TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Longhi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 348/2023 promossa da
parte attrice opponente:
(p.iva ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di CP_1 P.IVA_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 26.1.2023, dall'avv. IANARO FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via del Cottanello n. 25
contro
parte convenuta opposta:
p.iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_2 P.IVA_2
alla comparsa di costituzione dd. 19.6.2023, dall'avv. PADELLINI IABER, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Brescia, Via Cefalonia n. 55
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n 1767/22 dd. 20.12.2022
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice opponente: vedi note scritte dd. 17.8.2025
del procuratore di parte convenuta opposta: vedi note scritte dd. 1.9.2025
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. CP_1
1767/22 dd. 20.12.2022, ottenuto da esponendo di aver noleggiato alcuni veicoli Controparte_2
dalla società opposta, e che, una volta riconsegnati i mezzi, le aveva comunicato che Controparte_2
i veicoli presentavano dei danni e che pertanto sarebbe stato necessario eseguire delle riparazioni su di essi, inviando successivamente fattura per le riparazioni eseguite, per un importo ritenuto spropositato dall'opponente
[...]
si è costituita in giudizio, rilevando l'estrema genericità dell'opposizione avversaria Controparte_3
e sottolineando la sussistenza di prova documentale della circostanza che i 4 semirimorchi targati
XA976HB, XA978HB, XA998HB, XA167HS, a causa dei danni riscontrati, fossero stati oggetto di interventi di ripristino, come da fattura n. 3862 del 20.07.2022 (doc. 2 di parte convenuta opposta).
Precisava altresì che l'importo di Euro 20.400,00 di cui alla fattura oggetto del provvedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto per il ripristino dei semirimorchi noleggiati, era stata già
calcolata al netto dell'incameramento dei depositi a garanzia, effettuato in conformità dell'art.
6.03 dei
Termini e condizioni generali contratto di noleggio veicoli commerciali (doc. 1 di parte opposta).
2.1. Occorre premettere che, sulla base degli ordinari principi in materia di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio ed in particolare, nel caso che ci occupa, alla parte convenuta opposta, fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre il convenuto in senso sostanziale (nel caso in esame, l'attore opponente) deve allegare i fatti estintivi, modificativi del diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. Civ. SSUU 30.10.2001 n. 13533
“Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il
risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed
eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su
cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
pagina 2 di 6 Tuttavia, è preciso e specifico onere della parte opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale,
prendere posizione in ordine alla domanda giudiziale azionata con il ricorso per ingiunzione, nel proprio atto di citazione in opposizione (assimilabile alla comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.) e contestare pertanto, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., in modo analitico i fatti posti a fondamento della propria pretesa da parte dell'opposta. Tale declinazione del principio di non contestazione,
nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è un consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e dal presente Tribunale (v. Corte d'appello di Firenze sentenza n. 1173
del 31/05/2023, Tribunale di Bolzano sentenza n. 243/2023, Tribunale di Bolzano, sentenza n.
216/2014). Inoltre, una contestazione meramente generica equivale, visto il disposto dell'art. 115 c.p.c.,
a una mancata contestazione e quindi esonera controparte dalla prova del fatto non contestato. Pertanto,
se l'opponente non contesta in modo dettagliato quanto dedotto da controparte, rende pacifico quanto allegato dalla stessa a fondamento delle proprie pretese (cfr. ex multis, Cassazione civile n. 18399 d.d.
19/08/2009).
2.2. Ciò posto, è incontestato e documentalmente provato (vedi contratto di noleggio dd. 5.6.2019 sub
doc. 1 di parte opposta) che la società abbia concesso in locazione a lungo termine 4 Controparte_2
semirimorchi (targati XA976HB, XA978HB, XA998HB, XA167HS) alla società così CP_1
come è parimenti incontestato che tali mezzi siano stati riconsegnati a presso la Controparte_2
società sita in Via G. Di Vittorio n. 11 a Fiorenzuola D'Adda (PC), Controparte_4
rispettivamente in data 06.06.2022, 06.06.2022, 15.06.2022, 07.06.2022 (cfr. verbali di riconsegna sub
docc. 14, 15, 16 e 17 di parte convenuta opposta).
È altresì documentalmente provato che abbia inviato a a mezzo del Controparte_2 CP_1
sig. , una comunicazione dettagliata relativa ai danni riscontrati su Pt_1 Controparte_5
ciascun veicolo, comprensiva di copiosa documentazione fotografica, con l'indicazione della somma preventivata per l'esecuzione delle riparazioni (docc. 9, 10, 11 e 12 di parte opposta).
pagina 3 di 6 Tali comunicazioni sono state inviate in data 5.7.2022 e dunque pochi giorni dopo la riconsegna dei veicoli, avvenuta tra il 6 ed il 15 giugno 2022. Peraltro, al momento di tali comunicazioni, CP_2
non aveva già eseguito le riparazioni, ma aveva ritenuto necessario inviare previamente la dettagliata contestazione dei danni, unitamente al preventivo a tal fine stilato, chiedendo riscontro alla controparte contrattuale.
vrebbe, quindi, potuto chiedere di eseguire un sopralluogo per verificare, unitamente a CP_1 CP_2
, lo stato dei mezzi e valutare nel contraddittorio con la controparte l'effettiva sussistenza dei
[...]
danni e la congruità dell'ammontare indicato per l'esecuzione delle riparazioni.
Seguiva, invece, uno scambio di mail tra il sig. ( di Pt_1 Controparte_5 Controparte_2
e la sig.ra (Responsabile Amministrazione di , nel quale
[...] CP_6 CP_1
CP_ inizialmente la sig.ra contestava genericamente l'ammontare delle somme fatturate (vedi mail inviata in data 5.7.2022 ore 10:10 sub doc. 13 di parte opposta); successivamente, la sig.ra
[...]
precisava di non voler discutere il dettaglio dei danni, rappresentando soltanto la volontà Parte_2
di essere contattata dal sig. prima dell'emissione delle fatture per concordare l'ammontare del Pt_1
dovuto e le modalità del saldo (vedi mail dd.
5.7.2022 ore 10:29 sub doc. 13 di parte opposta). Dopo
CP_ aver ricevuto il dettaglio del preventivo per le riparazioni riguardanti ciascun veicolo, la sig.ra rispondeva chiedendo al sig. un “report completo di tutto ciò che ho da saldarti x quanto Pt_1
riguarda gli addebiti in modo da fare un unico pacchetto” (vedi mail dd. 5.7.2022, ore 11:05 sub doc.
13). Non risulta pertanto che abbia mai contestato la sussistenza dei danni lamentati da CP_1
Neppure rileva la circostanza che, nei verbali di riconsegna dei veicoli, Controparte_2 CP_2
non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine allo stato dei mezzi. Tali verbali rappresentano,
infatti, una ricognizione dei mezzi oggetto di riconsegna e la loro sottoscrizione non comporta alcuna decadenza dalla possibilità di far valere eventuali danni riscontrati.
2.3. Oltre a quanto emergente per tabulas, occorre riferire quanto emerso dall'istruttoria testimoniale.
pagina 4 di 6 Il teste impiegato amministrativo e collaboratore del capo officina della Testimone_1 [...]
sentito a mezzo di prova delegata dal Tribunale di Piacenza in data 29.10.2024, ha Controparte_4
confermato le circostanze di cui al ricorso per prova delegata, nonché i documenti e le fotografie allegati (docc. 3-4-5-6-14-15-16-17 di parte opposta). Il teste ha riferito di aver preso personalmente visione e nota dei danni riportati sui veicoli, in particolare procedendo alla presa in carico, verifica col capo officina dei danni, ricognizione al termine dei lavori e trasmissione dell'elenco dei medesimi all'ufficio contabilità per l'emissione della fattura (cfr. verbale dd. 29.10.2024: “Preciso che nella
stessa occasione i semirimorchi consegnati sono stati quattro e per tutti ho eseguito la medesima
procedura, ovvero: presa in carico, verifica col capo officina dei danni che ciascuno presentava,
ricognizione al termine dei lavori di quelli eseguiti e trasmissione dell'elenco dei medesimi all'ufficio
contabilità per l'emissione della fattura”). Il teste, della cui attendibilità e credibilità non v'è alcun motivo di dubitare, ha pertanto confermato che, a seguito della riconsegna dei veicoli, essi siano stati sottoposti a verifica, dalla quale emergeva la sussistenza di una serie di danni (comprovati anche dalle numerose fotografie allegate), che il teste ha confermato in relazione sia all'an che al quantum.
2.4. In conclusione, posto che è stata raggiunta in giudizio la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato da l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo oggetto Controparte_2
di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo quanto stabilito dall'art. 91 c.p.c.
Parte attrice opponente va quindi condannata alla rifusione, in favore di parte convenuta CP_1
opposta delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in base ai Controparte_2
parametri di cui al D.M. 55/14 (tab. n. 2, scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00),
secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 5 di 6 1) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1767/22 dd.
20.12.2022;
2) condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano nel Controparte_2
seguente modo: Euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 3/11/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Longhi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 348/2023 promossa da
parte attrice opponente:
(p.iva ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di CP_1 P.IVA_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd. 26.1.2023, dall'avv. IANARO FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via del Cottanello n. 25
contro
parte convenuta opposta:
p.iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_2 P.IVA_2
alla comparsa di costituzione dd. 19.6.2023, dall'avv. PADELLINI IABER, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Brescia, Via Cefalonia n. 55
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n 1767/22 dd. 20.12.2022
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice opponente: vedi note scritte dd. 17.8.2025
del procuratore di parte convenuta opposta: vedi note scritte dd. 1.9.2025
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. CP_1
1767/22 dd. 20.12.2022, ottenuto da esponendo di aver noleggiato alcuni veicoli Controparte_2
dalla società opposta, e che, una volta riconsegnati i mezzi, le aveva comunicato che Controparte_2
i veicoli presentavano dei danni e che pertanto sarebbe stato necessario eseguire delle riparazioni su di essi, inviando successivamente fattura per le riparazioni eseguite, per un importo ritenuto spropositato dall'opponente
[...]
si è costituita in giudizio, rilevando l'estrema genericità dell'opposizione avversaria Controparte_3
e sottolineando la sussistenza di prova documentale della circostanza che i 4 semirimorchi targati
XA976HB, XA978HB, XA998HB, XA167HS, a causa dei danni riscontrati, fossero stati oggetto di interventi di ripristino, come da fattura n. 3862 del 20.07.2022 (doc. 2 di parte convenuta opposta).
Precisava altresì che l'importo di Euro 20.400,00 di cui alla fattura oggetto del provvedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto per il ripristino dei semirimorchi noleggiati, era stata già
calcolata al netto dell'incameramento dei depositi a garanzia, effettuato in conformità dell'art.
6.03 dei
Termini e condizioni generali contratto di noleggio veicoli commerciali (doc. 1 di parte opposta).
2.1. Occorre premettere che, sulla base degli ordinari principi in materia di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio ed in particolare, nel caso che ci occupa, alla parte convenuta opposta, fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre il convenuto in senso sostanziale (nel caso in esame, l'attore opponente) deve allegare i fatti estintivi, modificativi del diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. Civ. SSUU 30.10.2001 n. 13533
“Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il
risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed
eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su
cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
pagina 2 di 6 Tuttavia, è preciso e specifico onere della parte opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale,
prendere posizione in ordine alla domanda giudiziale azionata con il ricorso per ingiunzione, nel proprio atto di citazione in opposizione (assimilabile alla comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.) e contestare pertanto, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., in modo analitico i fatti posti a fondamento della propria pretesa da parte dell'opposta. Tale declinazione del principio di non contestazione,
nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è un consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e dal presente Tribunale (v. Corte d'appello di Firenze sentenza n. 1173
del 31/05/2023, Tribunale di Bolzano sentenza n. 243/2023, Tribunale di Bolzano, sentenza n.
216/2014). Inoltre, una contestazione meramente generica equivale, visto il disposto dell'art. 115 c.p.c.,
a una mancata contestazione e quindi esonera controparte dalla prova del fatto non contestato. Pertanto,
se l'opponente non contesta in modo dettagliato quanto dedotto da controparte, rende pacifico quanto allegato dalla stessa a fondamento delle proprie pretese (cfr. ex multis, Cassazione civile n. 18399 d.d.
19/08/2009).
2.2. Ciò posto, è incontestato e documentalmente provato (vedi contratto di noleggio dd. 5.6.2019 sub
doc. 1 di parte opposta) che la società abbia concesso in locazione a lungo termine 4 Controparte_2
semirimorchi (targati XA976HB, XA978HB, XA998HB, XA167HS) alla società così CP_1
come è parimenti incontestato che tali mezzi siano stati riconsegnati a presso la Controparte_2
società sita in Via G. Di Vittorio n. 11 a Fiorenzuola D'Adda (PC), Controparte_4
rispettivamente in data 06.06.2022, 06.06.2022, 15.06.2022, 07.06.2022 (cfr. verbali di riconsegna sub
docc. 14, 15, 16 e 17 di parte convenuta opposta).
È altresì documentalmente provato che abbia inviato a a mezzo del Controparte_2 CP_1
sig. , una comunicazione dettagliata relativa ai danni riscontrati su Pt_1 Controparte_5
ciascun veicolo, comprensiva di copiosa documentazione fotografica, con l'indicazione della somma preventivata per l'esecuzione delle riparazioni (docc. 9, 10, 11 e 12 di parte opposta).
pagina 3 di 6 Tali comunicazioni sono state inviate in data 5.7.2022 e dunque pochi giorni dopo la riconsegna dei veicoli, avvenuta tra il 6 ed il 15 giugno 2022. Peraltro, al momento di tali comunicazioni, CP_2
non aveva già eseguito le riparazioni, ma aveva ritenuto necessario inviare previamente la dettagliata contestazione dei danni, unitamente al preventivo a tal fine stilato, chiedendo riscontro alla controparte contrattuale.
vrebbe, quindi, potuto chiedere di eseguire un sopralluogo per verificare, unitamente a CP_1 CP_2
, lo stato dei mezzi e valutare nel contraddittorio con la controparte l'effettiva sussistenza dei
[...]
danni e la congruità dell'ammontare indicato per l'esecuzione delle riparazioni.
Seguiva, invece, uno scambio di mail tra il sig. ( di Pt_1 Controparte_5 Controparte_2
e la sig.ra (Responsabile Amministrazione di , nel quale
[...] CP_6 CP_1
CP_ inizialmente la sig.ra contestava genericamente l'ammontare delle somme fatturate (vedi mail inviata in data 5.7.2022 ore 10:10 sub doc. 13 di parte opposta); successivamente, la sig.ra
[...]
precisava di non voler discutere il dettaglio dei danni, rappresentando soltanto la volontà Parte_2
di essere contattata dal sig. prima dell'emissione delle fatture per concordare l'ammontare del Pt_1
dovuto e le modalità del saldo (vedi mail dd.
5.7.2022 ore 10:29 sub doc. 13 di parte opposta). Dopo
CP_ aver ricevuto il dettaglio del preventivo per le riparazioni riguardanti ciascun veicolo, la sig.ra rispondeva chiedendo al sig. un “report completo di tutto ciò che ho da saldarti x quanto Pt_1
riguarda gli addebiti in modo da fare un unico pacchetto” (vedi mail dd. 5.7.2022, ore 11:05 sub doc.
13). Non risulta pertanto che abbia mai contestato la sussistenza dei danni lamentati da CP_1
Neppure rileva la circostanza che, nei verbali di riconsegna dei veicoli, Controparte_2 CP_2
non avesse sollevato alcuna contestazione in ordine allo stato dei mezzi. Tali verbali rappresentano,
infatti, una ricognizione dei mezzi oggetto di riconsegna e la loro sottoscrizione non comporta alcuna decadenza dalla possibilità di far valere eventuali danni riscontrati.
2.3. Oltre a quanto emergente per tabulas, occorre riferire quanto emerso dall'istruttoria testimoniale.
pagina 4 di 6 Il teste impiegato amministrativo e collaboratore del capo officina della Testimone_1 [...]
sentito a mezzo di prova delegata dal Tribunale di Piacenza in data 29.10.2024, ha Controparte_4
confermato le circostanze di cui al ricorso per prova delegata, nonché i documenti e le fotografie allegati (docc. 3-4-5-6-14-15-16-17 di parte opposta). Il teste ha riferito di aver preso personalmente visione e nota dei danni riportati sui veicoli, in particolare procedendo alla presa in carico, verifica col capo officina dei danni, ricognizione al termine dei lavori e trasmissione dell'elenco dei medesimi all'ufficio contabilità per l'emissione della fattura (cfr. verbale dd. 29.10.2024: “Preciso che nella
stessa occasione i semirimorchi consegnati sono stati quattro e per tutti ho eseguito la medesima
procedura, ovvero: presa in carico, verifica col capo officina dei danni che ciascuno presentava,
ricognizione al termine dei lavori di quelli eseguiti e trasmissione dell'elenco dei medesimi all'ufficio
contabilità per l'emissione della fattura”). Il teste, della cui attendibilità e credibilità non v'è alcun motivo di dubitare, ha pertanto confermato che, a seguito della riconsegna dei veicoli, essi siano stati sottoposti a verifica, dalla quale emergeva la sussistenza di una serie di danni (comprovati anche dalle numerose fotografie allegate), che il teste ha confermato in relazione sia all'an che al quantum.
2.4. In conclusione, posto che è stata raggiunta in giudizio la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato da l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo oggetto Controparte_2
di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza secondo quanto stabilito dall'art. 91 c.p.c.
Parte attrice opponente va quindi condannata alla rifusione, in favore di parte convenuta CP_1
opposta delle spese di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in base ai Controparte_2
parametri di cui al D.M. 55/14 (tab. n. 2, scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00),
secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
pagina 5 di 6 1) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1767/22 dd.
20.12.2022;
2) condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano nel Controparte_2
seguente modo: Euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 3/11/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
pagina 6 di 6