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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6650/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE MATTIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NATALE MATTIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Controparte_1 C.F._2
MORENA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE LEONARDO DA VINCI 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato in data
12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 (nato a [...], Marocco, il Parte_1
10.12.1965) ricorreva contro (nata a [...], Marocco, il 15.11.1981) per Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
La coppia ha due figli: (nata a [...], il [...] – oggi 21enne) e (nato a Per_1 Persona_2
Cesena, il 27.07.2007 – oggi quasi 18enne).
pagina 1 di 4 Si premette che le parti hanno contratto matrimonio in Marocco - in data 25.08.2001 – e hanno divorziato con sentenza emessa dal Tribunale del Marocco in data 13.05.2009.
Con decreto n. 5176/2019 del 22.07.2019, il Tribunale di Bologna si pronunciava sulla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.
Ad oggi, il ricorrente, sig. si rivolgeva al Tribunale per chiedere una nuova modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio, in particolare in punto di regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'interesse dei figli della coppia.
La convenuta, sig.ra costituendosi in giudizio, formulava le proprie conclusioni, CP_1 parzialmente diverse da quelle di parte ricorrente, di cui chiedeva il rigetto.
Si rimanda, per le originarie domande delle parti, al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione, in quanto, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione della lite, rassegnando conclusioni congiunte.
In sede di prima udienza (24.102.2024), infatti, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio per pendenza di trattative.
Alla successiva udienza (13.02.2025), sentite personalmente le parti e la figlia maggiore Per_1 presente personalmente, i procuratori delle parti e le parti personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per procedere alla formalizzazione e deposito dello stesso.
All'ultima udienza (13.03.2025), il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver proceduto al deposito dell'accordo e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione in accoglimento delle conclusioni congiunte.
Questo l'accordo delle parti:
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese);
- Porre a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo, di cui al dispositivo)
- Le spese straordinarie pregresse, ove non rimborsate, si intendono compensate e/o non dovute;
- Le spese ordinarie pregresse sono state corrisposte e non verranno calcolati sulle medesime gli aumenti Istat;
Spese del presente procedimento compensate
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse dei figli della coppia, di cui già maggiorenne, e ormai prossimo alla maggiore età, non Per_1 Persona_2 ancora economicamente autosufficienti.
Il ricorso si fondava su un mutamento della situazione di fatto tra le parti, dovuto al trasferimento della figlia dalla Francia – ove risiedeva con la madre e il fratello – in Italia, presso la residenza Per_1 paterna, ragione per cui il sig. si rivolgeva al Tribunale per chiedere una modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio e in particolare una inversione dell'onere di contribuzione.
pagina 2 di 4 Tuttavia, nel corso del giudizio, emergeva che la stessa figlia, ha palesato, ad entrambi i Per_1 genitori, l'intenzione di rientrare in Francia, dalla madre, al termine degli studi superiori che ha intrapreso in Italia.
La sig.rina – sentita personalmente in udienza – confermava “la propria intenzione di andare a Per_1 Parigi dalla madre dopo la fine della scuola” (verbale del 13.02.2025).
Alla luce della situazione emersa e confermata dalle parti, dunque, appare assolutamente condivisibile il contenuto dell'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti: le stesse, infatti, confermano che il padre – sig. – continuerà a versare alla madre – sig.ra il mantenimento per entrambi Pt_1 CP_1
i figli.
In particolare, il padre si impegna a versare mensilmente la somma complessiva di 500 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Questo Collegio, in virtù della situazione attuale, delle dichiarazioni delle parti, ivi compresa quelle della figlia ritiene condivisibile e meritevole di accoglimento le conclusioni congiunte delle parti Per_1 in punto di mantenimento dei figli della coppia, trattandosi di previsioni che tutelano e garantiscono i figli, non ancora economicamente maggiorenni.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta: dà atto e dispone che il padre – sig. - corrisponda alla madre – sig.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
dà atto e dispone che entrambi i genitori sostengano le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
• campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 • spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
• abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
• spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
• visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
• Spese straordinarie da concordare preventivamente:
• Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o
e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
• Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
• Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa dà atto che le spese straordinarie pregresse, ove non rimborsate, si intendono compensate e/o non dovute;
dà atto che le spese ordinarie pregresse sono state corrisposte e non verranno calcolati sulle medesime gli aumenti Istat.
Spese del presente procedimento compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6650/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE MATTIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NATALE MATTIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Controparte_1 C.F._2
MORENA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE LEONARDO DA VINCI 1 40026 IMOLA presso il difensore avv. GRANDI MORENA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato in data
12.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.05.2024 (nato a [...], Marocco, il Parte_1
10.12.1965) ricorreva contro (nata a [...], Marocco, il 15.11.1981) per Controparte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
La coppia ha due figli: (nata a [...], il [...] – oggi 21enne) e (nato a Per_1 Persona_2
Cesena, il 27.07.2007 – oggi quasi 18enne).
pagina 1 di 4 Si premette che le parti hanno contratto matrimonio in Marocco - in data 25.08.2001 – e hanno divorziato con sentenza emessa dal Tribunale del Marocco in data 13.05.2009.
Con decreto n. 5176/2019 del 22.07.2019, il Tribunale di Bologna si pronunciava sulla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio.
Ad oggi, il ricorrente, sig. si rivolgeva al Tribunale per chiedere una nuova modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio, in particolare in punto di regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'interesse dei figli della coppia.
La convenuta, sig.ra costituendosi in giudizio, formulava le proprie conclusioni, CP_1 parzialmente diverse da quelle di parte ricorrente, di cui chiedeva il rigetto.
Si rimanda, per le originarie domande delle parti, al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione, in quanto, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione della lite, rassegnando conclusioni congiunte.
In sede di prima udienza (24.102.2024), infatti, i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente un rinvio per pendenza di trattative.
Alla successiva udienza (13.02.2025), sentite personalmente le parti e la figlia maggiore Per_1 presente personalmente, i procuratori delle parti e le parti personalmente davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano termine per procedere alla formalizzazione e deposito dello stesso.
All'ultima udienza (13.03.2025), il procuratore di parte ricorrente dava atto di aver proceduto al deposito dell'accordo e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione in accoglimento delle conclusioni congiunte.
Questo l'accordo delle parti:
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese);
- Porre a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo, di cui al dispositivo)
- Le spese straordinarie pregresse, ove non rimborsate, si intendono compensate e/o non dovute;
- Le spese ordinarie pregresse sono state corrisposte e non verranno calcolati sulle medesime gli aumenti Istat;
Spese del presente procedimento compensate
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse dei figli della coppia, di cui già maggiorenne, e ormai prossimo alla maggiore età, non Per_1 Persona_2 ancora economicamente autosufficienti.
Il ricorso si fondava su un mutamento della situazione di fatto tra le parti, dovuto al trasferimento della figlia dalla Francia – ove risiedeva con la madre e il fratello – in Italia, presso la residenza Per_1 paterna, ragione per cui il sig. si rivolgeva al Tribunale per chiedere una modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio e in particolare una inversione dell'onere di contribuzione.
pagina 2 di 4 Tuttavia, nel corso del giudizio, emergeva che la stessa figlia, ha palesato, ad entrambi i Per_1 genitori, l'intenzione di rientrare in Francia, dalla madre, al termine degli studi superiori che ha intrapreso in Italia.
La sig.rina – sentita personalmente in udienza – confermava “la propria intenzione di andare a Per_1 Parigi dalla madre dopo la fine della scuola” (verbale del 13.02.2025).
Alla luce della situazione emersa e confermata dalle parti, dunque, appare assolutamente condivisibile il contenuto dell'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti: le stesse, infatti, confermano che il padre – sig. – continuerà a versare alla madre – sig.ra il mantenimento per entrambi Pt_1 CP_1
i figli.
In particolare, il padre si impegna a versare mensilmente la somma complessiva di 500 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Questo Collegio, in virtù della situazione attuale, delle dichiarazioni delle parti, ivi compresa quelle della figlia ritiene condivisibile e meritevole di accoglimento le conclusioni congiunte delle parti Per_1 in punto di mantenimento dei figli della coppia, trattandosi di previsioni che tutelano e garantiscono i figli, non ancora economicamente maggiorenni.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta: dà atto e dispone che il padre – sig. - corrisponda alla madre – sig.ra , a Pt_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
dà atto e dispone che entrambi i genitori sostengano le spese straordinarie, nell'interesse dei figli, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
• campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 4 • spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
• abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
• spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
• visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
• Spese straordinarie da concordare preventivamente:
• Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o
e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
• Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
• Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa dà atto che le spese straordinarie pregresse, ove non rimborsate, si intendono compensate e/o non dovute;
dà atto che le spese ordinarie pregresse sono state corrisposte e non verranno calcolati sulle medesime gli aumenti Istat.
Spese del presente procedimento compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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