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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 332/2024 promossa da:
E ASSISTENZA A Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. BORGINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo
[...]
Telematico
APPELLANTE/I contro appresentato e difeso dall'avv. BUCALA' GIANLUCA elett.te dom.to in VIA CP_1
GIORGIONE, 7 63025 MONTEGIORGIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La propone appello avverso la Parte_3
sentenza n. 74/2024 resa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.42024, non notificata con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva accertato il diritto CP_1
del medesimo di beneficiare del trattamento pensionistico per vecchiaia anticipata senza applicazione del contributo di solidarietà e disapplicati i regolamenti della Cassa di istituzione e conferma di tale trattenuta, condannava la a restituire al Parte_4
pagina 1 di 6 ricorrente le trattenute operate a tale titolo per l'importo di euro 7.148,62, oltre agli interessi legali dall'11 maggio 2021 al saldo effettivo.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, censurando la scelta del Tribunale di disattendere l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 cpc, per mancato esperimento del ricorso amministrativo prescritto dall'art. 57 e ss. del Regolamento Unitario della quindi deducendo l'errore Pt_1 del primo giudice nell'interpretare la normativa di riferimento, senza considerare che il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CP_2 imposto all'originario ricorrente, rinvenisse piena legittimità nell'ambito della riforma del sistema previdenziale della che aveva determinato il passaggio dal metodo di calcolo reddituale al metodo di Pt_1
calcolo contributivo delle prestazioni, in quanto costituiva una misura di contemperamento degli interessi dei pensionati con quella degli iscritti al fine di evitare soluzioni armonizzabili con i principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, dunque assicurava maggiore stabilità finanziaria al sistema previdenziale medesimo, determinando un miglioramento della situazione finanziaria della senza peraltro incidere Pt_1 negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica. In particolare, l'appellante ha evidenziato che la decisione impugnata contrastava sia con l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità
2014), che con la normativa previgente, in quanto sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, L. n.
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), mediante modifica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, i provvedimenti degli Enti previdenziali privatizzati destinati ad assicurare l'equilibrio di bilancio non erano più limitati ad introdurre variazioni delle aliquote contributive, riparametrazioni dei coefficienti di rendimento ovvero criteri di determinazione del trattamento pensionistico, bensì erano espressione della riconosciuta facoltà di adottare qualsiasi misura necessaria alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, tra cui, certamente, la riduzione del trattamento pensionistico in corso di erogazione, come il contributo di solidarietà. Infine, l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale in luogo di quello quinquennale breve, in tal modo attuando, rispetto ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, una scelta discriminatoria e contraria all'art. 3 della Costituzione, rispetto alla analoga situazione inerente ai ratei di pensione erogati dall' . L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile, CP_3 ed in ogni caso rigettarsi, la domanda attorea avanzata in primo grado;
in subordine, accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato, rispetto alle somme trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito nel presente grado l'appellato , sostenendo l'infondatezza in fatto e CP_1 diritto dell'appello proposto dalla Pt_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle pagina 2 di 6 conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
1.- Preliminarmente, è infondato il primo motivo di appello che reitera l'eccezione di improcedibilità ex art. 443, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di norma che riguarda i soli casi di ricorsi amministrativi previsti dalla legge, mentre, nel caso in esame, la previsione, peraltro facoltativa, del ricorso
è contenuta nell'art. 57 del Regolamento della che è atto privo di connotati normativi (una cosa è, Pt_1
infatti, la delegificazione operata in materia, altro la forza di legge del regolamento in parola). Ad ogni modo, il motivo appare altresì inammissibile, alla luce dell'ormai risalente, e mai mutato, orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio” (per tutte,
Cass.n.6673/2002)
2.- Quanto al merito della dedotta legittimità dell'art. 22 del Regolamento della (di cui ai motivi Pt_1
2 e 3 dell'atto di appello), questo Collegio non ha motivo di discostarsi da altri propri precedenti decisi in adesione all'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe
l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass., Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n.
23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte pagina 3 di 6 Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico Pt_1
dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Anche la legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv.
639297 – 01).
E' altresì infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza sollevato con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega. In verità, esclusa in radice l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati (come la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
pagina 4 di 6 dei , in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, non Parte_2
acquista rilevanza alcuna ipotesi di ampliamento dello stesso.
Da ultimo, sul punto, con le recenti sentenze nn. 20884 e 23257 del 2024, la Cassazione così si è espressa: “Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della
e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti CP_2
dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
Da quanto sopra esposto, deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della Pt_1 convenuta 1.1.2004 e dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle Pt_1 deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella Pt_1
parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici Pt_1
erogati al ricorrente oggi appellato, per il periodo per cui è causa.
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v. Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025,
n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70 (secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal pagina 5 di 6 momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav., n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso.
Dal che consegue che l'appello va respinto.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
B. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro
2.000,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;
C. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 332/2024 promossa da:
E ASSISTENZA A Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. BORGINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo
[...]
Telematico
APPELLANTE/I contro appresentato e difeso dall'avv. BUCALA' GIANLUCA elett.te dom.to in VIA CP_1
GIORGIONE, 7 63025 MONTEGIORGIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La propone appello avverso la Parte_3
sentenza n. 74/2024 resa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.42024, non notificata con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva accertato il diritto CP_1
del medesimo di beneficiare del trattamento pensionistico per vecchiaia anticipata senza applicazione del contributo di solidarietà e disapplicati i regolamenti della Cassa di istituzione e conferma di tale trattenuta, condannava la a restituire al Parte_4
pagina 1 di 6 ricorrente le trattenute operate a tale titolo per l'importo di euro 7.148,62, oltre agli interessi legali dall'11 maggio 2021 al saldo effettivo.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, censurando la scelta del Tribunale di disattendere l'eccezione di improcedibilità ex art. 443 cpc, per mancato esperimento del ricorso amministrativo prescritto dall'art. 57 e ss. del Regolamento Unitario della quindi deducendo l'errore Pt_1 del primo giudice nell'interpretare la normativa di riferimento, senza considerare che il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CP_2 imposto all'originario ricorrente, rinvenisse piena legittimità nell'ambito della riforma del sistema previdenziale della che aveva determinato il passaggio dal metodo di calcolo reddituale al metodo di Pt_1
calcolo contributivo delle prestazioni, in quanto costituiva una misura di contemperamento degli interessi dei pensionati con quella degli iscritti al fine di evitare soluzioni armonizzabili con i principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, dunque assicurava maggiore stabilità finanziaria al sistema previdenziale medesimo, determinando un miglioramento della situazione finanziaria della senza peraltro incidere Pt_1 negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica. In particolare, l'appellante ha evidenziato che la decisione impugnata contrastava sia con l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità
2014), che con la normativa previgente, in quanto sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 763, L. n.
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), mediante modifica dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, i provvedimenti degli Enti previdenziali privatizzati destinati ad assicurare l'equilibrio di bilancio non erano più limitati ad introdurre variazioni delle aliquote contributive, riparametrazioni dei coefficienti di rendimento ovvero criteri di determinazione del trattamento pensionistico, bensì erano espressione della riconosciuta facoltà di adottare qualsiasi misura necessaria alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, tra cui, certamente, la riduzione del trattamento pensionistico in corso di erogazione, come il contributo di solidarietà. Infine, l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale in luogo di quello quinquennale breve, in tal modo attuando, rispetto ai ratei di pensione erogati dagli Enti previdenziali privatizzati, una scelta discriminatoria e contraria all'art. 3 della Costituzione, rispetto alla analoga situazione inerente ai ratei di pensione erogati dall' . L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile, CP_3 ed in ogni caso rigettarsi, la domanda attorea avanzata in primo grado;
in subordine, accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato, rispetto alle somme trattenute prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito nel presente grado l'appellato , sostenendo l'infondatezza in fatto e CP_1 diritto dell'appello proposto dalla Pt_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle pagina 2 di 6 conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
1.- Preliminarmente, è infondato il primo motivo di appello che reitera l'eccezione di improcedibilità ex art. 443, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di norma che riguarda i soli casi di ricorsi amministrativi previsti dalla legge, mentre, nel caso in esame, la previsione, peraltro facoltativa, del ricorso
è contenuta nell'art. 57 del Regolamento della che è atto privo di connotati normativi (una cosa è, Pt_1
infatti, la delegificazione operata in materia, altro la forza di legge del regolamento in parola). Ad ogni modo, il motivo appare altresì inammissibile, alla luce dell'ormai risalente, e mai mutato, orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio” (per tutte,
Cass.n.6673/2002)
2.- Quanto al merito della dedotta legittimità dell'art. 22 del Regolamento della (di cui ai motivi Pt_1
2 e 3 dell'atto di appello), questo Collegio non ha motivo di discostarsi da altri propri precedenti decisi in adesione all'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe
l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass., Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n.
23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte pagina 3 di 6 Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico Pt_1
dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Anche la legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv.
639297 – 01).
E' altresì infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza sollevato con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega. In verità, esclusa in radice l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati (come la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
pagina 4 di 6 dei , in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, non Parte_2
acquista rilevanza alcuna ipotesi di ampliamento dello stesso.
Da ultimo, sul punto, con le recenti sentenze nn. 20884 e 23257 del 2024, la Cassazione così si è espressa: “Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della
e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti CP_2
dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
Da quanto sopra esposto, deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della Pt_1 convenuta 1.1.2004 e dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle Pt_1 deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella Pt_1
parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici Pt_1
erogati al ricorrente oggi appellato, per il periodo per cui è causa.
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v. Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025,
n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70 (secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal pagina 5 di 6 momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav., n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso.
Dal che consegue che l'appello va respinto.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
B. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro
2.000,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;
C. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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