CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP RA Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn.° 886/2023 R.G. e 923/2023 R.G., poste in
decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025 e promosse d a
già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Sig.
[...] P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuliano Tropea e
[...]
LV NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scaffidi Abbate
Francesco in Brescia, via XX Settembre, 66, come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE nella causa R.G. n.° 886/2023
APPELLATA nella causa R.G. n.° 923/2023 c o n t r o
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._1
dall'avv. Germana Pizzagalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 22, giusta delega separata e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
, in qualità di amministratore di sostegno di CP_1 [...]
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente, sia disgiuntamente tra loro, CP_2
dall'avv. Fulvio De Lucia e dall'avv. Vittorio Rodeschini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cesare Alberti in Brescia, via XX Settembre n. 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO nella causa R.G. n.° 886/2023
APPELLANTE nella causa R.G. n.° 923/2023
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.
410/2023, pubblicata il 1.3.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
Con riferimento alla causa R.G. n.° 886/2023:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza
del Tribunale di Bergamo, II Sezione Civile, nr. 410/2023 pubblicata il 01/03/2023, non
notificata, così giudicare: NEL MERITO: - riformare la sentenza impugnata e, in
accoglimento dei motivi proposti, respingere le domande avanzate nei riguardi della da parte del sig. di condanna a rimediare ai Parte_1 Parte_3
vizi e difetti e le difformità contestate e a risarcire i rilevanti danni derivanti, essendo
l'attore decaduto per decorso del termine e/o comunque per non avere provato di averlo
rispettato relativamente all'azione ex art. 1669, primo comma, c.c. con riferimento alle
difformità urbanistiche e comunque per avere conosciuto, richiesto e ordinato,
assumendosene contrattualmente la responsabilità, di eseguire l'opera con gli abusi,
solo tardivamente contestati;
- riformare la sentenza al capo primo, eliminando
dall'importo da pagare da parte dell'impresa al sig. la Pt_1 Parte_3
somma di €. 17.971,56, corrispondente al costo del nolo gru contrattualmente dovuto
all'impresa; - riformare la sentenza in punto spese legali e di consulenza d'ufficio,
compensando - quantomeno parzialmente - quelle liquidate nel giudizio di primo grado,
atteso che la richiesta riforma della pronuncia comporta una reciproca soccombenza
relativamente alle domande avanzate nel giudizio di primo grado. In ogni caso,
riformarsi la pronuncia di condanna della scrivente alla rifusione a favore di
[...]
dei costi di c.t.p. in quanto eccessivi (quasi tripli) rispetto a quelli Parte_3
riconosciuti ai consulenti d'ufficio, sia della fase di accertamento preventivo che di
giudizio e, dunque, da ridursi. - rigettarsi la domanda di appello incidentale formulata
dal sig. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - nel denegato Parte_3
caso di mancato accoglimento dei motivi avanzati in via principale, accertare le
differenti quote di responsabilità del D.L., arch. e della scrivente Controparte_2
impresa e per l'effetto condannare l'arch. a rimborsare alla Controparte_2 [...]
tutti i costi che la stessa dovesse essere condannata a sopportare per la Parte_1
demolizione e ricostruzione del fabbricato per cui è controversia di proprietà del sig. eccedenti la quota che venisse accertata di responsabilità della Parte_3
scrivente nella causazione del danno e comunque in misura non superiore a
269,24/798,83. IN OGNI CASO: - con vittoria delle spese di lite della presente fase del
giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Consapevoli che le doglianze di merito dell'appellante
richiedono un riesame dell'elaborato peritale del C.T.U., benché la nostra analisi risulti
sufficientemente chiara e dettagliata nonché basata su elementi agli atti del giudizio
(perizia ing. e relativi allegati), valuti la Corte se disporre un rinnovo della perizia Per_1
in ordine alle difformità edilizie. Nel deprecato caso in cui la Corte non ritenesse di
accogliere le domande avanzata in via principale dall'appellante, disporre la
rinnovazione o il supplemento della CTU, per i necessari accertamenti conseguenti alla
definizione e calcolo delle quote di responsabilità dell'impresa e del progettista e D.L.
arch. . Controparte_2
Dell'appellata Parte_1
Con riferimento alla causa R.G. n.° 923/2023:
“IN VIA PRINCIPALE: - respingersi la domanda proposta dall'arch. Controparte_2
in via principale di accertamento e declaratoria di responsabilità in pari quota
dell'impresa e del tecnico nella causazione del danno al committente per la
realizzazione del muro in cemento armato oggetto del progetto in variante
dell'8.07.2011, depositato in Comune il 4.08.2011, e della conseguente richiesta di
condanna della a tenere indenne l'architetto per quanto dovesse Parte_1
pagare a tale titolo. - rigettarsi altresì la domanda di appello incidentale formulata dal
sig. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari del Parte_3
presente giudizio”. Dell'appellato e appellante incidentale . Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria richiesta, istanza
ed eccezione, così giudicare NEL MERITO: - respingere l'appello proposto
dall' ora in quanto Parte_2 Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente,
confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n. 410/2023 pubblicata il
01/03/2023 nelle cause riunite n. 6591/2017 + 7953/2017 R.G sui punti impugnati
dall' ora e in particolare Parte_2 Parte_1
confermare la condanna dell' (ora Parte_2 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore e dell'arch. Parte_1 CP_2
al pagamento delle somme rispettivamente liquidate a loro carico e confermare
[...]
la condanna degli stessi in solido a eliminare le difformità urbanistiche – indicate in
parte motiva della sentenza – dell'immobile sito in Curnasco di Treviolo (BG) Via
Bergamo n. 15/A, foglio 4 mapp. 3426, di proprietà di , mediante Parte_3
demolizione dell'opera, e alla ricostruzione dell'opera stessa in conformità al progetto
e al titolo abilitativo, nel rispetto delle leges artis e nei limiti dello stato di avanzamento
raggiunto alla data di consegna del17/12/2013 oppure condannare i medesimi
[...]
(ora , in persona dei legali Parte_2 Parte_1
rappresentanti pro-tempore, e l'arch. in solido, a risarcire per Controparte_2
equivalente i danni conseguenti e correlati alle suddette difformità urbanistiche, nella
somma che sarà accertata, eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre
interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria, come da domande formulate da
(domanda n. 5 atto di citazione, memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, cpc e Parte_3 precisazione delle conclusioni 1° grado); - respingere l'appello proposto dall'arch.
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa Controparte_2
e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 410/2023
pubblicata il 01/03/2023 nelle cause riunite n. 6591/2017 + 7953/2017 R.G sui punti
impugnati dall'arch. e in particolare confermare la condanna Controparte_2
dell' (ora in persona dei Parte_2 Parte_1
legali rappresentanti pro-tempore e dell'arch. al pagamento delle Controparte_2
somme rispettivamente liquidate a loro carico e confermare la condanna degli stessi in
solido a eliminare le difformità urbanistiche – indicate in parte motiva della sentenza –
dell'immobile sito in Curnasco di Treviolo (BG) Via Bergamo n. 15/A, foglio 4 mapp.
3426, di proprietà di , mediante demolizione dell'opera, e alla Parte_3
ricostruzione dell'opera stessa in conformità al progetto e al titolo abilitativo, nel
rispetto delle leges artis e nei limiti dello stato di avanzamento raggiunto alla data di
consegna del 17/12/2013 oppure condannare i medesimi Parte_2
(ora , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e
[...] Parte_1
l'arch. in solido a risarcire per equivalente i danni conseguenti e Controparte_2
correlati alle suddette difformità urbanistiche, nella somma che sarà accertata,
eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 c.c. e
rivalutazione monetaria, come da domande formulate da domanda n. 5 atto Parte_3
di citazione, memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, cpc e precisazione delle conclusioni 1°
grado); - riformare la sentenza suddetta nel Punto 10) delle motivazioni (pag. 32 e 33
della sentenza) e correlato punto del dispositivo (quarta proposizione) nella parte in cui
statuisce che “rigetta tutte le ulteriori domande formulate dalle parti” per la parte riferita alle domande svolte da (domanda n. 6 atto di citazione, memoria n. Parte_3
1 ex art. 183, co. 6, cpc e precisazione delle conclusioni 1° grado) e per l'effetto,
accertati gli ulteriori danni subiti da per immobilizzazione Parte_3
finanziaria di capitale (€ 120.285,93) e pagamento di maggiori imposte (€ 59.813,00 +
€ 7.484,00 nell'anno 2024), per un totale quantificato a oggi nell'importo di €
187.582,93 o nella diversa somma che emergerà in corso di causa, e accertata la
responsabilità dell (ora , in Parte_2 Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e dell'arch. per tali Controparte_2
danni, condannare l' (ora , in Parte_2 Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e l'arch. in solido a Controparte_2
risarcire a detti danni quantificati a oggi nell'importo di € Parte_3
187.582,93 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. - con conferma della
condanna dei convenuti e arch. al pagamento delle Parte_2 Controparte_2
spese legali e tecniche del giudizio di primo grado e con vittoria di competenze del
presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri di legge”.
Dell'appellato quale amministratore di sostegno di CP_1 Controparte_2
Con riferimento alla causa R.G. n.° 886/2023”:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Brescia, ogni contraria domanda, deduzione ed
eccezione reietta, così GIUDICARE − Nel merito, rigettarsi l'appello della
[...]
relativamente alle seguenti domande: A. “riformare la sentenza Parte_1
impugnata e, in accoglimento dei motivi proposti, respingere le domande avanzate nei
riguardi della da parte del sig. di condanna Parte_1 Parte_3 della scrivente a rimediare ai vizi e difetti e le difformità contestate e a risarcire i
rilevanti danni derivanti essendo l'attore decaduto per decorso del termine e/o
comunque per non avere provato di averlo rispettato relativamente all'azione ex art.
1669, primo comma, c.c. con riferimento alle difformità urbanistiche…”; B. “riformare
la sentenza in punto spese legali e di consulenza d'ufficio…”; C. “nel denegato caso di
mancato accoglimento dei motivi avanzati in via principale, accertare le differenti quote
di responsabilità del D.L., arch. e della scrivente impresa e per Controparte_2
l'effetto condannare l'arch. a rimborsare alla Controparte_2 Parte_1
tutti i costi che la stessa dovesse essere condannata a sopportare per la demolizione e
ricostruzione del fabbricato per cui è controversia di proprietà del sig.
[...]
eccedenti la quota che venisse accertata di responsabilità della scrivente Parte_3
nella causazione del danno e comunque in misura non superiore a 269,24/798,83.”. −
In via istruttoria, respingersi l'istanza dell'appellante di ammissione di una nuova
consulenza tecnica d'ufficio. − In ogni caso, spese di causa rifuse”.
Dell'appellante , quale amministratore di sostegno di CP_1 [...]
. CP_2
Con riferimento alla causa R.G. n.° 923/2023:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Brescia, ogni contraria domanda, deduzione ed
eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 410 dell'1/3/2023, pronunciata dal
Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice unico dott.ssa Chiara Mazzoni, nelle
cause riunite n. 6591/2017 di R.G. e n. 7593/2017 di R.G., non notificata, e più
precisamente dei capi 2, 3, 5, 6, 7 ed 8 (1) della medesima, così GIUDICARE − nel
merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorrente, per pari quota, della nella causazione del danno patito dal signor Parte_1 [...]
per la realizzazione del muro in cemento armato oggetto del progetto in Parte_3
variante dell'8/7/2011, depositato in Comune il 4/8/2011, la cui costruzione ha
comportato un ingiustificato aggravio di costi per Euro 12.000,00. Per l'effetto,
condannarsi, la a sollevare e tenere indenne l'arch. Parte_1 CP_2
da qualunque eventuale condanna al risarcimento dei danni patiti dal signor
[...]
e condannarsi la stessa a rimborsare all'arch. Parte_3 Controparte_2
quanto dovesse pagare al predetto titolo;
− nel merito, sempre in via principale,
respingersi la domanda del signor di condanna dell'arch. Parte_3
in solido con la al risarcimento in forma Controparte_2 Parte_1
specifica e, in via subordinata, al risarcimento per equivalente, con riferimento alle
difformità urbanistiche a loro imputate, per avere, egli, ordinato dette difformità; − nel
merito, sempre in via principale, respingersi la domanda del signor di Parte_3
condanna dell'arch. in solido con la al risarcimento in CP_2 Parte_1
forma specifica e, in via subordinata, al risarcimento per equivalente, con riferimento
alle difformità urbanistiche a loro imputate, in considerazione della dichiarazione di
esonero da responsabilità resa dallo stesso signor con il verbale del Parte_3
17/12/2013; − nel merito, in via subordinata, confermata la responsabilità solidale
della accertarsi che il signor ha tenuto una Parte_1 Parte_3
condotta dolosa o gravemente colposa, concorrendo alla determinazione dei danni
asseritamente derivati da difformità urbanistiche e, per l'effetto, ridursi ex art. 1227
c.c. la condanna a carico dell'arch. nella misura che sarà ritenuta di Controparte_2
giustizia; − in ogni caso, respingersi le domande del signor di Parte_3 condanna dell'arch. in solido con la Controparte_2 Parte_1
all'integrale rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado, delle spese legali
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dei costi per l'attività resa dai di lui consulenti
tecnici di parte nel processo di primo grado, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed
anteriormente all'instaurazione del giudizio;
− in ogni caso, condannarsi lo stesso
signor al rimborso in favore dell'arch. di spese e Parte_3 Controparte_2
compensi del presente giudizio ed almeno parzialmente del giudizio di primo grado e
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ivi compreso il rimborso spese generali, e degli
accessori di legge ed al pagamento almeno parziale delle spese liquidate al C.T.U. ing.
