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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4426/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. M. Teresa Parte_1 C.F._1
Musacchio (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni dell'attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così pronunciare:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento e residenza presso la madre;
pagina 1 di 8 3) disporre il diritto di visita del padre (senza pernottamento) nella giornata di sabato dalle ore 9 alle
20.15, con obbligo di avvisare in caso di ritardo e facoltà della madre di negare il permesso nel caso in cui il ritardo sia eccessivo;
4) fissare l'assegno di mantenimento dovuto nella misura di euro 300,00 o nella misura che apparirà equa, con l'aggiornamento ISTAT dovuto per legge, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente della ricorrente;
5) disporre a carico del padre il contributo per il 50% alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive, secondo i criteri di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che qui si hanno per integralmente trascritte, con pagamento entro 7 giorni dalla richiesta;
6) negare la possibilità per il padre di portare all'estero il figlio;
7) condannare, in caso di opposizione, il convenuto a versare all'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese di lite, comprensive degli accessori e del rimborso forfettario su diritti e onorari per spese generali, come per legge.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 7.9.2023 l'attrice, premesso di aver contratto il 9.5.2020 matrimonio con il convenuto in Vicenza, in regime di comunione dei beni e che dall'unione era nato il figlio Persona_1
(19.6.2020), rappresentava che il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile.
[...]
Deduceva in particolare che i coniugi non avessero mai convissuto o stabilito la residenza in un
Per_ appartamento;
avrebbe lavorato in Italia come operaio specializzato, ma solo per brevi periodi, senza contribuire in modo continuativo al sostentamento della famiglia, sicché l'attrice continuava a convivere con la madre con i figli (nato da precedente relazione) e . Nel marzo 2021 Per_2 Per_1
il marito andava a lavorare nel Regno Unito, per diversi mesi. Al suo rientro in Italia, nel 2022, la apprendeva che il marito avrebbe intessuto una relazione extraconiugale nel Regno Unito, Pt_1
Per_ rifiutandosi di interromperla. Nel dicembre 2022 rientrava in Inghilterra per continuare la convivenza con la compagna inglese, lasciando moglie e figlio in Italia. Da allora la non Pt_1
avrebbe avuto più notizie del convenuto.
Evidenziava di non lavorare, potendo godere solo dell'assegno unico di € 410,90 per i figli a carico, di non aver mai dichiarato redditi, ma solo attestazioni Isee, di non avere beni mobili o immobili, di poter contare sulla madre solo per tenere i bambini, non disponendo quest'ultima di redditi propri. CP_3
Per_ non avrebbe versato alcunché dalla separazione de facto. Deduceva di esser residente dal 2.8.2022 con i due bambini, grazie ai SS, all'interno di struttura protetta convenzionata col Comune di Vicenza, vivendo in un appartamento a spese del Comune, cui avrebbe corrisposto un contributo omnia di €
pagina 2 di 8 100,00 al mese, rappresentando che sarebbe salito ad € 245,00 al mese.
Rappresentava di aver difficoltà a trovare un lavoro stabile, per la necessità di curare i due figli, ma di aver iniziato a frequentare un corso di avviamento professionale in logistica e addetto mulettista, per potersi rendere indipendente.
La proponeva quindi il ricorso per separazione, chiedendo, anche in via provvisoria e urgente, Pt_1 disporsi la separazione. Chiedeva l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del figlio, il diritto di visita del padre senza pernotto, con onere di preavviso almeno 15 giorni prima, e quantificarsi un contributo al mantenimento del padre nella misura stimata come equa.
Fissata l'udienza del 19.12.2023, il convenuto non si costituiva e l'attrice chiedeva emettersi i provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 22.12.2023 l'allora Relatore disponeva che i SS depositassero entro 30 giorni “relazione circa gli interventi svolti a favore della sig.ra e Parte_1
del figlio avendo cura di esporre ogni notizia ritenuta utile ai fini del presente Persona_1 procedimento con particolare riguardo ad eventuali riscontrate carenze genitoriali nell'accudimento del bambino con riguardo ad entrambe le figure genitoriali”, riservando all'esito di provvedere. I SS depositavano la relazione il 2.2.2024 e con ordinanza in pari data, provvedendo ex art. 473bis.22 c.p.c.,
l'allora Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in via esclusiva all' con collocamento presso la madre, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il Pt_1
figlio un giorno alla settimana per due ore, previo accordo con la madre e determinava il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza. Con lo stesso provvedimento si disponeva che i SS monitorassero i genitori e ne valutassero le capacità genitoriali, indicando quali fossero le migliori condizioni di affido, il luogo di residenza più idoneo, modalità e tempi di visita per il genitore non collocatario e gli eventuali interventi di sostegno che reputino necessari per i genitori o per il minore, assegnandosi termine ai SS per deposito di relazione sull'incarico assegnato al 30.7.24.
