Articolo 82 del Codice della proprietà industriale
Articolo 81Articolo 81 bis
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15 maggio 2005
Art. 82. Oggetto del brevetto 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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