Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1974/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Antonio Mungo Presidente Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1974/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria”, riservato in decisione,
all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del 23.10.2024, e vertente
TRA
con sede legale in Milano, via Camperio n. 9, codice fiscale RT
e partita iva , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
amministrazione e legale rappresentante dott. rappresentata e Parte_2
difesa ai fini del presente giudizio dagli avv.ti Sergio Fulco, c.f.
[...]
- pec e Matteo Mengoni, C.F._1 Email_1
c.f. - pec CodiceFiscale_2 Email_2
del Foro di Milano, nonché dall'avv. Mario Parlato, c.f. C.F._3
- pec del Foro di Napoli ed
[...] Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via Carlo
Poerio n. 91, giusta procura speciale alle liti inserita nella busta di deposito telematico dell'atto introduttivo e da intendersi come apposta in calce allo stesso (Doc. A). I predetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento agli indirizzi pec sopra indicati oltre che ai seguenti numeri di fax: 02.30323242 e
081.7614710.
APPELLANTE
E
Controparte_1
(n.140 del 2014 Tribunale Napoli Nord), nella persona del Curatore
Fallimentare dott. con sede in Villa RN (CE), alla Controparte_2
Via Caserta n. 34, P. IVA , elett.te dom.ta ai fini del presente P.IVA_2
giudizio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 11, presso l'avv. Luigi Pane, c.f.
con PEC/domicilio CodiceFiscale_4 Email_4
dal quale è rapp.ta e difesa giusta Email_5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta su foglio separato.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale rapp.te pro - RT
tempore, come da note depositate in data 21.10.2024 e, quindi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, in accoglimento dell'appello 3
proposto e ferma la già disposta sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, accogliersi le seguenti conclusioni:
A) Nel merito, in via principale
1. Riformare integralmente la sentenza n. 1301/2022, Rep. n.
2020/2022, del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 11 aprile 2022,
emessa all'esito del giudizio rubricato sub R.G. n. 14671/2017 del predetto
Tribunale per i motivi di impugnazione formulati in atti da e, RT
per l'effetto, rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dal , in persona Controparte_1
del Curatore fallimentare, nei confronti di in quanto RT
inammissibili, illegittime, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in atti.
C) Nel merito, in via subordinata
2. nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal nei confronti Controparte_1
di accertare il diritto di credito di nei confronti RT RT
di (e oggi nei confronti del relativo Fallimento) Controparte_1
derivante dall'esecuzione e successiva risoluzione dell'Appalto e del
Contratto Preliminare per fatto e colpa di Controparte_1
compensando integralmente anche ai sensi dell'art. 56 l.fall., sino a concorrenza, tale credito con quanto dovesse essere accertato come dovuto da al , fatto RT Controparte_1
salvo e impregiudicato ogni ulteriore diritto di nei confronti del RT
per l'eccedenza. Controparte_1
D) In via istruttoria 4
3. Ammettere le istanze istruttorie per prova testimoniale articolate da nel primo grado di giudizio e non ammesse dal Tribunale, come RT
ritrascritte al paragrafo VII. dell'atto di citazione in appello, rigettando l'avversa istanza di prova diretta e contraria formulata dal
[...]
a pag. 15 della comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta in appello, in quanto inammissibile non essendo stata la stessa reiterata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 25 febbraio 2021;
4. Ammettere CTU sullo stato avanzamento dei lavori raggiunto da nel febbraio 2012, nell'ottobre 2012 e nel settembre 2013, Controparte_1
con particolare riferimento al lotto A35 del Complesso Immobiliare, istanza anch'essa reiterata al paragrafo VII. dell'atto di citazione in appello.
E) In ogni caso
5. Condannare il , Controparte_1
in persona del Curatore fallimentare, al pagamento in favore di RT
delle spese e competenze per la difesa nel presente giudizio e nel precedente grado, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15% delle predette competenze, CPA e IVA come per legge.
6. Condannare il , Controparte_1
in persona del Curatore fallimentare, a rifondere a tutte le RT
somme da questa eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza n.
1301/2022, Rep. n. 2020/2022, del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 11 aprile 2022, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 14671/2017 del predetto Tribunale.
Per l'appellato Controparte_1 5
(n.140 del 2014 Tribunale Napoli Nord), nella persona del Curatore
Fallimentare pro – tempore dott. come da note Controparte_2
depositate in data 15.10.2024 e, quindi, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alla documentazione depositata, nonché
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, eccepito ed articolato da parte appellante, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello così come formulato dalla società nella persona del suo legale RT
rappresentante pro - tempore, per carenza dei suoi elementi essenziali;
- Nel merito, rigettare le domande come formulate da parte appellante sia in via principale che in via subordinata in quanto del tutto illegittime,
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1301/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, III
sezione civile, nella persona del Presidente dott. M. Petruzziello;
- Respingere, consequenzialmente, le richieste istruttorie come nuovamente formulate in questa sede da parte appellante.
Nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la richiesta di prova testimoniale come articolata da controparte, si chiede essere ammessi a prova diretta e contraria sui capi come articolati e con i testi come indicati da parte appellante;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 12.4.2022, la in persona del legale RT
rapp.te pro – tempore, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale 6
di Napoli Nord n. 1301/2022 dell'11.4.2022 con la quale, in accoglimento della domanda contro di essa proposta dal Parte_3
in persona del Curatore e legale rapp.te pro – tempore,
[...]
nei confronti della stessa, detto giudice aveva così provveduto:
“a) accoglie la domanda del fallimento e, per l'effetto, dichiara
l'inefficacia della transazione impugnata e condanna la a RT
pagare al fallimento 436.860,36 €, oltre interessi legali dalla data dell'atto;
b) condanna a rimborsare al fallimento le spese di lite, RT
liquidando-le in 1.241,00 € per esborsi e 11.000,00 € per compensi, oltre al
15% a titolo di rimborso delle spese generali”.
Ed invero, con l'originario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, esponeva che la società con sede in Controparte_1
Villa RN (CE) alla via Caserta n. 34, P. IVA , aveva stipulato P.IVA_2
in data 22.06.2011 un contratto di appalto con il quale la le RT
aveva affidato l'esecuzione di opere edili delle unità immobiliari del cantiere denominato “ ”, al prezzo concordato di € 2.200.000,00. Pt_1
In pari data, le parti avevano altresì sottoscritto un atto preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dalla alla di determinate unità immobiliari, con relative RT CP_1
pertinenze e servitù al prezzo di € 2.830.000,00.
Sempre in data 22.06.2011 era stata sottoscritta una scrittura privata con la quale le parti avevano stabilito che, in occasione del pagamento di ciascun SAL da parte della alla come RT Controparte_1
da suddetto contratto di appalto, la avrebbe trattenuto una somma pari Pt_1
al 15% dell'importo complessivo del SAL stesso, somma che sarebbe stata 7
portata in conto deposito cauzionale in esecuzione del contratto preliminare di cui sopra.
Detto contratto preliminare era stato risolutivamente condizionato al verificarsi della seguente condizione: “in caso di mancato ottenimento da
parte di dei finanziamenti necessari all'acquisto delle Controparte_1
unità immobiliari promessegli in vendita entro la data convenuta per il rogito
notarile, la è tenuta a restituire a un importo pari Pt_1 Controparte_1
ad 1/3 del deposito cauzionale maturato nelle more mentre la
[...]
autorizza la ad incamerare definitivamente la residua CP_1 Pt_1
parte di 2/3 a titolo di indennizzo”.
Ciò posto, non avendo la ottenuto i suddetti Controparte_1
finanziamenti nei termini previsti si era realizzata l'ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di vendita come sopra riportata.
Alla data del 18.9.2013 l'importo complessivo trattenuto a garanzia della compravendita da parte della ammontava ad € RT
379.560,76; le somme versate invece dalla alla RT [...]
per il contratto d'appalto di cui sopra ammontavano, invece, Controparte_1
ad € 2.746.102,00, rispetto ai 3.056.442,11 dovuti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con scrittura privata del
18.09.2013 le due sopracitate società avevano stipulato un accordo transattivo,
del quale la chiedeva quindi pronunziarsi la revocatoria, con il RT
quale era stato stabilito che “a transazione totale di tutto quanto dovuto dalla
società alla società relativamente alle RT Controparte_1
fatture per prestazioni ed al rimborso della quota parte a garanzia, pari ad
1/3 delle trattenute, di cui alla lettera f) della premessa, le parti convengono 8
di azzerare i propri debiti e crediti e che quindi nulla è più dovuto tra le parti”.
