TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.38332.23 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra con Parte_1 sede in Roma, Via Federico Delpino 94, CAP 00171, C.F. in P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio Direttivo sig. C.F. Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Maria C.F._1
Cioccolini (C.F. – pec , prof. Enrico CodiceFiscale_2 Email_1 Lubrano (C.F. – PEC e prof. CodiceFiscale_3 Email_2 Filippo Lubrano (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
,domiciliato in via telematica all'indirizzo pec Email_3
attore CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Memeo (C.F.
[...]
), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma (RM), C.F._5 alla via Tempio di Giove n. 21 pec: oma.it Email_4 Email_5 CP_2 convenuto
Oggetto: opposizione avverso:
1. avviso n. 1/OSP/AB2020;
2. avviso n.2/OSP/AB2020;
3. avviso n. 3/OSP/AB2021; C
4. avviso n. 4/OSP/AB2021, tutti adottati dal Municipio di Roma
Capitale.
Nel presente processo R.G.38332.2023 si prende in esame la illecita occupazione e le conseguenti verbalizzazioni. Nel processo R.G.17925.2024 la richiesta del canone da occupazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il 18/01/2024, n.00600/2024 reg. prov. coll.n.02628/2023reg.ric.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
L testualmente ricostruiva la Pt_1 Parte_1 storia della occupazione del suolo pubblico che qui di seguito si riporta in sintesi.
Premetteva di essersi costituita come libera associazione con atto 30 gennaio 1998
e di svolgere da tempo la propria attività a mezzo dei propri associati. Per tale attività aveva fissato le proprie regole, delle quali aveva dato comunicazione al Comune di Roma in data 7 novembre 1998, prot. n. 58899
(codice di autoregolamentazione, concordato anche con gli organi della
Circoscrizione XII, codice specificamente approvato dal Consiglio della XII
Circoscrizione con risoluzione 99 del 27 ottobre 1999). L svolgeva da Pt_1 tempo la propria attività, a mezzo dei propri iscritti, nelle aree adiacenti l'Istituto
Ospedaliero di San Raffaele.
Tale attività era svolta sulla base di provvedimenti emanati fin dall'anno 1996 dal
Comune di Roma e dal (su cui si tornerà diffusamente infra nella parte CP_4 in “diritto”), con pieno assenso da parte degli organi rappresentativi dell'Istituto Ospedaliero San Raffaele.
All'inizio dell'anno 2019, da parte di appartenenti alla Polizia Municipale di
è stata contestata l'attività di guardiamacchine svolta da associati CP_1 nella predetta zona, adiacente l'Istituto Ospedaliero San Raffaele in zona Pt_1
Mostacciano. L'A.G.A., con atto in data 26 luglio 2019, notificato a al CP_1
e al Comando dei Vigili Urbani di ha formalmente CP_5 CP_1 invitato l'Amministrazione ad astenersi dall'adozione di provvedimenti repressivi nei confronti dei Soci in relazione allo svolgimento di attività di gestione Pt_1 del parcheggio nelle aree adiacenti all' in località Parte_3
Mostacciano e, comunque, ad astenersi dal porre ingiustificato impedimento od ostacoli alla predetta attività.
Con atto in data 30 settembre 2019, quindi, non essendo cessata l'attività da parte della Polizia Municipale della zona, l aveva proposto il Parte_1 ricorso n. 12204/2019 di fronte al TAR Lazio, formulando un'azione di accertamento del proprio titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale di ed un'azione diretta ad inibire ogni condotta di tipo repressivo. CP_1
L'impugnazione proposta di fronte al TAR Lazio era rimasta “ferma” fino all'anno 2022, quando da parte del sono state assunte Controparte_6 iniziative per allontanare l dall'attività svolta e recuperare i Parte_1 terreni a tale scopo utilizzati. In particolare:
- con ordinanze 31 marzo 2022, rep. CN/613/2022 prot. CN 35827/2022 e 7 aprile
2022, rep. CN/646/2022 si era intimato il rilascio entro dieci giorni delle aree in questione: avverso tali provvedimenti sono stati proposti in relazione al ricorso n.
12204/2019 già pendente di fronte al TAR Lazio, motivi aggiunti in data 14 aprile
2022 in ordine ai quali il Presidente della Seconda Sezione ha emesso decreto di sospensione dell'esecuzione in data 15 aprile 2022, n. 2530 e, successivamente, la stessa Sezione ha confermato il provvedimento cautelare (esteso anche alla integrazione dei motivi aggiunti in data 9 maggio 2022) con ordinanza 19 maggio
2022, n. 3188 svolgendo anche particolari considerazioni in ordine al comportamento dell'Amministrazione comunale. A seguito dei provvedimenti cautelari del Tribunale amministrativo regionale del C Lazio, il Municipio del con determinazione Controparte_6 dirigenziale 5 ottobre 2022, rep. CN/1695/2022, prot. CN/116831/2022 aveva riconosciuto il titolo dell a Parte_1
2 3
disporre delle aree per la gestione del parcheggio, condizionando però tale assenso al pagamento, oltre che dell'aggio relativo allo svolgimento dell'attività (euro
16.747,00 complessivamente per un anno), anche del canone di occupazione suolo pubblico (euro 215.285,00 complessivamente per un anno). Avverso il richiamato provvedimento, l' Parte_1 aveva proposto, sempre nell'ambito del giudizio di fronte al
[...]
TAR Lazio n. 12204/2019, motivi aggiunti in data 19 ottobre 2022 contestando l'imposizione relativa al canone di occupazione di suolo pubblico, in quanto lo stesso con deliberazione 2 agosto 2022, n. 62, verbale Controparte_6
n. 55 aveva disposto che le occupazioni affidate in servizio di gestione temporanea della sosta in aree non metrate sono esenti dalla tassa di occupazione di suolo pubblico.
In relazione alla richiamata impugnazione della determinazione dirigenziale 5 ottobre 2022, la Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 11 novembre 2022, n. 6946 aveva disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato “con riguardo al solo pagamento della somma ingiunta a titolo di canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico”. Conseguentemente, l aveva Parte_1 proseguito nello svolgimento della propria attività, corrispondendo al
[...] il solo aggio. CP_6
All'udienza pubblica del 11 gennaio 2023, il giudizio di fronte al TAR Lazio n.
12204/2019 era stato trattenuto in decisione e, in data 27 febbraio 2023, è stata emessa la sentenza del TAR Lazio n. 3316/2023 di rigetto dell'impugnazione. Con Nota 31 marzo 2023, prot. n. 44053 era stata reiterata la richiesta di pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico per l'anno Parte 2022, riconoscendo l'intervenuto pagamento dell'aggio da parte dell' .
A seguito dell'ordinanza n. 1421/2023 del Consiglio di Stato, il del CP_5 aveva indirizzato all Controparte_6 Parte_1 la nota 27 aprile 2023, n. 56269 con la quale “alla luce
[...] dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale rep. 1695 prot. CN116831 del
05/10/2022 nella parte del dispositivo sul pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, per la somma complessiva, per le due aree, di euro
215.285,00 relativa all'anno 2022, si sollecita il versamento della somma dovuta e non ancora corrisposta per il periodo di utilizzo di dette aree.
In considerazione di tale rinnovata richiesta di pagamento per una somma complessiva di denaro quest'ultima, tenuto conto della pronuncia sulla giurisdizione rinnovata in sede cautelare da parte del Consiglio di Stato proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. di fronte al Tribunale di Roma (r.g. n.
26247/2023). Con tale ricorso, è stato lamentato essenzialmente che:
1) il canone di occupazione di suolo pubblico di euro 215.285,00 annui, oltre all'aggio di circa 20.000,00 euro annui, per complessivi euro 653,57 al giorno, non poteva essere sostenuto dall Parte_1 in quanto la gestione del parcheggio ha una redditività base pari a circa
[...] euro 900,00 al giorno, residuando dunque solamente circa euro 250,00 al giorno
(euro 7.500,00 mensili) con i quali devono, però, ovviamente, essere sostenuti anche tutti i costi di gestione (manutenzione, assicurazione, spese generali, etc.), oltre che essere pagati i tributi e gli stipendi;
3 4
2) il canone di occupazione del suolo pubblico non poteva essere imposto ai titolari di parcheggi, per i quali l'unico onere da corrispondere al
[...]
è costituito dall'aggio di gestione, come stabilito da sempre da CP_6
e, da ultimo, precisato e ribadito dalla Deliberazione CP_1 dell'Assemblea Capitolina, 2 agosto 2022, n. 62, verbale n. 55. Parte L ha ricevuto in notifica a mezzo PEC, da parte del Controparte_7
Avvisi di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione
[...] abusiva di suolo pubblico per gli anni 2020 e 2021 (che si sono quindi aggiunte alle richieste già effettuate per l'anno 2022). Più precisamente:
1) con l'Avviso n. 1/OSP/AB2020 è stato richiesto per l'anno 2020 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 9.225,80 mq in Roma, via Fermo Ognibene snc, per un totale di euro 271.094,00 così composto:
- euro 174.333,49 a titolo di canone di occupazione;
- euro 87.166,75 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione),
- euro 9.591,68 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica;
2) con l'Avviso n. 2/OSP/AB2020 è stato richiesto per l'anno 2020 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 1.250,00 mq in Roma, via Sergio De Vitis snc, per un totale di euro 152.428,00, così composto:
- euro 98.020,75 a titolo di canone di occupazione;
- euro 49.010,38 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione);
- euro 5.393,02 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica;
3) con l'Avviso n. 3/OSP/AB2021 è stato richiesto per l'anno 2021 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 9.225,80 mq in Roma, via Fermo Ognibene snc, per un totale di euro 271.043,00, così composto:
- euro 174.351,72 a titolo di canone di occupazione;
- euro 87.175,85 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione);
- euro 9.513,44 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica;
4) con l'Avviso n. 4/OSP/AB2021 è stato richiesto per l'anno 2021 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 1.250,00 mq in Roma, via Sergio De Vitis snc, per un totale di euro 152.397,00, così composto:
- euro 98.031,00 a titolo di canone di occupazione:
- euro 49.015,50 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione);
- euro 5.348,98 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica.
Avverso i predetti atti e, comunque, per l'accertamento negativo del credito del parte attrice proponeva i seguenti motivi di Controparte_7 diritto: Parte
1) legittimità dell'occupazione di suolo pubblico da parte dell'attore ; Parte
2) , in qualità di gestore di parcheggio, non era tenuto al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico per espressa previsione di
[...]
