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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE DEL LIDO 24 00122 ROMA presso lo studio dell'avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO DI VIA DELLE ROSE 3, PIEVE EMANUELE (MI) (C.F.
), elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2 MILANO presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. COLOMBO GIORGIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO avente ad oggetto: altri rapporti condominiali sulle seguenti conclusioni:
Per , come da foglio di p.c. del 15.01.2025: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto di quanto sopra esposto e dedotto pagina 1 di 10 - IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE: - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa, riformando integralmente la Sentenza n. 7304/2023 del Tribunale di
Milano, Sezione XIII^ Civile, Giudice Dott.ssa Zuffada, emessa e pubblicata in data
25.09.2023 ad esito del procedimento R.G. 45302/2021. Per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado nella parte in cui rigettate dall'impugnata sentenza, e pertanto:
1) Confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano 14136/2021 (R.G. n.
10278/2021, Giudice Dott.ssa Chiarentin), o comunque accertare che parte appellata deve corrispondere alla la somma di € 13.235,05 oltre interessi, Parte_1 spese di procedura e oneri di legge, per come ivi liquidati, condannandola al pagamento delle somme medesime.
2) In ogni caso: condannare il Condominio Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in favore della , oltre rimborso forfetario Parte_1 al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
---
Per CONDOMINIO DI VIA DELLE ROSE 3, PIEVE EMANUELE (MI), come da foglio di p.c. del 28.01.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa:
-preliminarmente: rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della
Sentenza n. 7304/2023 del 25/09/2023;
-IN VIA PRINCIPALE: Respingere la proposta impugnazione avverso la Sentenza n.
7304/2023 del Tribunale di Milano in data 25/09/2023 e per l'effetto confermarla integralmente;
-IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE (condizionato): nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza n.7304/2023 in punto di intervenuta prescrizione del diritto di credito, accogliere in ogni caso, in riforma della Sentenza n.7304/2023, la spiegata opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 14136/2021 per tutti i motivi già dedotti in atti in primo grado e qui riproposti, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo medesimo. Per l'effetto rigettare ogni avversa domanda e dichiarare che alcun importo è dovuto dal Condominio di Via delle Rose 3 a , per alcun titolo e/o Parte_1 ragione, né in linea capitale, né a titolo di spese legali. pagina 2 di 10 - In ogni caso condannare l'Appellante al pagamento delle spese riferite al primo e al secondo grado di giudizio.
- In via istruttoria: dichiarare l'appellante decaduta dalla formulazione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado e qui non riproposte, e comunque rigettarle per tutti i motivi dedotti in atti”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: in data 17.06.2021 la (di seguito Parte_1
) otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo, Pt_1 provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., nei confronti del
[...]
per complessivi euro 13.253,05 oltre interessi, quale Parte_3 corrispettivo per spese di gestione condominiale anticipate nell'interesse dello stabile condominiale.
- A fondamento della pretesa, la sosteneva che era inizialmente proprietaria di Pt_1 un intero complesso immobiliare sito in Pieve Emanuele – , poi Parte_2 dismesso con cessione delle unità immobiliari ai soggetti allora conduttori, in base alla delibera n. 74/2008, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pt_1
(riguardante la possibilità, per i legittimi titolari di un contratto di locazione con la di acquistare l'unità immobiliare attraverso l'esercizio di un diritto di Parte_1 prelazione: doc. 1). La , quindi, con atto di vendita del 27.03.2013, a rogito del Pt_1
Notaio aveva iniziato a trasferire la proprietà di alcune unità immobiliari ai Per_1 rispettivi conduttori, site all'interno del complesso residenziale, in Pieve Emanuele (Milano).
-Tuttavia, la lamentava che: 1) dopo la vendita delle unità immobiliari, Parte_1 almeno per un primo periodo, aveva continuato a sostenere le spese di gestione dell'intero complesso residenziale, anticipando il pagamento degli importi, così come risultanti dalle fatture depositate con il ricorso monitorio (doc. 2 a doc. 21); 2) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 26.02.2016, ricevuta dal destinatario in data 03.03.2016, la aveva pertanto invitato il Condominio a restituire gli Pt_1 importi dalla stessa anticipati per suo conto, dedotta la quota rimasta a suo carico in qualità di condomina (doc. 22); 3) con comunicazione PEC del 21.05.2019, Pt_1 aveva sollecitato l'Amministratore del Condomino a rimborsare le spese da essa anticipate, anche tramite la documentazione avente ad oggetto i rendiconti di gestione e relativi riparti dalla data del rogito notarile, al fine di quantificare di comune accordo le rispettive spettanze (doc. 23). In mancanza di un qualsiasi positivo riscontro da parte del pagina 3 di 10 Condominio, la aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo Pt_1 provvisoriamente esecutivo.
-Il Condominio si era opposto, eccependo la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e comunque la intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da;
contestava, altresì, la mancata Pt_1 autorizzazione condominiale al pagamento delle spese ex adverso pretese e la mancanza di valore probatorio delle fatture ex adverso prodotte.
