Obblighi del Docente” di cui all'art. 49 comma 2 lettera d del CCNL
2002/2005 e non nell'ambito della didattica aggiuntiva come preteso dall'opposto.
Di conseguenza, secondo quanto disposto dalla contrattazione integrativa d'istituto, diversa è la remunerazione per l'attività prestata che va comunque riconosciuta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2126 C.C..
Nel caso di specie il compenso lordo previsto dalla citata contrattazione integrativa è di € 20 per l'anno accademico 2011/2012 (cfr. art. 10 comma 2); € 23 per gli anni accademici
2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 (cfr. art. 10 comma 2 dei relativi contratti integrativi); €
30 per l'anno accademico 2015/2016 (cfr. art. 9 comma 2).
Poiché non vi è contestazione sul monte ore preteso dall'Inserra gli importi dovuti si ricavano agevolmente moltiplicando la retribuzione oraria lorda per le ore di straordinario lavorate.
Così facendo si ottengono i seguenti importi: A.A. 2011/2012 € 1.400,00; A.A. 2012/2013 €
1.299,50; A.A. 2013/2014 € 1.242,00; A.A. 2014/2015 € 1.456,50; A.A. 2015/2016 € 2.125,00.
Dunque, in totale, all'Inserra andrà riconosciuta la complessiva cifra lorda di € 7.523,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3. Eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente
Secondo le amministrazioni opponenti i crediti retributivi vantati dall' si sarebbero CP_1 prescritti in quanto assoggettati al regime di cui all'art. 2955 C.C..
L'eccezione è infondata in quanto i crediti dedotti in giudizio attengono ad un rapporto di lavoro subordinato contrattualizzato e soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e, previa compensazione di 1/3 per l'accoglimento solo parziale della domanda dell'opposto (attore sostanziale), si liquidano ai sensi dei D.M. 55/2014
e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
2102/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Revoca il D.I. opposto e per le ragioni di cui in parte motiva condanna, in solido, il
(c.f. , e il Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: , ciascuno in persona del Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, a versare a la complessiva somma al CP_1 lordo delle trattenute di legge di € 7.523,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) Condanna gli enti opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta quantificate già compensate in € 3.588,00 oltre spese generali, cpa e iva ed € 400 oltre iva e cpa per la fase monitoria.
Così deciso in Messina il 2.4.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando