TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/09/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2
figlio elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via F. Rismondi n Persona_1
5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pileggi, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Attori
CONTRO
(C.F. ), in TE P.IVA_1
persona del Direttor generale e l.r.p.t., con sede in , via Vinicio Cortese n. 25, CP_1
elettivamente domiciliata in , Via Nuova n. 9, presso lo Studio dell'Avv. CP_1
Giovanni Merante, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
Convenuta OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
29.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed , in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], hanno convenuto C.F._3
dinanzi all'intestato Tribunale l' , TE
rappresentando: - che in data 18.04.2022, alle ore 19:00 circa, il figlio si trovava Per_1
insieme ai suoi genitori in via Francesco Colelli in Lamezia Terme;
- che il bambino cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvvisa aggressione di un cane randagio;
- che i genitori intervenivano tempestivamente allontanando l'animale ed evitando che il minore fosse azzannato;
- che, negli attimi in cui i genitori salvavano il figlio dall'aggressione del cane, il bambino cadeva in terra riportando una “frattura pluriframmentata terzo distale omero destro” come da referto del Pronto Soccorso di
Lamezia Terme;
- che in data 07.06.2022 diffidavano l' mediante pec e la CP_2
invitavano a risarcire i danni patiti dal minore;
- che in data 24.06.2022 la società Am
Trust Assicurazioni, in qualità di soggetto assicuratore dell , inviava CP_2
missiva pec nella quale affermava che nessun addebito poteva essere mosso all'assicurata poiché la responsabilità per la custodia e cattura dei cani randagi gravava sul - CP_3
che gli attori inoltravano a mezzo pec all' e CP_2 Controparte_4
un invito alla negoziazione assistita;
- che
[...] Controparte_4
con pec del 24.11.2022, dichiarava di non aderire all'invito alla
[...]
negoziazione assistita;
- che gli attori proponevano domanda ex art. 696 bis c.p.c. all'intestato Tribunale al fine di disporre una consulenza tecnica preventiva;
- che il ctu determinava le conseguenze del sinistro in “ inabilità temporanea assoluta pari a giorni 60
(sessanta), inabilità temporanea relativa al 50% pari a giorni 30 (trenta), inabilità temporanea relativa al 25% pari a giorni 30 (trenta), Danno biologico 4%” affermando la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del sinistro occorso;
- che intendono chiedere l'acquisizione del fascicolo di atp rg. 1523/2022 del Tribunale di Lamezia Terme.
Tanto premesso gli odierni attori hanno convenuto dinanzi all'intestato Tribunale
l' per sentire accogliere le seguenti TE
conclusioni: “- in via preliminare: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. Reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n.
4 del 2000, che la responsabilità civile per i danni causati da cani randagi spetta, in via esclusiva, all' ; - nel merito: - accertare e TE
dichiarare, per i motivi tutti di cui infra, l'esistenza del nesso causale tra la caduta occorsa in data 18.04.2022, alle ore 19.00 circa, in Lamezia Terme, via Francesco Colelli
e le lesioni riportate dal minore in conseguenza della stessa;
- accertare e Per_1
dichiarare, inoltre, la compatibilità delle lesioni subite dal minore con la dinamica Per_1
del sinistro descritta in atti;
- accertare e dichiarare, altresì, che la caduta occorsa al minore in data 18.04.2022, alle ore 19.00 circa, in Lamezia Terme, alla via Per_1
Francesco Colelli, nelle adiacenze della villetta comunale sita di fronte la scuola secondaria di primo grado “Pitagora”, e le conseguenti lesioni originate dalla stessa sono state provocate, in via esclusiva, dall'aggressione inaspettata e non prevedibile di un cane randagio;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, ex artt. 12, comma 2, della
l. Reg. Calabria n. 41 del 1990, come sostituito dall'art. 7 della l. Reg. Calabria n. 4 del
2000 e 2043 c.c., l'esclusiva responsabilità dell' TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del
[...]
sinistro per cui è causa occorso al piccolo in data 18.04.2022, alle ore 19.00 circa, Per_1
in Lamezia Terme, alla via Francesco Colelli, nelle adiacenze della villetta comunale sita di fronte la scuola secondaria di primo grado “Pitagora”; - condannare, conseguentemente, l , in persona del legale TE
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei sigg.ri e Parte_1 [...]
, nella loro qualità indicata, della somma di euro 12.573,39 o di quella Parte_2
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito e sino ad effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l' , Controparte_5
contestando in toto la domanda e rappresentando che gli attori non hanno provato: -che il bambino sia stato realmente inseguito da un cane;
- che il cane debba essere qualificato come randagio e non come cane domestico occasionalmente sfuggito al proprio padrone;
- che la caduta sia avvenuta a causa dell'inseguimento e non per altri fattori concorrenti e/o esclusivi;
- se l'evento fosse evitabile da parte dell' Controparte_6
con uno sforzo ragionevole.
[...]
Tutto premesso, parte convenuta ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia
Terme voglia così pronunciare: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda attrice. Condannare i ricorrenti al pagamento degli onorari di difesa in favore della resistente”.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione del fascicolo di atp rg n. 1523/2022 del
Tribunale di Lamezia Terme e prova testimoniale.
All'udienza del 29.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia tra i sig.ri ed , da un lato, e l Parte_1 Parte_2 [...]
, dall'altro, ha ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente provocati al CP_5
minore da un cane randagio e, pertanto, deve essere ricondotta nell'ambito Persona_1
della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso (cfr. ex multis Cass. n.9621/2022; Cass. n.
16788/2025).
In tema di onere probatorio, come correttamente sostenuto da parte convenuta, grava sugli odierni attori l'onere di dimostrare l'accadimento storico, ovvero l'aggressione da parte del cane randagio nonché il nesso causale tra l'evento ed il danno subito.
Con particolare riguardo al nesso eziologico si precisa che il danneggiato ha l'onere di dimostrare l'omissione, da parte dell'ente responsabile, di un comportamento doveroso, volto ad evitare il verificarsi del danno (cfr. Cass. n. 19404/2019 “La responsabilità dei danni procurati da un animale randagio è soggettivamente imputabile all'Amministrazione che abbia il dovere specifico di prevenire il verificarsi di siffatti eventi lesivi. Al danneggiato, d'altronde, spetterà anche l'onere di dare prova del nesso causale tra l'omissione e l'evento di danno, nonché della colpevolezza in concreto della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c.”).
È, infatti, onere del danneggiato quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (cfr. Cass. n. 5339/2023) ed il mancato tempestivo intervento dell'amministrazione competente.
Orbene, con riguardo al caso in esame, emerge con certezza dagli atti e documenti di causa che è stato aggredito da un cane randagio, in data 18.04.2022, in via Persona_1
Francesco Colelli, in Lamezia Terme, (CZ), ovvero nell'ambito territoriale per il quale l' è competente per il controllo e la gestione TE
del randagismo ai sensi dell'art. 12, comma secondo, l.r. n. 41/1990.
In particolare, il teste ha confermato: a) di aver assistito all'aggressione Testimone_1
subita da da parte di un cane randagio (cfr. dich. verb. ud. 28/06.2024, adr. Persona_1
cap. n. 10 “si confermo il capitolo di prova e posso precisare che quel giorno era il giorno di pasquetta, che avevo trascorso unitamente agli attori in quanto eravamo a casa di un amico in comune;
preciso che al ritorno, abitando vicino ai sig.ri e Per_1 CP_7
abbiamo parcheggiato nello stesso punto e, subito dopo essere scesi dalle autovetture, si
è verificato il sinistro con il cane che ha tentato di assalire il minore che rovinava a terra);
b) che il cane era privo di medaglietta e/o collare (cfr. dich. verb. ud. 28/06.2024, adr. cap.
n. 4 “è vera la circostanza in quanto il cane era sprovvisto di collare” ed adr. cap. n. 5 “il cane era sprovvisto di medaglietta identificativa”); c) che il bambino, a seguito dell'aggressione, cadeva a terra e riportava dolore al braccio destro (cfr. dich. verb. ud.
28/06.2024, adr. cap. n. 8 “il piccolo a causa dell'aggressione ruzzolava a terra Per_1
riportando dolore al braccio destro”). Alla luce di ciò non residua alcun dubbio sul fatto che la caduta del sia stata Persona_1
una diretta conseguenza dell'aggressione del cane randagio.
