CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 160/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. VI GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 160/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02
luglio 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari
con il patrocinio dell'avv. MA CO e Controparte_1
(deposito bancario, etc) dell'avv. TT EO
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
ora con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
dell'avv. Danisi Ignazio e dell'avv. Bonetti Michele, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
on il patrocinio dell'avv. Danisi Ignazio e dall'avv. Controparte_4
1 e dall'avv. Bonetti Michele, quest'ultimo procuratore domiciliatario
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C
In punto: appello a sentenza del Tribunale di AM, in data 9 gennaio
2020, n. 62/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… La scrivente difesa insiste affinchè venga nominato CTU contabile sui
quesiti riproposti nell'atto di appello, pag. 33, già presentati nella seconda
memoria istruttoria in primo grado… Si ripropongono, nel merito, le
domande già rassegnate in atti, contestandosi le avverse eccezioni
assolutamente generiche e non confacenti al merito della controversia”.
Conclusioni di cui all'atto d'appello: “In riforma della sentenza 62/2020
resa dal Tribunale Civile di AM, Giudice Unico Dott. Vincenzo
EN ET, in data 9 gennaio 2020, pubblicata in pari data, e
notificata a mezzo PEC il 13 gennaio 2020, relativa al giudizio di cui al R.G.
9471/2017 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni
contraria istanza, in accoglimento del presente appello, così provvedere: In
accoglimento del primo motivo di gravame, accertato e dichiarato l'addebito
di rate difformi da quelle pattuite in contratto, voglia rimodulare il piano di
ammortamento in accordo con il regolamento negoziale e condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_2
al mutuatario, anche a titolo di risarcimento del danno, delle maggiori
somme versate in eccedenza rispetto all'importo rettificato, pari salvo errori
2 od omissioni ad Euro 20.377,76 al 31.10.2015, oltre rate successive occorse
e occorrende, ovvero alla maggiore o minore somma accertata, maggiorata
di interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda, ed
adeguandosi in ogni caso il capitale ancora a scadere.
In accoglimento del secondo motivo di gravame, accertare e dichiarare la
nullità dell'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto per violazione della
norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. In accoglimento del terzo motivo
di gravame, accertare e dichiarare l'usurarietà della pattuizione relativa
all'interesse moratorio di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di
contratto e dichiarare, per l'effetto, la nullità della clausola e non dovuta
somma alcuna a tale titolo;
accertare e dichiarare altresì, in applicazione
del disposto di cui all'art. 1815, comma II, c.c. la non debenza di alcuna
somma a titolo di interesse di mora, corrispettivo o convenzionale;
condannare pertanto la in persona del legale”. Controparte_2
Dell'appellata
“…contraiis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – In via preliminare:
1. dichiarare decaduto ex art. 346 c.p.c. il signor dalle Controparte_1
domande ed eccezioni non espressamente riproposte con l'atto di citazione
in appello 11.2.2020
II – Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto verso la sentenza 9.1.2020 n. 62 del Tribunale
di AM e comunque le domande tutte proposte dal signor CP_1
3
CP_1
III – In via istruttoria:
3. rigettare le istanze istruttorie proposte dal signor in Controparte_1
quanto inammissibili o irrilevanti
IV – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi
secondo i criteri previsti dal dm 13.8.2022 n. 147 e successivi, oltre rimborso
forfettario, CPA 4% e IVA 22%, per entrambi i gradi di giudizio”.
Della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
“…contraiis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – In via preliminare:
1. dichiarare decaduto ex art. 346 c.p.c. il signor dalle Controparte_1
domande ed eccezioni non espressamente riproposte con l'atto di citazione
in appello 11.2.2020
II – Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto verso la sentenza 9.1.2020 n. 62 del Tribunale
di AM e comunque le domande tutte proposte dal signor
[...]
CP_1
III – In via istruttoria:
3. rigettare le istanze istruttorie proposte dal signor in Controparte_1
quanto inammissibili o irrilevanti
IV – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi
4 secondo i criteri previsti dal dm 13.8.2022 n. 147 e successivi, oltre rimborso
forfettario, CPA 4% e IVA 22%, per entrambi i gradi di giudizio. Comprese
le spese relative alla CTU contabile affidata al dott. Per_1
integralmente corrisposte da in ragione del vincolo di Controparte_4
solidarietà tra le parti e non rimborsate alla banca dal signor
[...]
per la quota di sua spettanza”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 62/2020 pubblicata in data 14 marzo 2020, il Tribunale di
AM ha rigettato le domande proposte da , il quale Controparte_1
esponeva di aver stipulato con l' Controparte_5
un contratto di mutuo in data 1° aprile 1999, ceduto poi a
[...] [...]
e successivamente a e del quale Controparte_6 Controparte_2
chiedeva venisse dichiarata la nullità parziale in riferimento alle clausole relative agli interessi, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari ed anatocistici e delle somme comunque non dovute in base al contratto, oltre che al risarcimento del danno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Controparte_1
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio (ora , Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con sentenza non definitiva n. 446/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024,
questa Corte ha accolto per quanto di ragione il primo motivo d'appello con
5 cui l'appellante ha censurato la statuizione di genericità della propria domanda e delle relative allegazioni, ha accolto il secondo motivo e, per l'effetto, dichiarato la nullità della clausola n. 15 delle condizioni generali del contratto di mutuo di cui è causa.
Ha disposto procedersi in relazione al primo motivo riguardo al tema dell'applicazione di condizioni difformi da quelle pattuite in contratto ad attività istruttoria come da separata ordinanza.
4.1. Con separata ordinanza, in pari data, la Corte ha provveduto alla nomina del CTU al fine di: < 1) accertare il regolare svolgimento del rapporto di cui le parti hanno dato atto, verificando se il contratto sia ancora in essere;
2)
accertare se vi sia stata o meno regolare applicazione degli interessi di preammortamento alle scadenze previste;
3) accertare se vi sia stata o meno regolare applicazione per le rate dalla n. 1 alla n. 30 dei tassi di interesse concordati in contratto;
4) accertare se il tasso variabile sia stato applicato in conformità alle pattuizioni contrattuali;
5) nel caso in cui emerga l'applicazione di condizioni difformi da quelle convenute in contratto,
rideterminare il piano di ammortamento, anche avuto riguardo degli intervenuti accordi di sospensione e variazione del pagamento delle rate, e quantificare i maggiori importi corrisposti e, salva ogni decisione al riguardo,
gli eventuali importi ripetibili, tenendo conto anche della eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario>>.
5. In seguito al deposito della relazione del CTU, all'udienza del 12 marzo
2025, la Corte, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6 6. All'udienza del 2 luglio 2025, i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle statuizioni già contenute nella sentenza non definitiva,
occorre esaminare il primo motivo di gravame con riferimento alla questione posta della discrasia tra quanto pattuito in contratto e le condizioni economiche in concreto applicate nel corso del rapporto sulla base degli elementi acquisiti attraverso la disposta CTU.
1.1. Per chiarezza di esame va ricordato che parte appellante ha lamentato l'applicazione di condizioni economiche difformi rispetto a quanto convenuto nel contratto di mutuo, deducendo di aver versato interessi di preammortamento superiori al dovuto, di aver corrisposto importi superiori in occasione del pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 30 del piano di piano di ammortamento;
ha, inoltre, dedotto l'inadempimento della banca all'obbligo di applicare un tasso variabile dalla rata n. 25 anziché dalla n. 30.
2. Nella sentenza non definitiva questa Corte ha già affrontato la questione relativa all'asserita mancanza di prova dei pagamenti e l'ha ritenuta
<
era fatto richiamo nei predetti atti difensivi. ha prodotto Controparte_1
tanto il contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, quanto il piano di ammortamento ad esso relativo, datato 30 ottobre 2015, oltre ad una tabella che contiene l'indicazione dei tassi riferiti ai contratti in materia di edilizia,
7 la perizia di parte eseguita.
In particolare, il piano di ammortamento, ossia il doc. 3 prodotto da
[...]
coincide in parte con il contenuto del doc. 4 prodotto dalla banca. CP_1
Il piano di ammortamento prodotto dal mutuatario integra un elemento di prova rilevante nel caso di specie, in quanto documento di provenienza della controparte;
esso è datato 30 ottobre 2015, reca l'elenco di tutte le rate e della loro composizione a partire dal 1° aprile 1999 fino al 1° dicembre 2020, oltre che la sospensione dei relativi pagamenti, e riporta la seguente dicitura:
“Questo piano di ammortamento rappresenta, per le rate aventi scadenza
futura rispetto alla data di stampa, una stima indicativa nel caso di
applicazione delle condizioni indicate e di mantenimento del medesimo
valore dei tassi ipotizzati per tutta la durata del rapporto”.
Dal canto proprio la banca ha prodotto il doc. 4, datato 20 settembre 2013, il quale riporta anch'esso l'elenco delle rate del piano di ammortamento a partire dal maggio 1999 fino al dicembre 2020, recando importo delle rate,
quota di interesse, quota capitale, debito residuo, oltre che la sospensione dei relativi pagamenti, in misura corrispondente a quanto risulta dal doc. 3 di controparte.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, da entrambi i documenti non emerge l'imputazione dei tassi di interessi moratori, del cui pagamento,
del resto, anche la banca ha dedotto non essere stata fornita prova. Inoltre, la banca, ha riferito in maniera reiterata circa la regolare esecuzione del rapporto e non ha dedotto che vi sia stato ritardo o inadempimento nell'avvenuto pagamento delle rate, antecedentemente o in corso di causa,
8 affermando, per converso, sia nella comparsa di risposta in primo grado (pg.
5), sia nell'atto di costituzione in appello (pg. 6 e 7) che “il signor CP_1
procedeva al pagamento delle rate pattuite per la relativa restituzione,
secondo il piano di ammortamento accordato”>>.
Sulla base di tali statuizioni, la questione ancora riproposta dall'appellata circa la mancanza di prova dei pagamenti non può essere esaminata in questa sede, essendo il Collegio vincolato dalle statuizioni contenute al riguardo nella sentenza non definitiva.
3. Si riportano di seguito in sintesi le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico.
3.1. In risposta al primo quesito, volto ad appurare il regolare svolgimento del rapporto, il CTU ha accertato che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 1 aprile 1999 per un importo di € 103.291,38 da rimborsare in 240 rate mensili;
che in data 27 giugno 2013 è intervenuto un accordo di sospensione dei pagamenti della durata di 18 mesi e in seguito a tale sospensione la durata del rapporto è stata estesa a 258 ratei;
che l'andamento del rimborso è stato regolare fino alla corresponsione dell'ultima rata a disposizione del CTU, la n. 179 con scadenza al 1° novembre 2015; che le condizioni applicate sono risultate difformi da quanto convenuto in contratto;
che il rapporto è stato estinto con il pagamento della rata n. 258 in data 1 dicembre 2020.
3.2. In risposta al secondo quesito, teso ad accertare la regolare applicazione degli interessi di preammortamento alle scadenze previste, il CTU ha risposto negativamente, evidenziando che le modalità di determinazione e di addebito degli interessi di preammortamento sono state stabilite all'art. 2 del contratto
9 di mutuo in base al quale “Le iniziali 24 rate di ammortamento saranno
effettivamente tutte uguali e costanti, ad eccezione della prima sulla quale
saranno conguagliati gli interessi in preammortamento, come infra
specificato… In relazione a quanto pattuito nel comma precedente, le parti
danno atto che gli interessi calcolati al medesimo tasso stabilito per il
periodo di ammortamento iniziale a tasso fisso saranno pagati dalla parte
mutuataria all'istituto unitamente alla prima rata di ammortamento”.
Dall'analisi del prospetto versato in atti (allegato 4) ha rilevato che gli interessi di preammortamento non sono stati addebitati alla prima rata, ma ogni primo del mese fino alla decorrenza della prima rata di ammortamento e che le due rate di preammortamento scadenti l'1.05.1999 e l'1.6.1999 sono divenute esigibili e sono state pagate al termine del periodo di riferimento e non addebitate alla prima rata di ammortamento con scadenza pattuita al
1.07.1999, come previsto in contratto.
Il CTU ha quindi accertato la non regolare applicazione degli interessi di preammortamento, perché <
preammortamento ad un tasso difforme da quello contrattualizzato ed a scadenze diverse da quelle previste nell'atto di mutuo dell'1.04.1999>> ed ha quantificato la differenza tra quanto praticato al rimborso e quanto concordato in contratto in € 998,48.
3.3. In risposta al terzo quesito, relativo alla verifica della regolare applicazione dei tassi di interesse concordati per le rate dalla n. 1 alla n. 30
ovvero, per come è stato integrato il quesito stesso all'udienza di conferimento dell'incarico, dalla rata n. 1 alla n. 24, il CTU ha appurato che
10 dall'analisi dell'andamento del rimborso delle rate dalla n. 1 alla 30, nonché
dalla n. 1 alla n. 24, è emersa l'irregolare applicazione delle condizioni contrattuali;
ha evidenziato che in entrambi i periodi analizzati è stato applicato un tasso difforme da quello pattuito. Inoltre, grazie alla verifica dell'andamento del rapporto, come esposto nel piano di ammortamento del
30.10.2015, ha appurato che le rate hanno mantenuto un tasso fisso fino al rimborso della rata n. 30, nonostante il contratto prevedesse l'applicazione del tasso fisso per le sole prime 24 rate, mentre dalla rata n. 25 prevedeva l'applicazione del tasso variabile. Ha, pertanto, ritenuto non vi sia stata regolare applicazione dei tassi d'interesse concordati né per il rimborso dalla rata n. 1 alla rata n. 24 né per il rimborso dalla rata n. 1 alla rata n. 30.
3.4. In risposta al quarto quesito, volto ad accertare la corretta applicazione del tasso variabile, il CTU ha risposto negativamente, in quanto l'applicazione del tasso variabile è intervenuta in concreto dalla rata n. 31 e non dalla rata n. 25 come previsto dal contratto;
ha precisato che
<<…l'analisi ha avuto ad oggetto il periodo 1.04.1999 – 1.11.2015 (e pertanto delle rate dalla n. 1 alla n. 197) in quanto per il periodo successivo non sono emersi agli atti documenti comprovanti l'effettivo andamento del rimborso successivamente all'1.11.2015>>. Ha, inoltre, riferito che dalla verifica è emerso che <
seguenti rate: nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 43, 55, 71, 72, 101, 118,
123, 138, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e del 197>>.
Pertanto secondo ha escluso che vi sia stata corretta applicazione del tasso variabile rispetto a quanto convenuto nel contratto di mutuo.
11 3.5. In risposta al quinto quesito, avente ad oggetto la rideterminazione del piano di ammortamento in esito alle difformità riscontrate, il CTUha esposto che la verifica a consuntivo è stata effettuata fino alla rata n. 197, poiché il piano di ammortamento fornisce solo un'ipotesi dell'andamento del rimborso dalla rata n. 198 in poi. Per il periodo successivo ha ipotizzato la corretta applicazione delle condizioni previste nel piano di ammortamento fino al pagamento dell'ultima rata, la n. 258 dell'1.12.2020. Ha, quindi, provveduto a rideterminare l'intero andamento del rimborso in base a quanto previsto in contratto e calcolato i maggiori importi pagati da alla banca, Controparte_1
quantificandoli in € 21.295,95 (di cui € 21.054,55 per i maggiori importi corrisposti a consuntivo per le rate di preammortamento e fino alla rata n.197
ed € 241,40 per i maggiori importi corrisposti in base alla ricostruzione dell'andamento dalla rata n. 198 alla rata n. 258).
3.6. Infine, il CTU, pur ritenendo non operante la prescrizione, in esito alle osservazioni del consulente di parte appellata, ha comunque operato la quantificazione degli importi che, ove la eccezione fosse fondata, non sarebbero prescritti e li ha determinati in complessivi € 1.452,21,
confermando, per il resto le proprie conclusioni.
3.7. Inoltre il consulente dell'appellata ha sostenuto che in atti non vi siano documenti attestanti il pagamento delle rate di mutuo ed ha contestato l'utilizzo da parte del CTU della “data esigibilità”, avendo essa nella terminologia bancaria un significato diverso da quello della data di “effettivo pagamento”.
Sul punto il CTU ha chiarito di avere formulato i conteggi sulla base dei
12 documenti a disposizione, rimettendo al Collegio ogni futura decisione in merito;
ha richiamato quanto affermato a pag. 5 dell'elaborato: <
evidenzia come in nessuno dei piani di ammortamento in atti si dia conto della data di pagamento, infatti risulta indicata la data di scadenza e/o la data di esigibilità della rata, senza precisare il momento dell'adempimento da parte del mutuatario. Al fine del presente incarico si è pertanto utilizzata quale data di pagamento quanto riportato nella colonna “data esigibilità” del piano di ammortamento al 30.10.2015>>.
7. A fronte dei risultati cui la CTU è pervenuta, la Corte, posto che in questa sede è vincolata alle statuizioni assunte con la sentenza non definitiva, svolge le seguenti considerazioni.
7.1. Si prende atto, innanzi tutto che, per quanto accertato dal CTU, il contratto di mutuo è stato estinto nelle more del giudizio mediante il pagamento della rata n. 258, intervenuto in data 1°dicembre 2020.
7.2. Per quanto riguarda l'applicazione di un tasso difforme da quello previsto in contratto, la Corte osserva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, sin dal primo grado di giudizio l'appellante non ha circoscritto la propria domanda sino alla rata n. 24 ma ha fatto riferimento alle rate dalla n. 1 alla n. 30 e ciò è già stato posto in luce nella sentenza non definitiva nella parte in cui è stato riportato il contenuto delle difese svolte in atto di citazione e nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma cod.proc.civ. il cui contenuto è stato riportato in atto di appello.
7.3. La Corte, inoltre, intende far proprie, in quanto condivisibili, le risultanze e le argomentazioni del CTU.
13 Parte appellata ribadisce negli scritti conclusivi la questione relativa alla
“data dei pagamenti” e invoca la operatività della prescrizione.
7.4. Con riferimento alla questione relativa al tema del significato dei termini
“data esigibilità” e “data pagamento” sollevata dall'appellata, il consulente d'ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte, ha risposto di aver operato sulla base della documentazione presente in atti.
L'appellata, richiamandosi alle osservazioni del consulente di parte, alle quali il consulente d'ufficio ha risposto in modo esauriente e motivato, non offre al Collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi da tali conclusioni, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva. La mera riproposizione delle medesime osservazioni già svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni svolte dal consulente d'ufficio in replica esime da qualsiasi ulteriore disamina E'
ben possibile che anche all'esito di tali risposte permangano ambiti dubbi in quanto non adeguatamente analizzati dal consulente d'ufficio o in quanto non condivisibili, ma in questo caso è onere della parte individuare puntualmente a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale risposta e replicare alle risposte e integrazioni svolte dal CTU.
Osserva, inoltre il Collegio che il pagamento delle rate di mutuo è avvenuto mediante addebito su conto corrente in base alle previsioni contrattuali che nulla dispongono circa una discrasia tra data di esigibilità e data di pagamento.
In assenza di allegazione, prima ancora che di prova, che vi siano stati ritardi
14 nei pagamenti, il tema della prova dei pagamenti delle rate del mutuo,
riproposto dall'appellata sia in sede di osservazioni alla CTU sia in comparsa conclusionale è stato già stato esaurientemente affrontato dal Collegio alle pagine da 10 a 14 della sentenza non definitiva, in cui la effettuazione dei pagamenti è stata ritenuta documentalmente provata e, comunque, non contestata, sulla base delle considerazioni già riportate testualmente.
Pertanto, le doglianze dell'istituto di credito in merito sono infondate.
7.5. Per quanto concerne la eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata,
si tratta di una questione di diritto demandata al Collegio;
il CTU ha,
comunque effettuato anche i conteggi alternativi a fronte delle osservazioni formulate dall'istituto di credito.
La eccezione è infondata.
In relazione all'azione ex art. 2033 c.c. opera l'ordinaria prescrizione decennale che decorre dal pagamento.
Come da pacifica giurisprudenza il termine prescrizionale di 10 anni,
dell'azione di ripetizione dell'indebito delle somme pagate in forza di un contratto di mutuo, inizia a decorrere solo dal momento della chiusura del rapporto.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte evidenziato il carattere “unitario”
del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 4232/2023; Cass. n.
18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30/08/2011; Cass, n. 10127/14.5.2005;
Cass., n. 2262/9.4.1984).
15 La stessa Corte di Cassazione (Cass. 19291/2010) qualifica il suddetto orientamento come costante e consolidato, tanto da definire la questione come “pacifica”: “E' pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di
contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di
restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non
costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento
frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione
decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla
scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò,
come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data
di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”.
Il principio per cui nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata va applicato tanto con riferimento al credito del mutuante quanto al credito restitutorio azionato dal mutuatario.
Al riguardo va rilevato che:
anche la prestazione alla quale il mutuatario si obbliga attraverso la stipula del contratto è unitaria;
la prestazione è solo apparentemente periodica,
essendo invece unitaria, pur se eseguibile frazionatamente nel tempo per essere dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento;
il soggetto mutuatario è infatti tenuto a restituire la somma di denaro ricevuta per intero e con gli interessi pattuiti;
16 il pagamento rateale è, quindi, solo una modalità di adempimento che lascia impregiudicata la unitarietà della obbligazione restitutoria;
soltanto con il pagamento dell'ultima rata, infatti, può ritenersi adempiuta la prestazione restitutoria e, quindi, è da tale momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto corrisposto in forza di contratto nullo.
Pertanto, al 18 ottobre 2017, data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non era iniziato a decorrere il termine prescrizionale in quanto il pagamento dell'ultima rata è intervenuto nelle more del giudizio,
in base a quanto riferito dal CTU;
gli importi da restituire sono quelli indicati dal consulente d'ufficio nelle proprie conclusioni (cfr. pg. 44).
8. Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata;
l'appellata va condannata al pagamento nei confronti dell'appellante della somma di € 21.295,95 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, avuto riguardo all'esito finale della controversia, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza e le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'appellata; l'appellante non può essere ritenuto soccombente sulla domanda inerente l'usura in quanto essa non è stata specificatamente affrontata nel merito dal Tribunale
e l'appellante, dopo aver lamentato con il terzo motivo il difetto di motivazione e riproposto la questione, ha comunque rinunciato ad esso.
Inoltre va disposta la condanna, in solido, al pagamento delle spese del grado
17 anche della che, intervenuta ex art. 111 cod.proc.civ. nel Controparte_4
presente grado, ha fatto proprie le difese dell'appellata.
Al riguardo, va rilevato che <
altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire>> (Cass. n.
10786/2025; cfr. anche 12025/2017).
Pertanto, va condannata al pagamento delle spese del Controparte_3
primo grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e va, altresì,
condannata, in solido con al pagamento delle spese del Controparte_4
presente grado in base ai medesimi paramenti di liquidazione, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori avv. TT EO e avv.
MA CO che si sono dichiarati antistatari.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste per l'intero a carico dell'appellata Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di AM n. 62/2020 pubblicata in data 9 gennaio 2020 e per
18 l'effetto condanna al pagamento della somma di € Controparte_3
21.295,95 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per
[...]
la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva” € 1.806,00 per la
“fase istruttoria” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale” oltre rimborso forfettario, accessori di legge e contributo unificato ove corrisposto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 in favore dei difensori avv. TT EO e avv. MA CO che si sono dichiarati antistatari;
3. condanna e in solido, al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese del grado, che liquida in Controparte_1
€ 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva” €
3.045,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato ove corrisposto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 in favore dei difensori avv.
TT EO e avv. MA CO che si sono dichiarati antistatari;
4. pone le spese della CTU per intero a carico dell'appellata Controparte_3
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI GA SE GN
19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 160/2020 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. VI GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 160/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02
luglio 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari
con il patrocinio dell'avv. MA CO e Controparte_1
(deposito bancario, etc) dell'avv. TT EO
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
ora con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
dell'avv. Danisi Ignazio e dell'avv. Bonetti Michele, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
on il patrocinio dell'avv. Danisi Ignazio e dall'avv. Controparte_4
1 e dall'avv. Bonetti Michele, quest'ultimo procuratore domiciliatario
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C
In punto: appello a sentenza del Tribunale di AM, in data 9 gennaio
2020, n. 62/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… La scrivente difesa insiste affinchè venga nominato CTU contabile sui
quesiti riproposti nell'atto di appello, pag. 33, già presentati nella seconda
memoria istruttoria in primo grado… Si ripropongono, nel merito, le
domande già rassegnate in atti, contestandosi le avverse eccezioni
assolutamente generiche e non confacenti al merito della controversia”.
Conclusioni di cui all'atto d'appello: “In riforma della sentenza 62/2020
resa dal Tribunale Civile di AM, Giudice Unico Dott. Vincenzo
EN ET, in data 9 gennaio 2020, pubblicata in pari data, e
notificata a mezzo PEC il 13 gennaio 2020, relativa al giudizio di cui al R.G.
9471/2017 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni
contraria istanza, in accoglimento del presente appello, così provvedere: In
accoglimento del primo motivo di gravame, accertato e dichiarato l'addebito
di rate difformi da quelle pattuite in contratto, voglia rimodulare il piano di
ammortamento in accordo con il regolamento negoziale e condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_2
al mutuatario, anche a titolo di risarcimento del danno, delle maggiori
somme versate in eccedenza rispetto all'importo rettificato, pari salvo errori
2 od omissioni ad Euro 20.377,76 al 31.10.2015, oltre rate successive occorse
e occorrende, ovvero alla maggiore o minore somma accertata, maggiorata
di interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda, ed
adeguandosi in ogni caso il capitale ancora a scadere.
In accoglimento del secondo motivo di gravame, accertare e dichiarare la
nullità dell'art. 15 delle Condizioni Generali di contratto per violazione della
norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. In accoglimento del terzo motivo
di gravame, accertare e dichiarare l'usurarietà della pattuizione relativa
all'interesse moratorio di cui all'art. 13 delle Condizioni Generali di
contratto e dichiarare, per l'effetto, la nullità della clausola e non dovuta
somma alcuna a tale titolo;
accertare e dichiarare altresì, in applicazione
del disposto di cui all'art. 1815, comma II, c.c. la non debenza di alcuna
somma a titolo di interesse di mora, corrispettivo o convenzionale;
condannare pertanto la in persona del legale”. Controparte_2
Dell'appellata
“…contraiis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – In via preliminare:
1. dichiarare decaduto ex art. 346 c.p.c. il signor dalle Controparte_1
domande ed eccezioni non espressamente riproposte con l'atto di citazione
in appello 11.2.2020
II – Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto verso la sentenza 9.1.2020 n. 62 del Tribunale
di AM e comunque le domande tutte proposte dal signor CP_1
3
CP_1
III – In via istruttoria:
3. rigettare le istanze istruttorie proposte dal signor in Controparte_1
quanto inammissibili o irrilevanti
IV – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi
secondo i criteri previsti dal dm 13.8.2022 n. 147 e successivi, oltre rimborso
forfettario, CPA 4% e IVA 22%, per entrambi i gradi di giudizio”.
Della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
“…contraiis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – In via preliminare:
1. dichiarare decaduto ex art. 346 c.p.c. il signor dalle Controparte_1
domande ed eccezioni non espressamente riproposte con l'atto di citazione
in appello 11.2.2020
II – Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto verso la sentenza 9.1.2020 n. 62 del Tribunale
di AM e comunque le domande tutte proposte dal signor
[...]
CP_1
III – In via istruttoria:
3. rigettare le istanze istruttorie proposte dal signor in Controparte_1
quanto inammissibili o irrilevanti
IV – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi
4 secondo i criteri previsti dal dm 13.8.2022 n. 147 e successivi, oltre rimborso
forfettario, CPA 4% e IVA 22%, per entrambi i gradi di giudizio. Comprese
le spese relative alla CTU contabile affidata al dott. Per_1
integralmente corrisposte da in ragione del vincolo di Controparte_4
solidarietà tra le parti e non rimborsate alla banca dal signor
[...]
per la quota di sua spettanza”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 62/2020 pubblicata in data 14 marzo 2020, il Tribunale di
AM ha rigettato le domande proposte da , il quale Controparte_1
esponeva di aver stipulato con l' Controparte_5
un contratto di mutuo in data 1° aprile 1999, ceduto poi a
[...] [...]
e successivamente a e del quale Controparte_6 Controparte_2
chiedeva venisse dichiarata la nullità parziale in riferimento alle clausole relative agli interessi, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari ed anatocistici e delle somme comunque non dovute in base al contratto, oltre che al risarcimento del danno.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Controparte_1
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio (ora , Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con sentenza non definitiva n. 446/2024 pubblicata in data 29 aprile 2024,
questa Corte ha accolto per quanto di ragione il primo motivo d'appello con
5 cui l'appellante ha censurato la statuizione di genericità della propria domanda e delle relative allegazioni, ha accolto il secondo motivo e, per l'effetto, dichiarato la nullità della clausola n. 15 delle condizioni generali del contratto di mutuo di cui è causa.
Ha disposto procedersi in relazione al primo motivo riguardo al tema dell'applicazione di condizioni difformi da quelle pattuite in contratto ad attività istruttoria come da separata ordinanza.
4.1. Con separata ordinanza, in pari data, la Corte ha provveduto alla nomina del CTU al fine di: < 1) accertare il regolare svolgimento del rapporto di cui le parti hanno dato atto, verificando se il contratto sia ancora in essere;
2)
accertare se vi sia stata o meno regolare applicazione degli interessi di preammortamento alle scadenze previste;
3) accertare se vi sia stata o meno regolare applicazione per le rate dalla n. 1 alla n. 30 dei tassi di interesse concordati in contratto;
4) accertare se il tasso variabile sia stato applicato in conformità alle pattuizioni contrattuali;
5) nel caso in cui emerga l'applicazione di condizioni difformi da quelle convenute in contratto,
rideterminare il piano di ammortamento, anche avuto riguardo degli intervenuti accordi di sospensione e variazione del pagamento delle rate, e quantificare i maggiori importi corrisposti e, salva ogni decisione al riguardo,
gli eventuali importi ripetibili, tenendo conto anche della eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario>>.
5. In seguito al deposito della relazione del CTU, all'udienza del 12 marzo
2025, la Corte, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6 6. All'udienza del 2 luglio 2025, i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle statuizioni già contenute nella sentenza non definitiva,
occorre esaminare il primo motivo di gravame con riferimento alla questione posta della discrasia tra quanto pattuito in contratto e le condizioni economiche in concreto applicate nel corso del rapporto sulla base degli elementi acquisiti attraverso la disposta CTU.
1.1. Per chiarezza di esame va ricordato che parte appellante ha lamentato l'applicazione di condizioni economiche difformi rispetto a quanto convenuto nel contratto di mutuo, deducendo di aver versato interessi di preammortamento superiori al dovuto, di aver corrisposto importi superiori in occasione del pagamento delle rate dalla n. 1 alla n. 30 del piano di piano di ammortamento;
ha, inoltre, dedotto l'inadempimento della banca all'obbligo di applicare un tasso variabile dalla rata n. 25 anziché dalla n. 30.
2. Nella sentenza non definitiva questa Corte ha già affrontato la questione relativa all'asserita mancanza di prova dei pagamenti e l'ha ritenuta
<
era fatto richiamo nei predetti atti difensivi. ha prodotto Controparte_1
tanto il contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, quanto il piano di ammortamento ad esso relativo, datato 30 ottobre 2015, oltre ad una tabella che contiene l'indicazione dei tassi riferiti ai contratti in materia di edilizia,
7 la perizia di parte eseguita.
In particolare, il piano di ammortamento, ossia il doc. 3 prodotto da
[...]
coincide in parte con il contenuto del doc. 4 prodotto dalla banca. CP_1
Il piano di ammortamento prodotto dal mutuatario integra un elemento di prova rilevante nel caso di specie, in quanto documento di provenienza della controparte;
esso è datato 30 ottobre 2015, reca l'elenco di tutte le rate e della loro composizione a partire dal 1° aprile 1999 fino al 1° dicembre 2020, oltre che la sospensione dei relativi pagamenti, e riporta la seguente dicitura:
“Questo piano di ammortamento rappresenta, per le rate aventi scadenza
futura rispetto alla data di stampa, una stima indicativa nel caso di
applicazione delle condizioni indicate e di mantenimento del medesimo
valore dei tassi ipotizzati per tutta la durata del rapporto”.
Dal canto proprio la banca ha prodotto il doc. 4, datato 20 settembre 2013, il quale riporta anch'esso l'elenco delle rate del piano di ammortamento a partire dal maggio 1999 fino al dicembre 2020, recando importo delle rate,
quota di interesse, quota capitale, debito residuo, oltre che la sospensione dei relativi pagamenti, in misura corrispondente a quanto risulta dal doc. 3 di controparte.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, da entrambi i documenti non emerge l'imputazione dei tassi di interessi moratori, del cui pagamento,
del resto, anche la banca ha dedotto non essere stata fornita prova. Inoltre, la banca, ha riferito in maniera reiterata circa la regolare esecuzione del rapporto e non ha dedotto che vi sia stato ritardo o inadempimento nell'avvenuto pagamento delle rate, antecedentemente o in corso di causa,
8 affermando, per converso, sia nella comparsa di risposta in primo grado (pg.
5), sia nell'atto di costituzione in appello (pg. 6 e 7) che “il signor CP_1
procedeva al pagamento delle rate pattuite per la relativa restituzione,
secondo il piano di ammortamento accordato”>>.
Sulla base di tali statuizioni, la questione ancora riproposta dall'appellata circa la mancanza di prova dei pagamenti non può essere esaminata in questa sede, essendo il Collegio vincolato dalle statuizioni contenute al riguardo nella sentenza non definitiva.
3. Si riportano di seguito in sintesi le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico.
3.1. In risposta al primo quesito, volto ad appurare il regolare svolgimento del rapporto, il CTU ha accertato che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 1 aprile 1999 per un importo di € 103.291,38 da rimborsare in 240 rate mensili;
che in data 27 giugno 2013 è intervenuto un accordo di sospensione dei pagamenti della durata di 18 mesi e in seguito a tale sospensione la durata del rapporto è stata estesa a 258 ratei;
che l'andamento del rimborso è stato regolare fino alla corresponsione dell'ultima rata a disposizione del CTU, la n. 179 con scadenza al 1° novembre 2015; che le condizioni applicate sono risultate difformi da quanto convenuto in contratto;
che il rapporto è stato estinto con il pagamento della rata n. 258 in data 1 dicembre 2020.
3.2. In risposta al secondo quesito, teso ad accertare la regolare applicazione degli interessi di preammortamento alle scadenze previste, il CTU ha risposto negativamente, evidenziando che le modalità di determinazione e di addebito degli interessi di preammortamento sono state stabilite all'art. 2 del contratto
9 di mutuo in base al quale “Le iniziali 24 rate di ammortamento saranno
effettivamente tutte uguali e costanti, ad eccezione della prima sulla quale
saranno conguagliati gli interessi in preammortamento, come infra
specificato… In relazione a quanto pattuito nel comma precedente, le parti
danno atto che gli interessi calcolati al medesimo tasso stabilito per il
periodo di ammortamento iniziale a tasso fisso saranno pagati dalla parte
mutuataria all'istituto unitamente alla prima rata di ammortamento”.
Dall'analisi del prospetto versato in atti (allegato 4) ha rilevato che gli interessi di preammortamento non sono stati addebitati alla prima rata, ma ogni primo del mese fino alla decorrenza della prima rata di ammortamento e che le due rate di preammortamento scadenti l'1.05.1999 e l'1.6.1999 sono divenute esigibili e sono state pagate al termine del periodo di riferimento e non addebitate alla prima rata di ammortamento con scadenza pattuita al
1.07.1999, come previsto in contratto.