I SS depositavano relazione in data 1.8.2024, dando atto, tra l'altro, che il convenuto era tornato in
Italia, dal febbraio 2024, andando ad abitare in una casa di Montecchio (Vi) con due fratelli e un cugino e lavorando come operaio presso una impresa specializzata in lavori sul legno;
nel corso del monitoraggio, il padre incontrava il sabato, prelevandolo da casa della madre insieme al fratello Per_1
e riportandolo per la serata;
la sera del lunedì, mercoledì e venerdì salutava i bambini tramite una Per_2
videochiamata.
All'esito dell'udienza del 17.9.2024, esaminata la relazione dei SS, l'allora Giudice Relatore mandava al “nucleo di polizia tributaria della GdF di Vicenza perché riferisca, cortesemente entro il 15.11.2024
pagina 3 di 8 in merito al reddito di nato in [...] il [...], CF;
in CP_1 C.F._3
particolare attraverso le contribuzioni INPS e attraverso il datore di lavoro DIZETA IMBALLAGGI
s.r.l., Brendola, via Volta n.
9. Riferisca anche in merito alla intestazione o cointestazione di conti correnti, postali o bancari”; la relazione veniva depositata dalla GdF nel termine indicato.
All'udienza del 26.11.2024 il difensore dell'attrice chiedeva rinviarsi la causa per decisione;
evidenziava che la sua assistita continuasse a risiedere presso gli appartamenti indicati in atti, lavorando con uno stage con 300 € mese di retribuzione, presso un supermercato, aspettando per la fine di dicembre la conferma o meno dell'assunzione. La causa veniva quindi rinviata ex art. 473bis.28
c.p.c. al 18.11.2025, con assegnazione dei termini anteriori nei termini massimi e con sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. Con provvedimento del 18.1.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda di separazione va accolta, in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, documentata in atti, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
3. Quanto al regime di affido, collocamento e visita (su cui, rispetto ai provvedimenti provvisori, Per_ l'attrice ha modificato parzialmente la propria posizione, alla luce del rientro in Italia del , è particolarmente significativa la relazione dei SS, depositata l'1.8.2024, che ha consentito di approfondire la storia dei coniugi e del loro rapporto, relazione redatta all'esito di plurimi incontri con i genitori, da soli o in coppia.
La ha una storia famigliare non semplice;
la madre ha avuto infatti più figli da diversi relazioni e Pt_1 il rapporto con l'attrice è stato spesso conflittuale, tanto che quest'ultima vedeva come figure di riferimento i nonni materni;
a seguito del decesso del nonno, l'attrice ha continuato ad essere ospitata dalla nonna, fino al suo sfratto e collocamento in un alloggio protetto per anziani, ove la veniva Pt_1 ospitata, senza autorizzazione, con i figli (di qui, la successiva attivazione dei SS e l'inserimento dell'attrice in una struttura di accoglienza). Per_ è immigrato in Italia unitamente alla famiglia dal Senegal, frequentando le scuole superiori, venendo quindi formato come meccanico.
La coppia si è conosciuta sui social nel 2014 e dal 2016 RR ha alternato, per lavoro, periodi tra l'Italia
e l'Inghilterra; nel 2019 intratteneva una relazione con un altro compagno, da cui nasceva Pt_1
Per_
Rientrato in Italia, i due si sposavano e nel 2020 nasceva;
durante la gravidanza la Per_2 Per_1
pagina 4 di 8 Per_ coppia conviveva presso l'abitazione della madre dell' rientrava in Inghilterra per lavoro e Pt_1
Per_ l' veniva ospitata presso la struttura della nonna;
nel mentre cercava di trovare Pt_1 un'abitazione per la famiglia, senza buon esito e nel dicembre 2022 seguiva la rottura definitiva tra i due e il rientro del convenuto in Inghilterra.
I SS, dopo l'esame della coppia, monitorato il regime di visita padre/figli (espletatosi con le modalità su indicate) ha condivisibilmente concluso che i genitori, pur con le loro fragilità e la situazione di precarietà economica (specie per la e abitativa (per tutte e due le parti), sono entrambi idonei e Pt_1
capaci genitorialmente.
3.1. Hanno quindi concluso che l'affido esclusivo, inizialmente richiesto e disposto dal Tribunale in Per_ ragione della lunga permanenza del nel Regno Unito, non è più una soluzione necessaria, stante il
Per_ rientro del in Italia, la sua maggiore stabilità lavorativa e la volontà di stabilirsi definitivamente in
Italia. I SS hanno quindi suggerito il regime di affido condiviso, conclusione fatta propria dall'attrice
(pur avendo in conclusionale la lamentato una certa difficoltà di comunicazione con l'attore, Pt_1
Per_ specialmente per quanto riguarda la condivisione delle spese straordinarie e la intempestività del nel corrispondere il mantenimento ordinario).
Non v'è motivo per discostarsi dalla soluzione suggerita dai SS, non constando ragioni, anche in punto interesse del minore, per provvedere diversamente: deve dunque essere senz'altro disposto l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione di quest'ultima (allo stato ancora in Vicenza, via Groppino, 43, pur attendendo l'assegnazione di una abitazione popolare dal Comune).
3.2. Quanto al diritto di visita del padre, può pure essere recepito il regime seguito nel corso del
Per_ monitoraggio dei SS (giacché il ha confermato ai SS che la sua attuale situazione abitativa non consente/rende idoneo il pernotto del figlio) sicché il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il sabato, per l'intera giornata, dalle 8.00 fino alla sera dopo cena (e, quindi con riconsegna del bambino alla madre alle 20.15). In conclusionale l'attrice ha lamentato la non puntualità del marito nel rispettare gli orari stabiliti, di qui la richiesta di prescrivere di avvisare in caso di ritardo e facoltà della madre di negare il permesso nel caso in cui il ritardo eccessivo. Non è opportuno indicare, già in questa sede, tali prescrizioni di dettaglio, restando inteso che il padre dovrà essere quanto più puntuale possibile nel rispettare gli orari prescritti dal Tribunale, ferma la possibilità per la madre, in caso di inadempienza, di utilizzare gli strumenti di tutela giurisdizionali all'uopo previsti.
Quanto alle videochiamate, non è opportuno disporre orari fissi/ristretti, dovendo la madre comunque garantire, anche nelle altre giornate, il contatto tra padre e figlio.
4. La richiesta dell'attrice di “6) negare la possibilità per il padre di portare all'estero il figlio;
” deve pagina 5 di 8 Per_ essere rigettata, non avendo il in alcun modo manifestato l'intenzione di espatriare insieme al minore (né avendolo l'attrice provato).
5. Quanto al mantenimento del figlio, nei provvedimenti provvisori il precedente Giudice Delegato aveva adottato le disposizioni su indicate sulla scorta della capacità lavorativa generica del padre (in assenza di informazioni sulle sue capacità reddituali). Per_ Dalla relazione della GDF acquisita in corso di causa è emerso che per il 2023 ha esposto, come da
CU, redditi per ca. € 1.330,00 mentre dal marzo 2024 risulta dipendente, a tempo indeterminato, per una società di imballaggi, da cui percepisce € 1.500,00 netti ca. Non è titolare di immobili o automobili, risulta per gli anni precedenti aver percepito il reddito di cittadinanza (su richiesta della
Per_ moglie) e risulta titolare di due conti correnti postali. Allo stato convive con dei parenti e non può dirsi quale siano le sue spese abitative.
La – che in corso di causa aveva trovato lavoro (uno stage) in conclusionale ha addotto che non Pt_1 sarebbe stato rinnovato – e ha dedotto (cfr. pag. 4) che “al momento percepisce l'assegno unico per i figli (circa 400 euro) e dal novembre 2024 l'assegno di inclusione di circa 500 euro. L'assegno di 200 euro, stabilito provvisoriamente dal Giudice per il mantenimento del figlio nel 2024 è Per_1
stato pagato sempre in ritardo e per importi parziali. La Signora ha ricevuto in tutto il 2024 Pt_1
l'importo di euro 1.550,00, a partire da marzo, quindi meno di 200 euro al mese”. Ha quindi chiesto porsi a carico del marito un contributo di mantenimento di € 300,00.
