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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di AR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2097/2024 R.G. promosso con ricorso in data 2 ottobre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._1
a GO (FE) in Via Paesanti Ellis n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Dotto
( ), del Foro di Treviso, anche domiciliatario dell'assistita presso il suo studio C.F._2
in Treviso, Via Santa Bona n. 68, il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il numero di fax 0422/1845739 e PEC giusta procura allegata Email_1
telematicamente e nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente a [...] rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su atto separato a far parte integrante del ricorso congiunto, dall'Avv. Alessia Palmonari del Foro di AR ( - PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2
tel. e fax 0533.674731) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in AG (FE) Via
Spina n. 19
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto e non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere modificare l'originaria regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti nuove
CONDIZIONI:
1 Affidamento della minore. rimane affidata congiuntamente ai suoi genitori e rimarrà Persona_1
collocata presso la residenza della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo tutte le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, e potendo, invece, assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente.
2 Diritto di visita. Il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e, ovviamente con le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative della minore;
- a week end alterni, dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica, per poi accompagnarla presso la residenza della madre, il padre potrà tenerla con sé anche di notte;
- durante il periodo estivo non scolastico: in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà almeno due settimane, anche non continuative, con il padre, distribuite nei mesi di giugno, luglio e agosto, in giornate da concordare almeno una settimana prima. In ogni caso, ogni anno i genitori si comunicheranno i periodi di ferie entro il giorno 31 maggio e, ad anni alterni, ciascuno avrà diritto di prelazione sul periodo. Ogni genitore comunicherà tempestivamente all'altro la destinazione delle
Per_ vacanze ed i relativi recapiti. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, rimarrà con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
Per_ per le vacanze pasquali, ad anni alterni, rimarrà con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive per comprovate esigenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze della minore. In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra della bambina, inopportuni gli spostamenti da un luogo
Per_ all'altro, la minore rimarrà a casa della madre. Il giorno del compleanno di sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza della minore. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, la minore resterà, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi. In ogni caso, ciascuno dei genitori si impegna reciprocamente affinché siano mantenuti rapporti regolari, anche telefonici, della minore con entrambi i genitori e con i nonni.
3 Mantenimento della figlia. a) Il padre si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 225,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: [...] intestato a da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, tale Controparte_1 importo verrà corrisposto fino al completamento dell'intero ciclo di studi e comunque fino al Per_ raggiungimento dell'indipendenza economica di b) L'assegno unico richiesto in favore di continuerà ad essere interamente percepito dalla madre sig.ra quale Persona_1 Controparte_1
genitore presso il quale la minore è collocata. c) I genitori contribuiranno al pagamento del 50% delle
Per_ spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia con le modalità di seguito puntualmente riportate, prendendo come riferimento il Protocollo del Tribunale di AR. a. spese mediche, da documentare e che non richiedano il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. b. spese mediche, da documentare che richiedano il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici, in strutture private c. spese scolastiche da documentare e che non richiedano il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da Istituti Pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
d. spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche imposte da Istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria. e. spese extra scolastiche, da documentare e che non richiedano il preventivo accordo:
1. tempo prolungato;
2. mensa scolastica;
3. attività sportive, ludiche ed artistiche, campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative fino al tetto massimo complessivo di spesa annui di € 400,00; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente." 4. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail, whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi cinque giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail, whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, le spese straordinarie già effettuate verranno presentate entro il 30 di ogni mese in modo che il padre possa provvedere al pagamento entro il 15 del mese successivo. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. In mancanza di preventivo accordo e di documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
Ciascun ricorrente provvederà al saldo delle competenze legali dovute al proprio avvocato.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 6 novembre 2024 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, in parziale modifica del decreto n. 5699/2018 emesso in data 14/11/2018 da questo Tribunale:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di AR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2097/2024 R.G. promosso con ricorso in data 2 ottobre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._1
a GO (FE) in Via Paesanti Ellis n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Dotto
( ), del Foro di Treviso, anche domiciliatario dell'assistita presso il suo studio C.F._2
in Treviso, Via Santa Bona n. 68, il quale ai fini delle comunicazioni/notificazioni indica il numero di fax 0422/1845739 e PEC giusta procura allegata Email_1
telematicamente e nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente a [...] rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su atto separato a far parte integrante del ricorso congiunto, dall'Avv. Alessia Palmonari del Foro di AR ( - PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2
tel. e fax 0533.674731) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in AG (FE) Via
Spina n. 19
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la modifica della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. è intervenuto e non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 ottobre
2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere modificare l'originaria regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti nuove
CONDIZIONI:
1 Affidamento della minore. rimane affidata congiuntamente ai suoi genitori e rimarrà Persona_1
collocata presso la residenza della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo tutte le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, e potendo, invece, assumere le decisioni su questioni aventi carattere di ordinaria amministrazione anche disgiuntamente.
2 Diritto di visita. Il padre potrà vedere la figlia due giorni a settimana compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e, ovviamente con le esigenze scolastiche, ludiche e ricreative della minore;
- a week end alterni, dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica, per poi accompagnarla presso la residenza della madre, il padre potrà tenerla con sé anche di notte;
- durante il periodo estivo non scolastico: in merito alle vacanze estive la minore trascorrerà almeno due settimane, anche non continuative, con il padre, distribuite nei mesi di giugno, luglio e agosto, in giornate da concordare almeno una settimana prima. In ogni caso, ogni anno i genitori si comunicheranno i periodi di ferie entro il giorno 31 maggio e, ad anni alterni, ciascuno avrà diritto di prelazione sul periodo. Ogni genitore comunicherà tempestivamente all'altro la destinazione delle
Per_ vacanze ed i relativi recapiti. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, rimarrà con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
Per_ per le vacanze pasquali, ad anni alterni, rimarrà con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive per comprovate esigenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze della minore. In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra della bambina, inopportuni gli spostamenti da un luogo
Per_ all'altro, la minore rimarrà a casa della madre. Il giorno del compleanno di sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza della minore. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, la minore resterà, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi. In ogni caso, ciascuno dei genitori si impegna reciprocamente affinché siano mantenuti rapporti regolari, anche telefonici, della minore con entrambi i genitori e con i nonni.
3 Mantenimento della figlia. a) Il padre si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 225,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: [...] intestato a da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, tale Controparte_1 importo verrà corrisposto fino al completamento dell'intero ciclo di studi e comunque fino al Per_ raggiungimento dell'indipendenza economica di b) L'assegno unico richiesto in favore di continuerà ad essere interamente percepito dalla madre sig.ra quale Persona_1 Controparte_1
genitore presso il quale la minore è collocata. c) I genitori contribuiranno al pagamento del 50% delle
Per_ spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia con le modalità di seguito puntualmente riportate, prendendo come riferimento il Protocollo del Tribunale di AR. a. spese mediche, da documentare e che non richiedano il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. b. spese mediche, da documentare che richiedano il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici, in strutture private c. spese scolastiche da documentare e che non richiedano il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da Istituti Pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
d. spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche imposte da Istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria. e. spese extra scolastiche, da documentare e che non richiedano il preventivo accordo:
1. tempo prolungato;
2. mensa scolastica;
3. attività sportive, ludiche ed artistiche, campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative fino al tetto massimo complessivo di spesa annui di € 400,00; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente." 4. Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail, whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi cinque giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail, whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa, le spese straordinarie già effettuate verranno presentate entro il 30 di ogni mese in modo che il padre possa provvedere al pagamento entro il 15 del mese successivo. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. In mancanza di preventivo accordo e di documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
Ciascun ricorrente provvederà al saldo delle competenze legali dovute al proprio avvocato.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 6 novembre 2024 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, in parziale modifica del decreto n. 5699/2018 emesso in data 14/11/2018 da questo Tribunale:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 6 novembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri