Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
OT. Vincenzo Amato Presidente relatore
OT. Mario Farina Giudice
OT.SA Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2006 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promoSA da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AleSAndra Ibba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/02/1991, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AleSAndra Ibba, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei
Pubblici Registri.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune
[...] di Cagliari, come risulta dall'atto n. 137 parte I dell'anno 2020).
3. Disporre l'affido condiviso del minore figlio ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
4. La casa coniugale sita in Cagliari nella via Dante n. 47, distinta in catasto al
Foglio 19, mappale 3341, Sub. 14, Cat. A/2 CL3, vani 6,5, rendita catastale Euro
1.208,51, con garage sito al piano terra del maggior fabbricato della via Dante
n. 39, di mq. 15, distinto in catasto al Foglio 19, sezione A, mappale 3342, sub. 1, categoria C/6, rendita catastale euro 99,93, con gli arredi ivi esistenti, è assegnata alla OT.SA che continuerà ad abitarvi Controparte_1 unitamente al minore figlio ove manterrà la residenza. Per_1
Pag. 2 di 4 Con la sottoscrizione del presente accordo il OT. lascerà la casa Pt_1 coniugale e si trasferirà presso altro immobile.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore figlio quando vorrà, previ accordi con la madre e secondo le modalità che saranno di volta in volta concordate dai genitori.
6. Il OT. si impegna a versare alla OT.SA la Pt_1 Controparte_1 somma mensile di € 250,00, quale contributo mensile per il mantenimento del minore figlio ed € 600,00 a titolo di rimborso delle spese relative alla Per_1 casa coniugale e dei mutui ipotecari contratti da entrambi i coniugi per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale;
pertanto, il OT. Pt_1 si impegna a versare alla OT.SA la somma mensile complessiva di € CP_1
850,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre gli aumenti ISTAT previsti per legge sul contributo per il mantenimento del minore figlio di € 250,00 mensile.
Il OT. verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, mediche e Pt_1 odontoiatriche non comprese nel Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche, comprese le attività ad eSA complementari e l'acquisto dei libri, gite scolastiche, viaggi e quant'altro neceSArio per il minore e non compreso esplicitamente nel presente accordo, seguendo le Linee Guida sulle spese straordinarie approvate dal CNF, che si allegano al presente ricorso.
7. I coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, alcun assegno di mantenimento è previsto a favore o a carico di ciascuno di essi.
8. Le parti stabiliscono che l'assegno unico sarà incaSAto interamente dalla
OT.SA e il OT. si impegna annualmente a presentare la CP_1 Pt_1 relativa dichiarazione.
9. Le parti stabiliscono sin d'ora che il OT. si impegna ad Parte_1 acquistare dalla OT.SA la quota del 50% della casa Controparte_1 coniugale sita in Cagliari nella via Dante n. 47, distinta in catasto al Foglio 19, mappale 3341, Sub. 14, Cat. A/2 CL3, vani 6,5, rendita catastale Euro 1.208,51, con garage sito al piano terra del maggior fabbricato della via Dante n. 39, di mq. 15, distinto in catasto al Foglio 19, sezione A, mappale 3342, sub. 1, categoria C/6, rendita catastale euro 99,93, al prezzo complessivo di € 80.000,00
(ottantamila/00).
Il relativo rogito notarile dovrà essere stipulato entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Con la detta somma di € 80.000,00 (ottantamila/00) la OT.SA acquisterà, CP_1 sempre entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, altro immobile
(almeno un trilocale) e pertanto lascerà libero l'immobile adibito a casa coniugale sito nella via Dante n. 47.
Con il trasferimento della OT.SA e del minore figlio nella nuova unità CP_1 abitativa, il OT. verserà alla coniuge unicamente la somma di € Pt_1
Pag. 3 di 4 250,00 mensile quale contributo per il mantenimento del minore figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie, e non l'ulteriore somma di € 600,00 quale rimborso delle spese relative alla casa coniugale e dei mutui, come concordato nel precedente punto 6.
10. Dopo un anno dalla stipulazione del presente accordo, qualora la OT.SA
[...]
non dovesse aver trovato un'adeguata sistemazione abitativa, Controparte_1 il OT. verserà mensilmente alla OT.SA Pt_1 Controparte_1 unicamente la somma mensile di € 250,00, quale contributo per il mantenimento del minore figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate nel precedente capo 6., e gli aumenti ISTAT previsti per legge, in quanto si accollerà per intero tutte le spese gravanti sulla casa coniugale, compresi i mutui.
11. Infine, quando la OT.SA lascerà la casa coniugale e si trasferirà presso il CP_1 nuovo immobile, il OT. , come da pattuizione di cui al precedente capo Pt_1
10., si accollerà per intero tutte le spese gravanti sulla casa coniugale, compresi i mutui, e verserà mensilmente alla OT.SA Controparte_1 unicamente la somma mensile di € 250,00, quale contributo per il mantenimento del minore figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate nel precedente capo 6., e gli aumenti ISTAT previsti per legge.
12. Infine, le parti stabiliscono che, relativamente al credito d'imposta che annualmente viene rimborsato ai coniugi per la ristrutturazione della casa coniugale, anche successivamente al trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale in favore del OT. , tale credito continuerà ad essere Pt_1 ripartito in parti uguali tra i coniugi.
13. Le parti rilasciano sin d'ora l'autorizzazione per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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