Relativamente alla domanda di appello incidentale formulata dal signor Per_1 [...]
sia nella propria comparsa di costituzione nella causa n. 886/2023 (ivi, Parte_3
pagg. 41 e seguente), sia nella propria comparsa di costituzione nella causa n. 923/2023
(ivi, pagg. 34 e seguente), l'arch. CHIEDE che essa venga rigettata, Controparte_2
con spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.7.2017, citava Controparte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, , introducendo la causa Parte_3
R.G. n.° 6591/2017, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di € 41.134,85, quale saldo dei compensi maturati per attività di progettazione e direzione lavori, svolti presso il cantiere commissionato dallo stesso per la costruzione di un'abitazione unifamiliare su un terreno di sua Parte_3
proprietà in Treviolo, località Curnasco (BG).
In particolare, le parti deducevano che: - affidava la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento Parte_3
della sicurezza e le pratiche catastali all'arch. (con disciplinare Controparte_2
d'incarico del 16.12.2009);
- predisponeva i titoli edilizi, il contratto d'appalto, il suo capitolato speciale e il CP_2
computo metrico estimativo, sottoscritti in data 9.08.2010 dal committente Parte_3
e dall'appaltatrice
[...] Parte_2
- i lavori condotti dall' iniziavano l'1.9.2010 e venivano sospesi (senza Parte_2
più essere ripresi) il 30.4.2012 su decisione del committente, che intendeva valutare come procedere al completamento dell'opera. Dopo la sospensione, né l'architetto, né
l'impresa sollecitavano la ripresa dei lavori o formalizzavano l'interruzione, né
provvedevano alla verifica e messa in sicurezza del cantiere o alla richiesta di proroga del permesso di costruire;
nello specifico, procedeva ad accatastare Controparte_2
l'immobile quale edificio “in corso di costruzione”.
- in data 17.12.2013 sottoscriveva, su impulso di , Parte_3 Controparte_2
un verbale di “presa in consegna” dell'immobile, ivi descritto come “edificio
residenziale unifamiliare al rustico”, con cui si attestava l'assenza di vizi e si esoneravano e l' da responsabilità sul cantiere;
Controparte_2 Parte_2
- in data 16.12.2013, l'impresa menzionata emetteva la fattura n.° 51/2013, su conteggio predisposto da , regolarmente pagata dal committente;
Controparte_2
- in data 2.1.2014, presentava una nota a saldo dei propri compensi, Controparte_2
che il committente contestava, ritenendola eccessiva e ingiustificata.
- Con lettera del 22.04.2015, indirizzata, sia all' sia a , Parte_2 Controparte_2
lamentava di essere stato lasciato privo di assistenza e di aver Parte_3 riscontrato errori contabili, vizi costruttivi e difformità urbanistiche (così come evidenziati nella relazione dell'ing. da lui incaricato della verifica) e Per_2
promuoveva dinanzi al Tribunale di Bergamo il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n.° 2056/2016), in cui il C.T.U. accertava la presenza di errori contabili, nonché di gravi vizi e difetti nei lavori.
Nella causa R.G. n.° 6591/2017, instaurata da per il saldo dei Controparte_2
compensi, si costituiva , richiamando il procedimento di A.T.P. Parte_3
esperito e deducendo di aver, a sua volta, instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo il giudizio R.G. n. 7953/2017, nei confronti dello stesso e dell' Controparte_2 Pt_2
avente ad oggetto la ripetizione di pagamenti indebiti a favore di quest'ultima,
[...]
la condanna all'eliminazione di difetti e vizi dell'immobile edificato o al risarcimento dei costi per le opere rimediali, nonché la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti, degli altri danni dovuti alle difformità urbanistiche dell'immobile e degli ulteriori danni patrimoniali (per immobilizzazione di capitali e maggiori imposte).
Nel suddetto procedimento, si costituivano e l' Controparte_2 Parte_2
reciprocamente chiamandosi quali terzi in manleva. L'impresa proponeva domanda riconvenzionale contro , chiedendone la condanna al pagamento di Parte_3
€ 56.282,17, corrispondenti a somme erroneamente non addebitate, oneri di sicurezza,
costi di costruzione di un ponteggio e di parte del rivestimento dell'immobile.
I procedimenti venivano riuniti e veniva disposta altresì l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n.° 2056/2016 conclusosi con il deposito della
C.T.U.
Le cause venivano istruite mediante l'escussione di testimoni, nonché l'esperimento di un'ulteriore C.T.U., la quale, rilevava che, su disposizione dell'arch. era stato CP_2
costruito un muro in cemento armato non realizzabile né dal punto di vista urbanistico-
edilizio, né da quello civilistico, con un costo ingiustificato di € 12.000,00. Inoltre,
riscontrava varie difformità urbanistiche: l'edificio era stato spostato rispetto alla posizione autorizzata e presentava una volumetria superiore a quella consentita e un'altezza eccedente rispetto ai limiti previsti.
Con sentenza n.° 410/2023, pubblicata in data 1.3.2023, il Tribunale:
- accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata nei confronti dell' Pt_2
condannandola per l'effetto alla restituzione in favore di
[...] Parte_3
della somma di € 59.847,07, così determinata: € 41.193,51 per l'errata contabilizzazione delle opere (come rilevato da entrambi i consulenti nominati nelle rispettive C.T.U.) ed
€ 18.653,56 per ulteriori addebiti ingiustificati (quali i maggiori oneri per il noleggio gru e per l'acqua);
- escludeva la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. nei confronti di
[...]
, in qualità di soggetto contrattualmente obbligato a curare la contabilità del CP_2
cantiere, poiché parte attrice non aveva allegato né provato di aver subito un pregiudizio autonomo e distinto dalle somme già riconosciute come indebitamente versate all'impresa edile, con il rischio, ove si ragionasse diversamente, di condannare, in via non solidale, due soggetti diversi al pagamento della medesima somma, con conseguente ingiustificato arricchimento del creditore;
- accertava la sussistenza delle difformità urbanistiche, così come rilevate dai C.T.U.,
ravvisando una concorrente responsabilità in capo all' quale esecutrice Parte_2
delle opere ed a , quale direttore dei lavori, per violazione delle regole Controparte_2 tecniche e mancanza di adeguata vigilanza e coordinamento e per l'effetto, accoglieva la domanda di risarcimento in forma specifica, avanzata da , con Parte_3
conseguente condanna dell' e di , in solido, ad Parte_2 Controparte_2
eliminare le suddette difformità, mediante demolizione dell'opera e alla ricostruzione della stessa in conformità al progetto ed al titolo abilitativo, nel rispetto delle regole dell'arte e dello stato di avanzamento alla data del 17.12.2013; non accoglieva l'assunto difensivo volto a configurare un concorso di colpa del committente, non emergendo elementi istruttori idonei a dimostrare una sua corresponsabilità;
- in forza del predetto ordine di demolizione, ritenevao assorbite tutte le ulteriori doglianze di relative ad altri gravi vizi e difetti dell'opera, fatta Parte_3
eccezione per quella concernente il muro in cemento armato sito nel giardino (oggetto di variante del 4.8.2011), la cui non realizzabilità, era stata confermata dai C.T.U. e riconducibile a negligenza progettuale dell'arch. . Tale condotta aveva Controparte_2
comportato un aggravio di spesa stimato in € 12.000,00 e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore di , della suddetta somma;
Controparte_2 Parte_3
- rigettava le ulteriori domande formulate dalle parti, incluse quella riconvenzionale formulata dall' e quella avanzata da di risarcimento Parte_2 Parte_3
degli ulteriori danni patrimoniali subiti, relativi alla lamentata immobilizzazione di capitale e alle imposte pagate in misura superiore, in difetto di specifica allegazione e prova, nonché in ragione del fatto pacifico che l'interruzione dei lavori in data 30.4.2012
è riconducibile a scelta del medesimo e che non risulta allegata alcuna volontà da parte del committente di riavviare i lavori né tantomeno un'inerzia degli stessi convenuti;
- condannava l' e , in solido, alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_2 di delle spese di lite, delle spese del procedimento ex art. 696-bis Parte_3
c.p.c. ed anche dei costi di C.T.P.; ha posto le spese di C.T.U. a carico dell' Pt_2
e di nella misura del 50% ciascuno.
[...] Controparte_2
Avverso detta decisione proponeva appello chiedendo l'integrale Parte_1
riforma della stessa e la sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituivano in giudizio e , il quale interponeva Controparte_2 Parte_3
a propria volta appello incidentale, chiedendo anch'egli la riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato tutte le altre domande formulate dalle parti ed in particolare,
la sua domanda di condanna in solido dell' e di al Parte_2 Controparte_2
risarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti per immobilizzazione finanziaria di capitale e per pagamento di maggiori imposte.
Immediatamente dopo la notifica dell'atto d'appello di in data Parte_4
29.9.2023, lo stesso impugnava , con atto di citazione notificato in CP_2 CP_2
data 2.10.2023, la medesima sentenza.
In tale nuovo giudizio, entrambi gli appellati ( e Parte_1 Parte_3
) si costituivano e rinnovava, in via di appello incidentale,
[...] Parte_3
la domanda di riforma del capo quarto della sentenza appellata, relativamente agli ulteriori danni patrimoniali patiti per immobilizzazione finanziaria e maggiori imposte.
La Corte, in composizione collegiale, con ordinanza del 10.1.2024, sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e con ordinanza in pari data,
disponeva la riunione delle due cause connesse.
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.3.2025, una volta decorsi i termini per le difese finali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di già Parte_1 Parte_2
(R.G. n.° 886/2023).
[...]
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. dell'azione proposta da Parte_3
con riferimento alle difformità urbanistiche, per mancato rispetto del termine di un anno dalla loro scoperta.
Il primo giudice, ha respinto l'eccezione ritenendo che i gravi vizi de quibus non fossero di immediata percezione, con la conseguente impossibilità di far coincidere la data di scoperta delle difformità con quella di consegna dell'opera (17.12.2013) e che l'
[...]
non avesse dedotto o provato elementi contrari anteriori. Parte_4
In particolare, l'appellante deduce che la ricostruzione del Tribunale circa la non immediata percettibilità dei vizi, possa ritenersi condivisibile solo con riferimento a taluni difetti di natura tecnica (ad esempio, il convogliamento delle acque di drenaggio o l'errata esecuzione delle aerazioni dei vespai). Diversa sarebbe la situazione riguardante le difformità urbanistiche, le quali sarebbero risultate macroscopiche e facilmente rilevabili, anche da un committente privo di competenze tecniche specifiche.
Infatti, dalla C.T.U. emerge che il fabbricato sarebbe stato spostato rispetto al progetto di m. 4,26 verso sud-ovest e m. 1,36 verso nord-ovest (alterando in maniera visibile l'assetto planimetrico) e il piano interrato, anziché restare totalmente sotterraneo,
sarebbe risultato rialzato e visibile, emergendo dal terreno per ben 1,11 m. Di
conseguenza, se anche fosse stato ignaro di questa difformità, ne Parte_3
sarebbe sicuramente venuto a conoscenza quantomeno dal 23.05.2011 (data in cui il direttore dei lavori avrebbe scattato una fotografia del dislivello, che fa parte di quelle prodotte in sede di a.t.p.).
Invece, la denuncia delle difformità edilizie sarebbe giunta all' solo Parte_2
oltre cinque anni dopo la realizzazione del piano autorimesse emergente dal suolo, quasi tre anni dopo la riconsegna del cantiere e più di un anno dopo, l'ispezione approfondita dell'opera e dei relativi elaborati da parte del consulente tecnico di . Parte_3
A ciò, parte appellante aggiunge che il Tribunale, nel ritenere che l' Parte_4
non abbia dedotto né provato elementi contrari in ordine alla tempestività della denuncia, avrebbe invertito l'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., posto che grava sull'attore l'onere di provare di aver denunciato i gravi difetti entro un anno dalla scoperta, essendo la denuncia condizione di proponibilità dell'azione. Nella specie,
non avrebbe assolto a tale onere, limitandosi ad allegare la giovane età e Parte_3
l'inesperienza, elementi generici e non idonei a dimostrare l'ignoranza del vizio, che,
costituito dall'emersione del piano interrato dal suolo per cm. 111, sarebbe stato peraltro oggettivamente macroscopico ed immediatamente percepibile.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale risulti viziata nella parte in cui ha condannato l' , in solido, ad eliminare le Parte_5 Controparte_2
difformità urbanistiche, mediante demolizione dell'opera e ricostruzione della stessa.
Pur non condividendo tutti i rilievi del C.T.U., l'appellante si sofferma sulla circostanza pacifica che l'edificio, sia stato realizzato con volumetria superiore a quella consentita dal PGT, distinguendo tra una difformità sanabile, ossia lo spostamento del fabbricato sul lotto (che può essere regolarizzata) ed una insanabile, ossia l'eccesso di cubatura,
che impone la rimozione parziale del manufatto. Tuttavia, per ciò che concerne i piani fuori terra (piano terra e primo piano), le maggiori volumetrie deriverebbero da errori di calcolo del progettista (che Controparte_2
avrebbe applicato criteri scorretti nel computo dei volumi), dei quali l'impresa non potrebbe essere ritenuta responsabile, non avendo alcun ruolo, né competenze per verificarli. Diverso, invece, sarebbe il caso del piano interrato: qui l'aumento volumetrico sarebbe stato deciso e voluto dal committente che avrebbe Parte_3
sottoscritto varianti non corrispondenti alla realtà, pienamente consapevole della sopraelevazione dell'interrato, da lui stesso richiesta. L'appellante, in buona sostanza,
sostiene che la responsabilità nei confronti del committente, non possa ricadere sull'appaltatore, che abbia agito come mero esecutore fedele delle direttive ricevute,
senza trarre alcun vantaggio dall'abuso edilizio.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, censura la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha escluso un concorso di nella realizzazione delle Parte_3
difformità e ha respinto la domanda di manleva formulata dall' contro Parte_2
. Controparte_2
L'appellante deduce che risulterebbe dimostrato da indizi gravi, precisi e concordanti che l'elevazione del piano interrato fuori terra sarebbe stata voluta dallo stesso che dovrebbe, quindi, assumersi direttamente la responsabilità dell'abuso. Parte_3
Quanto alla posizione dell'architetto , il Tribunale ha ritenuto non Controparte_2
configurabile una diversa efficienza causale delle loro condotte nella determinazione dei danni (e, di conseguenza, l'impossibilità di determinare una ripartizione pro quota delle rispettive responsabilità), ma la maggiore cubatura complessiva deriverebbe per 538,48
mc dal piano interrato e per 260,35 mc dai piani terreno e primo. Per l'interrato, in mancanza di riconoscimento della responsabilità esclusiva del committente, si potrebbe ipotizzare una ripartizione al 50% tra impresa e progettista;
per i piani fuori terra, invece,
la responsabilità sarebbe interamente dell'architetto avendo questi commesso CP_2
errori di calcolo.
Con il quarto motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l' alla restituzione in favore di della somma di € Parte_2 Parte_3
17.971,56, per i costi di noleggio della gru sostenuti durante la sospensione dei lavori disposta dal committente.
L'appellante sostiene che la suddetta sospensione, durata un anno e otto mesi, non possa essere qualificata come “breve” ai sensi della previsione contrattuale richiamata dal giudice, a mente della quale l'appaltatore non avrebbe avuto diritto a indennizzi di alcun genere se la direzione dei lavori avesse sospeso i lavori per “tempi brevi”.
Aggiunge poi che i costi del nolo sarebbero stati effettivamente sostenuti dall'impresa,
che, non conoscendo la durata della sospensione e non essendovi stata né risoluzione del contratto né ordini di smobilitare il cantiere, era tenuta a mantenere la gru per garantire la ripresa immediata dei lavori.
Con il quinto motivo, lamenta l'erronea liquidazione delle spese legali e tecniche del giudizio di primo grado, che andrebbero compensate, quantomeno parzialmente, in considerazione della reciproca soccombenza e della possibile riforma della sentenza.
L'appellante deduce, inoltre, che i costi di C.T.P. da rimborsare a favore di Parte_3
sarebbero eccessivi e sproporzionati perché quasi tripli rispetto a quelli liquidati
[...]
ai C.T.U. nelle varie fasi.
Appello principale di (R.G. n.° 923/2023). Controparte_2 Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto unico responsabile della costruzione di un muro in cemento armato Controparte_2
non edificabile, perché in violazione delle distanze legali e dei regolamenti edilizi (con un aggravio di costi pari a d €12.000,00), limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni della C.T.U..
Al contrario, l'appellante sostiene che anche l' dovrebbe ritenersi Parte_2
corresponsabile, poiché l'appaltatore avrebbe l'obbligo di verificare la correttezza del progetto e delle istruzioni ricevute e, in caso di evidenti errori, di manifestare il proprio dissenso.
Nel caso concreto, l'impresa, pur non potendo ignorare la violazione delle distanze legali, non avrebbe contestato le direttive ricevute, dovendo quindi rispondere del danno in misura pari al 50%.
Con il secondo motivo, censura la sentenza in punto di attribuzione a Controparte_2
della responsabilità per le accertate difformità urbanistiche con conseguente sua condanna, in solido con l' ad eliminare le difformità urbanistiche. Parte_2
L'appellante contesta la ricostruzione del Tribunale, che sarebbe incorso in una lacuna motivazionale, non avendo esaminato l'ipotesi della responsabilità esclusiva del committente, benché, sollevata e discussa in primo grado, sulla base dell'assunto per cui i vizi dell'opera non sarebbero stati percepibili dal committente senza specifiche cognizioni tecniche.
La sentenza di primo grado ha attribuito a gravi errori di vigilanza e Controparte_2
difetti di supervisione nella direzione lavori, tali da giustificare la demolizione del manufatto ed ha ravvisato la corresponsabilità dell' ex art. 1669 c.c.. Parte_2 Tuttavia, secondo l'appellante, ciò sarebbe inverosimile: le difformità (traslazione dell'edificio, aumento di volumetria e altezze, trasformazione del piano interrato in seminterrato, con conseguente creazione di un terzo piano fuori terra) erano macroscopiche e facilmente riconoscibili, quindi non attribuibili a mera negligenza del direttore dei lavori o dell'appaltatore.
Pertanto, non si tratterebbe di errori tecnici, ma di scelte consapevoli del committente
, come dimostrato dalle testimonianze, per ottenere un vantaggio in Parte_3
termini di maggiore volumetria e possibilità di edificare un secondo fabbricato. Di
conseguenza, architetto e impresa avrebbero agito come meri esecutori delle direttive del committente, con impossibilità di imputare loro alcuna responsabilità.
Con il terzo motivo, proposto in via cumulativa o alternativa al secondo, censura il medesimo capo della sentenza, oggetto del secondo motivo di appello, lamentando che il Tribunale abbia omesso di esaminare e pronunciarsi sulla sottoscrizione, da parte di
, in data 17.12.2013 di un verbale di accettazione dell'opera senza Parte_3
riserve, che, unitamente alla sua prolungata inerzia dopo la presa in consegna,
integrerebbero accettazione tacita dell'opera stessa ai sensi degli artt. 1665 e/o 2226 c.c.
e rinuncia a future contestazioni.
Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si duole nuovamente del medesimo capo della sentenza, sostenendo che il danneggiato può essere l'unico responsabile del fatto che gli ha procurato danno, oppure avervi concorso, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ex art. 1227 c.c..
Nel caso concreto, prove e testimonianze (tra cui l'ammissione dell' e Parte_2
le dichiarazioni del teste ) dimostrerebbero che sia stato lo stesso Tes_1 ad ordinare all'impresa di realizzare il fabbricato in deroga al Parte_3
progetto approvato, traendo vantaggio dalle difformità.
Di conseguenza, la condotta del committente avrebbe interrotto o, quantomeno,
attenuato il nesso di causalità tra eventuali mancanze del direttore dei lavori e i danni lamentati, fermo restando il concorso di responsabilità dell'Impresa tenuta Pt_1
comunque a verificare le istruzioni ricevute e a dissentire, se palesemente errate.
Appello incidentale di (R.G. n.° 886/2023 e R.G. n.° 923/2023). Parte_3
Con un unico motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento formulata da per i danni patrimoniali subiti per Parte_3
l'immobilizzazione finanziaria del capitale investito pari ad € 1.328.060,91 (a causa dell'impossibilità di completare l'opera) e per il maggior carico fiscale derivante dalle imposte più elevate dovute all'accatastamento dell'immobile come “rustico” anziché
come abitazione principale, quantificato in circa € 67.000,00.
L'appellante incidentale deduce che la motivazione del giudice sia errata e contraddittoria perché non considererebbe che tali danni sarebbero stati espressamente documentati e provati – unitamente al nesso causale tra le condotte inadempienti dell'impresa e dell'architetto e i suddetti danni – né terrebbe conto del Pt_1 CP_2
fatto che l'opera non sia mai stata utilizzabile a causa delle gravi difformità edilizie accertate, sfociate nella condanna alla demolizione e ricostruzione.
-----------------
Il primo motivo dell'appello principale di è infondato. Parte_1
L'appellante sostiene che il committente sarebbe decaduto Parte_3
dall'azione ex art. 1669 c.c. per tardività della denuncia dei vizi. Tale assunto non può essere condiviso da Collegio.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il termine annuale di decadenza decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza effettiva e completa dei gravi difetti, tale da consentirgli una consapevole denuncia (cfr.
Cass. civ., sez. II, 22/2/2018, n.° 4317; Cass. civ., sez. II, 5/12/2017, n.° 29090; Cass.
civ., sez. II, 26/7/2012, n.° 13208).
È stato più volte affermato che, ai fini della decorrenza del termine, non è sufficiente un mero sospetto o una conoscenza approssimativa, ma occorre la certezza obiettiva del vizio, la quale, nei casi tecnicamente complessi, si acquisisce di regola solo tramite accertamento tecnico (cfr. Cass. civ., sez. II, 4/8/2017, n.° 19472; Cass. civ., sez. II,
30/5/2013, n.° 13602).
Nella specie, infatti, il dies a quo va individuato nella data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ovvero il
23.11.2016, giacché solo con tale atto, ha avuto piena contezza delle Parte_3
difformità urbanistiche e dei gravi difetti costruttivi.
Poiché la sua denuncia risale al 22.4.2015, essa è da ritenersi tempestiva, essendo intervenuta ben entro il termine annuale.
A nulla rileva l'argomento dell'appellante secondo cui avrebbe potuto o Parte_3
dovuto rendersi conto personalmente delle difformità urbanistiche. Tale rilievo è privo di pregio.
Come già esattamente osservato dal primo giudice, la parte appellante si limita a mere supposizioni sulle conoscenze e intenzioni di senza offrire prova alcuna. Parte_3
Le fotografie prodotte non dimostrano nulla in tal senso, né rileva la circostanza che il committente abbia frequentato il cantiere: la presenza fisica, non comporta la capacità
di riconoscere irregolarità urbanistiche e difformità edilizie, che richiedono valutazioni tecniche altamente specialistiche.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la denuncia tempestiva:
, infatti, ha assolto il proprio onere denunciando i vizi non appena ne Parte_3
ha avuto effettiva conoscenza, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In punto di accertamento della responsabilità per le accertate difformità urbanistiche per cui è causa, l'appello principale di e quello principale di Parte_1 CP_1
, in qualità di amministratore di sostegno di , afferendo a
[...] Controparte_2
questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria.
In particolare, il secondo e il terzo motivo, proposto in via subordinata, dell'appello
principale promosso dell'impresa nonché il secondo e il Parte_1
quarto motivo, proposto anch'esso in via subordinata, dell'appello principale di
, in qualità di amministratore di sostegno di , sono CP_1 Controparte_2
da ritenersi infondati.
Occorre, in primo luogo, distinguere tra la difformità consistente nello spostamento del fabbricato sul lotto e quella costituita dall'aumento di volumetria mediante sopraelevazione.
Quanto al primo profilo, è emerso dall'istruttoria ed, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi, che lo spostamento del fabbricato rispetto all'ubicazione prevista nel progetto originario è avvenuto con il consenso del committente, il quale era pienamente consapevole della diversa collocazione dell'opera. Diversamente, con riguardo all'accertata violazione di cubatura – consistente nella realizzazione di un piano ulteriore in sopraelevazione – non è stata fornita alcuna prova che il committente abbia prestato consenso o impartito direttive in tal senso.
Al contrario, la documentazione prodotta (fra cui i rendering predisposti dall'agenzia immobiliare ai fini della vendita, che raffiguravano l'immobile conforme al progetto approvato) e le stesse deposizioni testimoniali convergono nel senso della mancata conoscenza da parte del committente delle irregolarità eseguite.
Giova, a tal proposito, richiamare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore non può invocare ordini del committente o difetti di sorveglianza della direzione dei lavori per giustificare l'esecuzione di opere non conformi al progetto autorizzato, essendo tenuto – in forza degli artt. 1655 ss. c.c. e delle regole di correttezza professionale – a rifiutare l'esecuzione di prestazioni contrarie alle norme urbanistiche o alle prescrizioni contrattuali (Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio
2016, n.°1195; Cass. civ., Sez. II, 29 novembre 2017, n.° 28606).
Parimenti, la giurisprudenza riconosce la responsabilità concorrente del direttore dei lavori, che non può limitarsi ad un ruolo meramente notarile, ma è tenuto a vigilare affinché l'opera sia realizzata in conformità al progetto e alle norme tecniche,
rispondendo civilmente per i danni cagionati al committente (Cass. civ., Sez. II, 11 aprile
2013, n.° 8854; Cass. civ., Sez. II, 14 aprile 2021, n.° 9863).
Non può, quindi, essere accolta la tesi difensiva che tende a qualificare l'impresa appaltatrice e l'architetto quale “nudi ministri” delle altrui decisioni: al contrario, CP_2
le obbligazioni assunte con l'incarico professionale imponevano un'attività di verifica e di controllo sulle modalità esecutive dei lavori. Il giudice di primo grado ha, dunque, correttamente individuato una responsabilità
solidale dell'impresa e del direttore dei lavori, ma tale responsabilità deve essere limitata al solo profilo della sopraelevazione dell'immobile, in quanto realizzata in violazione del progetto autorizzato e in assenza di consenso del committente. Diversamente, non può imputarsi all'impresa né al direttore dei lavori la difformità relativa alla traslazione del fabbricato, essendo questa avvenuta con il consenso espresso del committente.
Ne consegue che, in parziale modifica della sentenza impugnata, l'impresa Pt_1
e , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1 [...]
, vanno condannati, in via solidale, a provvedere alla demolizione della sola CP_2
parte di immobile realizzata in sopraelevazione e, dunque, eccedente la volumetria assentita, restando esclusa ogni responsabilità in ordine alla diversa collocazione planimetrica del fabbricato.
Il quarto motivo dell'appello principale, promosso dall'impresa Parte_1
merita, invece, accoglimento.
[...]
Il Tribunale ha condannato l'impresa appellante a restituire al committente la somma di
€ 17.971,56 per asseriti addebiti relativi al nolo della gru durante il periodo di sospensione dei lavori (maggio 2012 – dicembre 2013), ritenendo applicabile la clausola contrattuale che escludeva indennizzi per sospensioni di “tempi brevi”.
Tale decisione non può essere condivisa.
Dalle risultanze processuali emerge, infatti, che la sospensione dei lavori non è stata disposta dalla direzione dei lavori per esigenze tecniche o organizzative di cantiere,
bensì, richiesta espressamente dal committente. Non risulta, peraltro, che questi abbia impartito disposizioni per la smobilitazione del cantiere, né tantomeno per la rimozione della gru. La previsione contrattuale richiamata dal primo giudice, riferita all'ipotesi di sospensioni di breve durata disposte dalla direzione dei lavori, non è quindi pertinente al caso in esame.
Non può qualificarsi come “breve” una sospensione protrattasi per oltre un anno e mezzo, né può imputarsi all'impresa la permanenza in cantiere di attrezzature necessarie all'eventuale ripresa delle lavorazioni, atteso che l'incertezza circa la durata della sospensione imponeva all'appaltatore di mantenere gli approntamenti idonei a garantire la celere riattivazione dei lavori.
È, infatti, principio affermato dalla giurisprudenza che, in assenza di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha il dovere di mantenere l'efficienza del cantiere e delle attrezzature in vista della ripresa delle opere, ma ha correlativamente diritto al rimborso dei costi sostenuti, se la sospensione è dipesa da decisione del committente e non da propria iniziativa o da provvedimento della direzione dei lavori (cfr. Cass. civ., Sez. I,
26 febbraio 2002, n.° 2820; Cass. civ., Sez. II, 14 marzo 2014, n.° 5954).
La valutazione del C.T.U., recepita nella sentenza di primo grado, non appare convincente nella parte in cui afferma che per il completamento delle opere sarebbero stati sufficienti mezzi di sollevamento di minori dimensioni.
Tale considerazione, formulata in termini meramente generici e senza individuare le lavorazioni effettivamente da eseguire, non è idonea a escludere l'utilità della gru già
presente in cantiere, che l'impresa ha legittimamente mantenuto in attesa della ripresa dei lavori.
In definitiva, la permanenza della gru, non può essere considerata un onere indebito a carico dell'appaltatore, bensì, un costo resosi necessario per la corretta gestione del cantiere nel periodo di sospensione, imposto dal committente e senza indicazioni circa la sua durata.
Ne consegue che il relativo capo della sentenza deve essere riformato, riducendo la condanna della alla ripetizione dell'indebito e stralciando dal dovuto Parte_2
l'importo del nolo per la gru, pari a € 17.971,56.
Proseguendo ora con l'esame dell'appello principale promosso da , in CP_1
qualità di amministratore di sostegno di , va rilevato che il primo Controparte_2
motivo è da ritenersi infondato.
Il danno lamentato – stimato in € 12.000,00 a titolo di aggravio di spesa e conseguente alla non realizzabilità del muro – è stato già accertato, sia nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nella successiva C.T.U., la quale, ha confermato le conclusioni del precedente elaborato.
Dalle risultanze peritali è emerso, in particolare, che la non realizzabilità dell'opera deriva da un errore di progettazione, consistente nella previsione di un muro in cemento armato, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 873 c.c., nonché, con i pertinenti regolamenti edilizi.
Tale errore è stato puntualmente ricondotto dai consulenti tecnici esclusivamente alla condotta negligente di , quale progettista dell'opera. Devono, Controparte_2
pertanto, condividersi le valutazioni tecniche degli ausiliari del giudice, non solo per la loro coerenza logica e tecnica, ma anche perché supportate da motivazioni congrue e prive di vizi argomentativi.
Non sussiste, invece, alcuna corresponsabilità dell'impresa appaltatrice. Rispetto alla non realizzabilità del muro, infatti, non viene in rilievo un errore di misurazione o di esecuzione, ma un vizio radicale del progetto imputabile al solo progettista.
Né può ritenersi che le previsioni del capitolato speciale d'appalto (in particolare l'art. 24, che poneva a carico dell'appaltatore doveri di verifica delle misurazioni) possano trasferire sull'impresa responsabilità per errori di natura eminentemente progettuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'appaltatore risponda delle difformità e dei vizi dipendenti dall'esecuzione dell'opera, mentre la responsabilità per gli errori di progettazione, resta esclusivamente a carico del progettista, a nulla rilevando i doveri generali di diligenza e sorveglianza gravanti sull'impresa. In particolare, è stato affermato che “l'appaltatore non risponde dei vizi derivanti da errori di progettazione, salvo che l'errore fosse macroscopico e riconoscibile con l'ordinaria diligenza dell'imprenditore edile” (Cass. civ., Sez. II, 11
novembre 2019, n.° 28986).
Nella fattispecie concreta ad avviso della Corte, non vi è prova che l'errore progettuale fosse immediatamente percepibile come tale in fase di esecuzione, essendo, invece,
necessaria una valutazione tecnica specialistica di competenza esclusiva del progettista.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ricondotto la responsabilità
esclusivamente a e, pertanto, la sentenza impugnata, deve essere Controparte_2
confermata sul punto.
Anche il terzo motivo dell'appello promosso da , in qualità di CP_1
amministratore di sostegno di , è da ritenersi infondato. Controparte_2
La censura mossa dall'appellante è priva di consistenza e non trova alcun riscontro, né
nei fatti, né nella documentazione prodotta.
Invero, il verbale del 17.12.2013 non può, in alcun modo, essere interpretato quale accettazione, espressa o tacita, dell'opera perché esso riguardava esclusivamente la consegna del cantiere ed era finalizzato a regolare il subentro nella responsabilità
relativa alla sua messa in sicurezza, senza implicare alcun riconoscimento della regolare esecuzione dei lavori.
Come è noto, la sottoscrizione di un verbale non costituisce di per sé accettazione tacita dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., se dal contenuto dell'atto non risulta la volontà
del committente di considerare l'opera conforme al contratto.
L'accettazione tacita, infatti, può desumersi solo da comportamenti univoci che rivelino inequivocabilmente tale volontà.
Non ricorre tale ipotesi quando il verbale si limita a disciplinare aspetti contingenti,
come la sicurezza del cantiere, senza alcuna attività di verifica tecnica o collaudo. Del
resto, è pacifico in atti che, in occasione della sottoscrizione del verbale, non sia stata svolta alcuna attività di verifica delle opere da parte della direzione lavori, come dimostrato dall'assenza di riscontri documentali e dalla stessa nota di saldo attività
dell'arch. CP_2
Da ultimo, anche l'unico motivo di appello incidentale, promosso da Parte_3
è da ritenersi infondato.
[...]
Il Tribunale ha, infatti, correttamente rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal committente, rilevando, da un lato, l'assenza di una specifica allegazione e prova del danno e, dall'altro, la mancanza del nesso causale, tra la condotta dell'impresa e del progettista e i pregiudizi dedotti.
In particolare, come evidenziato in primo grado, è stato lo stesso a Parte_3
determinare l'interruzione dei lavori in data 30.4.2012 e tale scelta autonoma del committente – dovuta a difficoltà finanziarie e non giustificata da ragioni tecniche –
costituisce la causa esclusiva dei pretesi danni o, quanto meno, ha interrotto il nesso di causalità con il lamentato inadempimento dell'impresa appaltatrice e di
[...]
. CP_2
Come affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità del professionista sussiste solo ove il danno sia conseguenza immediata e diretta della prestazione non correttamente eseguita.
La tesi secondo cui il capitale investito nell'opera edilizia avrebbe potuto fruttare, se destinato ad altri impieghi, è priva di fondamento: si tratta, infatti, di un pregiudizio indiretto e riflesso, che non integra né danno emergente, né lucro cessante, non essendo dimostrata né la concreta possibilità di conseguire utilità alternative, né la loro riconducibilità alla condotta degli odierni appellanti.
Parimenti, non può qualificarsi come danno risarcibile il pagamento dell'IMU,
trattandosi di imposta patrimoniale che grava su ogni proprietario in relazione alla titolarità dell'immobile, indipendentemente dalle vicende costruttive o dalla regolarità
edilizia.
Essa non è conseguenza di alcun comportamento dell'impresa o del progettista, ma di un obbligo direttamente collegato alla proprietà (Cass. civ., Sez. V, 20 ottobre 2017, n.°
24885).
In definitiva, la domanda risarcitoria formulata dall'appellante incidentale si fonda su pregiudizi non dimostrati, privi di un nesso eziologico con le condotte addebitate e, in parte, riconducibili a scelte autonome del committente (quali l'interruzione dei lavori e l'impiego del capitale immobiliare). Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda e la statuizione deve essere confermata anche in questa sede, con il rigetto dell'appello incidentale.
La parziale modifica della sentenza di primo grado consente di ritenere assorbito il
quinto motivo di appello, promosso da in punto spese di lite. Parte_1
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del primo grado e del presente grado di giudizio vanno compensate, per metà, tra le parti.
La restante metà deve invece essere posta a carico, in via solidale, di Parte_1
e di , in qualità di amministratore di sostegno di , da
[...] CP_1 Controparte_2
liquidarsi come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n.° 55/2014
(come aggiornati dal D.M. n.° 147/2022) per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto D.M. n.° 55/2014.
Nello specifico, le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate per entrambe le cause,
mentre per l'attività successiva alla riunione, deve essere applicato l'aumento di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. n.° 55/2014 per le fasi di trattazione (per il primo grado) e di decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da su quello principale proposto Parte_1
da , in qualità di amministratore di sostegno di e su CP_1 Controparte_2
quello incidentale proposto da , disattesa ogni contraria istanza ed Parte_3
eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale di ed in parziale Parte_1
riforma della sentenza, condanna alla restituzione a favore di Parte_1 , della minor somma di € 41.875,51, oltre interessi legali dalla data Parte_3
della domanda giudiziale al saldo;
- in parziale accoglimento degli appelli principali e in parziale riforma della sentenza,
accertata la responsabilità concorrente di e di Parte_1 Controparte_2
nella realizzazione della difformità indicata in parte motiva, condanna Parte_1
e , in qualità di amministratore di sostegno di , in
[...] CP_1 Controparte_2
solido, a demolire solo la parte di immobile realizzata in sopraelevazione e a ricostruire l'opera in conformità al progetto e al titolo abilitativo, nel rispetto delle leges artis e nei limiti dello stato di avanzamento raggiunto alla data di consegna del 17.12.2013;
- rigetta l'appello incidentale promosso da;
Parte_3
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- in ragione della reciproca soccombenza, compensa tra le parti, per metà, le spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 33.311,50 (importo maggiorato comprensivo degli aumenti per le fasi istruttoria e decisionale), di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed €
6.164,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 23.369,40 (importo maggiorato comprensivo degli aumenti per la fase decisionale), di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna e , in qualità di amministratore di Parte_1 CP_1
sostegno di , in solido, a rifondere ad la restante Controparte_2 Parte_3
metà delle spese di lite. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente est.
EP RA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP RA Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn.° 886/2023 R.G. e 923/2023 R.G., poste in
decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025 e promosse d a
già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Sig.
[...] P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giuliano Tropea e
[...]
LV NA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scaffidi Abbate
Francesco in Brescia, via XX Settembre, 66, come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE nella causa R.G. n.° 886/2023
APPELLATA nella causa R.G. n.° 923/2023 c o n t r o
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._1
dall'avv. Germana Pizzagalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 22, giusta delega separata e allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
, in qualità di amministratore di sostegno di CP_1 [...]
, rappresentato e difeso, sia congiuntamente, sia disgiuntamente tra loro, CP_2
dall'avv. Fulvio De Lucia e dall'avv. Vittorio Rodeschini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cesare Alberti in Brescia, via XX Settembre n. 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO nella causa R.G. n.° 886/2023
APPELLANTE nella causa R.G. n.° 923/2023
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile, n.
410/2023, pubblicata il 1.3.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
Con riferimento alla causa R.G. n.° 886/2023:
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza
del Tribunale di Bergamo, II Sezione Civile, nr. 410/2023 pubblicata il 01/03/2023, non
notificata, così giudicare: NEL MERITO: - riformare la sentenza impugnata e, in
accoglimento dei motivi proposti, respingere le domande avanzate nei riguardi della da parte del sig. di condanna a rimediare ai Parte_1 Parte_3
vizi e difetti e le difformità contestate e a risarcire i rilevanti danni derivanti, essendo
l'attore decaduto per decorso del termine e/o comunque per non avere provato di averlo
rispettato relativamente all'azione ex art. 1669, primo comma, c.c. con riferimento alle
difformità urbanistiche e comunque per avere conosciuto, richiesto e ordinato,
assumendosene contrattualmente la responsabilità, di eseguire l'opera con gli abusi,
solo tardivamente contestati;
- riformare la sentenza al capo primo, eliminando
dall'importo da pagare da parte dell'impresa al sig. la Pt_1 Parte_3
somma di €. 17.971,56, corrispondente al costo del nolo gru contrattualmente dovuto
all'impresa; - riformare la sentenza in punto spese legali e di consulenza d'ufficio,
compensando - quantomeno parzialmente - quelle liquidate nel giudizio di primo grado,
atteso che la richiesta riforma della pronuncia comporta una reciproca soccombenza
relativamente alle domande avanzate nel giudizio di primo grado. In ogni caso,
riformarsi la pronuncia di condanna della scrivente alla rifusione a favore di
[...]
dei costi di c.t.p. in quanto eccessivi (quasi tripli) rispetto a quelli Parte_3
riconosciuti ai consulenti d'ufficio, sia della fase di accertamento preventivo che di
giudizio e, dunque, da ridursi. - rigettarsi la domanda di appello incidentale formulata
dal sig. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: - nel denegato Parte_3
caso di mancato accoglimento dei motivi avanzati in via principale, accertare le
differenti quote di responsabilità del D.L., arch. e della scrivente Controparte_2
impresa e per l'effetto condannare l'arch. a rimborsare alla Controparte_2 [...]
tutti i costi che la stessa dovesse essere condannata a sopportare per la Parte_1
demolizione e ricostruzione del fabbricato per cui è controversia di proprietà del sig. eccedenti la quota che venisse accertata di responsabilità della Parte_3
scrivente nella causazione del danno e comunque in misura non superiore a
269,24/798,83. IN OGNI CASO: - con vittoria delle spese di lite della presente fase del
giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Consapevoli che le doglianze di merito dell'appellante
richiedono un riesame dell'elaborato peritale del C.T.U., benché la nostra analisi risulti
sufficientemente chiara e dettagliata nonché basata su elementi agli atti del giudizio
(perizia ing. e relativi allegati), valuti la Corte se disporre un rinnovo della perizia Per_1
in ordine alle difformità edilizie. Nel deprecato caso in cui la Corte non ritenesse di
accogliere le domande avanzata in via principale dall'appellante, disporre la
rinnovazione o il supplemento della CTU, per i necessari accertamenti conseguenti alla
definizione e calcolo delle quote di responsabilità dell'impresa e del progettista e D.L.
arch. . Controparte_2
Dell'appellata Parte_1
Con riferimento alla causa R.G. n.° 923/2023:
“IN VIA PRINCIPALE: - respingersi la domanda proposta dall'arch. Controparte_2
in via principale di accertamento e declaratoria di responsabilità in pari quota
dell'impresa e del tecnico nella causazione del danno al committente per la
realizzazione del muro in cemento armato oggetto del progetto in variante
dell'8.07.2011, depositato in Comune il 4.08.2011, e della conseguente richiesta di
condanna della a tenere indenne l'architetto per quanto dovesse Parte_1
pagare a tale titolo. - rigettarsi altresì la domanda di appello incidentale formulata dal
sig. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari del Parte_3
presente giudizio”. Dell'appellato e appellante incidentale . Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria richiesta, istanza
ed eccezione, così giudicare NEL MERITO: - respingere l'appello proposto
dall' ora in quanto Parte_2 Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente,
confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n. 410/2023 pubblicata il
01/03/2023 nelle cause riunite n. 6591/2017 + 7953/2017 R.G sui punti impugnati
dall' ora e in particolare Parte_2 Parte_1
confermare la condanna dell' (ora Parte_2 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore e dell'arch. Parte_1 CP_2
al pagamento delle somme rispettivamente liquidate a loro carico e confermare
[...]
la condanna degli stessi in solido a eliminare le difformità urbanistiche – indicate in
parte motiva della sentenza – dell'immobile sito in Curnasco di Treviolo (BG) Via
Bergamo n. 15/A, foglio 4 mapp. 3426, di proprietà di , mediante Parte_3
demolizione dell'opera, e alla ricostruzione dell'opera stessa in conformità al progetto
e al titolo abilitativo, nel rispetto delle leges artis e nei limiti dello stato di avanzamento
raggiunto alla data di consegna del17/12/2013 oppure condannare i medesimi
[...]
(ora , in persona dei legali Parte_2 Parte_1
rappresentanti pro-tempore, e l'arch. in solido, a risarcire per Controparte_2
equivalente i danni conseguenti e correlati alle suddette difformità urbanistiche, nella
somma che sarà accertata, eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre
interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria, come da domande formulate da
(domanda n. 5 atto di citazione, memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, cpc e Parte_3 precisazione delle conclusioni 1° grado); - respingere l'appello proposto dall'arch.
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa Controparte_2
e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 410/2023
pubblicata il 01/03/2023 nelle cause riunite n. 6591/2017 + 7953/2017 R.G sui punti
impugnati dall'arch. e in particolare confermare la condanna Controparte_2
dell' (ora in persona dei Parte_2 Parte_1
legali rappresentanti pro-tempore e dell'arch. al pagamento delle Controparte_2
somme rispettivamente liquidate a loro carico e confermare la condanna degli stessi in
solido a eliminare le difformità urbanistiche – indicate in parte motiva della sentenza –
dell'immobile sito in Curnasco di Treviolo (BG) Via Bergamo n. 15/A, foglio 4 mapp.
3426, di proprietà di , mediante demolizione dell'opera, e alla Parte_3
ricostruzione dell'opera stessa in conformità al progetto e al titolo abilitativo, nel
rispetto delle leges artis e nei limiti dello stato di avanzamento raggiunto alla data di
consegna del 17/12/2013 oppure condannare i medesimi Parte_2
(ora , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e
[...] Parte_1
l'arch. in solido a risarcire per equivalente i danni conseguenti e Controparte_2
correlati alle suddette difformità urbanistiche, nella somma che sarà accertata,
eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 c.c. e
rivalutazione monetaria, come da domande formulate da domanda n. 5 atto Parte_3
di citazione, memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, cpc e precisazione delle conclusioni 1°
grado); - riformare la sentenza suddetta nel Punto 10) delle motivazioni (pag. 32 e 33
della sentenza) e correlato punto del dispositivo (quarta proposizione) nella parte in cui
statuisce che “rigetta tutte le ulteriori domande formulate dalle parti” per la parte riferita alle domande svolte da (domanda n. 6 atto di citazione, memoria n. Parte_3
1 ex art. 183, co. 6, cpc e precisazione delle conclusioni 1° grado) e per l'effetto,
accertati gli ulteriori danni subiti da per immobilizzazione Parte_3
finanziaria di capitale (€ 120.285,93) e pagamento di maggiori imposte (€ 59.813,00 +
€ 7.484,00 nell'anno 2024), per un totale quantificato a oggi nell'importo di €
187.582,93 o nella diversa somma che emergerà in corso di causa, e accertata la
responsabilità dell (ora , in Parte_2 Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e dell'arch. per tali Controparte_2
danni, condannare l' (ora , in Parte_2 Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro-tempore, e l'arch. in solido a Controparte_2
risarcire a detti danni quantificati a oggi nell'importo di € Parte_3
187.582,93 o nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria. - con conferma della
condanna dei convenuti e arch. al pagamento delle Parte_2 Controparte_2
spese legali e tecniche del giudizio di primo grado e con vittoria di competenze del
presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri di legge”.
Dell'appellato quale amministratore di sostegno di CP_1 Controparte_2
Con riferimento alla causa R.G. n.° 886/2023”:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Brescia, ogni contraria domanda, deduzione ed
eccezione reietta, così GIUDICARE − Nel merito, rigettarsi l'appello della
[...]
relativamente alle seguenti domande: A. “riformare la sentenza Parte_1
impugnata e, in accoglimento dei motivi proposti, respingere le domande avanzate nei
riguardi della da parte del sig. di condanna Parte_1 Parte_3 della scrivente a rimediare ai vizi e difetti e le difformità contestate e a risarcire i
rilevanti danni derivanti essendo l'attore decaduto per decorso del termine e/o
comunque per non avere provato di averlo rispettato relativamente all'azione ex art.
1669, primo comma, c.c. con riferimento alle difformità urbanistiche…”; B. “riformare
la sentenza in punto spese legali e di consulenza d'ufficio…”; C. “nel denegato caso di
mancato accoglimento dei motivi avanzati in via principale, accertare le differenti quote
di responsabilità del D.L., arch. e della scrivente impresa e per Controparte_2
l'effetto condannare l'arch. a rimborsare alla Controparte_2 Parte_1
tutti i costi che la stessa dovesse essere condannata a sopportare per la demolizione e
ricostruzione del fabbricato per cui è controversia di proprietà del sig.
[...]
eccedenti la quota che venisse accertata di responsabilità della scrivente Parte_3
nella causazione del danno e comunque in misura non superiore a 269,24/798,83.”. −
In via istruttoria, respingersi l'istanza dell'appellante di ammissione di una nuova
consulenza tecnica d'ufficio. − In ogni caso, spese di causa rifuse”.
Dell'appellante , quale amministratore di sostegno di CP_1 [...]
. CP_2
Con riferimento alla causa R.G. n.° 923/2023:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Brescia, ogni contraria domanda, deduzione ed
eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 410 dell'1/3/2023, pronunciata dal
Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice unico dott.ssa Chiara Mazzoni, nelle
cause riunite n. 6591/2017 di R.G. e n. 7593/2017 di R.G., non notificata, e più
precisamente dei capi 2, 3, 5, 6, 7 ed 8 (1) della medesima, così GIUDICARE − nel
merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorrente, per pari quota, della nella causazione del danno patito dal signor Parte_1 [...]
per la realizzazione del muro in cemento armato oggetto del progetto in Parte_3
variante dell'8/7/2011, depositato in Comune il 4/8/2011, la cui costruzione ha
comportato un ingiustificato aggravio di costi per Euro 12.000,00. Per l'effetto,
condannarsi, la a sollevare e tenere indenne l'arch. Parte_1 CP_2
da qualunque eventuale condanna al risarcimento dei danni patiti dal signor
[...]
e condannarsi la stessa a rimborsare all'arch. Parte_3 Controparte_2
quanto dovesse pagare al predetto titolo;
− nel merito, sempre in via principale,
respingersi la domanda del signor di condanna dell'arch. Parte_3
in solido con la al risarcimento in forma Controparte_2 Parte_1
specifica e, in via subordinata, al risarcimento per equivalente, con riferimento alle
difformità urbanistiche a loro imputate, per avere, egli, ordinato dette difformità; − nel
merito, sempre in via principale, respingersi la domanda del signor di Parte_3
condanna dell'arch. in solido con la al risarcimento in CP_2 Parte_1
forma specifica e, in via subordinata, al risarcimento per equivalente, con riferimento
alle difformità urbanistiche a loro imputate, in considerazione della dichiarazione di
esonero da responsabilità resa dallo stesso signor con il verbale del Parte_3
17/12/2013; − nel merito, in via subordinata, confermata la responsabilità solidale
della accertarsi che il signor ha tenuto una Parte_1 Parte_3
condotta dolosa o gravemente colposa, concorrendo alla determinazione dei danni
asseritamente derivati da difformità urbanistiche e, per l'effetto, ridursi ex art. 1227
c.c. la condanna a carico dell'arch. nella misura che sarà ritenuta di Controparte_2
giustizia; − in ogni caso, respingersi le domande del signor di Parte_3 condanna dell'arch. in solido con la Controparte_2 Parte_1
all'integrale rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado, delle spese legali
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dei costi per l'attività resa dai di lui consulenti
tecnici di parte nel processo di primo grado, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed
anteriormente all'instaurazione del giudizio;
− in ogni caso, condannarsi lo stesso
signor al rimborso in favore dell'arch. di spese e Parte_3 Controparte_2
compensi del presente giudizio ed almeno parzialmente del giudizio di primo grado e
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ivi compreso il rimborso spese generali, e degli
accessori di legge ed al pagamento almeno parziale delle spese liquidate al C.T.U. ing.
Relativamente alla domanda di appello incidentale formulata dal signor Per_1 [...]
sia nella propria comparsa di costituzione nella causa n. 886/2023 (ivi, Parte_3
pagg. 41 e seguente), sia nella propria comparsa di costituzione nella causa n. 923/2023
(ivi, pagg. 34 e seguente), l'arch. CHIEDE che essa venga rigettata, Controparte_2
con spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.7.2017, citava Controparte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, , introducendo la causa Parte_3
R.G. n.° 6591/2017, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di € 41.134,85, quale saldo dei compensi maturati per attività di progettazione e direzione lavori, svolti presso il cantiere commissionato dallo stesso per la costruzione di un'abitazione unifamiliare su un terreno di sua Parte_3
proprietà in Treviolo, località Curnasco (BG).
In particolare, le parti deducevano che: - affidava la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento Parte_3
della sicurezza e le pratiche catastali all'arch. (con disciplinare Controparte_2
d'incarico del 16.12.2009);
- predisponeva i titoli edilizi, il contratto d'appalto, il suo capitolato speciale e il CP_2
computo metrico estimativo, sottoscritti in data 9.08.2010 dal committente Parte_3
e dall'appaltatrice
[...] Parte_2
- i lavori condotti dall' iniziavano l'1.9.2010 e venivano sospesi (senza Parte_2
più essere ripresi) il 30.4.2012 su decisione del committente, che intendeva valutare come procedere al completamento dell'opera. Dopo la sospensione, né l'architetto, né
l'impresa sollecitavano la ripresa dei lavori o formalizzavano l'interruzione, né
provvedevano alla verifica e messa in sicurezza del cantiere o alla richiesta di proroga del permesso di costruire;
nello specifico, procedeva ad accatastare Controparte_2
l'immobile quale edificio “in corso di costruzione”.
- in data 17.12.2013 sottoscriveva, su impulso di , Parte_3 Controparte_2
un verbale di “presa in consegna” dell'immobile, ivi descritto come “edificio
residenziale unifamiliare al rustico”, con cui si attestava l'assenza di vizi e si esoneravano e l' da responsabilità sul cantiere;
Controparte_2 Parte_2
- in data 16.12.2013, l'impresa menzionata emetteva la fattura n.° 51/2013, su conteggio predisposto da , regolarmente pagata dal committente;
Controparte_2
- in data 2.1.2014, presentava una nota a saldo dei propri compensi, Controparte_2
che il committente contestava, ritenendola eccessiva e ingiustificata.
- Con lettera del 22.04.2015, indirizzata, sia all' sia a , Parte_2 Controparte_2
lamentava di essere stato lasciato privo di assistenza e di aver Parte_3 riscontrato errori contabili, vizi costruttivi e difformità urbanistiche (così come evidenziati nella relazione dell'ing. da lui incaricato della verifica) e Per_2
promuoveva dinanzi al Tribunale di Bergamo il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n.° 2056/2016), in cui il C.T.U. accertava la presenza di errori contabili, nonché di gravi vizi e difetti nei lavori.
Nella causa R.G. n.° 6591/2017, instaurata da per il saldo dei Controparte_2
compensi, si costituiva , richiamando il procedimento di A.T.P. Parte_3
esperito e deducendo di aver, a sua volta, instaurato dinanzi al Tribunale di Bergamo il giudizio R.G. n. 7953/2017, nei confronti dello stesso e dell' Controparte_2 Pt_2
avente ad oggetto la ripetizione di pagamenti indebiti a favore di quest'ultima,
[...]
la condanna all'eliminazione di difetti e vizi dell'immobile edificato o al risarcimento dei costi per le opere rimediali, nonché la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti, degli altri danni dovuti alle difformità urbanistiche dell'immobile e degli ulteriori danni patrimoniali (per immobilizzazione di capitali e maggiori imposte).
Nel suddetto procedimento, si costituivano e l' Controparte_2 Parte_2
reciprocamente chiamandosi quali terzi in manleva. L'impresa proponeva domanda riconvenzionale contro , chiedendone la condanna al pagamento di Parte_3
€ 56.282,17, corrispondenti a somme erroneamente non addebitate, oneri di sicurezza,
costi di costruzione di un ponteggio e di parte del rivestimento dell'immobile.
I procedimenti venivano riuniti e veniva disposta altresì l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n.° 2056/2016 conclusosi con il deposito della
C.T.U.
Le cause venivano istruite mediante l'escussione di testimoni, nonché l'esperimento di un'ulteriore C.T.U., la quale, rilevava che, su disposizione dell'arch. era stato CP_2
costruito un muro in cemento armato non realizzabile né dal punto di vista urbanistico-
edilizio, né da quello civilistico, con un costo ingiustificato di € 12.000,00. Inoltre,
riscontrava varie difformità urbanistiche: l'edificio era stato spostato rispetto alla posizione autorizzata e presentava una volumetria superiore a quella consentita e un'altezza eccedente rispetto ai limiti previsti.
Con sentenza n.° 410/2023, pubblicata in data 1.3.2023, il Tribunale:
- accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata nei confronti dell' Pt_2
condannandola per l'effetto alla restituzione in favore di
[...] Parte_3
della somma di € 59.847,07, così determinata: € 41.193,51 per l'errata contabilizzazione delle opere (come rilevato da entrambi i consulenti nominati nelle rispettive C.T.U.) ed
€ 18.653,56 per ulteriori addebiti ingiustificati (quali i maggiori oneri per il noleggio gru e per l'acqua);
- escludeva la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. nei confronti di
[...]
, in qualità di soggetto contrattualmente obbligato a curare la contabilità del CP_2
cantiere, poiché parte attrice non aveva allegato né provato di aver subito un pregiudizio autonomo e distinto dalle somme già riconosciute come indebitamente versate all'impresa edile, con il rischio, ove si ragionasse diversamente, di condannare, in via non solidale, due soggetti diversi al pagamento della medesima somma, con conseguente ingiustificato arricchimento del creditore;
- accertava la sussistenza delle difformità urbanistiche, così come rilevate dai C.T.U.,
ravvisando una concorrente responsabilità in capo all' quale esecutrice Parte_2
delle opere ed a , quale direttore dei lavori, per violazione delle regole Controparte_2 tecniche e mancanza di adeguata vigilanza e coordinamento e per l'effetto, accoglieva la domanda di risarcimento in forma specifica, avanzata da , con Parte_3
conseguente condanna dell' e di , in solido, ad Parte_2 Controparte_2
eliminare le suddette difformità, mediante demolizione dell'opera e alla ricostruzione della stessa in conformità al progetto ed al titolo abilitativo, nel rispetto delle regole dell'arte e dello stato di avanzamento alla data del 17.12.2013; non accoglieva l'assunto difensivo volto a configurare un concorso di colpa del committente, non emergendo elementi istruttori idonei a dimostrare una sua corresponsabilità;
- in forza del predetto ordine di demolizione, ritenevao assorbite tutte le ulteriori doglianze di relative ad altri gravi vizi e difetti dell'opera, fatta Parte_3
eccezione per quella concernente il muro in cemento armato sito nel giardino (oggetto di variante del 4.8.2011), la cui non realizzabilità, era stata confermata dai C.T.U. e riconducibile a negligenza progettuale dell'arch. . Tale condotta aveva Controparte_2
comportato un aggravio di spesa stimato in € 12.000,00 e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore di , della suddetta somma;
Controparte_2 Parte_3
- rigettava le ulteriori domande formulate dalle parti, incluse quella riconvenzionale formulata dall' e quella avanzata da di risarcimento Parte_2 Parte_3
degli ulteriori danni patrimoniali subiti, relativi alla lamentata immobilizzazione di capitale e alle imposte pagate in misura superiore, in difetto di specifica allegazione e prova, nonché in ragione del fatto pacifico che l'interruzione dei lavori in data 30.4.2012
è riconducibile a scelta del medesimo e che non risulta allegata alcuna volontà da parte del committente di riavviare i lavori né tantomeno un'inerzia degli stessi convenuti;
- condannava l' e , in solido, alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_2 di delle spese di lite, delle spese del procedimento ex art. 696-bis Parte_3
c.p.c. ed anche dei costi di C.T.P.; ha posto le spese di C.T.U. a carico dell' Pt_2
e di nella misura del 50% ciascuno.
[...] Controparte_2
Avverso detta decisione proponeva appello chiedendo l'integrale Parte_1
riforma della stessa e la sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituivano in giudizio e , il quale interponeva Controparte_2 Parte_3
a propria volta appello incidentale, chiedendo anch'egli la riforma della sentenza nella parte in cui aveva rigettato tutte le altre domande formulate dalle parti ed in particolare,
la sua domanda di condanna in solido dell' e di al Parte_2 Controparte_2
risarcimento degli ulteriori danni asseritamente subiti per immobilizzazione finanziaria di capitale e per pagamento di maggiori imposte.
Immediatamente dopo la notifica dell'atto d'appello di in data Parte_4
29.9.2023, lo stesso impugnava , con atto di citazione notificato in CP_2 CP_2
data 2.10.2023, la medesima sentenza.
In tale nuovo giudizio, entrambi gli appellati ( e Parte_1 Parte_3
) si costituivano e rinnovava, in via di appello incidentale,
[...] Parte_3
la domanda di riforma del capo quarto della sentenza appellata, relativamente agli ulteriori danni patrimoniali patiti per immobilizzazione finanziaria e maggiori imposte.
La Corte, in composizione collegiale, con ordinanza del 10.1.2024, sospendeva la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e con ordinanza in pari data,
disponeva la riunione delle due cause connesse.
La causa era rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 5.3.2025, una volta decorsi i termini per le difese finali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di già Parte_1 Parte_2
(R.G. n.° 886/2023).
[...]
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. dell'azione proposta da Parte_3
con riferimento alle difformità urbanistiche, per mancato rispetto del termine di un anno dalla loro scoperta.
Il primo giudice, ha respinto l'eccezione ritenendo che i gravi vizi de quibus non fossero di immediata percezione, con la conseguente impossibilità di far coincidere la data di scoperta delle difformità con quella di consegna dell'opera (17.12.2013) e che l'
[...]
non avesse dedotto o provato elementi contrari anteriori. Parte_4
In particolare, l'appellante deduce che la ricostruzione del Tribunale circa la non immediata percettibilità dei vizi, possa ritenersi condivisibile solo con riferimento a taluni difetti di natura tecnica (ad esempio, il convogliamento delle acque di drenaggio o l'errata esecuzione delle aerazioni dei vespai). Diversa sarebbe la situazione riguardante le difformità urbanistiche, le quali sarebbero risultate macroscopiche e facilmente rilevabili, anche da un committente privo di competenze tecniche specifiche.
Infatti, dalla C.T.U. emerge che il fabbricato sarebbe stato spostato rispetto al progetto di m. 4,26 verso sud-ovest e m. 1,36 verso nord-ovest (alterando in maniera visibile l'assetto planimetrico) e il piano interrato, anziché restare totalmente sotterraneo,
sarebbe risultato rialzato e visibile, emergendo dal terreno per ben 1,11 m. Di
conseguenza, se anche fosse stato ignaro di questa difformità, ne Parte_3
sarebbe sicuramente venuto a conoscenza quantomeno dal 23.05.2011 (data in cui il direttore dei lavori avrebbe scattato una fotografia del dislivello, che fa parte di quelle prodotte in sede di a.t.p.).
Invece, la denuncia delle difformità edilizie sarebbe giunta all' solo Parte_2
oltre cinque anni dopo la realizzazione del piano autorimesse emergente dal suolo, quasi tre anni dopo la riconsegna del cantiere e più di un anno dopo, l'ispezione approfondita dell'opera e dei relativi elaborati da parte del consulente tecnico di . Parte_3
A ciò, parte appellante aggiunge che il Tribunale, nel ritenere che l' Parte_4
non abbia dedotto né provato elementi contrari in ordine alla tempestività della denuncia, avrebbe invertito l'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c., posto che grava sull'attore l'onere di provare di aver denunciato i gravi difetti entro un anno dalla scoperta, essendo la denuncia condizione di proponibilità dell'azione. Nella specie,
non avrebbe assolto a tale onere, limitandosi ad allegare la giovane età e Parte_3
l'inesperienza, elementi generici e non idonei a dimostrare l'ignoranza del vizio, che,
costituito dall'emersione del piano interrato dal suolo per cm. 111, sarebbe stato peraltro oggettivamente macroscopico ed immediatamente percepibile.
Con il secondo motivo, lamenta che la sentenza del Tribunale risulti viziata nella parte in cui ha condannato l' , in solido, ad eliminare le Parte_5 Controparte_2
difformità urbanistiche, mediante demolizione dell'opera e ricostruzione della stessa.
Pur non condividendo tutti i rilievi del C.T.U., l'appellante si sofferma sulla circostanza pacifica che l'edificio, sia stato realizzato con volumetria superiore a quella consentita dal PGT, distinguendo tra una difformità sanabile, ossia lo spostamento del fabbricato sul lotto (che può essere regolarizzata) ed una insanabile, ossia l'eccesso di cubatura,
che impone la rimozione parziale del manufatto. Tuttavia, per ciò che concerne i piani fuori terra (piano terra e primo piano), le maggiori volumetrie deriverebbero da errori di calcolo del progettista (che Controparte_2
avrebbe applicato criteri scorretti nel computo dei volumi), dei quali l'impresa non potrebbe essere ritenuta responsabile, non avendo alcun ruolo, né competenze per verificarli. Diverso, invece, sarebbe il caso del piano interrato: qui l'aumento volumetrico sarebbe stato deciso e voluto dal committente che avrebbe Parte_3
sottoscritto varianti non corrispondenti alla realtà, pienamente consapevole della sopraelevazione dell'interrato, da lui stesso richiesta. L'appellante, in buona sostanza,
sostiene che la responsabilità nei confronti del committente, non possa ricadere sull'appaltatore, che abbia agito come mero esecutore fedele delle direttive ricevute,
senza trarre alcun vantaggio dall'abuso edilizio.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, censura la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha escluso un concorso di nella realizzazione delle Parte_3
difformità e ha respinto la domanda di manleva formulata dall' contro Parte_2
. Controparte_2
L'appellante deduce che risulterebbe dimostrato da indizi gravi, precisi e concordanti che l'elevazione del piano interrato fuori terra sarebbe stata voluta dallo stesso che dovrebbe, quindi, assumersi direttamente la responsabilità dell'abuso. Parte_3
Quanto alla posizione dell'architetto , il Tribunale ha ritenuto non Controparte_2
configurabile una diversa efficienza causale delle loro condotte nella determinazione dei danni (e, di conseguenza, l'impossibilità di determinare una ripartizione pro quota delle rispettive responsabilità), ma la maggiore cubatura complessiva deriverebbe per 538,48
mc dal piano interrato e per 260,35 mc dai piani terreno e primo. Per l'interrato, in mancanza di riconoscimento della responsabilità esclusiva del committente, si potrebbe ipotizzare una ripartizione al 50% tra impresa e progettista;
per i piani fuori terra, invece,
la responsabilità sarebbe interamente dell'architetto avendo questi commesso CP_2
errori di calcolo.
Con il quarto motivo, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l' alla restituzione in favore di della somma di € Parte_2 Parte_3
17.971,56, per i costi di noleggio della gru sostenuti durante la sospensione dei lavori disposta dal committente.
L'appellante sostiene che la suddetta sospensione, durata un anno e otto mesi, non possa essere qualificata come “breve” ai sensi della previsione contrattuale richiamata dal giudice, a mente della quale l'appaltatore non avrebbe avuto diritto a indennizzi di alcun genere se la direzione dei lavori avesse sospeso i lavori per “tempi brevi”.
Aggiunge poi che i costi del nolo sarebbero stati effettivamente sostenuti dall'impresa,
che, non conoscendo la durata della sospensione e non essendovi stata né risoluzione del contratto né ordini di smobilitare il cantiere, era tenuta a mantenere la gru per garantire la ripresa immediata dei lavori.
Con il quinto motivo, lamenta l'erronea liquidazione delle spese legali e tecniche del giudizio di primo grado, che andrebbero compensate, quantomeno parzialmente, in considerazione della reciproca soccombenza e della possibile riforma della sentenza.
L'appellante deduce, inoltre, che i costi di C.T.P. da rimborsare a favore di Parte_3
sarebbero eccessivi e sproporzionati perché quasi tripli rispetto a quelli liquidati
[...]
ai C.T.U. nelle varie fasi.
Appello principale di (R.G. n.° 923/2023). Controparte_2 Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto unico responsabile della costruzione di un muro in cemento armato Controparte_2
non edificabile, perché in violazione delle distanze legali e dei regolamenti edilizi (con un aggravio di costi pari a d €12.000,00), limitandosi a richiamare acriticamente le conclusioni della C.T.U..
Al contrario, l'appellante sostiene che anche l' dovrebbe ritenersi Parte_2
corresponsabile, poiché l'appaltatore avrebbe l'obbligo di verificare la correttezza del progetto e delle istruzioni ricevute e, in caso di evidenti errori, di manifestare il proprio dissenso.
Nel caso concreto, l'impresa, pur non potendo ignorare la violazione delle distanze legali, non avrebbe contestato le direttive ricevute, dovendo quindi rispondere del danno in misura pari al 50%.
Con il secondo motivo, censura la sentenza in punto di attribuzione a Controparte_2
della responsabilità per le accertate difformità urbanistiche con conseguente sua condanna, in solido con l' ad eliminare le difformità urbanistiche. Parte_2
L'appellante contesta la ricostruzione del Tribunale, che sarebbe incorso in una lacuna motivazionale, non avendo esaminato l'ipotesi della responsabilità esclusiva del committente, benché, sollevata e discussa in primo grado, sulla base dell'assunto per cui i vizi dell'opera non sarebbero stati percepibili dal committente senza specifiche cognizioni tecniche.
La sentenza di primo grado ha attribuito a gravi errori di vigilanza e Controparte_2
difetti di supervisione nella direzione lavori, tali da giustificare la demolizione del manufatto ed ha ravvisato la corresponsabilità dell' ex art. 1669 c.c.. Parte_2 Tuttavia, secondo l'appellante, ciò sarebbe inverosimile: le difformità (traslazione dell'edificio, aumento di volumetria e altezze, trasformazione del piano interrato in seminterrato, con conseguente creazione di un terzo piano fuori terra) erano macroscopiche e facilmente riconoscibili, quindi non attribuibili a mera negligenza del direttore dei lavori o dell'appaltatore.
Pertanto, non si tratterebbe di errori tecnici, ma di scelte consapevoli del committente
, come dimostrato dalle testimonianze, per ottenere un vantaggio in Parte_3
termini di maggiore volumetria e possibilità di edificare un secondo fabbricato. Di
conseguenza, architetto e impresa avrebbero agito come meri esecutori delle direttive del committente, con impossibilità di imputare loro alcuna responsabilità.
Con il terzo motivo, proposto in via cumulativa o alternativa al secondo, censura il medesimo capo della sentenza, oggetto del secondo motivo di appello, lamentando che il Tribunale abbia omesso di esaminare e pronunciarsi sulla sottoscrizione, da parte di
, in data 17.12.2013 di un verbale di accettazione dell'opera senza Parte_3
riserve, che, unitamente alla sua prolungata inerzia dopo la presa in consegna,
integrerebbero accettazione tacita dell'opera stessa ai sensi degli artt. 1665 e/o 2226 c.c.
e rinuncia a future contestazioni.
Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si duole nuovamente del medesimo capo della sentenza, sostenendo che il danneggiato può essere l'unico responsabile del fatto che gli ha procurato danno, oppure avervi concorso, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ex art. 1227 c.c..
Nel caso concreto, prove e testimonianze (tra cui l'ammissione dell' e Parte_2
le dichiarazioni del teste ) dimostrerebbero che sia stato lo stesso Tes_1 ad ordinare all'impresa di realizzare il fabbricato in deroga al Parte_3
progetto approvato, traendo vantaggio dalle difformità.
Di conseguenza, la condotta del committente avrebbe interrotto o, quantomeno,
attenuato il nesso di causalità tra eventuali mancanze del direttore dei lavori e i danni lamentati, fermo restando il concorso di responsabilità dell'Impresa tenuta Pt_1
comunque a verificare le istruzioni ricevute e a dissentire, se palesemente errate.
Appello incidentale di (R.G. n.° 886/2023 e R.G. n.° 923/2023). Parte_3
Con un unico motivo, contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento formulata da per i danni patrimoniali subiti per Parte_3
l'immobilizzazione finanziaria del capitale investito pari ad € 1.328.060,91 (a causa dell'impossibilità di completare l'opera) e per il maggior carico fiscale derivante dalle imposte più elevate dovute all'accatastamento dell'immobile come “rustico” anziché
come abitazione principale, quantificato in circa € 67.000,00.
L'appellante incidentale deduce che la motivazione del giudice sia errata e contraddittoria perché non considererebbe che tali danni sarebbero stati espressamente documentati e provati – unitamente al nesso causale tra le condotte inadempienti dell'impresa e dell'architetto e i suddetti danni – né terrebbe conto del Pt_1 CP_2
fatto che l'opera non sia mai stata utilizzabile a causa delle gravi difformità edilizie accertate, sfociate nella condanna alla demolizione e ricostruzione.
-----------------
Il primo motivo dell'appello principale di è infondato. Parte_1
L'appellante sostiene che il committente sarebbe decaduto Parte_3
dall'azione ex art. 1669 c.c. per tardività della denuncia dei vizi. Tale assunto non può essere condiviso da Collegio.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il termine annuale di decadenza decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza effettiva e completa dei gravi difetti, tale da consentirgli una consapevole denuncia (cfr.
Cass. civ., sez. II, 22/2/2018, n.° 4317; Cass. civ., sez. II, 5/12/2017, n.° 29090; Cass.
civ., sez. II, 26/7/2012, n.° 13208).
È stato più volte affermato che, ai fini della decorrenza del termine, non è sufficiente un mero sospetto o una conoscenza approssimativa, ma occorre la certezza obiettiva del vizio, la quale, nei casi tecnicamente complessi, si acquisisce di regola solo tramite accertamento tecnico (cfr. Cass. civ., sez. II, 4/8/2017, n.° 19472; Cass. civ., sez. II,
30/5/2013, n.° 13602).
Nella specie, infatti, il dies a quo va individuato nella data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ovvero il
23.11.2016, giacché solo con tale atto, ha avuto piena contezza delle Parte_3
difformità urbanistiche e dei gravi difetti costruttivi.
Poiché la sua denuncia risale al 22.4.2015, essa è da ritenersi tempestiva, essendo intervenuta ben entro il termine annuale.
A nulla rileva l'argomento dell'appellante secondo cui avrebbe potuto o Parte_3
dovuto rendersi conto personalmente delle difformità urbanistiche. Tale rilievo è privo di pregio.
Come già esattamente osservato dal primo giudice, la parte appellante si limita a mere supposizioni sulle conoscenze e intenzioni di senza offrire prova alcuna. Parte_3
Le fotografie prodotte non dimostrano nulla in tal senso, né rileva la circostanza che il committente abbia frequentato il cantiere: la presenza fisica, non comporta la capacità
di riconoscere irregolarità urbanistiche e difformità edilizie, che richiedono valutazioni tecniche altamente specialistiche.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la denuncia tempestiva:
, infatti, ha assolto il proprio onere denunciando i vizi non appena ne Parte_3
ha avuto effettiva conoscenza, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
In punto di accertamento della responsabilità per le accertate difformità urbanistiche per cui è causa, l'appello principale di e quello principale di Parte_1 CP_1
, in qualità di amministratore di sostegno di , afferendo a
[...] Controparte_2
questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione unitaria.
In particolare, il secondo e il terzo motivo, proposto in via subordinata, dell'appello
principale promosso dell'impresa nonché il secondo e il Parte_1
quarto motivo, proposto anch'esso in via subordinata, dell'appello principale di
, in qualità di amministratore di sostegno di , sono CP_1 Controparte_2
da ritenersi infondati.
Occorre, in primo luogo, distinguere tra la difformità consistente nello spostamento del fabbricato sul lotto e quella costituita dall'aumento di volumetria mediante sopraelevazione.
Quanto al primo profilo, è emerso dall'istruttoria ed, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi, che lo spostamento del fabbricato rispetto all'ubicazione prevista nel progetto originario è avvenuto con il consenso del committente, il quale era pienamente consapevole della diversa collocazione dell'opera. Diversamente, con riguardo all'accertata violazione di cubatura – consistente nella realizzazione di un piano ulteriore in sopraelevazione – non è stata fornita alcuna prova che il committente abbia prestato consenso o impartito direttive in tal senso.
Al contrario, la documentazione prodotta (fra cui i rendering predisposti dall'agenzia immobiliare ai fini della vendita, che raffiguravano l'immobile conforme al progetto approvato) e le stesse deposizioni testimoniali convergono nel senso della mancata conoscenza da parte del committente delle irregolarità eseguite.
Giova, a tal proposito, richiamare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appaltatore non può invocare ordini del committente o difetti di sorveglianza della direzione dei lavori per giustificare l'esecuzione di opere non conformi al progetto autorizzato, essendo tenuto – in forza degli artt. 1655 ss. c.c. e delle regole di correttezza professionale – a rifiutare l'esecuzione di prestazioni contrarie alle norme urbanistiche o alle prescrizioni contrattuali (Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio
2016, n.°1195; Cass. civ., Sez. II, 29 novembre 2017, n.° 28606).
