Articolo 1 della Legge 1 luglio 1952, n. 862
Articolo 2
Versione
1 agosto 1952
Art. 1.
All' art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'Ente e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici".
Entrata in vigore il 1 agosto 1952