Il nesso di causalità tra le lesioni riportate dal bambino e l'evento è, peraltro, stato confermato in sede di accertamento tecnico preventivo (vd. integrazioni alla consulenza tecnica preventiva in allegato al fascicolo di parte attrice, “Affermo pertanto l'esistenza certa del nesso di causa ed effetto e che quindi le lesioni riportate dal minore sono del tutto compatibili con la dinamica riportata negli atti.”).
Con riferimento, poi, al danno subito, si ritiene di condividere l'analisi del perito d'ufficio secondo cui “da ciò che si evince dai dati clinici ed anamnestici, acquisiti con la visita medica e dalla documentazione clinica esibita, risulta che il minore Persona_1
Inabilità temporanea assoluta pari a giorni 60 (sessanta) Inabilità temporanea relativa al 50% pari a giorni 30 (trenta) Inabilità temporanea relativa al 25% pari a giorni 30
(trenta) Danno biologico 4%.” poiché compatibile con il referto di pronto soccorso, allegato al fascicolo di parte attrice, attestante una “frattura pluriframmentata terzo distale omero destro”.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dal può essere agevolmente Persona_1
calcolato in euro 17.511,50, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano (lesioni micropermanenti, percentuale di danno biologico riconosciuto 4%, inabilità temporanea assoluta pari a giorni 60, inabilità temporanea relativa al 50% pari a giorni 30, inabilità temporanea relativa al 25% pari a giorni 30).
Ciò posto, occorre verificare se la condotta tenuta dall' possa qualificarsi Controparte_5
o meno come omissiva ovvero se, a fronte di una preventiva segnalazione, l'
[...]
abbia mancato di attivarsi. CP_1
Sul punto deve rilevarsi che la teste ha confermato di aver segnalato Testimone_2
Contr telefonicamente al servizio sanitario dell' di , nel gennaio 2022, la presenza CP_1
di cani privi di collare e/o medaglietta, anche in branco, nei pressi di via Francesco Colelli, viale 1° Maggio e via XX Settembre in Lamezia Terme (cfr. adr sul cap. 21, dich. verb. ud. 28.06.2024). Allo stesso modo, ha confermato che, anche a seguito della segnalazione effettuata al Contr servizio sanitario dell' di , ha continuato a riscontrare nelle medesime zone CP_1
la presenza di cani privi di medaglietta e/o collare (cfr. adr sul cap. 22, dich. verb. ud.
28.06.2024).
Alla luce della menzionata segnalazione, anteriore al verificarsi del fatto per cui è causa, si può ritenere che l fosse a conoscenza della situazione di randagismo Controparte_5
che interessava via Francesco Colelli e, nonostante ciò, abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari al fine di impedire il verificarsi di aggressioni da parte dei cani randagi.
Pertanto, l' , in qualità di ente competente per TE
il controllo e la gestione del randagismo ai sensi dell'art. 12, comma secondo, l.r. n.
41/1990, deve essere condannata al risarcimento, a titolo di danno biologico, di euro
17.511,50 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
L' , in quanto parte soccombente, è condannata TE
alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore, che si liquidano in euro 2.538,5 avuto riguardo al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 ( scaglione di riferimento da € 5.201
a € 26.000, applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/di trattazione, decisionale), oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.
L' è, altresì, condannata alla refusione, in TE
favore di parte attrice, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in euro 1.170,00 avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare complessità della lite), oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge. Le spese di consulenza tecnica preventiva, liquidate con decreto del 08.09.2023, sono definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1278 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023:
-accoglie la domanda proposta da e in qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
-condanna, per l'effetto, l' , in persona del TE
l.r.p.t., al risarcimento, in favore di parte attrice, di euro 17.511,50 a titolo di danno biologico oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
-condanna l' , in persona del l.r.p.t., alla TE
refusione in favore di parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,5, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge;
-condanna l' , in persona del l.r.p.t., alla TE
refusione in favore di parte attrice delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano in euro 1.170,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge;
-pone definitivamente a carico dell' , in persona TE
de l.r.p.t., le spese di consulenza tecnica preventiva, liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Lamezia Terme, in data 20 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda