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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa MA NT quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 17229/'23 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. A. Liccardo, Parte_1 presso il cui studio in Procida, alla via G. Vitagliano n.14, elett.te domicilia
E
Controparte_1
– in persona del leg. rapp.te p.t., rappta e difesa, in virtù
[...] di procura in atti, dall'avv. Enrico del Prato, presso il cui studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 107, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.9.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 071202390295840 25, relativa alle cartelle esattoriali n. 07120239029584025 e 07120220044508023000, per omesso pagamento contributi Inarcassa per gli anni dal 2002 al 2011 e dal 2015 al 2016, eccependo la prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva , che CP_1 riconosceva dovuta, con riferimento alla cartella n. 07120220044508023000, la minor somma di euro 36.926,42 (contributi, soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni dal 2008 al 2011 e 2016 e sanzioni per omesso versamento della contribuzione e per omissione dichiarativa).
Il ricorso va respinto.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
In punto di diritto, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, va osservato che, come rilevato da recentissima giurisprudenza di merito (C App Roma n. 2269/'22), l'articolo 16 della Legge n. 6 del 1981 in materia di comunicazioni obbligatorie alla dispone: “Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono CP_1 comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla CP_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno….”.L'art. 18 della medesima legge a sua volta dispone
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1 dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16”.
L'art. 36 dello statuto , a sua volta , statuisce: “Entro il 31 ottobre di ogni CP_1 anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito CP_1 professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente”.
Il combinato disposto delle norme sopra riportate impone di considerare il termine iniziale della prescrizione decorrente dalla comunicazione alla del reddito CP_1 professionale e del volume complessivo d'affari.
Infatti, con riferimento al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In materia contributiva previdenziale, la l. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi
“(Sentenza Cass. n. 4981 2014 che, con riferimento alla nazionale CP_1 CP_1
a favore dei geometri, ha ritenuto che trova ancora applicazione l'art. 19
[...]
l. 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1 della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge) . Il Supremo Collegio (Cass. n. 18730 2013) ha ritenuto che, nel caso in cui venga omessa dal professionista la comunicazione alla di previdenza dei dati CP_1 reddituali, il decorso del termine prescrizionale non si verifica. Come osservato dalla Corte di Appello di Messina (cfr n. 269/'23), richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.18730/2013 (in cui, sulla questione, si legge: “Va pure aggiunto che, ai sensi della successiva disciplina regolamentare, la ha il
CP_1 diritto di richiedere in ogni momento ai competenti uffici delle Imposte Dirette e dell'IVA informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli albi e sui relativi accertamenti definitivi”), “la facoltà di accertare presso gli uffici competenti le dichiarazioni rese dal proprio iscritto è, appunto, una facoltà, come qualificata nella disciplina normativa e non un obbligo per la (nel nostro caso l' ) e ciò
CP_1 CP_1 significa che se anche l' non si attivasse per acquisire tali dati resta fermo il
CP_1 fatto che l'omessa comunicazione direttamente all' non farebbe comunque
CP_1 decorrere il termine prescrizionale. Tuttavia nel caso in cui sia la stessa a
CP_1 procedere al relativo accertamento reddituale e sul volume di affari IVA inoltrando in conseguenza all'iscritto la richiesta di pagamento, pone in essere un atto dal quale non può non decorrere il termine prescrizionale, trattandosi di specifico atto di messa in mora del contribuente”.
Nella specie, va premesso che l'intimazione di pagamento in oggetto è relativa alle cartelle esattoriali nn. 07120210084921085000 e e 07120220044508023000. La prima ha ad oggetto le poste relative all'annualità 2015. Con riferimento a dette poste, in difetto di prova della trasmissione da parte del ricorrente, può ritenersi la conoscenza, da parte della resistente , dei dati relativi ai redditi, avendo provveduto CP_1 ad acquisirli attraverso anagrafe tributaria, alla data della nota di recupero n. del 25.6.2018, prodotta in atti. Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella nel 2022 ma piuttosto eccepito la intervenuta prescrizione delle poste alla predetta data, deve ritenersi pacifica la rituale notifica del titolo sotteso all'intimazione in data 22.6.22, ossia nel quinquennio a far data dal 25.6.2018. Le poste di cui alla cartella in oggetto non risultano dunque prescritte.
Con riferimento alle poste di cui alla cartella esattoriale n. 07120220044508023000, va rilevato che le stesse sono riferite alle annualità 2002/2011 e 2016. Parte convenuta ha riconosciuto come non dovute le poste di cui alle annualità 2002/2007. Quanto alle poste 2008/2011, in difetto di prova della trasmissione da parte del ricorrente, può ritenersi la conoscenza, da parte della resistente , dei dati relativi ai CP_1 redditi, avendo provveduto ad acquisirli attraverso anagrafe tributaria, alla data della nota di recupero n. 0467994 del 26-05-2014, prodotta in atti. Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella nel 2022 ma piuttosto eccepito la intervenuta prescrizione delle poste alla predetta data, deve ritenersi pacifica la rituale notifica del titolo sotteso all'intimazione in data 11.4.22, ossia nel quinquennio a far data dal 25.6.2018. Le poste di cui alla cartella in oggetto risultano dunque prescritte. Con riferimento all'annualità 2016, in difetto di prova della trasmissione da parte del ricorrente, può ritenersi la conoscenza, da parte della resistente , dei dati relativi ai redditi, avendo provveduto ad acquisirli CP_1 attraverso anagrafe tributaria, alla data della nota di recupero n. 1189337.01-07-2021. Ciò posto, considerato che parte ricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica della cartella nel 2022 ma piuttosto eccepito la intervenuta prescrizione delle poste alla predetta data, deve ritenersi pacifica la rituale notifica del titolo sotteso all'intimazione in data 11.4.22, ossia nel quinquennio a far data dal 1°.7.2021.
Alla luce di quanto esposto, devono dichiararsi non dovute le poste relative alle annualità dal 2002 al 2011, di cui alla cartella esattoriale 07120220044508023000.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La dott.ssa M. NT, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute le poste relative alle annualità dal 2002 al 2011, di cui alla cartella esattoriale 07120220044508023000;
b) compensa le spese.
Napoli, 13.12.2025
Il Giudice del lavoro dr MA NT