Ed ancora: “le parti dichiarano e confermano, altresì, che nulla è
dovuto per interessi legali e moratori e per ogni altra spesa, costo ed onere”.
Con atto del 21.10.2013, ovvero un mese dopo la scrittura transattiva,
la società veniva posta in liquidazione e Controparte_1
successivamente, nel 2014, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
141/14, emessa in data 31.12.2014, ne veniva dichiarato il fallimento.
Ciò posto, a dire della Curatela, dall'esame delle richiamate pattuizioni emergeva chiaramente che la pur non avendo Controparte_1
posizioni debitorie nei confronti della aveva rinunciato RT
all'intero credito vantato, pari ad € 436.860,36 oltre interessi legali e moratori,
senza che quest'ultima, sua debitrice, avesse a propria volta rinunciato ad alcunché, ed anzi traendo dall'accordo un ingiustificato arricchimento non solo per avere non pagato l'intero proprio debito ma anche per avere,
comunque, trattenuto i 2/3 del sopracitato deposito.
Il chiedeva quindi Parte_3
accogliersi la domanda di revocatoria ex art. 66 L. Fall. ed art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di transazione di cui in premessa, sottoscritto in data 18/09/2013, tra la società Controparte_1
e la (P. IVA ), con conseguente condanna di
[...] RT P.IVA_1
quest'ultima società al pagamento in favore della curatela attrice della somma di € 436.860,36 (quattrocentotrentaseimilaottocentosessanta/36), oltre interessi legali e moratori a far data dal 18.9.2013 e fino al giorno dell'effettivo pagamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorario del giudizio.
Nel costituirsi nel detto giudizio di primo grado, la si RT 9
eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda revocatoria formulata dal . Controparte_1
Quanto al proprio diritto di credito relativo ai 2\3 delle trattenute a garanzia, la comparente deduceva che l'incameramento da parte propria dell'importo di € 253.040,50 (pari alle predette trattenute) altro non era,
anzitutto, che l'effetto giuridico, contrattualmente previsto dalle parti,
dell'avveramento della condizione risolutiva apposta al Contratto Preliminare,
così come testualmente enunciato nella Transazione.
Peraltro, stante il grave inadempimento contrattuale della
[...]
la quale non aveva mai consegnato ad essa comparente, Controparte_1
entro i termini pattuiti, le opere edili da quest'ultima commissionate, la definitiva attribuzione del predetto importo all'odierna esponente costituiva altresì la conseguenza della risoluzione dell'Appalto in conseguenza di tale inadempimento;
nel contesto sopra delineato, e, dunque, una volta constatata l'incapacità della di portare a termine quanto alla Controparte_1
stessa commissionato, la stipulazione della Transazione era infatti qualificabile quale recesso di dall'Appalto, con le conseguenze di cui Pt_1
all'art.
2.2 della Scrittura di Coordinamento.
In conclusione, con riferimento ai 2/3 delle trattenute a garanzia, la
in bonis non aveva alcun diritto restitutorio che Controparte_1
potesse essere dalla stessa rinunciato nell'ambito della transazione;
per contro,
esisteva il diritto della ad incamerare tale importo quale RT
indennizzo per la risoluzione dell'Appalto, oltre che del collegato Contratto
Preliminare
In ogni caso, risultava nella specie applicabile l'esenzione di cui al 10
comma 3 dell'art. 2901 c.c., il quale sottraeva all'azione revocatoria l'“adempimento di un debito scaduto”, in quanto, come affermato in dottrina,
rientrante tra gli atti giuridicamente dovuti, i quali attribuiscono all'accipiens
ciò che giuridicamente gli spetta, che non è quindi abusivamente sottratto agli altri creditori.
Quanto alla transazione, la comparente aveva dedotto che, sulla base dell'Appalto e del Contratto Preliminare, a seguito della risoluzione del rapporto (per inadempimento di in bonis), Controparte_1
quest'ultima avrebbe avuto diritto a vedersi restituito un importo pari a 1/3
delle trattenute a garanzia contrattualmente previste.
Di tale importo - ammontante a euro 126.520,25 (= 1/3 di euro
379.560,76) – come sopra precisato, la aveva già corrisposto RT
alla controparte in corso di rapporto la somma di € 69.220,65; in conseguenza,
la avrebbe avuto diritto di ottenere dalla prima la Controparte_1
restituzione (pagamento) di complessivi € 57.299,60.
Sennonché, a fronte del grave inadempimento della Parte_4
la risultava creditrice verso l'Appaltatrice per
[...] RT
importi di gran lunga superiori, sia a titolo di penale per il ritardo, sia a titolo risarcitorio per l'ulteriore danno subito in conseguenza del grave ritardo nell'ultimazione delle opere esclusivamente imputabile all'appaltatrice
[...]
(cfr. art. 13.11 dell'Appalto, ns. doc. 1). CP_1
La prospettazione di parte attrice secondo cui le rinunce della
[...]
sarebbero avvenute in assenza di qualsivoglia “concessione” Controparte_1
o “contropartita” da parte di essa convenuta - e dunque, sostanzialmente a titolo di “liberalità” - era gravemente erronea e priva di alcun fondamento. 11
Infine, la deduceva che non sussistevano i presupposti Parte_4
per l'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria - anche nel caso in cui la stessa venga esperita dal Curatore Fallimentare ai sensi dell'art. 66
l.fall.; in particolare, non era anzitutto ravvisabile alcun “pregiudizio” per la massa dei creditori derivante dall'avvenuta stipulazione della Transazione,
che aveva in realtà costituito un atto a tutto vantaggio della Controparte_1
e dei creditori della stessa.
[...]
Questi ultimi avevano infatti in definitiva goduto delle rinunce della a far valere i propri crediti per importo di gran lunga più elevati RT
rispetto a quanto quest'ultima avrebbe dovuto restituire alla
[...]
in forza dei contratti con la stessa stipulati;
difettava pertanto Controparte_1
sia la scientia MN, che il consilium fraudis.
La chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni: RT
In via principale:
- rigettare le domande proposte dal Controparte_1
nei confronti di in quanto inammissibili e
[...] RT
comunque infondate per tutti i motivi in atti.
In subordine:
- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal nei confronti Controparte_1
di accertare il diritto di credito di nei confronti RT RT
di (e oggi nei confronti del relativo Fallimento) Controparte_1
derivante dall'esecuzione e successiva risoluzione dell'Appalto e del
Contratto Preliminare per fatto e colpa di Controparte_1
compensando integralmente ex art. 56 l. fall., sino a concorrenza, tale credito 12
con quanto dovesse essere accertato come dovuto da al RT
fatto salvo e Controparte_1
impregiudicato ogni ulteriore diritto di nei confronti del RT
. Controparte_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15%
per rimborso spese generali, oltra a CPA e IVA, quest'ultima se ed in quanto dovuta.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, quindi, il Tribunale definiva il giudizio con la citata sentenza nei termini indicati.
Avverso detta pronuncia, l'istante quindi, con il sopra citato atto di impugnazione, conveniva innanzi all'intestata Corte di Appello il CP_1
, in persona del legale rapp.te pro –
[...] Controparte_1
tempore, e, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva, in riforma della gravata decisione e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 26.7.2022 si costituiva l'appellato , CP_1
eccependo, per le ragioni ivi meglio esplicitate, l'inammissibilità
dell'impugnazione, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché contestando nel merito i motivi posti a fondamento di quest'ultima, come pure la preliminare richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione,
chiedendone il rigetto, con conferma di quest'ultima.
Con ordinanza del 9.12.2022 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione e la causa veniva 13
quindi rinviata per le conclusioni.
Successivamente, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 7.10.2024 per udienza del 23.10.2024 - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, il giudizio veniva quindi riservato in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato . Parte_3 Controparte_1
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto, nei termini e per le 14
ragioni di seguito indicate, con conseguente riforma della gravata decisione.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda sottoposta a questa
Corte, nonché delle censure sollevate dalle parti, premessi i termini della controversia come sopra precisati, pare utile richiamare le motivazioni adottate dal primo giudice a sostegno della decisione impugnata.
Ed invero, il Tribunale precisava quanto segue:
“
3. La domanda del fallimento è fondata.
Non merita accoglimento la domanda riconvenzionale, proposta in via
subordinata dalla Controparte_3
[...
