Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2180 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente tra Parte 1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Maria Ausilia Capobianco, giusta procura in atti attrice
contro
Controparte_1 nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giardina, giusta procura in atti,
convenuto
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Parte 1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...]
in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, Controparte_1 introducendo
la fase di merito dell'opposizione “all'esecuzione” spiegata dall'opposto
Controparte_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2022
90053769000, notificata in data 5 luglio 2023 per l'importo di € 349.752,02,
(chiedendone la sospensione dell'efficacia), unitamente alle seguenti cartelle esattoriali e avvisi di addebito: 1) cartella di pagamento N.
29120110014773038000, per "Tasse automobilistiche Sicilia" per l'anno 2005;
2) Cartella di pagamento N. 29120120005739380000, per Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2009; 3) Cartella di pagamento
N.29120120021450421000, per "Tasse automobilistiche Sicilia" per l'anno
2007; 4) Cartella di pagamento N. 29120130004231349000, per canone idrico
Comune di Canicattì per l'anno 2008; 5) Cartella di pagamento
-
N.29120130009411449000, per "Tasse automobilistiche Sicilia" per l'anno 2008 e Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2010; 6) Cartella di pagamento N. 29120140015199062000, per canone radioaudizioni per l'anno
2011; 7) Cartella di pagamento N. 29120150002527488000, per Diritto annuale – camera di commercio, per l'anno 2011; 8) Cartella di pagamento N.
29120150013338742000, per ICI – Comune di Canicattì, per l'anno 2009; 9)
Cartella di pagamento N. 29120160029680138000, per Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2012; 10) Cartella di pagamento N.
29120180013616774000, per IRAP per l'anno 2015; 11) Cartella di pagamento N. 29120190005416076000, per IVA e addizionale IRPEF per l'anno 2015; 12) Avviso di accertamento N. 89114010919990001000, per
IRPEF per l'anno 2007; 13) Avviso di accertamento N.
89114010921976006000, per IRPEF per l'anno 2008; 14) Avviso di accertamento N. 89114010922452007000, per IRPEF per l'anno 2009; 15)
Avviso di accertamento N. 89117014059886003000, per € 59.818,00 per
IRPEF per l'anno 2008; 16) Avviso di accertamento N.
89117014059931007000, per IRPEF per l'anno 2009; 17) Avviso di accertamento N. 89122017124849005000, per IRPEF per l'anno 2015; 1)
Avviso di addebito N. 59120120000593239000, per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2010 e 2011; 2) Avviso di addebito N.
59120120001841055000, per Contributi I.V.S. per l'anno Parte 2
2011 e 2012; 3) Avviso di addebito N. 59120130000262058000, per
Contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2012 e 2013; 4) Avviso di addebito N. 59120130002382559000, per Contributi I.V.S. [...]
Parte 2 per l'anno 2012 e 2014; 5) Avviso di addebito N.
Parte 2 per l'anno 59120140000675887000 per Contributi I.V.S. e
2013 e 2014; 6) Avviso di addebito N. 59120140001612157000, per €
1.761,35 per Contributi I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2013; 7) Avviso
di addebito N. 59120150000945873000, per Contributi I.V.S. e somme
aggiuntive per l'anno 2014; 8) Avviso di addebito N. 59120160000710225000,
per Contributi I.V.S. e Parte_2 per l'anno 2015; 9) Avviso di addebito N. 59120160001990284000, per Contributi I.V.S. e somme
aggiuntive per l'anno 2015; 10) Avviso di addebito N. per l'anno
59120180002704936000, per Contributi I.V.S. e Parte 2 2014; 11) Avviso di addebito N. 59120190001226320000, per Contributi
I.V.S. e somme aggiuntive per l'anno 2015; 12) Avviso di addebito N.
59120190002420760000 per Contributi I.V.S. Parte 2 per l'anno
2017, 2018, 2019. Ha quindi, chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati,
unitamente alla nullità, l'illegittimità e irregolarità della notifica della intimazione di pagamento e delle cartelle impugnate, eccependo: l'irregolarità
delle notifiche effettuate dalla la mancata notifica della Parte 1
intimazione di pagamento e delle cartelle e degli avvisi sottesi;
il difetto di motivazione;
la prescrizione e la decadenza.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 18 luglio 2023
nell'ambito del procedimento r.g. es. n. 602/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
Nella presente fase 1 Controparte_2 ha eccepito sia il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riferimento alla cartelle di pagamento relative a tributi, sia il difetto di incompetenza funzionale del
Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro con riferimento agli avvisi di addebito di crediti previdenziali, domandando, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata con revoca del provvedimento cautelare emesso dal GE.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6 marzo 2024, si è
eccependo la nullità della procura alle liti costituito Controparte_1
rilasciata al procuratore di controparte, opponendosi alla richiesta di revoca della sospensione, stante la sua inammissibilità e/o irritualità, chiedendone la conferma ed eccependo, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice tributario e il difetto di competenza funzionale del Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro e insistendo,
nel merito, nei motivi di opposizione già proposti. La causa, istruita con produzione documentale, disposta la separazione della domanda di opposizione di competenza del Giudice del Lavoro giusta ordinanza del 19 marzo 2025, all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al procuratore di parte attrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - è irrilevante la circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella di redazione dell'atto, dal momento che dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti.
Infatti, è stato sostenuto che una procura sia validamente conferita per un determinato giudizio, quando la stessa è materialmente congiunta all'atto e ciò
vale sia se si tratta di procura nativa digitale, sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo (cfr. Cassazione sent.
N. 2075/2024 del 19 gennaio 2024).
Nel caso di specie, la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (26 luglio 2023), è antecedente alla redazione e alla notifica dell'atto di citazione ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto cui accede, pertanto, è stata validamente attribuita al difensore.
Sempre in via preliminare, va chiarito che nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa con provvedimento del 18 luglio 2023 dal Giudice dell'Esecuzione in seno al procedimento r.g. es. n. 602/2023, essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto azionarsi il diverso rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc
A questo punto, prima di entrare nel merito, va chiarito che Controparte 1
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 291 2022 90053769000 per l'importo complessivo di € 349.752,02, comprensivo di sanzioni e interessi,
nonché delle cartelle di pagamento sottese, formulando un'azione di accertamento negativo del debito nella forma a dire dell'opponente - "di
-
opposizione agli atti esecutivi/o all'esecuzione ex art. 615-617 C.P.C.".
E' incontestato, tuttavia, che non pende alcuna azione esecutiva e, pertanto,
alcun provvedimento avrebbe potuto essere emesso, in tale veste, dal Giudice
dell'Esecuzione (in sede cautelare): l'intimazione di pagamento infatti, è
pacificamente un atto estraneo all'esecuzione forzata.
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria con riferimento all'impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa alle seguenti cartelle di pagamento,
avente a oggetto crediti di natura tributaria:
per €.391,01 per "Tasse cartella di pagamento N. 29120110014773038000,
automobilistiche Sicilia" per l'anno 2005;
Cartella di pagamento N. 29120120005739380000, per €.150,13 per Diritto
annuale camera di commercio per l'anno 2009;
Cartella di pagamento N.29120120021450421000, per €.420,45 per "Tasse
automobilistiche Sicilia" per l'anno 2007;
Cartella di pagamento N.29120130009411449000, per €.176,10 per "Tasse
automobilistiche Sicilia" per l'anno 2008 e Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2010;
Cartella di pagamento N. 29120140015199062000, per € 179,37 per canone radioaudizioni per l'anno 2011;
Cartella di pagamento N 29120150002527488000, per € 168,92 per Diritto annuale camera di commercio, per l'anno 2011;
Cartella di pagamento N. 29120150013338742000, per € 244,60 per ICI -
Comune di Canicattì, per l'anno 2009;
Cartella di pagamento N. 29120160029680138000, per € 175,74 per Diritto
annuale camera di commercio per l'anno 2012;
Cartella di pagamento N. 29120180013616774000, per € 312,62 per IRAP
per l'anno 2015;
Cartella di pagamento N. 29120190005416076000, per € 5.309,52 per IVA e addizionale IRPEF per l'anno 2015;
Avviso di accertamento N. 89114010919990001000, per € 52.044,26 per
IRPEF per l'anno 2007;
Avviso di accertamento N. 89114010921976006000, per € 29.337,90 per
IRPEF per l'anno 2008;
Avviso di accertamento N. 89114010922452007000, per € 18.140,60 per
IRPEF per l'anno 2009;
Avviso di accertamento N. 89117014059886003000, per € 59.818,00 per
IRPEF per l'anno 2008;
Avviso di accertamento N. 89117014059931007000, per € 11.827,11 per
IRPEF per l'anno 2009;
Avviso di accertamento N. 89122017124849005000, per € 4.883,11 per
IRPEF per l'anno 2015. Infatti con sentenza resa a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la Corte
di Cassazione ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità,
mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione),
nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Conseguentemente, le doglianze proposte da Parte 3 sono
inammissibili, poiché concernenti indiscutibilmente la legittimità e validità
delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca -
le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale,
riservata alla cognizione del giudice tributario (cfr. Cass. S.U., 16 dicembre
2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28
luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario maturate anteriormente all'emissione delle cartelle. Ed
-
infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Parimenti, va affermata la giurisdizione del Giudice tributario sia in relazione alle cartelle relative al canone radioaudizione (cfr. Cass. s.u. n. 20069/2006, 66secondo cui: sono così ricadute nella giurisdizione tributaria le controversie relative al
Con canone di abbonamento dal momento che "il cosiddetto canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, benchè all'origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria,
fondata sulla legge"), sia in relazione alle cartelle relative al pagamento dei diritti annuali della camera di commercio (cfr. Cass. Sez. U. 24/06/2005, n. 13549;
in senso conforme, v. Cass. Sez. U. 23/04/2008, n. 10469, «la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio cosiddetto diritto camerale, dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre
-
1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal 10gennaio 2002, l'art. 2 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie">.)
Chiarito ciò, vanno ora esaminati i motivi di opposizione all'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento N.
29120130004231349000, per canone idrico, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario ( cfr. Cass. Sez. U, n. 11720 del
14/05/2010).
Inconsistente è la censura relativa alla irregolarità o nullità della notifica dell'
intimazione di pagamento, atteso che tale atto risulta ritualmente notificato e in ogni caso eventuali nullità o irregolarità risulterebbero sanate dal raggiungimento dello scopo, considerato che l'atto di intimazione è stato impugnato con la presente opposizione.
Con riferimento all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11
aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, asserendo che "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è
sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata".
Ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum,
circostanza che si realizza attraverso il riferimento alla cartella esattoriale precedentemente notificata;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che ritiene opportune.
Nel caso in oggetto, la censura è priva di pregio, considerato che l'intimazione di pagamento impugnata indica specificamente la cartella esattoriale presupposta, la data della sua notifica e l'ammontare del credito portato da ciascuna.
A questo punto, in virtù della ragione più liquida, va accolta l'eccezione di prescrizione.
Invero, dalla notifica della cartella di pagamento in questione, avvenuta il 10
giugno 2013 e la notifica della intimazione di pagamento,, avvenuta il 5 luglio
2023, è decorso un periodo superiore al termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato.
Pertanto, non essendo stati prodotti atti interuttivi tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata, va dichiarato prescritto il diritto di credito sotteso alla cartella di pagamento n. 29120130004231349000, per canone idrico - Comune di Canicattì per l'anno 2008.
Le spese di lite devono essere compensate poiché il difetto di giurisdizione in ordine alla presente azione è stato determinato dalla indiscutibile erroneità dell'iscrizione al ruolo esecuzioni dell'opposizione all'intimazione di pagamento daparte del CP 1.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario relativamente alle contestazioni relative alle cartella di pagamento N. 29120110014773038000, per "Tasse automobilistiche Sicilia"
per l'anno 2005;
Cartella di pagamento N. 29120120005739380000, per Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2009;
Cartella di pagamento N.29120120021450421000, per "Tasse
automobilistiche Sicilia" per l'anno 2007;
Cartella di pagamento N.29120130009411449000, per "Tasse
camera diautomobilistiche Sicilia" per l'anno 2008 e Diritto annuale commercio per l'anno 2010;
Cartella di pagamento N. 29120140015199062000, per canone radioaudizioni per l'anno 2011;
Cartella di pagamento N 29120150002527488000, per Diritto annuale camera di commercio, per l'anno 2011;
-Cartella di pagamento N. 29120150013338742000, per ICI Comune di
Canicattì, per l'anno 2009;
Cartella di pagamento N. 29120160029680138000, per Diritto annuale
-
camera di commercio per l'anno 2012;
Cartella di pagamento N. 29120180013616774000, per IRAP per l'anno 2015;
Cartella di pagamento N. 29120190005416076000, per IVA e addizionale
IRPEF per l'anno 2015;
Avviso di accertamento N. 89114010919990001000, per IRPEF per l'anno
2007;
Avviso di accertamento N. 89114010921976006000, per IRPEF per l'anno
2008;
Avviso di accertamento N. 89114010922452007000, per IRPEF per l'anno
2009;
Avviso di accertamento N. 89117014059886003000, per IRPEF per l'anno
2008;
Avviso di accertamento N. 89117014059931007000, per IRPEF per l'anno
2009;
Avviso di accertamento N. 89122017124849005000, per IRPEF per l'anno
2015.
dichiara prescritto il credito portato nella cartella N. 29120130004231349000,
per canone idrico - Comune di Canicattì per l'anno 2008
compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento, in data 18 aprile 2025.
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44