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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1566/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1566/2025 v.g. promossa da:
, nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PELLEGRINI MARCO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. RICCIUTI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 20/09/1987, avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 27/11/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 27/11/2025:
1) SEPARAZIONE NEL RISPETTO RECIPROCO E NELLA SALVAGUARDIA
DELL'ALTRUI PRIVACY – I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e della prole e salvaguardando ciascuno la privacy dell'altro;
2) NUOVE SISTEMAZIONI DEI CONIUGI - I coniugi vivranno separati, con obbligo di tempestiva comunicazione in caso di variazione di residenza e/o domicilio: alla Sig.ra sarà assegnata l'abitazione coniugale CP_1 rappresentata dalla unità abitativa sita al piano dell'edificio di civile abitazione ubicato a Cepagatti (PE) in via A. Valignani n° 12/A; il Sig. si Parte_1 trasferirà altrove, col pieno consenso della moglie, portando via con sé i propri effetti personali. In tal senso la sottoscrizione del presente ricorso da parte della Sig.ra vale anche quale esplicitazione del suddetto consenso a che il Sig. CP_1 si trasferisca altrove;
Parte_1
3) AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO
MINORENNE – Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1 secondo i princìpi e le regole dell'affido condiviso e rimarrà a vivere collocato con la madre presso l'abitazione familiare costituita dall'unità abitativa sita al piano dell'edificio di civile abitazione ubicato a Cepagatti (PE) in via A. Valignani n°
12/A;
4) OBBLIGO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DI
COLLABORAZIONE DEI CONIUGI IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE
DELLA PROLE – I coniugi separandi si impegnano formalmente ad informarsi reciprocamente sulle condizioni dei figli, a comunicare con frequenza tra loro rispetto a tali tematiche, a collaborare tra loro e ad assumere decisioni comuni in ordine a tutte le problematiche della prole;
pagina 3 di 5 5) ESERCIZIO DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORENNE
DA PARTE DEL PADRE NON CONVIVENTE – Il Sig. salvo Parte_1 diverse modalità che verranno concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto, in ragione della non più tenera età del figlio minorenne, anche delle sue autonome determinazioni, potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due mezze giornate a settimana, con il pranzo ovvero con la cena di quelle stesse giornate, ed un week-end dal sabato mattino alle 10.00 alle ore 18.00 della domenica ogni due settimane, salvi ulteriori accordi derogativi e/o integrativi tra i predetti coniugi;
durante il periodo natalizio e quello pasquale il figlio trascorrerà le giornate delle festività principali per un periodo continuativo con uno dei due genitori nel rispetto del principio dell'alternanza, secondo modalità che verranno concordate di volta in volta tra i medesimi coniugi. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minorenne per un periodo continuativo di almeno una settimana, con possibilità – d'accordo con la moglie – di vederli anche in altre occasioni.
6) PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA PROLE DA PARTE DEL
NON CONVIVENTE – Il Sig. verserà alla moglie Sig.ra Pt_2 Parte_1 la somma mensile di € =200,00= (duecento/00) a titolo di CP_1 partecipazione al mantenimento della prole.
7) SPESE STRAORDINARIE – Le spese straordinarie (spese sanitarie non forniti dal SSN, spese scolastiche e culturali) che si renderanno necessarie per il figlio nel rispetto dei limiti di età sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione saranno divise tra i coniugi al 50% tra loro, da sostenersi previo accordo tra gli stessi genitori, accordo che non è richiesto in ordine ad eventuali uscite che si rendessero necessarie ed urgenti per la salute dei figli e a quelle che sono già in essere relativamente alle spese scolastiche frequentata dalla prole;
8) RINUNCIA AL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI
CONIUGI – I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione pagina 4 di 5 del contributo di mantenimento in favore l'uno dell'altra, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) ASSENZA DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, TITOLI,
OBBLIGAZIONI, COINTESTATI AD ENTRAMBI I CONIUGI - I coniugi, inoltre, dichiarano che non sussistono in Italia o all'estero beni immobili né beni mobili registrati, rispetto ai quali entrambi i coniugi sono titolari di diritti reali, e che non sussistono né in Italia né all'estero titoli od obbligazioni cointestati ad entrambi. I medesimi coniugi danno atto che la Sig.ra è esclusiva proprietaria e CP_1 possessore del veicolo FIAT Ducato targato DD 226 YY, e che il Sig.
[...]
è esclusivo proprietario e possessore dell'autovettura FIAT Panda targata Pt_1
DV 946 JD (docc. nn° 6-7);
10) CONSENSO DI CIASCUN CONIUGE AI FINI DEL RILASCIO DEL
PASSAPORTO IN FAVORE DELL'ALTRO CONIUGE - Ciascuno dei due coniugi presterà il consenso ai fini del rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1566/2025 v.g. promossa da:
, nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PELLEGRINI MARCO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. RICCIUTI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 20/09/1987, avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 27/11/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 27/11/2025:
1) SEPARAZIONE NEL RISPETTO RECIPROCO E NELLA SALVAGUARDIA
DELL'ALTRUI PRIVACY – I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e della prole e salvaguardando ciascuno la privacy dell'altro;
2) NUOVE SISTEMAZIONI DEI CONIUGI - I coniugi vivranno separati, con obbligo di tempestiva comunicazione in caso di variazione di residenza e/o domicilio: alla Sig.ra sarà assegnata l'abitazione coniugale CP_1 rappresentata dalla unità abitativa sita al piano dell'edificio di civile abitazione ubicato a Cepagatti (PE) in via A. Valignani n° 12/A; il Sig. si Parte_1 trasferirà altrove, col pieno consenso della moglie, portando via con sé i propri effetti personali. In tal senso la sottoscrizione del presente ricorso da parte della Sig.ra vale anche quale esplicitazione del suddetto consenso a che il Sig. CP_1 si trasferisca altrove;
Parte_1
3) AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO
MINORENNE – Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1 secondo i princìpi e le regole dell'affido condiviso e rimarrà a vivere collocato con la madre presso l'abitazione familiare costituita dall'unità abitativa sita al piano dell'edificio di civile abitazione ubicato a Cepagatti (PE) in via A. Valignani n°
12/A;
4) OBBLIGO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DI
COLLABORAZIONE DEI CONIUGI IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE
DELLA PROLE – I coniugi separandi si impegnano formalmente ad informarsi reciprocamente sulle condizioni dei figli, a comunicare con frequenza tra loro rispetto a tali tematiche, a collaborare tra loro e ad assumere decisioni comuni in ordine a tutte le problematiche della prole;
pagina 3 di 5 5) ESERCIZIO DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORENNE
DA PARTE DEL PADRE NON CONVIVENTE – Il Sig. salvo Parte_1 diverse modalità che verranno concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto, in ragione della non più tenera età del figlio minorenne, anche delle sue autonome determinazioni, potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due mezze giornate a settimana, con il pranzo ovvero con la cena di quelle stesse giornate, ed un week-end dal sabato mattino alle 10.00 alle ore 18.00 della domenica ogni due settimane, salvi ulteriori accordi derogativi e/o integrativi tra i predetti coniugi;
durante il periodo natalizio e quello pasquale il figlio trascorrerà le giornate delle festività principali per un periodo continuativo con uno dei due genitori nel rispetto del principio dell'alternanza, secondo modalità che verranno concordate di volta in volta tra i medesimi coniugi. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minorenne per un periodo continuativo di almeno una settimana, con possibilità – d'accordo con la moglie – di vederli anche in altre occasioni.
6) PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA PROLE DA PARTE DEL
NON CONVIVENTE – Il Sig. verserà alla moglie Sig.ra Pt_2 Parte_1 la somma mensile di € =200,00= (duecento/00) a titolo di CP_1 partecipazione al mantenimento della prole.
7) SPESE STRAORDINARIE – Le spese straordinarie (spese sanitarie non forniti dal SSN, spese scolastiche e culturali) che si renderanno necessarie per il figlio nel rispetto dei limiti di età sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione saranno divise tra i coniugi al 50% tra loro, da sostenersi previo accordo tra gli stessi genitori, accordo che non è richiesto in ordine ad eventuali uscite che si rendessero necessarie ed urgenti per la salute dei figli e a quelle che sono già in essere relativamente alle spese scolastiche frequentata dalla prole;
8) RINUNCIA AL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI
CONIUGI – I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione pagina 4 di 5 del contributo di mantenimento in favore l'uno dell'altra, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) ASSENZA DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI, TITOLI,
OBBLIGAZIONI, COINTESTATI AD ENTRAMBI I CONIUGI - I coniugi, inoltre, dichiarano che non sussistono in Italia o all'estero beni immobili né beni mobili registrati, rispetto ai quali entrambi i coniugi sono titolari di diritti reali, e che non sussistono né in Italia né all'estero titoli od obbligazioni cointestati ad entrambi. I medesimi coniugi danno atto che la Sig.ra è esclusiva proprietaria e CP_1 possessore del veicolo FIAT Ducato targato DD 226 YY, e che il Sig.
[...]
è esclusivo proprietario e possessore dell'autovettura FIAT Panda targata Pt_1
DV 946 JD (docc. nn° 6-7);
10) CONSENSO DI CIASCUN CONIUGE AI FINI DEL RILASCIO DEL
PASSAPORTO IN FAVORE DELL'ALTRO CONIUGE - Ciascuno dei due coniugi presterà il consenso ai fini del rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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