. La scrittura privata di transazione illustra in termini inequivoci le
rispettive posizioni creditorie e debitorie.
Le loro misure numerarie corrispondono a quelle indicate dal
fallimento nell'atto introduttivo.
Quelle ridotte, esposte dalla società convenuta, non trovano
rispondenza nel contratto impugnato, che peraltro non nega di RT
aver effettivamente stipulato.
Dunque, alla data del 18/9/2013 era Controparte_1
creditrice della differenza tra quanto fatturato e quanto versatole da , Pt_1
differenza pari a 310.340,11 €; aveva il diritto di trattenere i 2/3 delle Pt_1
ritenute in precedenza operate;
dunque, essendo state quest'ultime pari a
379.560,76 €, aveva diritto alla restituzione di Controparte_1
126.520,25 €.
3.2. La transazione fu dalle parti espressamente dichiarata novativa
(cfr. Cass. 21371 del 2020).
Esse, nell'individuare gli aspetti controversi definiti dalle reciproche 15
concessioni, si riferirono esclusivamente ai crediti di Controparte_1
convenendo «di azzerare i propri debiti e crediti e che quindi nulla è
[...]
più dovuto tra le parti».
Di seguito le parti diedero anche atto di aver così definito ogni
controversia tra loro e di non aver nient'altro a pretendere nei confronti della
controparte.
Dal che la duplice conclusione che:
a) la transazione fu, come correttamente dedotto dal fallimento, atto
di vera e propria liberalità della nei confronti della Controparte_1
dal momento che il divario tra i rispettivi crediti e debiti fu RT
azzerato senza un'evidente e dichiarata giustificazione, e con la mera rinunzia
di a conseguire la differenza a suo credito;
Controparte_1
b) sono conseguentemente infondate le rivendicazioni della convenuta
circa il credito derivante dall'inadempimento di né Controparte_1
avrebbero potuto essere poste a base della domanda di risoluzione della
transazione (cfr. art. 1976 c.c.).
3.3. La transazione impugnata è inefficace ex art. 64 l. fall.
Essa è consistita in un atto a titolo gratuito compiuto nei due anni
antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Spettando al giudice compiere la qualificazione della domanda (art.
112 c.p.c.), va evidenziato che, da un lato, «la diversità di presupposti
soggettivi ed oggettivi tra l'azione revocatoria fallimentare e l'azione
revocatoria ordinaria non comporta, una volta che sia stato dedotto in causa,
nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, il vizio di
ultrapetizione qualora il giudice, senza trascendere i limiti oggettivi della 16
controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle
parti, nell'osservanza del principio secondo il quale spetta al medesimo il
potere di qualificare la domanda, proceda ad una configurazione giuridica
dei termini della controversia e dell'azione esperita ed alla identificazione
delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa in modo
difforme da quello prospettato dall'attore» (così Cass. n. 11017 del 2005), e,
dall'altro, che «posta la diversità tra l'azione di inefficacia degli atti a titolo
gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., e l'azione revocatoria ai sensi dell'art.
67 della stessa legge, incorre in extrapetizione il giudice di merito che accolga
la prima azione quando, anche indipendentemente dalla qualificazione data
dall'attore, sia stata, invece, in concreto proposta la seconda, non avendo
l'attore allegato, a fondamento della domanda, la gratuità dell'atto:
allegazione che può ritenersi non necessaria solo allorché l'atto impugnato
abbia natura essenzialmente gratuita» (così Cass. n. 5264 del 2007).
Sicché, conducendo la valutazione della gratuità od onerosità dell'atto
impugnato all'accertamento della prima (cfr., sul punto, Cass. n. 23140 del
2020), la domanda di dichiarazione di inefficacia proposta dal fallimento –
che, pur riconducendo il fatto dedotto nell'ambito di applicazione degli artt.
66 l. fall. e 2901 c.c., ha comunque espressamente dedotto essersi trattato di
«un vero e proprio atto di liberalità in favore della - merita RT
accoglimento alla luce dell'operata qualificazione”.
Con il suo primo motivo di gravame, lamenta l'appellante che,
nonostante il avesse Parte_5
proposto esclusivamente domanda ex art. 66 l.fall. e 2901 c.c., il Tribunale
aveva invece ritenuto di poter provvedere alla riqualificazione di quest'ultima 17
in termini di inefficacia ex art. 64 l.fall., disposizione questa secondo la quale:
“Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i
regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo
di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del
donante”.
Secondo il primo giudice, come esposto nella motivazione sopra riportata, la differente qualificazione della domanda attorea non darebbe luogo a vizio di extrapetizione/ultrapetizione, tenuto conto che, da un lato,
spetterebbe al Giudice l'inquadramento giuridico dei fatti dedotti dalle parti nelle corrette disposizioni di legge e, dall'altro lato, in materia di revocatoria fallimentare, la difforme qualificazione della domanda proposta dal Curatore
ai sensi dell'art. 67 l.fall. come inefficacia ex art. 64 l.fall. non avrebbe comportato il suddetto vizio, avendo in ogni caso l'istante allegato la natura gratuita dell'atto.
A dire dell'appellante, detta riqualificazione avrebbe avuto lo scopo di superare l'eccezione sollevata dalla con riferimento alla RT
mancata dimostrazione, da parte del , dell'US MN e del CP_1
conseguente pregiudizio arrecato dall'atto impugnato alla massa dei creditori.
La ritiene quindi ritiene inammissibile e illegittima la RT
riqualificazione della domanda del operata d'ufficio dal Tribunale, CP_1
in violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) e del contraddittorio processuale, posto che le parti avevano impostato tutte le rispettive difense con riferimento alla diversa fattispecie contemplata dagli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., in quanto unica invocata dal . CP_1 18
In ogni caso, l'appellante deduce anche che la riqualificazione della domanda ai sensi dell'art. 64 l.fall. risulterebbe anche dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice.
Infatti, tanto la pronuncia della Cassazione richiamata dal Tribunale al fine di legittimare la riqualificazione delle fattispecie (Cass. 7 marzo 2007, n.
5264) quanto, ancor più espressamente, altra pronuncia di merito (cfr. Corte
Appello Bologna 11.10.2011, in www.dejure.it) avevano dato atto che in entrambe le fattispecie loro sottoposte - nelle quali era stato dichiarato il vizio di ultrapetizione/extrapetizione - il curatore non era stato autorizzato dal
Giudice Delegato a proporre azione ex art. 64 l.fall. bensì la diversa azione ex art. 67 l.fall.
Parte appellata ha per proprio conto sottolineato in comparsa di aver sempre evidenziato che dall'attenta lettura della scrittura transattiva in oggetto emergeva con chiarezza che la , pur Controparte_1
non avendo posizioni debitorie nei confronti della RT
nell'imminenza della sua messa in liquidazione, aveva rinunciato all'intero credito vantato, pari ad € 436.860,36, oltre interessi legali e moratori, senza che la predetta, sua debitrice, rinunciasse, a sua volta, ad alcunché; era dunque palese l'atto di liberalità posto in essere dalla con Controparte_1
conseguente legittima qualificazione da parte del Tribunale.
Secondo l'appellata, quindi, il primo giudice avrebbe legittimamente fatto ricorso al potere di riqualificare la domanda giudiziale.
Orbene, appare innanzitutto opportuno considerare che, con l'originaria citazione, il ha Controparte_1
chiaramente chiesto di “accogliere la domanda di revocatoria ex art. 66 L. 19
Fall. ed art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti della
curatela della società , nella persona del Controparte_1
curatore fallimentare, dott. , l'atto di transazione di cui Controparte_2
in premessa, sottoscritto in data 18/09/2013, tra la società Controparte_1
[... (P. IVA ) e la (P. IVA ), con P.IVA_2 RT P.IVA_1
conseguente condanna di quest'ultima società al pagamento in favore della
curatela attrice della somma di € 436.860,36
(quattrocentotrentaseimilaottocentosessanta/36), oltre interessi legali e
moratori a far data dal 18 settembre 2013 al giorno dell'effettivo pagamento.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorario del giudizio”.
Tutta la parte in diritto dell'atto originario di citazione è infatti diretta ad allegare e dimostrare i classici presupposti dell'US MN, della
scientia MN e della partecipatio fraudis, senza alcuna menzione dei presupposti, del tutto diversi, atti a sorreggere la diversa azione di inefficacia di cui all'art. 64.
D'altra parte, come ben osserva parte appellante, l'unica azione che era stata autorizzata dal Giudice Delegato a seguito dell'istanza della Curatela
del 21.11.2017, era soltanto quella di revocatoria ordinaria;
peraltro,
nell'istanza del Curatore veniva espressamente indicato che l'azione da autorizzare era necessariamente questa, e non quella revocatoria fallimentare,
escludendosi quindi esplicitamente altre ipotesi rispetto a quella nominativamente prospettata;
sotto tale aspetto, nulla è stato tuttavia dedotto da parte del primo giudice.
Unico punto in cui viene effettuato in citazione un riferimento alla natura non onerosa dell'atto impugnato è il seguente: “Tra l'altro il 20
pregiudizio, nel caso di specie è in re ipsa nella misura in cui la scrittura qui
impugnata è una transazione solo dal punto di vista formale sostanziandosi,
invece, in un vero e proprio atto di liberalità in favore della società Pt_1
”.
[...]
Si tratta di una mera argomentazione difensiva riferita alla semplice descrizione dell'effetto conseguito da un atto comunque formalmente a titolo oneroso, tanto che nella parte precedente della citazione si parla di semplice
“sproporzione” a vantaggio della . Controparte_1
In buona sostanza, quindi, non vengono minimamente specificamente menzionati i diversi presupposti, rispetto a quelli previsti dall'art. 67 l.f.,
dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 l.f.
D'altra parte, la stessa specifica pronuncia della Suprema Corte sul punto citata dal primo giudice (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 5264 del
2007), ha così statuito sul punto, peraltro espressamente affermando che tanto il Tribunale quanto la Corte di appello avevano nella specie pronunziato ultra
petita:
“………corrisponde ad una non discussa opinione della dottrina e
della giurisprudenza (Cass. nn. 3854/1980 e 1831/2001), la diversità
dell'azione diretta, L. Fall., ex art. 64, a far dichiarare privi di effetto rispetto
ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento e le azioni (anch'esse tra loro diverse in
relazione agli specifici requisiti) previste dalla L. Fall., art.67, commi 1 e 2,
e volte ad ottenere la revoca di atti di disposizione del patrimonio del debitore,
compiuti durante il periodo sospetto, quando ricorrono i presupposti
soggettivi ed oggettivi specificamente previsti dallo stesso art. 67. 21
Da tale pacifica diversità discende che pronunzia ultra petita il giudice
che accoglie la prima azione quando, anche indipendentemente dalla
qualificazione data dall'attore, siano state invece proposte le seconde.
In particolare, quando l'attore non allega a fondamento della sua
azione la gratuità dell'atto impugnato ma il fatto che l'altra parte era a
conoscenza dello stato di insolvenza, si deve escludere che sia stata proposta
l'azione L. Fall., ex art. 64, l'irrilevanza della mancata allegazione della
gratuità potrebbe affermarsi soltanto in relazione alla natura essenzialmente
gratuita dell'atto impugnato;
il che, tuttavia, non si verifica nella specie atteso
che la prestazione di garanzia per debiti altrui, indipendentemente dalla
questione dell'applicabilità anche nella revocatoria fallimentare della
presunzione di onerosità prevista dall'art. 2901 c.c. per le garanzie
contestuali (questione, peraltro, risolta affermativamente dalla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, dopo un isolato dissenso), non è
necessariamente gratuita e, pertanto, la gratuità deve essere specificamente
dedotta per poter qualificare l'azione come svolta ai sensi della L. Fall., art.
64.
Nella specie, al di là della qualificazione giuridica operata dal
fallimento, che mai ha fatto riferimento all'inefficacia degli atti a titolo
gratuito L. Fall., ex art. 64, la gratuità dell'atto impugnato non è stata dedotta
in nessuno dei tre giudizi riuniti e, in particolare, ne' con la citazione del 28
luglio 1992, ne' con la citazione del 13 ottobre 1993, ne', infine, con la
comparsa di risposta dell'8 marzo 1994.
Nei primi due dei menzionati atti si fa, invece, riferimento, quale
elemento della causa petendi, alla conoscenza dello stato di insolvenza da 22
parte della banca e, quindi, ad un elemento di fatto rilevante soltanto ai fini
della revocatoria fallimentare ex art. 67, e non anche ai fini della Pt_6
dichiarazione di inefficacia L. ex art. 64; nel terzo atto, infine, non si Pt_6
aggiunge alcun elemento nuovo, ma si richiamano semplicemente le già
proposte azioni revocatorie L. Fall., ex art.67, che del resto risultano essere
le uniche autorizzate dal giudice delegato”.
La pronuncia appare particolarmente significativa, non solo in quanto riferita ad un'ipotesi sostanzialmente analoga a quella in esame ma,
soprattutto, perché ben chiarisce che, quando l'atto impugnato, per sua natura,
non ha natura gratuita (come nella specie, trattandosi di atto transattivo),
quest'ultima deve essere specificamente dedotta per poter qualificare l'azione come svolta ai sensi della L. Fall., art. 64.
In conclusione, pur non potendosi negare l'esistenza di un potere del giudice di provvedere alla qualificazione giuridica della domanda, anche indipendentemente da quella errata effettuata dall'attore (v. Cass. n. 11017
citata dal primo giudice), ciò deve avvenire nell'ambito dei presupposti specificamente allegati dall'istante, diversamente da quanto invece effettuato nella specie;
ciò ha peraltro determinato l'effetto che la controversia è stata decisa sulla base di argomentazioni che non sono state in alcun modo sottoposte alle parti, sotto il profilo effettivamente esaminato.
Ritiene quindi la Corte che, come rileva parte appellante, il primo giudice sia effettivamente incorso sul punto nel vizio di ultrapetizione, non potendosi accogliere la domanda proposta sotto il profilo dell'art. 64 l.f.
Dovendosi quindi provvedere all'esame della iniziale domanda proposta sotto il profilo dell'azione revocatoria ordinaria, occorre tenere conto 23
di tutte le eccezioni sollevate quanto all'ammissibilità e fondatezza della stessa da parte della espressamente riproposte anche in questo RT
grado; ciò innanzitutto con riguardo alla mancata prova da parte della Curatela
del pregiudizio per la massa fallimentare.
Ed invero, costituisce insegnamento costante della Suprema Corte,
anche da ultimo ribadito in epoca recente (v. Cassazione civile , sez. I ,
25/07/2024 , n. 20764), quello secondo il quale “In tema di revocatoria
ordinaria esercitata dal fallimento, ai fini della prova dell'US MN ,
incombe sul curatore l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore
fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva
esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori
della domanda proposta dalla curatela ai sensi dell'art. 64 della L.F.”.
Nella specie, basta la semplice lettura dell'iniziale atto di citazione per affermare che il Fallimento istante non ha minimamente dedotto quale fosse l'esposizione debitoria, non allegando alcun elemento tale da poter far ritenere assolto l'onere probatorio posto a suo carico di dimostrare il pregiudizio per la massa dei creditori.
Tale solo elemento, di carattere assolutamente assorbente, porta a ritenere infondata l'originaria domanda del Controparte_1
, proposta con citazione del 18.12.2017, nei confronti
[...]
della con conseguente rigetto della stessa, in riforma della RT
gravata decisione del Tribunale di Napoli Nord.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato Controparte_1
(n.140 del 2014 Tribunale Napoli Nord), in persona del
[...] 24
Curatore pro - tempore, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellante
in persona del legale rapp.te pro - tempore, come da RT
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al minor valore del credito accertato (da
€ 260.001,00 ad € 520.000,00), tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 12.4.2022 dalla in persona del RT
legale rapp.te pro - tempore, nei confronti del Controparte_1
(n.140 del 2014 Tribunale Napoli Nord), nella persona
[...]
del Curatore Fallimentare dott. , ed avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Napoli Nord n. 1301/2022 dell'11.4.2022, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 1301/2022 dell'11.4.2022, rigetta la domanda proposta con citazione del 18.12.2017 dal
[...]
, in persona del Curatore pro - Controparte_1
tempore, nei confronti della in persona del legale RT
rapp.te pro – tempore;
b) Condanna il , in Controparte_1
persona del Curatore pro - tempore al pagamento in favore della
in persona del legale rapp.te pro - tempore delle spese RT 25
e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi €
13.821,00, di cui € 1.821,00 per spese ed € 12.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa,
se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.2.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Antonio Mungo