Parimenti, la giurisprudenza riconosce la responsabilità concorrente del direttore dei lavori, che non può limitarsi ad un ruolo meramente notarile, ma è tenuto a vigilare affinché l'opera sia realizzata in conformità al progetto e alle norme tecniche,
rispondendo civilmente per i danni cagionati al committente (Cass. civ., Sez. II, 11 aprile
2013, n.° 8854; Cass. civ., Sez. II, 14 aprile 2021, n.° 9863).
Non può, quindi, essere accolta la tesi difensiva che tende a qualificare l'impresa appaltatrice e l'architetto quale “nudi ministri” delle altrui decisioni: al contrario, CP_2
le obbligazioni assunte con l'incarico professionale imponevano un'attività di verifica e di controllo sulle modalità esecutive dei lavori. Il giudice di primo grado ha, dunque, correttamente individuato una responsabilità
solidale dell'impresa e del direttore dei lavori, ma tale responsabilità deve essere limitata al solo profilo della sopraelevazione dell'immobile, in quanto realizzata in violazione del progetto autorizzato e in assenza di consenso del committente. Diversamente, non può imputarsi all'impresa né al direttore dei lavori la difformità relativa alla traslazione del fabbricato, essendo questa avvenuta con il consenso espresso del committente.
Ne consegue che, in parziale modifica della sentenza impugnata, l'impresa Pt_1
e , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 CP_1 [...]
, vanno condannati, in via solidale, a provvedere alla demolizione della sola CP_2
parte di immobile realizzata in sopraelevazione e, dunque, eccedente la volumetria assentita, restando esclusa ogni responsabilità in ordine alla diversa collocazione planimetrica del fabbricato.
Il quarto motivo dell'appello principale, promosso dall'impresa Parte_1
merita, invece, accoglimento.
[...]
Il Tribunale ha condannato l'impresa appellante a restituire al committente la somma di
€ 17.971,56 per asseriti addebiti relativi al nolo della gru durante il periodo di sospensione dei lavori (maggio 2012 – dicembre 2013), ritenendo applicabile la clausola contrattuale che escludeva indennizzi per sospensioni di “tempi brevi”.
Tale decisione non può essere condivisa.
Dalle risultanze processuali emerge, infatti, che la sospensione dei lavori non è stata disposta dalla direzione dei lavori per esigenze tecniche o organizzative di cantiere,
bensì, richiesta espressamente dal committente. Non risulta, peraltro, che questi abbia impartito disposizioni per la smobilitazione del cantiere, né tantomeno per la rimozione della gru. La previsione contrattuale richiamata dal primo giudice, riferita all'ipotesi di sospensioni di breve durata disposte dalla direzione dei lavori, non è quindi pertinente al caso in esame.
Non può qualificarsi come “breve” una sospensione protrattasi per oltre un anno e mezzo, né può imputarsi all'impresa la permanenza in cantiere di attrezzature necessarie all'eventuale ripresa delle lavorazioni, atteso che l'incertezza circa la durata della sospensione imponeva all'appaltatore di mantenere gli approntamenti idonei a garantire la celere riattivazione dei lavori.
È, infatti, principio affermato dalla giurisprudenza che, in assenza di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha il dovere di mantenere l'efficienza del cantiere e delle attrezzature in vista della ripresa delle opere, ma ha correlativamente diritto al rimborso dei costi sostenuti, se la sospensione è dipesa da decisione del committente e non da propria iniziativa o da provvedimento della direzione dei lavori (cfr. Cass. civ., Sez. I,
26 febbraio 2002, n.° 2820; Cass. civ., Sez. II, 14 marzo 2014, n.° 5954).
La valutazione del C.T.U., recepita nella sentenza di primo grado, non appare convincente nella parte in cui afferma che per il completamento delle opere sarebbero stati sufficienti mezzi di sollevamento di minori dimensioni.
Tale considerazione, formulata in termini meramente generici e senza individuare le lavorazioni effettivamente da eseguire, non è idonea a escludere l'utilità della gru già
presente in cantiere, che l'impresa ha legittimamente mantenuto in attesa della ripresa dei lavori.
In definitiva, la permanenza della gru, non può essere considerata un onere indebito a carico dell'appaltatore, bensì, un costo resosi necessario per la corretta gestione del cantiere nel periodo di sospensione, imposto dal committente e senza indicazioni circa la sua durata.
Ne consegue che il relativo capo della sentenza deve essere riformato, riducendo la condanna della alla ripetizione dell'indebito e stralciando dal dovuto Parte_2
l'importo del nolo per la gru, pari a € 17.971,56.
Proseguendo ora con l'esame dell'appello principale promosso da , in CP_1
qualità di amministratore di sostegno di , va rilevato che il primo Controparte_2
motivo è da ritenersi infondato.
Il danno lamentato – stimato in € 12.000,00 a titolo di aggravio di spesa e conseguente alla non realizzabilità del muro – è stato già accertato, sia nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nella successiva C.T.U., la quale, ha confermato le conclusioni del precedente elaborato.
Dalle risultanze peritali è emerso, in particolare, che la non realizzabilità dell'opera deriva da un errore di progettazione, consistente nella previsione di un muro in cemento armato, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 873 c.c., nonché, con i pertinenti regolamenti edilizi.
Tale errore è stato puntualmente ricondotto dai consulenti tecnici esclusivamente alla condotta negligente di , quale progettista dell'opera. Devono, Controparte_2
pertanto, condividersi le valutazioni tecniche degli ausiliari del giudice, non solo per la loro coerenza logica e tecnica, ma anche perché supportate da motivazioni congrue e prive di vizi argomentativi.
Non sussiste, invece, alcuna corresponsabilità dell'impresa appaltatrice. Rispetto alla non realizzabilità del muro, infatti, non viene in rilievo un errore di misurazione o di esecuzione, ma un vizio radicale del progetto imputabile al solo progettista.
Né può ritenersi che le previsioni del capitolato speciale d'appalto (in particolare l'art. 24, che poneva a carico dell'appaltatore doveri di verifica delle misurazioni) possano trasferire sull'impresa responsabilità per errori di natura eminentemente progettuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'appaltatore risponda delle difformità e dei vizi dipendenti dall'esecuzione dell'opera, mentre la responsabilità per gli errori di progettazione, resta esclusivamente a carico del progettista, a nulla rilevando i doveri generali di diligenza e sorveglianza gravanti sull'impresa. In particolare, è stato affermato che “l'appaltatore non risponde dei vizi derivanti da errori di progettazione, salvo che l'errore fosse macroscopico e riconoscibile con l'ordinaria diligenza dell'imprenditore edile” (Cass. civ., Sez. II, 11
novembre 2019, n.° 28986).
Nella fattispecie concreta ad avviso della Corte, non vi è prova che l'errore progettuale fosse immediatamente percepibile come tale in fase di esecuzione, essendo, invece,
necessaria una valutazione tecnica specialistica di competenza esclusiva del progettista.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ricondotto la responsabilità
esclusivamente a e, pertanto, la sentenza impugnata, deve essere Controparte_2
confermata sul punto.
Anche il terzo motivo dell'appello promosso da , in qualità di CP_1
amministratore di sostegno di , è da ritenersi infondato. Controparte_2
La censura mossa dall'appellante è priva di consistenza e non trova alcun riscontro, né
nei fatti, né nella documentazione prodotta.
Invero, il verbale del 17.12.2013 non può, in alcun modo, essere interpretato quale accettazione, espressa o tacita, dell'opera perché esso riguardava esclusivamente la consegna del cantiere ed era finalizzato a regolare il subentro nella responsabilità
relativa alla sua messa in sicurezza, senza implicare alcun riconoscimento della regolare esecuzione dei lavori.
Come è noto, la sottoscrizione di un verbale non costituisce di per sé accettazione tacita dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c., se dal contenuto dell'atto non risulta la volontà
del committente di considerare l'opera conforme al contratto.
L'accettazione tacita, infatti, può desumersi solo da comportamenti univoci che rivelino inequivocabilmente tale volontà.
Non ricorre tale ipotesi quando il verbale si limita a disciplinare aspetti contingenti,
come la sicurezza del cantiere, senza alcuna attività di verifica tecnica o collaudo. Del
resto, è pacifico in atti che, in occasione della sottoscrizione del verbale, non sia stata svolta alcuna attività di verifica delle opere da parte della direzione lavori, come dimostrato dall'assenza di riscontri documentali e dalla stessa nota di saldo attività
dell'arch. CP_2
Da ultimo, anche l'unico motivo di appello incidentale, promosso da Parte_3
è da ritenersi infondato.
[...]
Il Tribunale ha, infatti, correttamente rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal committente, rilevando, da un lato, l'assenza di una specifica allegazione e prova del danno e, dall'altro, la mancanza del nesso causale, tra la condotta dell'impresa e del progettista e i pregiudizi dedotti.
In particolare, come evidenziato in primo grado, è stato lo stesso a Parte_3
determinare l'interruzione dei lavori in data 30.4.2012 e tale scelta autonoma del committente – dovuta a difficoltà finanziarie e non giustificata da ragioni tecniche –
costituisce la causa esclusiva dei pretesi danni o, quanto meno, ha interrotto il nesso di causalità con il lamentato inadempimento dell'impresa appaltatrice e di
[...]
. CP_2
Come affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità del professionista sussiste solo ove il danno sia conseguenza immediata e diretta della prestazione non correttamente eseguita.
La tesi secondo cui il capitale investito nell'opera edilizia avrebbe potuto fruttare, se destinato ad altri impieghi, è priva di fondamento: si tratta, infatti, di un pregiudizio indiretto e riflesso, che non integra né danno emergente, né lucro cessante, non essendo dimostrata né la concreta possibilità di conseguire utilità alternative, né la loro riconducibilità alla condotta degli odierni appellanti.
Parimenti, non può qualificarsi come danno risarcibile il pagamento dell'IMU,
trattandosi di imposta patrimoniale che grava su ogni proprietario in relazione alla titolarità dell'immobile, indipendentemente dalle vicende costruttive o dalla regolarità
edilizia.
Essa non è conseguenza di alcun comportamento dell'impresa o del progettista, ma di un obbligo direttamente collegato alla proprietà (Cass. civ., Sez. V, 20 ottobre 2017, n.°
24885).
In definitiva, la domanda risarcitoria formulata dall'appellante incidentale si fonda su pregiudizi non dimostrati, privi di un nesso eziologico con le condotte addebitate e, in parte, riconducibili a scelte autonome del committente (quali l'interruzione dei lavori e l'impiego del capitale immobiliare). Correttamente, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda e la statuizione deve essere confermata anche in questa sede, con il rigetto dell'appello incidentale.
La parziale modifica della sentenza di primo grado consente di ritenere assorbito il
quinto motivo di appello, promosso da in punto spese di lite. Parte_1
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del primo grado e del presente grado di giudizio vanno compensate, per metà, tra le parti.
La restante metà deve invece essere posta a carico, in via solidale, di Parte_1
e di , in qualità di amministratore di sostegno di , da
[...] CP_1 Controparte_2
liquidarsi come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n.° 55/2014
(come aggiornati dal D.M. n.° 147/2022) per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto D.M. n.° 55/2014.
Nello specifico, le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate per entrambe le cause,
mentre per l'attività successiva alla riunione, deve essere applicato l'aumento di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. n.° 55/2014 per le fasi di trattazione (per il primo grado) e di decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da su quello principale proposto Parte_1
da , in qualità di amministratore di sostegno di e su CP_1 Controparte_2
quello incidentale proposto da , disattesa ogni contraria istanza ed Parte_3
eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale di ed in parziale Parte_1
riforma della sentenza, condanna alla restituzione a favore di Parte_1 , della minor somma di € 41.875,51, oltre interessi legali dalla data Parte_3
della domanda giudiziale al saldo;
- in parziale accoglimento degli appelli principali e in parziale riforma della sentenza,
accertata la responsabilità concorrente di e di Parte_1 Controparte_2
nella realizzazione della difformità indicata in parte motiva, condanna Parte_1
e , in qualità di amministratore di sostegno di , in
[...] CP_1 Controparte_2
solido, a demolire solo la parte di immobile realizzata in sopraelevazione e a ricostruire l'opera in conformità al progetto e al titolo abilitativo, nel rispetto delle leges artis e nei limiti dello stato di avanzamento raggiunto alla data di consegna del 17.12.2013;
- rigetta l'appello incidentale promosso da;
Parte_3
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- in ragione della reciproca soccombenza, compensa tra le parti, per metà, le spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 33.311,50 (importo maggiorato comprensivo degli aumenti per le fasi istruttoria e decisionale), di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed €
6.164,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in complessivi € 23.369,40 (importo maggiorato comprensivo degli aumenti per la fase decisionale), di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna e , in qualità di amministratore di Parte_1 CP_1
sostegno di , in solido, a rifondere ad la restante Controparte_2 Parte_3
metà delle spese di lite. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente est.
EP RA