(cui è riconoscibile solamente il c.d. aggio;
CP_1
4 5
3) in via subordinata, il canone di occupazione non è dovuto da parte Parte dell in quanto è stato quantificato da parte di secondo CP_1 criteri erronei ed illegittimi, posto che conduce alla determinazione di un importo economicamente insostenibile per un gestore di un parcheggio. Concludeva chiedendo di disapplicare/annullare, in tutto od in parte,gli avvisi indicati in oggetto adottati dal di accertare il CP_5 CP_1 carattere legittimo (e non abusivo) dell'occupazione di suolo pubblico da parte Parte dell dei parcheggi siti in Roma, in via Fermo Ognibene snc e via Sergio de
Vitis snc (laddove ritenuto indispensabile, anche in via incidentale e senza efficacia di giudicato); accertare l'insussistenza di un credito a favore del e a carico dell'attore, relativamente alle somme Controparte_7 richieste con i predetti provvedimenti (cfr. punti 1 e/o 2 della parte in “diritto”); in via subordinata, accertare la debenza da parte dell'attore a favore del
[...]
della minor somma che sarà stabilita in esito al giudizio. Controparte_7
Si costituiva e concludeva chiedendo di rigettare ogni avversa
CP_1 domanda confermando la validità ed efficacia degli atti oggi impugnati con condanna dell'odierna attrice a corrispondere a gli importi
CP_1 specificati negli Avvisi di accertamento esecutivo oggi impugnati, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata, all'esito di C.T.U. a disporsi, rideterminare l'entità degli importi dovuti per le causali ivi specificate, con condanna della parte attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a i maggiori o minori importi a
CP_1 determinarsi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di maturazione di ciascuna posta di credito e fino all'effettivo soddisfo;
con regolamento dei compensi di lite in favore di (oltre oneri riflessi:
CP_1
Avvocatura Capitolina).
All'udienza del 14.5.2024 il giudice invitava le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; il difensore di parte attrice chiedeva termine;
il giudice fissava udienza al 2.7.2024 in trattazione scritta (differita al 14.10.2024): memorie di udienza entro le ore 00,30 del giorno udienza.
All'udienza del 14.10.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014) giova preliminarmente osservare che parte attrice ha dedotto numerose questioni fattuali che non sono utili ai fini del decidere.
Ai fini della compiuta motivazione, strettamente legata agli atti impugnati, occorre riferire del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il
18/01/2024, n.00600/2024 reg. prov. coll.n.02628/2023reg.ric.) che accerta l'abusiva occupazione e la data esatte delle verbalizzazioni pe ricavare il Regolamento applicabile.
Come accertato dal Giudice Amministrativo, prima della DD del 05 ottobre 2022 nessun atto o provvedimento o comportamento invocato da legittimava Pt_1 quest'ultima all'occupazione delle aree pubbliche in disamina.
Nella sentenza del Consiglio di Stato qui (nelle parti di interesse) richiamata, che Parte rigetta l'appello di si legge:
A) Parte appellante fa riferimento al proprio consolidato affidamento circa la legittimità dell'occupazione, in virtù sia della tolleranza da parte dell'amministrazione comunale sia del contenuto dei menzionati atti volti
5 6
ad autorizzare l'espletamento delle attività di guardiamacchine. Secondo parte appellante sarebbe poi errato il passaggio della sentenza impugnata, secondo cui dopo l'adozione del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) del 2015, all'amministrazione sarebbe precluso il potere di disporre ulteriori proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardia macchine su aree pubbliche
….(pag.5); B) La citata sentenza del Tar Lazio n. 2279/2022 ha chiarito che, a far data dal 2015, non è più possibile concedere proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardamacchine su aree pubbliche(pag.8); Infatti, il Piano Generale del Traffico Urbano, adottato con delibera consiliare n. 21/2015, non fa più alcun riferimento alla gestione della sosta tramite guardiamacchine. C) Il collegio osserva che l'appello è comunque infondato, anche a prescindere dal vincolo di giudicato derivante dalla sentenza del Tar
Lazio n. 2279/2022. Infatti, l'occupazione delle aree si è protratta per
TOLLERANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE e non invece in relazione alla sussistenza di un valido titolo di occupazione delle aree. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti interdittivi dell'attività svolta e dell'intimata riconsegna delle aree, impugnati in primo grado (pag.9);
D) non costituisce di per sé titolo ai fini del mantenimento del possesso delle aree l'avvenuto previo rilascio della licenza di guardiamacchine ai sensi dell'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Secondo il Consiglio di Stato quindi “non sussiste un titolo di detenzione delle aree, né sotto tale profilo può valere la mera tolleranza”. Quindi le verbalizzazioni impugnate accertano legittimamente l'illecita occupazione che è circostanza oggi incontrovertibile.
Tuttavia, sempre il Consiglio di Stato, in conclusione così statuiva:
“Anche in considerazione del lungo tempo nel corso del quale parte appellante ha gestito i parcheggi, senza particolari obiezioni da parte dell'amministrazione, svolgendo un servizio di interesse pubblico, il collegio ritiene comunque necessaria la salvezza degli effetti della determinazione dirigenziale dell
[...] occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, avente CP_8 ad oggetto l'assegnazione provvisoria a parte appellante dell'occupazione suolo pubblico per le aree site in Roma via Fermo Ognibene snc e via Sergio de Vitis.
Tale regime provvisorio, già posto in essere da è idoneo infatti a CP_1 tutelare gli interessi pubblici connessi all'uso delle aree, in quanto gli effetti di tale concessione provvisoria cesseranno, salve sopravvenute e nuove esigenze di interesse pubblico, a partire dal momento in cui CP_1 alternativamente:
- procederà al nuovo affidamento della gestione dei parcheggi con procedura ad evidenza pubblica,
- procederà a destinare le aree in relazione a qualsiasi specifico e comprovato uso pubblico, così come previsto nel punto 14 della determinazione dirigenziale sopra richiamata (pagina 11 Sentenza Consiglio di Stato). Tale dictum interesserà quanto oggetto del connesso processo RG 17925.2024 avente ad oggetto i canoni coperti da occupazione “con titolo”.
