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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – in funzione di Sezione Specializzata per le controversie agrarie – composto dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa RI FA Giudice rel.
Dott. Luca Sforza Giudice
e dai Signori Esperti:
dott.ssa Barletta Maria Antonietta dott. Roberto Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4715/2024 del Ruolo Generale decisa all'udienza collegiale del 28.03.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Attolico Parte_1
ricorrente
CONTRO quale titolare dell'omonima “ ” Controparte_1 Controparte_2
resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida depositata in data
14.03.2024 ha adito il tribunale di Bari-sezione specializzata agraria- per ivi Parte_1 sentire convalidare lo sfratto ai sensi dell'art. 658 cpc con fissazione della data di rilascio ovvero, in caso di opposizione della controparte, rigettare l'opposizione fissando ordinanza di rilascio ed accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento della parte affittuaria.
1.1. La ricorrente ha esposto che:
-Chiarella Francesco, quale titolare dell'omonima ” , Controparte_2
conduceva in affitto il fondo sito in agro di Monopoli alla c.da Baione di sua proprietà e della superficie catastale di are settantasei e centiare 19, riportato in catasto terreni del Comune di
Monopoli alla particella 48, porzione AA orto irriguo , classe U, are 49.59, R.D. Euro 89.64, R.A.
Euro 38.42 e porzione AB uliveto classe 2 , are 00.90, R.D Euro 0.44 R.A. Euro 0.30; particella
109 , porzione AA orto classe 2, are 01.64, R.D. Euro 2.12, R.A. Euro 1.02 e porzione AB seminativo irriguo classe 2 , are 13.86, R.D Euro 17.90 R.A. Euro 8.59 e porzione AC Uliveto cl. 2 , are 7.10 R.D. Euro 3.48 , R.A. Euro 2.38; particella 112 orto irriguo , classe U, are 3.10, R.D.
Euro 5.60, R.A. Euro 2.40;
- il contratto di affitto era stato stipulato il 4.02.2017 tra l'allora proprietaria e Parte_2
nonchè registrato in data 9.10.2017 al n. 18826 serie 3T con durata di anni Controparte_2
15 a decorrere dall' 1.08.2017 e con canone annuo di € 700,00 da pagarsi al domicilio della locatrice in due rate semestrali di pari importo, l'una il 30 giugno e l'altra il 31 dicembre;
CP_
, con atto pubblico del 18.12.2020, aveva acquistato il terreno de quo;
- il resistente non aveva corrisposto il canone per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 ;
-tale inadempimento era già stato contestato dal precedente proprietario con racc. a.r. del
25.01.2019, inviata anche al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio
Territoriale Bari Bat presso cui era stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo;
-la morosità persisteva.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Fissata l'udienza di comparizione delle parti al 28.10.2024, il Collegio, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del e disposto il mutamento del rito. CP_2
3. All'odierna udienza, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza .
///
4. La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5. La assume di aver diritto, quale proprietaria dal 18.12.2020 del fondo rustico Parte_1
condotto da , al suo rilascio in quanto l'affittuario si sarebbe reso moroso del Controparte_2
pagamento del canone per le annualità 2021,2022,2023 e 2024 per un totale di € 2.800,00 (€ 700,00
x 4). Aggiunge che il resistente era incorso nella morosità già sotto il vecchio proprietario e che quest'ultimo l'aveva ritualmente contestata con racc. a/r del 25.01.2019 convocando contestualmente il conduttore dinanzi al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Servizio Territoriale Bari Bat presso cui era stato esperito il tentativo di conciliazione, tuttavia con esito negativo.
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 co 3 L. 203/1982, ha, pertanto, agito in giudizio .
6. Il Collegio è di diverso avviso.
Va premesso che la suddetta norma prevede che, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste.
Peraltro, come risulta evidente dal dato letterale della disposizione in esame, che fa generico riferimento al ricorso all'autorità giudiziaria, la stessa si applica in ogni caso in cui il locatore intenda promuovere un giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento del conduttore (art. 5, comma secondo, della legge n. 203 del 1982) e, pertanto, anche nel caso (come quello in esame) in cui tale pronuncia venga invocata nelle forme della convalida di sfratto.
Ciò detto, deve osservarsi come la condizione di procedibilità nella vicenda portata all'attenzione del tribunale non sia stata affatto soddisfatta .
Invero la documentazione prodotta dalla attiene all'inadempimento del pagamento del Parte_1
canone per le annualità 2017-2018.
Infatti l'allora proprietaria inviò all'affittuario , in data Parte_2 Controparte_2
25.01.2019, la raccomandata a/r di contestazione del mancato pagamento del canone per le annualità 2017-2018 per un totale di € 1400,00 contestualmente citandolo dinanzi al competente organismo per il tentativo di conciliazione.
Ebbene, tale documentazione è inidonea a comprovare la procedibilità della domanda posta alla base del presente giudizio dove, appunto, la richiesta di rilascio è correlata al mancato pagamento dei canoni per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 , distinte e non contemplate logicamente nella lettera di contestazione datata 25.01.2019.
E' chiaro che la avrebbe dovuto fare precedere il ricorso all'autorità giudiziaria da una Parte_1
rituale richiesta di contestazione dell'inadempimento per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e, solo decorsi inutilmente i tre mesi dal ricevimento della comunicazione, avrebbe potuto agire per la risoluzione del contratto. Sul disposto dell'art. 5 la giurisprudenza ha assunto una posizione rigorosa tanto da aver affermato che “In tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia inviato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadempimenti specificamente individuati (che l'affittuario ha avuto facoltà di sanare) sia nel caso in cui ognuno di essi risulti astrattamente idoneo a giustificare la risoluzione, sia se questa possa eventualmente essere dichiarata in base a una loro congiunta valutazione;
l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli” (Cass.
8323/23).
Ancora la Suprema Corte ha precisato che la contestazione dell'addebito ex art. 5 cit. è atto distinto dalla richiesta di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione.
Invero, "la proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali e cioè oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 legge n. 203/82 anche ad un adempimento ulteriore e speciale costituito dalla previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuario a norma dell'art. 5, comma terzo, legge 203/82 preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione,
l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli ex lege per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda
l'avvio del procedimento conciliativo" (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 503 del 15.1.2001)” (cfr. Cass.
19496/17).
E', pertanto, evidente come l'uno e l'altro presupposto rivestano valore dirimente ai fini della corretta instaurazione del giudizio di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento del conduttore ed è pacifico che, nel caso di specie, difettino entrambi non potendo a tal fine la proprietaria-locatrice invocare documentazione addirittura antecedente al maturare della morosità.
Peraltro il collegio evidenzia come, alla data del deposito del ricorso, non era neppure maturata la morosità per l'annualità 2024 essendo stato il ricorso depositato prima del 30.06.2024.
Di qui l'improcedibilità della domanda ed il conseguente rigetto.
7. Nulla va disposto sulle spese processuali stante la contumacia del resistente.
PQM
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Agraria, visto l'art. 429 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda proposta da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata Agraria del 28.03.2025.
Il Presidente
Dr. Sergio Cassano
Il Giudice estensore
Dr.ssa RI FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – in funzione di Sezione Specializzata per le controversie agrarie – composto dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa RI FA Giudice rel.
Dott. Luca Sforza Giudice
e dai Signori Esperti:
dott.ssa Barletta Maria Antonietta dott. Roberto Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4715/2024 del Ruolo Generale decisa all'udienza collegiale del 28.03.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Attolico Parte_1
ricorrente
CONTRO quale titolare dell'omonima “ ” Controparte_1 Controparte_2
resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida depositata in data
14.03.2024 ha adito il tribunale di Bari-sezione specializzata agraria- per ivi Parte_1 sentire convalidare lo sfratto ai sensi dell'art. 658 cpc con fissazione della data di rilascio ovvero, in caso di opposizione della controparte, rigettare l'opposizione fissando ordinanza di rilascio ed accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento della parte affittuaria.
1.1. La ricorrente ha esposto che:
-Chiarella Francesco, quale titolare dell'omonima ” , Controparte_2
conduceva in affitto il fondo sito in agro di Monopoli alla c.da Baione di sua proprietà e della superficie catastale di are settantasei e centiare 19, riportato in catasto terreni del Comune di
Monopoli alla particella 48, porzione AA orto irriguo , classe U, are 49.59, R.D. Euro 89.64, R.A.
Euro 38.42 e porzione AB uliveto classe 2 , are 00.90, R.D Euro 0.44 R.A. Euro 0.30; particella
109 , porzione AA orto classe 2, are 01.64, R.D. Euro 2.12, R.A. Euro 1.02 e porzione AB seminativo irriguo classe 2 , are 13.86, R.D Euro 17.90 R.A. Euro 8.59 e porzione AC Uliveto cl. 2 , are 7.10 R.D. Euro 3.48 , R.A. Euro 2.38; particella 112 orto irriguo , classe U, are 3.10, R.D.
Euro 5.60, R.A. Euro 2.40;
- il contratto di affitto era stato stipulato il 4.02.2017 tra l'allora proprietaria e Parte_2
nonchè registrato in data 9.10.2017 al n. 18826 serie 3T con durata di anni Controparte_2
15 a decorrere dall' 1.08.2017 e con canone annuo di € 700,00 da pagarsi al domicilio della locatrice in due rate semestrali di pari importo, l'una il 30 giugno e l'altra il 31 dicembre;
CP_
, con atto pubblico del 18.12.2020, aveva acquistato il terreno de quo;
- il resistente non aveva corrisposto il canone per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 ;
-tale inadempimento era già stato contestato dal precedente proprietario con racc. a.r. del
25.01.2019, inviata anche al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Servizio
Territoriale Bari Bat presso cui era stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo;
-la morosità persisteva.
1.2. Ciò premesso ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Fissata l'udienza di comparizione delle parti al 28.10.2024, il Collegio, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del e disposto il mutamento del rito. CP_2
3. All'odierna udienza, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza .
///
4. La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5. La assume di aver diritto, quale proprietaria dal 18.12.2020 del fondo rustico Parte_1
condotto da , al suo rilascio in quanto l'affittuario si sarebbe reso moroso del Controparte_2
pagamento del canone per le annualità 2021,2022,2023 e 2024 per un totale di € 2.800,00 (€ 700,00
x 4). Aggiunge che il resistente era incorso nella morosità già sotto il vecchio proprietario e che quest'ultimo l'aveva ritualmente contestata con racc. a/r del 25.01.2019 convocando contestualmente il conduttore dinanzi al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Servizio Territoriale Bari Bat presso cui era stato esperito il tentativo di conciliazione, tuttavia con esito negativo.
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 co 3 L. 203/1982, ha, pertanto, agito in giudizio .
6. Il Collegio è di diverso avviso.
Va premesso che la suddetta norma prevede che, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste.
Peraltro, come risulta evidente dal dato letterale della disposizione in esame, che fa generico riferimento al ricorso all'autorità giudiziaria, la stessa si applica in ogni caso in cui il locatore intenda promuovere un giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento del conduttore (art. 5, comma secondo, della legge n. 203 del 1982) e, pertanto, anche nel caso (come quello in esame) in cui tale pronuncia venga invocata nelle forme della convalida di sfratto.
Ciò detto, deve osservarsi come la condizione di procedibilità nella vicenda portata all'attenzione del tribunale non sia stata affatto soddisfatta .
Invero la documentazione prodotta dalla attiene all'inadempimento del pagamento del Parte_1
canone per le annualità 2017-2018.
Infatti l'allora proprietaria inviò all'affittuario , in data Parte_2 Controparte_2
25.01.2019, la raccomandata a/r di contestazione del mancato pagamento del canone per le annualità 2017-2018 per un totale di € 1400,00 contestualmente citandolo dinanzi al competente organismo per il tentativo di conciliazione.
Ebbene, tale documentazione è inidonea a comprovare la procedibilità della domanda posta alla base del presente giudizio dove, appunto, la richiesta di rilascio è correlata al mancato pagamento dei canoni per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 , distinte e non contemplate logicamente nella lettera di contestazione datata 25.01.2019.
E' chiaro che la avrebbe dovuto fare precedere il ricorso all'autorità giudiziaria da una Parte_1
rituale richiesta di contestazione dell'inadempimento per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e, solo decorsi inutilmente i tre mesi dal ricevimento della comunicazione, avrebbe potuto agire per la risoluzione del contratto. Sul disposto dell'art. 5 la giurisprudenza ha assunto una posizione rigorosa tanto da aver affermato che “In tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia inviato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadempimenti specificamente individuati (che l'affittuario ha avuto facoltà di sanare) sia nel caso in cui ognuno di essi risulti astrattamente idoneo a giustificare la risoluzione, sia se questa possa eventualmente essere dichiarata in base a una loro congiunta valutazione;
l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli” (Cass.
8323/23).
Ancora la Suprema Corte ha precisato che la contestazione dell'addebito ex art. 5 cit. è atto distinto dalla richiesta di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione.
Invero, "la proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali e cioè oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 legge n. 203/82 anche ad un adempimento ulteriore e speciale costituito dalla previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuario a norma dell'art. 5, comma terzo, legge 203/82 preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione,
l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli ex lege per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda
l'avvio del procedimento conciliativo" (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 503 del 15.1.2001)” (cfr. Cass.
19496/17).
E', pertanto, evidente come l'uno e l'altro presupposto rivestano valore dirimente ai fini della corretta instaurazione del giudizio di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento del conduttore ed è pacifico che, nel caso di specie, difettino entrambi non potendo a tal fine la proprietaria-locatrice invocare documentazione addirittura antecedente al maturare della morosità.
Peraltro il collegio evidenzia come, alla data del deposito del ricorso, non era neppure maturata la morosità per l'annualità 2024 essendo stato il ricorso depositato prima del 30.06.2024.
Di qui l'improcedibilità della domanda ed il conseguente rigetto.
7. Nulla va disposto sulle spese processuali stante la contumacia del resistente.
PQM
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Agraria, visto l'art. 429 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda proposta da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata Agraria del 28.03.2025.
Il Presidente
Dr. Sergio Cassano
Il Giudice estensore
Dr.ssa RI FA