Il CTU ha quindi accertato la non regolare applicazione degli interessi di preammortamento, perché <
preammortamento ad un tasso difforme da quello contrattualizzato ed a scadenze diverse da quelle previste nell'atto di mutuo dell'1.04.1999>> ed ha quantificato la differenza tra quanto praticato al rimborso e quanto concordato in contratto in € 998,48.
3.3. In risposta al terzo quesito, relativo alla verifica della regolare applicazione dei tassi di interesse concordati per le rate dalla n. 1 alla n. 30
ovvero, per come è stato integrato il quesito stesso all'udienza di conferimento dell'incarico, dalla rata n. 1 alla n. 24, il CTU ha appurato che
10 dall'analisi dell'andamento del rimborso delle rate dalla n. 1 alla 30, nonché
dalla n. 1 alla n. 24, è emersa l'irregolare applicazione delle condizioni contrattuali;
ha evidenziato che in entrambi i periodi analizzati è stato applicato un tasso difforme da quello pattuito. Inoltre, grazie alla verifica dell'andamento del rapporto, come esposto nel piano di ammortamento del
30.10.2015, ha appurato che le rate hanno mantenuto un tasso fisso fino al rimborso della rata n. 30, nonostante il contratto prevedesse l'applicazione del tasso fisso per le sole prime 24 rate, mentre dalla rata n. 25 prevedeva l'applicazione del tasso variabile. Ha, pertanto, ritenuto non vi sia stata regolare applicazione dei tassi d'interesse concordati né per il rimborso dalla rata n. 1 alla rata n. 24 né per il rimborso dalla rata n. 1 alla rata n. 30.
3.4. In risposta al quarto quesito, volto ad accertare la corretta applicazione del tasso variabile, il CTU ha risposto negativamente, in quanto l'applicazione del tasso variabile è intervenuta in concreto dalla rata n. 31 e non dalla rata n. 25 come previsto dal contratto;
ha precisato che
<<…l'analisi ha avuto ad oggetto il periodo 1.04.1999 – 1.11.2015 (e pertanto delle rate dalla n. 1 alla n. 197) in quanto per il periodo successivo non sono emersi agli atti documenti comprovanti l'effettivo andamento del rimborso successivamente all'1.11.2015>>. Ha, inoltre, riferito che dalla verifica è emerso che <
seguenti rate: nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 43, 55, 71, 72, 101, 118,
123, 138, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e del 197>>.
Pertanto secondo ha escluso che vi sia stata corretta applicazione del tasso variabile rispetto a quanto convenuto nel contratto di mutuo.
11 3.5. In risposta al quinto quesito, avente ad oggetto la rideterminazione del piano di ammortamento in esito alle difformità riscontrate, il CTUha esposto che la verifica a consuntivo è stata effettuata fino alla rata n. 197, poiché il piano di ammortamento fornisce solo un'ipotesi dell'andamento del rimborso dalla rata n. 198 in poi. Per il periodo successivo ha ipotizzato la corretta applicazione delle condizioni previste nel piano di ammortamento fino al pagamento dell'ultima rata, la n. 258 dell'1.12.2020. Ha, quindi, provveduto a rideterminare l'intero andamento del rimborso in base a quanto previsto in contratto e calcolato i maggiori importi pagati da alla banca, Controparte_1
quantificandoli in € 21.295,95 (di cui € 21.054,55 per i maggiori importi corrisposti a consuntivo per le rate di preammortamento e fino alla rata n.197
ed € 241,40 per i maggiori importi corrisposti in base alla ricostruzione dell'andamento dalla rata n. 198 alla rata n. 258).
3.6. Infine, il CTU, pur ritenendo non operante la prescrizione, in esito alle osservazioni del consulente di parte appellata, ha comunque operato la quantificazione degli importi che, ove la eccezione fosse fondata, non sarebbero prescritti e li ha determinati in complessivi € 1.452,21,
confermando, per il resto le proprie conclusioni.
3.7. Inoltre il consulente dell'appellata ha sostenuto che in atti non vi siano documenti attestanti il pagamento delle rate di mutuo ed ha contestato l'utilizzo da parte del CTU della “data esigibilità”, avendo essa nella terminologia bancaria un significato diverso da quello della data di “effettivo pagamento”.
Sul punto il CTU ha chiarito di avere formulato i conteggi sulla base dei
12 documenti a disposizione, rimettendo al Collegio ogni futura decisione in merito;
ha richiamato quanto affermato a pag. 5 dell'elaborato: <
evidenzia come in nessuno dei piani di ammortamento in atti si dia conto della data di pagamento, infatti risulta indicata la data di scadenza e/o la data di esigibilità della rata, senza precisare il momento dell'adempimento da parte del mutuatario. Al fine del presente incarico si è pertanto utilizzata quale data di pagamento quanto riportato nella colonna “data esigibilità” del piano di ammortamento al 30.10.2015>>.
7. A fronte dei risultati cui la CTU è pervenuta, la Corte, posto che in questa sede è vincolata alle statuizioni assunte con la sentenza non definitiva, svolge le seguenti considerazioni.
7.1. Si prende atto, innanzi tutto che, per quanto accertato dal CTU, il contratto di mutuo è stato estinto nelle more del giudizio mediante il pagamento della rata n. 258, intervenuto in data 1°dicembre 2020.
7.2. Per quanto riguarda l'applicazione di un tasso difforme da quello previsto in contratto, la Corte osserva che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, sin dal primo grado di giudizio l'appellante non ha circoscritto la propria domanda sino alla rata n. 24 ma ha fatto riferimento alle rate dalla n. 1 alla n. 30 e ciò è già stato posto in luce nella sentenza non definitiva nella parte in cui è stato riportato il contenuto delle difese svolte in atto di citazione e nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma cod.proc.civ. il cui contenuto è stato riportato in atto di appello.
7.3. La Corte, inoltre, intende far proprie, in quanto condivisibili, le risultanze e le argomentazioni del CTU.
13 Parte appellata ribadisce negli scritti conclusivi la questione relativa alla
“data dei pagamenti” e invoca la operatività della prescrizione.
7.4. Con riferimento alla questione relativa al tema del significato dei termini
“data esigibilità” e “data pagamento” sollevata dall'appellata, il consulente d'ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte, ha risposto di aver operato sulla base della documentazione presente in atti.
L'appellata, richiamandosi alle osservazioni del consulente di parte, alle quali il consulente d'ufficio ha risposto in modo esauriente e motivato, non offre al Collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi da tali conclusioni, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva. La mera riproposizione delle medesime osservazioni già svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni svolte dal consulente d'ufficio in replica esime da qualsiasi ulteriore disamina E'
ben possibile che anche all'esito di tali risposte permangano ambiti dubbi in quanto non adeguatamente analizzati dal consulente d'ufficio o in quanto non condivisibili, ma in questo caso è onere della parte individuare puntualmente a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale risposta e replicare alle risposte e integrazioni svolte dal CTU.
Osserva, inoltre il Collegio che il pagamento delle rate di mutuo è avvenuto mediante addebito su conto corrente in base alle previsioni contrattuali che nulla dispongono circa una discrasia tra data di esigibilità e data di pagamento.
In assenza di allegazione, prima ancora che di prova, che vi siano stati ritardi
14 nei pagamenti, il tema della prova dei pagamenti delle rate del mutuo,
riproposto dall'appellata sia in sede di osservazioni alla CTU sia in comparsa conclusionale è stato già stato esaurientemente affrontato dal Collegio alle pagine da 10 a 14 della sentenza non definitiva, in cui la effettuazione dei pagamenti è stata ritenuta documentalmente provata e, comunque, non contestata, sulla base delle considerazioni già riportate testualmente.
Pertanto, le doglianze dell'istituto di credito in merito sono infondate.
7.5. Per quanto concerne la eccezione di prescrizione sollevata dall'appellata,
si tratta di una questione di diritto demandata al Collegio;
il CTU ha,
comunque effettuato anche i conteggi alternativi a fronte delle osservazioni formulate dall'istituto di credito.
La eccezione è infondata.
In relazione all'azione ex art. 2033 c.c. opera l'ordinaria prescrizione decennale che decorre dal pagamento.
Come da pacifica giurisprudenza il termine prescrizionale di 10 anni,
dell'azione di ripetizione dell'indebito delle somme pagate in forza di un contratto di mutuo, inizia a decorrere solo dal momento della chiusura del rapporto.
La Corte di Cassazione ha infatti più volte evidenziato il carattere “unitario”
del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 4232/2023; Cass. n.
18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30/08/2011; Cass, n. 10127/14.5.2005;
Cass., n. 2262/9.4.1984).
15 La stessa Corte di Cassazione (Cass. 19291/2010) qualifica il suddetto orientamento come costante e consolidato, tanto da definire la questione come “pacifica”: “E' pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di
contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di
restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non
costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento
frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione
decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla
scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò,
come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data
di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”.
Il principio per cui nel contratto di mutuo l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata va applicato tanto con riferimento al credito del mutuante quanto al credito restitutorio azionato dal mutuatario.
Al riguardo va rilevato che:
anche la prestazione alla quale il mutuatario si obbliga attraverso la stipula del contratto è unitaria;
la prestazione è solo apparentemente periodica,
essendo invece unitaria, pur se eseguibile frazionatamente nel tempo per essere dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento;
il soggetto mutuatario è infatti tenuto a restituire la somma di denaro ricevuta per intero e con gli interessi pattuiti;
16 il pagamento rateale è, quindi, solo una modalità di adempimento che lascia impregiudicata la unitarietà della obbligazione restitutoria;
soltanto con il pagamento dell'ultima rata, infatti, può ritenersi adempiuta la prestazione restitutoria e, quindi, è da tale momento che comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di quanto corrisposto in forza di contratto nullo.
Pertanto, al 18 ottobre 2017, data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non era iniziato a decorrere il termine prescrizionale in quanto il pagamento dell'ultima rata è intervenuto nelle more del giudizio,
in base a quanto riferito dal CTU;
gli importi da restituire sono quelli indicati dal consulente d'ufficio nelle proprie conclusioni (cfr. pg. 44).
8. Pertanto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata;
l'appellata va condannata al pagamento nei confronti dell'appellante della somma di € 21.295,95 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda.
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, avuto riguardo all'esito finale della controversia, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza e le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'appellata; l'appellante non può essere ritenuto soccombente sulla domanda inerente l'usura in quanto essa non è stata specificatamente affrontata nel merito dal Tribunale
e l'appellante, dopo aver lamentato con il terzo motivo il difetto di motivazione e riproposto la questione, ha comunque rinunciato ad esso.
Inoltre va disposta la condanna, in solido, al pagamento delle spese del grado
17 anche della che, intervenuta ex art. 111 cod.proc.civ. nel Controparte_4
presente grado, ha fatto proprie le difese dell'appellata.
Al riguardo, va rilevato che <
altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire>> (Cass. n.
10786/2025; cfr. anche 12025/2017).
Pertanto, va condannata al pagamento delle spese del Controparte_3
primo grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e va, altresì,
condannata, in solido con al pagamento delle spese del Controparte_4
presente grado in base ai medesimi paramenti di liquidazione, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori avv. TT EO e avv.
MA CO che si sono dichiarati antistatari.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste per l'intero a carico dell'appellata Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di AM n. 62/2020 pubblicata in data 9 gennaio 2020 e per
18 l'effetto condanna al pagamento della somma di € Controparte_3
21.295,95 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per
[...]
la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva” € 1.806,00 per la
“fase istruttoria” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale” oltre rimborso forfettario, accessori di legge e contributo unificato ove corrisposto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 in favore dei difensori avv. TT EO e avv. MA CO che si sono dichiarati antistatari;
3. condanna e in solido, al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese del grado, che liquida in Controparte_1
€ 2.058,00 per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva” €
3.045,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale”,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato ove corrisposto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 in favore dei difensori avv.
TT EO e avv. MA CO che si sono dichiarati antistatari;
4. pone le spese della CTU per intero a carico dell'appellata Controparte_3
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
VI GA SE GN
19