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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3762/2024, tra:
(c.f.: , difeso dall'Avv. Buccino Parte_1 C.F._1
Gianfranco;
- ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni: l'attore ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di pagina 1 di 2 divorzio in favore della figlia sul presupposto che quest'ultima, nelle more, Persona_1
sarebbe divenuta economicamente autosufficiente, poiché presterebbe servizio nell'Esercito
Italiano con ferma di tre anni da novembre 2023 ed avrebbe vinto il concorso di allievi agenti della Polizia di Stato, con conseguente assunzione e presa di servizio presso la scuola per il controllo del territorio di Pescara.
2. Premesso che la contumacia non costituisce, come noto, un comportamento processualmente significativo e che, nello specifico, non può valere quale non contestazione dei fatti dedotti dalla controparte nel processo, l'attore non ha fornito la benché minima prova dei propri assunti e, quindi, dei fatti da cui dovrebbe desumersi la sopraggiunta autosufficienza economica della figlia.
Nello specifico, l'attore non ha richiesto alcun mezzo di prova né ha prodotto prove documentali sulle attività lavorative della figlia.
Ne consegue che, sulla base del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit e in applicazione dell'art. 2697, co. 1, c.c., la domanda non può che essere rigettata.
3. Vista la soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) spese irripetibili.
Foggia, 03/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3762/2024, tra:
(c.f.: , difeso dall'Avv. Buccino Parte_1 C.F._1
Gianfranco;
- ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
Conclusioni: l'attore ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di pagina 1 di 2 divorzio in favore della figlia sul presupposto che quest'ultima, nelle more, Persona_1
sarebbe divenuta economicamente autosufficiente, poiché presterebbe servizio nell'Esercito
Italiano con ferma di tre anni da novembre 2023 ed avrebbe vinto il concorso di allievi agenti della Polizia di Stato, con conseguente assunzione e presa di servizio presso la scuola per il controllo del territorio di Pescara.
2. Premesso che la contumacia non costituisce, come noto, un comportamento processualmente significativo e che, nello specifico, non può valere quale non contestazione dei fatti dedotti dalla controparte nel processo, l'attore non ha fornito la benché minima prova dei propri assunti e, quindi, dei fatti da cui dovrebbe desumersi la sopraggiunta autosufficienza economica della figlia.
Nello specifico, l'attore non ha richiesto alcun mezzo di prova né ha prodotto prove documentali sulle attività lavorative della figlia.
Ne consegue che, sulla base del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit e in applicazione dell'art. 2697, co. 1, c.c., la domanda non può che essere rigettata.
3. Vista la soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) spese irripetibili.
Foggia, 03/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
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