6 7
Per quanto in questa sede di interesse, si osserva agevolmente che gli atti impugnati nel quantum sono stati emanati relativamente ad accertamenti svolti in epoca precedente al D.D. del 05 ottobre 2022.
Nella fattispecie, la sentenza del CDS è utile per dimostrare la sussistenza della illegittima occupazione del suolo pubblico e la correttezza (per come si dirà) delle relative verbalizzazioni qui contestate che si riferiscono solo alle annualità come contestate (2020 e 2021) ossia: 1) rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale - U.O. IX Eur
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc. Parte_4
Guardiamacchine Autorizzata e p.e. il sig. prot. Parte_2
VN37567 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n.
81180065500 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C.
91/2019; 2) rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale - U.O. IX Eur
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc. Parte_4
Guardiamacchine Autorizzata e p.e. il sig. prot. Parte_2
VN37569 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n.
81180065281 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C.
91/2019; 3) V.A.V. n. 81180089925 del 03/09/2021 trasmesso dalla Polizia di Roma
Capitale - U.O. IX Eur Sezione Polizia Ammnistrativa - con prot. VN5291 del 26/01/2022 per la violazione amministrativa di cui agli artt. 23 e 24
D.A.C. 21/2021, 4) V.A.V. n. 81180065089 del 03/09/2021 trasmesso dalla Polizia di Roma
Capitale - U.O. IX Eur Sezione Polizia Ammnistrativa - con prot. VN5293 del 26/01/2022 per la violazione amministrativa di cui agli artt. 23 e 24
D.A.C. 21/2021.
I primi due Verbali sono relativi a violazioni rilevate nel 2020 il Regolamento vigente era la D.A.C. n. 91/2019 art.14bis. C Il Municipio ha emesso gli avvisi di accertamento n.1/0SP AB2020 e n. 2/0SP
AB2020 per il recupero dell'indennità di occupazione abusiva per l'annualità
2020.
Si osserva che – per questi due primi verbali - è stata applicata la maggiorazione del 50% mentre essa era prevista solo nel successivo Regolamento D.A.C. 21/2021 all'art.24, come peraltro indicato anche dalla difesa della parte convenuta a pagina 17 della comparsa conclusionale.
Quindi la sanzione per i verbali redatti per violazioni 1) e 2) dovrà essere defalcata della maggiorazione del 50% e confermata nel resto.
Diversamente, per gli altri due Verbali, relativi a violazioni rilevate nel 2021, il
Regolamento vigente era la D.A.C. 21/2021. Il ha legittimamente emesso gli avvisi di accertamento n. CP_5
3/0SP/AB2021 e n. 4/0SP/AB2021 per il recupero dell'indennità di occupazione abusiva per l'annualità 2021.
In questo caso (anno 2021) le sanzioni e l'aumento del 50% sono conseguente frutto immediato del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico medio tempore vigente. Quindi essi vanno confermati in toto.
L'invocata esenzione (per il canone occupazione suolo pubblico) disciplinata dall'art. 29 della DAC n. 21 del 24.03.2021 - come modificato dalla DAC n. 62 del 02.08.2022 -, non si applica alla fattispecie.
7 8
L'esenzione è riservata alle occupazioni affidate in servizio di gestione temporanea, della sosta in aree non parcometrate, mediante gara ad evidenza pubblica.
Nel quantum si osserva che gli atti impugnati sono stati calcolati seguendo le indicazioni dei regolamenti medio tempore vigenti e non si palesano errori nella motivazione e nei calcoli, tranne quanto si è detto circa la maggiorazione del 50% relativa al 2020 per i verbali 1) e 2)
L'impianto normativo sui cui si fondano gli atti impugnati è il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico medio tempore vigente. Circa l'invocata esenzione in virtu' della normativa emergenziale per il Covid-19,
l'esenzione può essere riconosciuta solo alle imprese di pubblico esercizio (art. 5 della L. 25/08/21991 n. 287) oltre che ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.lgs. 31/03/1998 n. 114). Peraltro, sono esclusi dall'esenzione “gli occupanti di fatto” o gli abusivi, ovvero coloro che occupano il suolo pubblico senza la preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dal Comune.
Senza autorizzazione è prevista la maggiorazione del 50% dal 2021.
La domanda di parte attrice è, quindi, accolta solo relativamente ai verbali: 1) Rapporto informativo redatto dalla Polizia di - U.O. IX Eur CP_1
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc.
[...]
Autorizzata e p.e. il sig. prot. Controparte_9 Parte_2
VN37567 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n.
81180065500 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C. 91/2019;
2) Rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale - U.O. IX Eur
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc.
[...]
Autorizzata e p.e. il sig. prot. Controparte_9 Parte_2
VN37569 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n. 81180065281 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C.
91/2019; in cui dalla ingiunzione sarà eliminato unicamente l'aumento del 50% e confermato tutto il resto della richiesta.
Rigetta la domanda di parte attrice nelle corrette verbalizzazioni ed atti ingiuntivi successivi di cui alle verbalizzazioni nei punti 3) e 4).
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione al parziale accoglimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice ed elimina la sola maggiorazione del 50% dai verbali:
1) prot. VN37567 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V.
n. 81180065500 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis
D.A.C. 91/2019; 2) prot. VN37569 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V.
n. 81180065281 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis
D.A.C. 91/2019;
8 9
b) rigetta le domande della parte attrice in tutto il resto, ossia i verbali punti
3) e 4); a) compensa le spese di lite in relazione al parziale accoglimento di cui al punto a).
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.38332.23 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra con Parte_1 sede in Roma, Via Federico Delpino 94, CAP 00171, C.F. in P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio Direttivo sig. C.F. Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Maria C.F._1
Cioccolini (C.F. – pec , prof. Enrico CodiceFiscale_2 Email_1 Lubrano (C.F. – PEC e prof. CodiceFiscale_3 Email_2 Filippo Lubrano (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
,domiciliato in via telematica all'indirizzo pec Email_3
attore CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Memeo (C.F.
[...]
), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma (RM), C.F._5 alla via Tempio di Giove n. 21 pec: oma.it Email_4 Email_5 CP_2 convenuto
Oggetto: opposizione avverso:
1. avviso n. 1/OSP/AB2020;
2. avviso n.2/OSP/AB2020;
3. avviso n. 3/OSP/AB2021; C
4. avviso n. 4/OSP/AB2021, tutti adottati dal Municipio di Roma
Capitale.
Nel presente processo R.G.38332.2023 si prende in esame la illecita occupazione e le conseguenti verbalizzazioni. Nel processo R.G.17925.2024 la richiesta del canone da occupazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il 18/01/2024, n.00600/2024 reg. prov. coll.n.02628/2023reg.ric.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
L testualmente ricostruiva la Pt_1 Parte_1 storia della occupazione del suolo pubblico che qui di seguito si riporta in sintesi.
Premetteva di essersi costituita come libera associazione con atto 30 gennaio 1998
e di svolgere da tempo la propria attività a mezzo dei propri associati. Per tale attività aveva fissato le proprie regole, delle quali aveva dato comunicazione al Comune di Roma in data 7 novembre 1998, prot. n. 58899
(codice di autoregolamentazione, concordato anche con gli organi della
Circoscrizione XII, codice specificamente approvato dal Consiglio della XII
Circoscrizione con risoluzione 99 del 27 ottobre 1999). L svolgeva da Pt_1 tempo la propria attività, a mezzo dei propri iscritti, nelle aree adiacenti l'Istituto
Ospedaliero di San Raffaele.
Tale attività era svolta sulla base di provvedimenti emanati fin dall'anno 1996 dal
Comune di Roma e dal (su cui si tornerà diffusamente infra nella parte CP_4 in “diritto”), con pieno assenso da parte degli organi rappresentativi dell'Istituto Ospedaliero San Raffaele.
All'inizio dell'anno 2019, da parte di appartenenti alla Polizia Municipale di
è stata contestata l'attività di guardiamacchine svolta da associati CP_1 nella predetta zona, adiacente l'Istituto Ospedaliero San Raffaele in zona Pt_1
Mostacciano. L'A.G.A., con atto in data 26 luglio 2019, notificato a al CP_1
e al Comando dei Vigili Urbani di ha formalmente CP_5 CP_1 invitato l'Amministrazione ad astenersi dall'adozione di provvedimenti repressivi nei confronti dei Soci in relazione allo svolgimento di attività di gestione Pt_1 del parcheggio nelle aree adiacenti all' in località Parte_3
Mostacciano e, comunque, ad astenersi dal porre ingiustificato impedimento od ostacoli alla predetta attività.
Con atto in data 30 settembre 2019, quindi, non essendo cessata l'attività da parte della Polizia Municipale della zona, l aveva proposto il Parte_1 ricorso n. 12204/2019 di fronte al TAR Lazio, formulando un'azione di accertamento del proprio titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale di ed un'azione diretta ad inibire ogni condotta di tipo repressivo. CP_1
L'impugnazione proposta di fronte al TAR Lazio era rimasta “ferma” fino all'anno 2022, quando da parte del sono state assunte Controparte_6 iniziative per allontanare l dall'attività svolta e recuperare i Parte_1 terreni a tale scopo utilizzati. In particolare:
- con ordinanze 31 marzo 2022, rep. CN/613/2022 prot. CN 35827/2022 e 7 aprile
2022, rep. CN/646/2022 si era intimato il rilascio entro dieci giorni delle aree in questione: avverso tali provvedimenti sono stati proposti in relazione al ricorso n.
12204/2019 già pendente di fronte al TAR Lazio, motivi aggiunti in data 14 aprile
2022 in ordine ai quali il Presidente della Seconda Sezione ha emesso decreto di sospensione dell'esecuzione in data 15 aprile 2022, n. 2530 e, successivamente, la stessa Sezione ha confermato il provvedimento cautelare (esteso anche alla integrazione dei motivi aggiunti in data 9 maggio 2022) con ordinanza 19 maggio
2022, n. 3188 svolgendo anche particolari considerazioni in ordine al comportamento dell'Amministrazione comunale. A seguito dei provvedimenti cautelari del Tribunale amministrativo regionale del C Lazio, il Municipio del con determinazione Controparte_6 dirigenziale 5 ottobre 2022, rep. CN/1695/2022, prot. CN/116831/2022 aveva riconosciuto il titolo dell a Parte_1
2 3
disporre delle aree per la gestione del parcheggio, condizionando però tale assenso al pagamento, oltre che dell'aggio relativo allo svolgimento dell'attività (euro
16.747,00 complessivamente per un anno), anche del canone di occupazione suolo pubblico (euro 215.285,00 complessivamente per un anno). Avverso il richiamato provvedimento, l' Parte_1 aveva proposto, sempre nell'ambito del giudizio di fronte al
[...]
TAR Lazio n. 12204/2019, motivi aggiunti in data 19 ottobre 2022 contestando l'imposizione relativa al canone di occupazione di suolo pubblico, in quanto lo stesso con deliberazione 2 agosto 2022, n. 62, verbale Controparte_6
n. 55 aveva disposto che le occupazioni affidate in servizio di gestione temporanea della sosta in aree non metrate sono esenti dalla tassa di occupazione di suolo pubblico.
In relazione alla richiamata impugnazione della determinazione dirigenziale 5 ottobre 2022, la Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 11 novembre 2022, n. 6946 aveva disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato “con riguardo al solo pagamento della somma ingiunta a titolo di canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico”. Conseguentemente, l aveva Parte_1 proseguito nello svolgimento della propria attività, corrispondendo al
[...] il solo aggio. CP_6
All'udienza pubblica del 11 gennaio 2023, il giudizio di fronte al TAR Lazio n.
12204/2019 era stato trattenuto in decisione e, in data 27 febbraio 2023, è stata emessa la sentenza del TAR Lazio n. 3316/2023 di rigetto dell'impugnazione. Con Nota 31 marzo 2023, prot. n. 44053 era stata reiterata la richiesta di pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico per l'anno Parte 2022, riconoscendo l'intervenuto pagamento dell'aggio da parte dell' .
A seguito dell'ordinanza n. 1421/2023 del Consiglio di Stato, il del CP_5 aveva indirizzato all Controparte_6 Parte_1 la nota 27 aprile 2023, n. 56269 con la quale “alla luce
[...] dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale rep. 1695 prot. CN116831 del
05/10/2022 nella parte del dispositivo sul pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, per la somma complessiva, per le due aree, di euro
215.285,00 relativa all'anno 2022, si sollecita il versamento della somma dovuta e non ancora corrisposta per il periodo di utilizzo di dette aree.
In considerazione di tale rinnovata richiesta di pagamento per una somma complessiva di denaro quest'ultima, tenuto conto della pronuncia sulla giurisdizione rinnovata in sede cautelare da parte del Consiglio di Stato proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. di fronte al Tribunale di Roma (r.g. n.
26247/2023). Con tale ricorso, è stato lamentato essenzialmente che:
1) il canone di occupazione di suolo pubblico di euro 215.285,00 annui, oltre all'aggio di circa 20.000,00 euro annui, per complessivi euro 653,57 al giorno, non poteva essere sostenuto dall Parte_1 in quanto la gestione del parcheggio ha una redditività base pari a circa
[...] euro 900,00 al giorno, residuando dunque solamente circa euro 250,00 al giorno
(euro 7.500,00 mensili) con i quali devono, però, ovviamente, essere sostenuti anche tutti i costi di gestione (manutenzione, assicurazione, spese generali, etc.), oltre che essere pagati i tributi e gli stipendi;
3 4
2) il canone di occupazione del suolo pubblico non poteva essere imposto ai titolari di parcheggi, per i quali l'unico onere da corrispondere al
[...]
è costituito dall'aggio di gestione, come stabilito da sempre da CP_6
e, da ultimo, precisato e ribadito dalla Deliberazione CP_1 dell'Assemblea Capitolina, 2 agosto 2022, n. 62, verbale n. 55. Parte L ha ricevuto in notifica a mezzo PEC, da parte del Controparte_7
Avvisi di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione
[...] abusiva di suolo pubblico per gli anni 2020 e 2021 (che si sono quindi aggiunte alle richieste già effettuate per l'anno 2022). Più precisamente:
1) con l'Avviso n. 1/OSP/AB2020 è stato richiesto per l'anno 2020 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 9.225,80 mq in Roma, via Fermo Ognibene snc, per un totale di euro 271.094,00 così composto:
- euro 174.333,49 a titolo di canone di occupazione;
- euro 87.166,75 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione),
- euro 9.591,68 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica;
2) con l'Avviso n. 2/OSP/AB2020 è stato richiesto per l'anno 2020 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 1.250,00 mq in Roma, via Sergio De Vitis snc, per un totale di euro 152.428,00, così composto:
- euro 98.020,75 a titolo di canone di occupazione;
- euro 49.010,38 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione);
- euro 5.393,02 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica;
3) con l'Avviso n. 3/OSP/AB2021 è stato richiesto per l'anno 2021 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 9.225,80 mq in Roma, via Fermo Ognibene snc, per un totale di euro 271.043,00, così composto:
- euro 174.351,72 a titolo di canone di occupazione;
- euro 87.175,85 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione);
- euro 9.513,44 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica;
4) con l'Avviso n. 4/OSP/AB2021 è stato richiesto per l'anno 2021 il pagamento del canone di occupazione abusiva di suolo pubblico per 1.250,00 mq in Roma, via Sergio De Vitis snc, per un totale di euro 152.397,00, così composto:
- euro 98.031,00 a titolo di canone di occupazione:
- euro 49.015,50 a titolo di maggiorazione del 50% (per via del carattere asseritamente abusivo dell'occupazione);
- euro 5.348,98 a titolo di interessi legali;
- spese di notifica.
Avverso i predetti atti e, comunque, per l'accertamento negativo del credito del parte attrice proponeva i seguenti motivi di Controparte_7 diritto: Parte
1) legittimità dell'occupazione di suolo pubblico da parte dell'attore ; Parte
2) , in qualità di gestore di parcheggio, non era tenuto al versamento del canone di occupazione di suolo pubblico per espressa previsione di
[...]
(cui è riconoscibile solamente il c.d. aggio;
CP_1
4 5
3) in via subordinata, il canone di occupazione non è dovuto da parte Parte dell in quanto è stato quantificato da parte di secondo CP_1 criteri erronei ed illegittimi, posto che conduce alla determinazione di un importo economicamente insostenibile per un gestore di un parcheggio. Concludeva chiedendo di disapplicare/annullare, in tutto od in parte,gli avvisi indicati in oggetto adottati dal di accertare il CP_5 CP_1 carattere legittimo (e non abusivo) dell'occupazione di suolo pubblico da parte Parte dell dei parcheggi siti in Roma, in via Fermo Ognibene snc e via Sergio de
Vitis snc (laddove ritenuto indispensabile, anche in via incidentale e senza efficacia di giudicato); accertare l'insussistenza di un credito a favore del e a carico dell'attore, relativamente alle somme Controparte_7 richieste con i predetti provvedimenti (cfr. punti 1 e/o 2 della parte in “diritto”); in via subordinata, accertare la debenza da parte dell'attore a favore del
[...]
della minor somma che sarà stabilita in esito al giudizio. Controparte_7
Si costituiva e concludeva chiedendo di rigettare ogni avversa
CP_1 domanda confermando la validità ed efficacia degli atti oggi impugnati con condanna dell'odierna attrice a corrispondere a gli importi
CP_1 specificati negli Avvisi di accertamento esecutivo oggi impugnati, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata, all'esito di C.T.U. a disporsi, rideterminare l'entità degli importi dovuti per le causali ivi specificate, con condanna della parte attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a i maggiori o minori importi a
CP_1 determinarsi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di maturazione di ciascuna posta di credito e fino all'effettivo soddisfo;
con regolamento dei compensi di lite in favore di (oltre oneri riflessi:
CP_1
Avvocatura Capitolina).
All'udienza del 14.5.2024 il giudice invitava le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; il difensore di parte attrice chiedeva termine;
il giudice fissava udienza al 2.7.2024 in trattazione scritta (differita al 14.10.2024): memorie di udienza entro le ore 00,30 del giorno udienza.
All'udienza del 14.10.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c e la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014) giova preliminarmente osservare che parte attrice ha dedotto numerose questioni fattuali che non sono utili ai fini del decidere.
Ai fini della compiuta motivazione, strettamente legata agli atti impugnati, occorre riferire del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il
18/01/2024, n.00600/2024 reg. prov. coll.n.02628/2023reg.ric.) che accerta l'abusiva occupazione e la data esatte delle verbalizzazioni pe ricavare il Regolamento applicabile.
Come accertato dal Giudice Amministrativo, prima della DD del 05 ottobre 2022 nessun atto o provvedimento o comportamento invocato da legittimava Pt_1 quest'ultima all'occupazione delle aree pubbliche in disamina.
Nella sentenza del Consiglio di Stato qui (nelle parti di interesse) richiamata, che Parte rigetta l'appello di si legge:
A) Parte appellante fa riferimento al proprio consolidato affidamento circa la legittimità dell'occupazione, in virtù sia della tolleranza da parte dell'amministrazione comunale sia del contenuto dei menzionati atti volti
5 6
ad autorizzare l'espletamento delle attività di guardiamacchine. Secondo parte appellante sarebbe poi errato il passaggio della sentenza impugnata, secondo cui dopo l'adozione del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) del 2015, all'amministrazione sarebbe precluso il potere di disporre ulteriori proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardia macchine su aree pubbliche
….(pag.5); B) La citata sentenza del Tar Lazio n. 2279/2022 ha chiarito che, a far data dal 2015, non è più possibile concedere proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardamacchine su aree pubbliche(pag.8); Infatti, il Piano Generale del Traffico Urbano, adottato con delibera consiliare n. 21/2015, non fa più alcun riferimento alla gestione della sosta tramite guardiamacchine. C) Il collegio osserva che l'appello è comunque infondato, anche a prescindere dal vincolo di giudicato derivante dalla sentenza del Tar
Lazio n. 2279/2022. Infatti, l'occupazione delle aree si è protratta per
TOLLERANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE e non invece in relazione alla sussistenza di un valido titolo di occupazione delle aree. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti interdittivi dell'attività svolta e dell'intimata riconsegna delle aree, impugnati in primo grado (pag.9);
D) non costituisce di per sé titolo ai fini del mantenimento del possesso delle aree l'avvenuto previo rilascio della licenza di guardiamacchine ai sensi dell'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Secondo il Consiglio di Stato quindi “non sussiste un titolo di detenzione delle aree, né sotto tale profilo può valere la mera tolleranza”. Quindi le verbalizzazioni impugnate accertano legittimamente l'illecita occupazione che è circostanza oggi incontrovertibile.
Tuttavia, sempre il Consiglio di Stato, in conclusione così statuiva:
“Anche in considerazione del lungo tempo nel corso del quale parte appellante ha gestito i parcheggi, senza particolari obiezioni da parte dell'amministrazione, svolgendo un servizio di interesse pubblico, il collegio ritiene comunque necessaria la salvezza degli effetti della determinazione dirigenziale dell
[...] occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, avente CP_8 ad oggetto l'assegnazione provvisoria a parte appellante dell'occupazione suolo pubblico per le aree site in Roma via Fermo Ognibene snc e via Sergio de Vitis.
Tale regime provvisorio, già posto in essere da è idoneo infatti a CP_1 tutelare gli interessi pubblici connessi all'uso delle aree, in quanto gli effetti di tale concessione provvisoria cesseranno, salve sopravvenute e nuove esigenze di interesse pubblico, a partire dal momento in cui CP_1 alternativamente:
- procederà al nuovo affidamento della gestione dei parcheggi con procedura ad evidenza pubblica,
- procederà a destinare le aree in relazione a qualsiasi specifico e comprovato uso pubblico, così come previsto nel punto 14 della determinazione dirigenziale sopra richiamata (pagina 11 Sentenza Consiglio di Stato). Tale dictum interesserà quanto oggetto del connesso processo RG 17925.2024 avente ad oggetto i canoni coperti da occupazione “con titolo”.
6 7
Per quanto in questa sede di interesse, si osserva agevolmente che gli atti impugnati nel quantum sono stati emanati relativamente ad accertamenti svolti in epoca precedente al D.D. del 05 ottobre 2022.
Nella fattispecie, la sentenza del CDS è utile per dimostrare la sussistenza della illegittima occupazione del suolo pubblico e la correttezza (per come si dirà) delle relative verbalizzazioni qui contestate che si riferiscono solo alle annualità come contestate (2020 e 2021) ossia: 1) rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale - U.O. IX Eur
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc. Parte_4
Guardiamacchine Autorizzata e p.e. il sig. prot. Parte_2
VN37567 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n.
81180065500 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C.
91/2019; 2) rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale - U.O. IX Eur
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc. Parte_4
Guardiamacchine Autorizzata e p.e. il sig. prot. Parte_2
VN37569 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n.
81180065281 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C.
91/2019; 3) V.A.V. n. 81180089925 del 03/09/2021 trasmesso dalla Polizia di Roma
Capitale - U.O. IX Eur Sezione Polizia Ammnistrativa - con prot. VN5291 del 26/01/2022 per la violazione amministrativa di cui agli artt. 23 e 24
D.A.C. 21/2021, 4) V.A.V. n. 81180065089 del 03/09/2021 trasmesso dalla Polizia di Roma
Capitale - U.O. IX Eur Sezione Polizia Ammnistrativa - con prot. VN5293 del 26/01/2022 per la violazione amministrativa di cui agli artt. 23 e 24
D.A.C. 21/2021.
I primi due Verbali sono relativi a violazioni rilevate nel 2020 il Regolamento vigente era la D.A.C. n. 91/2019 art.14bis. C Il Municipio ha emesso gli avvisi di accertamento n.1/0SP AB2020 e n. 2/0SP
AB2020 per il recupero dell'indennità di occupazione abusiva per l'annualità
2020.
Si osserva che – per questi due primi verbali - è stata applicata la maggiorazione del 50% mentre essa era prevista solo nel successivo Regolamento D.A.C. 21/2021 all'art.24, come peraltro indicato anche dalla difesa della parte convenuta a pagina 17 della comparsa conclusionale.
Quindi la sanzione per i verbali redatti per violazioni 1) e 2) dovrà essere defalcata della maggiorazione del 50% e confermata nel resto.
Diversamente, per gli altri due Verbali, relativi a violazioni rilevate nel 2021, il
Regolamento vigente era la D.A.C. 21/2021. Il ha legittimamente emesso gli avvisi di accertamento n. CP_5
3/0SP/AB2021 e n. 4/0SP/AB2021 per il recupero dell'indennità di occupazione abusiva per l'annualità 2021.
In questo caso (anno 2021) le sanzioni e l'aumento del 50% sono conseguente frutto immediato del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico medio tempore vigente. Quindi essi vanno confermati in toto.
L'invocata esenzione (per il canone occupazione suolo pubblico) disciplinata dall'art. 29 della DAC n. 21 del 24.03.2021 - come modificato dalla DAC n. 62 del 02.08.2022 -, non si applica alla fattispecie.
7 8
L'esenzione è riservata alle occupazioni affidate in servizio di gestione temporanea, della sosta in aree non parcometrate, mediante gara ad evidenza pubblica.
Nel quantum si osserva che gli atti impugnati sono stati calcolati seguendo le indicazioni dei regolamenti medio tempore vigenti e non si palesano errori nella motivazione e nei calcoli, tranne quanto si è detto circa la maggiorazione del 50% relativa al 2020 per i verbali 1) e 2)
L'impianto normativo sui cui si fondano gli atti impugnati è il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico medio tempore vigente. Circa l'invocata esenzione in virtu' della normativa emergenziale per il Covid-19,
l'esenzione può essere riconosciuta solo alle imprese di pubblico esercizio (art. 5 della L. 25/08/21991 n. 287) oltre che ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.lgs. 31/03/1998 n. 114). Peraltro, sono esclusi dall'esenzione “gli occupanti di fatto” o gli abusivi, ovvero coloro che occupano il suolo pubblico senza la preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dal Comune.
Senza autorizzazione è prevista la maggiorazione del 50% dal 2021.
La domanda di parte attrice è, quindi, accolta solo relativamente ai verbali: 1) Rapporto informativo redatto dalla Polizia di - U.O. IX Eur CP_1
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc.
[...]
Autorizzata e p.e. il sig. prot. Controparte_9 Parte_2
VN37567 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n.
81180065500 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C. 91/2019;
2) Rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale - U.O. IX Eur
Sezione Polizia Amministrativa - a carico della soc.
[...]
Autorizzata e p.e. il sig. prot. Controparte_9 Parte_2
VN37569 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V. n. 81180065281 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis D.A.C.
91/2019; in cui dalla ingiunzione sarà eliminato unicamente l'aumento del 50% e confermato tutto il resto della richiesta.
Rigetta la domanda di parte attrice nelle corrette verbalizzazioni ed atti ingiuntivi successivi di cui alle verbalizzazioni nei punti 3) e 4).
Le spese di lite seguono la compensazione in relazione al parziale accoglimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice ed elimina la sola maggiorazione del 50% dai verbali:
1) prot. VN37567 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V.
n. 81180065500 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis
D.A.C. 91/2019; 2) prot. VN37569 del 13/07/2020 con il quale è stato trasmesso il V.A.V.
n. 81180065281 per violazione amministrativa di cui all'art. 14 bis
D.A.C. 91/2019;
8 9
b) rigetta le domande della parte attrice in tutto il resto, ossia i verbali punti
3) e 4); a) compensa le spese di lite in relazione al parziale accoglimento di cui al punto a).
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
9