Tanto premesso, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle presumibili esigenze delle figlie correlate alla loro età, dei tempi paritari di permanenza dello stesso presso i due genitori e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., anche in ragione delle sopravvenienze – e quindi, l'aver il convenuto trovato una stabile occupazione;
l'assenza, almeno allo stato, di spese abitative, pur dovendosi considerare che in ogni caso le stesse, laddove il convenuto trovasse una abitazione stabile, si potranno aggirare in non meno di
400/450 €; la attuale situazione di precarietà della moglie, pur dotata di capacità lavorativa generica– si ritiene di determinare (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori) la misura del contributo nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati sulla base della legge 27/2012 e articoli pagina 6 di 8 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento
– individuato ex art. 5, co. 1 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato del giudizio, nello scaglione relativo ai procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi, stante l'estrema linearità in fatto e diritto della controversia e, quanto all'istruttoria, in ragione della circostanza che gli elementi utili alla decisione sono stati reperiti unicamente grazie ai SS e alla GDF, coinvolti d'ufficio; si liquidano quindi i seguenti importi: € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori. Il convenuto sarà tenuto al pagamento in favore dell'Erario, in quanto l'attrice è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Vicenza il 9.5.2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 47, parte I, anno 2020;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
47, parte I, anno 2020;
iii) affida il figlio ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
iv) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato, dalle 8.00 di mattina alla sera dopo cena, sino alle ore 20.15, quando dovrà riaccompagnarlo a casa dalla madre;
v) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, CP_1
al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo del Tribunale di
Vicenza; vi) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 a titolo di compensi, CP_1
oltre accessori, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore pagina 7 di 8 Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4426/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. M. Teresa Parte_1 C.F._1
Musacchio (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO, CONTUMACE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni dell'attrice:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così pronunciare:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento e residenza presso la madre;
pagina 1 di 8 3) disporre il diritto di visita del padre (senza pernottamento) nella giornata di sabato dalle ore 9 alle
20.15, con obbligo di avvisare in caso di ritardo e facoltà della madre di negare il permesso nel caso in cui il ritardo sia eccessivo;
4) fissare l'assegno di mantenimento dovuto nella misura di euro 300,00 o nella misura che apparirà equa, con l'aggiornamento ISTAT dovuto per legge, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente della ricorrente;
5) disporre a carico del padre il contributo per il 50% alle spese mediche, scolastiche e ludico sportive, secondo i criteri di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che qui si hanno per integralmente trascritte, con pagamento entro 7 giorni dalla richiesta;
6) negare la possibilità per il padre di portare all'estero il figlio;
7) condannare, in caso di opposizione, il convenuto a versare all'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la rifusione delle spese di lite, comprensive degli accessori e del rimborso forfettario su diritti e onorari per spese generali, come per legge.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 7.9.2023 l'attrice, premesso di aver contratto il 9.5.2020 matrimonio con il convenuto in Vicenza, in regime di comunione dei beni e che dall'unione era nato il figlio Persona_1
(19.6.2020), rappresentava che il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile.
[...]
Deduceva in particolare che i coniugi non avessero mai convissuto o stabilito la residenza in un
Per_ appartamento;
avrebbe lavorato in Italia come operaio specializzato, ma solo per brevi periodi, senza contribuire in modo continuativo al sostentamento della famiglia, sicché l'attrice continuava a convivere con la madre con i figli (nato da precedente relazione) e . Nel marzo 2021 Per_2 Per_1
il marito andava a lavorare nel Regno Unito, per diversi mesi. Al suo rientro in Italia, nel 2022, la apprendeva che il marito avrebbe intessuto una relazione extraconiugale nel Regno Unito, Pt_1
Per_ rifiutandosi di interromperla. Nel dicembre 2022 rientrava in Inghilterra per continuare la convivenza con la compagna inglese, lasciando moglie e figlio in Italia. Da allora la non Pt_1
avrebbe avuto più notizie del convenuto.
Evidenziava di non lavorare, potendo godere solo dell'assegno unico di € 410,90 per i figli a carico, di non aver mai dichiarato redditi, ma solo attestazioni Isee, di non avere beni mobili o immobili, di poter contare sulla madre solo per tenere i bambini, non disponendo quest'ultima di redditi propri. CP_3
Per_ non avrebbe versato alcunché dalla separazione de facto. Deduceva di esser residente dal 2.8.2022 con i due bambini, grazie ai SS, all'interno di struttura protetta convenzionata col Comune di Vicenza, vivendo in un appartamento a spese del Comune, cui avrebbe corrisposto un contributo omnia di €
pagina 2 di 8 100,00 al mese, rappresentando che sarebbe salito ad € 245,00 al mese.
Rappresentava di aver difficoltà a trovare un lavoro stabile, per la necessità di curare i due figli, ma di aver iniziato a frequentare un corso di avviamento professionale in logistica e addetto mulettista, per potersi rendere indipendente.
La proponeva quindi il ricorso per separazione, chiedendo, anche in via provvisoria e urgente, Pt_1 disporsi la separazione. Chiedeva l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del figlio, il diritto di visita del padre senza pernotto, con onere di preavviso almeno 15 giorni prima, e quantificarsi un contributo al mantenimento del padre nella misura stimata come equa.
Fissata l'udienza del 19.12.2023, il convenuto non si costituiva e l'attrice chiedeva emettersi i provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 22.12.2023 l'allora Relatore disponeva che i SS depositassero entro 30 giorni “relazione circa gli interventi svolti a favore della sig.ra e Parte_1
del figlio avendo cura di esporre ogni notizia ritenuta utile ai fini del presente Persona_1 procedimento con particolare riguardo ad eventuali riscontrate carenze genitoriali nell'accudimento del bambino con riguardo ad entrambe le figure genitoriali”, riservando all'esito di provvedere. I SS depositavano la relazione il 2.2.2024 e con ordinanza in pari data, provvedendo ex art. 473bis.22 c.p.c.,
l'allora Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in via esclusiva all' con collocamento presso la madre, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il Pt_1
figlio un giorno alla settimana per due ore, previo accordo con la madre e determinava il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in € 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza. Con lo stesso provvedimento si disponeva che i SS monitorassero i genitori e ne valutassero le capacità genitoriali, indicando quali fossero le migliori condizioni di affido, il luogo di residenza più idoneo, modalità e tempi di visita per il genitore non collocatario e gli eventuali interventi di sostegno che reputino necessari per i genitori o per il minore, assegnandosi termine ai SS per deposito di relazione sull'incarico assegnato al 30.7.24.
I SS depositavano relazione in data 1.8.2024, dando atto, tra l'altro, che il convenuto era tornato in
Italia, dal febbraio 2024, andando ad abitare in una casa di Montecchio (Vi) con due fratelli e un cugino e lavorando come operaio presso una impresa specializzata in lavori sul legno;
nel corso del monitoraggio, il padre incontrava il sabato, prelevandolo da casa della madre insieme al fratello Per_1
e riportandolo per la serata;
la sera del lunedì, mercoledì e venerdì salutava i bambini tramite una Per_2
videochiamata.
All'esito dell'udienza del 17.9.2024, esaminata la relazione dei SS, l'allora Giudice Relatore mandava al “nucleo di polizia tributaria della GdF di Vicenza perché riferisca, cortesemente entro il 15.11.2024
pagina 3 di 8 in merito al reddito di nato in [...] il [...], CF;
in CP_1 C.F._3
particolare attraverso le contribuzioni INPS e attraverso il datore di lavoro DIZETA IMBALLAGGI
s.r.l., Brendola, via Volta n.
9. Riferisca anche in merito alla intestazione o cointestazione di conti correnti, postali o bancari”; la relazione veniva depositata dalla GdF nel termine indicato.
All'udienza del 26.11.2024 il difensore dell'attrice chiedeva rinviarsi la causa per decisione;
evidenziava che la sua assistita continuasse a risiedere presso gli appartamenti indicati in atti, lavorando con uno stage con 300 € mese di retribuzione, presso un supermercato, aspettando per la fine di dicembre la conferma o meno dell'assunzione. La causa veniva quindi rinviata ex art. 473bis.28
c.p.c. al 18.11.2025, con assegnazione dei termini anteriori nei termini massimi e con sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. Con provvedimento del 18.1.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda di separazione va accolta, in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, documentata in atti, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
3. Quanto al regime di affido, collocamento e visita (su cui, rispetto ai provvedimenti provvisori, Per_ l'attrice ha modificato parzialmente la propria posizione, alla luce del rientro in Italia del , è particolarmente significativa la relazione dei SS, depositata l'1.8.2024, che ha consentito di approfondire la storia dei coniugi e del loro rapporto, relazione redatta all'esito di plurimi incontri con i genitori, da soli o in coppia.
La ha una storia famigliare non semplice;
la madre ha avuto infatti più figli da diversi relazioni e Pt_1 il rapporto con l'attrice è stato spesso conflittuale, tanto che quest'ultima vedeva come figure di riferimento i nonni materni;
a seguito del decesso del nonno, l'attrice ha continuato ad essere ospitata dalla nonna, fino al suo sfratto e collocamento in un alloggio protetto per anziani, ove la veniva Pt_1 ospitata, senza autorizzazione, con i figli (di qui, la successiva attivazione dei SS e l'inserimento dell'attrice in una struttura di accoglienza). Per_ è immigrato in Italia unitamente alla famiglia dal Senegal, frequentando le scuole superiori, venendo quindi formato come meccanico.
La coppia si è conosciuta sui social nel 2014 e dal 2016 RR ha alternato, per lavoro, periodi tra l'Italia
e l'Inghilterra; nel 2019 intratteneva una relazione con un altro compagno, da cui nasceva Pt_1
Per_
Rientrato in Italia, i due si sposavano e nel 2020 nasceva;
durante la gravidanza la Per_2 Per_1
pagina 4 di 8 Per_ coppia conviveva presso l'abitazione della madre dell' rientrava in Inghilterra per lavoro e Pt_1
Per_ l' veniva ospitata presso la struttura della nonna;
nel mentre cercava di trovare Pt_1 un'abitazione per la famiglia, senza buon esito e nel dicembre 2022 seguiva la rottura definitiva tra i due e il rientro del convenuto in Inghilterra.
I SS, dopo l'esame della coppia, monitorato il regime di visita padre/figli (espletatosi con le modalità su indicate) ha condivisibilmente concluso che i genitori, pur con le loro fragilità e la situazione di precarietà economica (specie per la e abitativa (per tutte e due le parti), sono entrambi idonei e Pt_1
capaci genitorialmente.
3.1. Hanno quindi concluso che l'affido esclusivo, inizialmente richiesto e disposto dal Tribunale in Per_ ragione della lunga permanenza del nel Regno Unito, non è più una soluzione necessaria, stante il
Per_ rientro del in Italia, la sua maggiore stabilità lavorativa e la volontà di stabilirsi definitivamente in
Italia. I SS hanno quindi suggerito il regime di affido condiviso, conclusione fatta propria dall'attrice
(pur avendo in conclusionale la lamentato una certa difficoltà di comunicazione con l'attore, Pt_1
Per_ specialmente per quanto riguarda la condivisione delle spese straordinarie e la intempestività del nel corrispondere il mantenimento ordinario).
Non v'è motivo per discostarsi dalla soluzione suggerita dai SS, non constando ragioni, anche in punto interesse del minore, per provvedere diversamente: deve dunque essere senz'altro disposto l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione di quest'ultima (allo stato ancora in Vicenza, via Groppino, 43, pur attendendo l'assegnazione di una abitazione popolare dal Comune).
3.2. Quanto al diritto di visita del padre, può pure essere recepito il regime seguito nel corso del
Per_ monitoraggio dei SS (giacché il ha confermato ai SS che la sua attuale situazione abitativa non consente/rende idoneo il pernotto del figlio) sicché il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il sabato, per l'intera giornata, dalle 8.00 fino alla sera dopo cena (e, quindi con riconsegna del bambino alla madre alle 20.15). In conclusionale l'attrice ha lamentato la non puntualità del marito nel rispettare gli orari stabiliti, di qui la richiesta di prescrivere di avvisare in caso di ritardo e facoltà della madre di negare il permesso nel caso in cui il ritardo eccessivo. Non è opportuno indicare, già in questa sede, tali prescrizioni di dettaglio, restando inteso che il padre dovrà essere quanto più puntuale possibile nel rispettare gli orari prescritti dal Tribunale, ferma la possibilità per la madre, in caso di inadempienza, di utilizzare gli strumenti di tutela giurisdizionali all'uopo previsti.
Quanto alle videochiamate, non è opportuno disporre orari fissi/ristretti, dovendo la madre comunque garantire, anche nelle altre giornate, il contatto tra padre e figlio.
4. La richiesta dell'attrice di “6) negare la possibilità per il padre di portare all'estero il figlio;
” deve pagina 5 di 8 Per_ essere rigettata, non avendo il in alcun modo manifestato l'intenzione di espatriare insieme al minore (né avendolo l'attrice provato).
5. Quanto al mantenimento del figlio, nei provvedimenti provvisori il precedente Giudice Delegato aveva adottato le disposizioni su indicate sulla scorta della capacità lavorativa generica del padre (in assenza di informazioni sulle sue capacità reddituali). Per_ Dalla relazione della GDF acquisita in corso di causa è emerso che per il 2023 ha esposto, come da
CU, redditi per ca. € 1.330,00 mentre dal marzo 2024 risulta dipendente, a tempo indeterminato, per una società di imballaggi, da cui percepisce € 1.500,00 netti ca. Non è titolare di immobili o automobili, risulta per gli anni precedenti aver percepito il reddito di cittadinanza (su richiesta della
Per_ moglie) e risulta titolare di due conti correnti postali. Allo stato convive con dei parenti e non può dirsi quale siano le sue spese abitative.
La – che in corso di causa aveva trovato lavoro (uno stage) in conclusionale ha addotto che non Pt_1 sarebbe stato rinnovato – e ha dedotto (cfr. pag. 4) che “al momento percepisce l'assegno unico per i figli (circa 400 euro) e dal novembre 2024 l'assegno di inclusione di circa 500 euro. L'assegno di 200 euro, stabilito provvisoriamente dal Giudice per il mantenimento del figlio nel 2024 è Per_1
stato pagato sempre in ritardo e per importi parziali. La Signora ha ricevuto in tutto il 2024 Pt_1
l'importo di euro 1.550,00, a partire da marzo, quindi meno di 200 euro al mese”. Ha quindi chiesto porsi a carico del marito un contributo di mantenimento di € 300,00.
Tanto premesso, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle presumibili esigenze delle figlie correlate alla loro età, dei tempi paritari di permanenza dello stesso presso i due genitori e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., anche in ragione delle sopravvenienze – e quindi, l'aver il convenuto trovato una stabile occupazione;
l'assenza, almeno allo stato, di spese abitative, pur dovendosi considerare che in ogni caso le stesse, laddove il convenuto trovasse una abitazione stabile, si potranno aggirare in non meno di
400/450 €; la attuale situazione di precarietà della moglie, pur dotata di capacità lavorativa generica– si ritiene di determinare (con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti provvisori) la misura del contributo nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidati sulla base della legge 27/2012 e articoli pagina 6 di 8 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento
– individuato ex art. 5, co. 1 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato del giudizio, nello scaglione relativo ai procedimenti con valore indeterminabile a complessità bassa – applicati ai minimi, stante l'estrema linearità in fatto e diritto della controversia e, quanto all'istruttoria, in ragione della circostanza che gli elementi utili alla decisione sono stati reperiti unicamente grazie ai SS e alla GDF, coinvolti d'ufficio; si liquidano quindi i seguenti importi: € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.809,00 oltre accessori. Il convenuto sarà tenuto al pagamento in favore dell'Erario, in quanto l'attrice è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Vicenza il 9.5.2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 47, parte I, anno 2020;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
47, parte I, anno 2020;
iii) affida il figlio ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
iv) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato, dalle 8.00 di mattina alla sera dopo cena, sino alle ore 20.15, quando dovrà riaccompagnarlo a casa dalla madre;
v) fa obbligo a di contribuire, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, CP_1
al mantenimento del figlio minore con l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo del Tribunale di
Vicenza; vi) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 a titolo di compensi, CP_1
oltre accessori, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore pagina 7 di 8 Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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