-Il Giudice del Tribunale, con ordinanza emessa all'udienza del 06.04.2022, ritenendo la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c., sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
-Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e
3 c.p.c. e le parti depositavano le relative memorie. Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2023 il Giudice invitava le parti alla discussione orale ed emetteva all'esito la sentenza n. 7304/2023, pubblicata in data 25.09.2023, con cui accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente condanna di al pagamento delle spese Pt_1 di lite a favore del Condominio, liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo Giudice accoglieva, in via pregiudiziale, l'eccezione di intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito relativo alle fatture allegate in giudizio, sul presupposto che la raccomandata depositata in atti dalla non chiariva a Pt_1 quale delle fatture azionate con ricorso depositato in data 5.5.2021 facesse riferimento la lettera di messa in mora, ritenendo, quindi, prescritto il diritto di credito e ogni ulteriore domanda assorbita e rigettata.
-Contro questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 14.03.2024, è stato proposto appello da che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-Con comparsa di costituzione del 4.09.2024 è stato chiesto il rigetto dell'appello dal
Condominio via delle Rose, che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in epigrafe indicato.
-Trattata la causa, all'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato con note le rispettive conclusioni;
su di esse, e sulle memorie precedentemente depositate, la causa è stata assunta in decisione.
-Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della sentenza per carenza/insufficienza di motivazione e/o di specificità dei motivi (violazione/falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) e/o per omessa pagina 4 di 10 pronuncia”. in via preliminare eccepisce la carenza/insufficienza di Pt_1 motivazione della sentenza di primo grado;
statuendo sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei seguenti termini: “la raccomandata depositata in atti da parte opposta non identifica a quale delle fatture azionate con ricorso depositato in data
5.5.2021 facesse riferimento la messa in mora”, il primo Giudice si sarebbe limitato ad accogliere l'eccezione avversaria di prescrizione del credito con motivazione
“estremamente stringata, ritenendo ogni ulteriore domanda 'assorbita e rigettata' senza tuttavia spiegare adeguatamente le ragioni della propria decisione”.
-Con il secondo motivo di appello, rubricato “nel merito: errata valutazione dell'eccezione di prescrizione del credito”, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la raccomandata a/r del 26.02.2016, ricevuta dal destinatario in data 03.03.2016 (fascicolo monitorio, doc. 22) non fosse idonea a interrompere i termini di prescrizione in quanto non farebbe alcun espresso riferimento alle fatture depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo. L'appellante ritiene, invece, che la lettera in questione sia assolutamente idonea a interrompere i termini di prescrizione in quanto è stata regolarmente ricevuta dal destinatario e indica, chiaramente, la volontà di di recuperare il proprio credito, di conseguenza ciò Pt_1 sarebbe, già di per sé, sufficiente a conferire alla lettera in questione efficacia interruttiva della prescrizione.
Il Condominio, “nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza n. 7304/2023 in punto di intervenuta prescrizione del diritto di credito”, ha proposto appello incidentale condizionato.
-L'appellante incidentale rileva che il Giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito ingiunto, ha ritenuto “ogni ulteriore domanda assorbita e rigettata”. Il Condominio opponente aveva infatti dedotto altri motivi a fondamento della propria opposizione al decreto ingiuntivo, che lo stesso ha inteso riproporre, insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo in base ai motivi formulati in primo grado.
-Con il primo motivo, rubricato “carenza dei presupposti per l'emissione del Decreto
Ingiuntivo opposto - infondatezza del diritto di credito – carenza probatoria”, il
Condominio sostiene che il decreto ingiuntivo è stato emesso in totale carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., dato che la prova scritta offerta da controparte consiste in talune fatture intestate a (e non al Condominio) per Parte_1 fornitura di energia elettrica, di acqua, tassa per passi carrai e prestazioni di lavoro.
Tuttavia, le fatture indicano genericamente come indirizzo di fornitura del servizio Via pagina 5 di 10 , ma non specificano affatto se il servizio sia stato reso a favore dei beni Parte_2 comuni dello stabile o delle parti private di , ragion per cui non ha Pt_1 Pt_1 fornito alcuna prova che l'importo di cui alle fatture sia addebitabile al Condominio e non invece alla sola . Pt_1
-Con il secondo motivo, rubricato “carenza della legittimazione passiva del
”, l'appellante incidentale sostiene che il decreto Controparte_1 ingiuntivo dovrà essere revocato anche per carenza di legittimazione passiva del
Condominio, posto che era inizialmente proprietaria di un intero complesso Pt_1 immobiliare sito in Pieve Emanuele – , poi dismesso con cessione, in Parte_2 epoche diverse, delle unità immobiliari ai soggetti allora conduttori delle rispettive abitazioni. A fronte di tale operazione immobiliare è sorto il Controparte_1
in Pieve Emanuele, il quale comprende, oltre agli appartamenti ceduti, anche
[...] gli appartamenti rimasti di proprietà di . Da qui discenderebbe la carenza di Pt_1 legittimazione passiva del Condominio nell'azione monitoria opposta, dovendo considerarsi legittimati passivi gli acquirenti delle singole unità immobiliari dismesse alla data del 27/03/2013 e non l'intero Condominio, soggetto terzo estraneo che non può essere obbligato ad alcuna prestazione se non in forza di accordo tra le parti, che tuttavia non risulta essere intervenuto.
-Con il terzo motivo, rubricato “diritto al rimborso per le spese sostenute nell'interesse di tutti i condomini – carenza dei presupposti di cui all'art. 1134 c.c.” il Condominio contesta la domanda di condanna al pagamento avversaria per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1134 c.c., secondo cui non sono rimborsabili le spese anticipate dal singolo condomino, anche se necessarie, se queste ultime non sono state autorizzate (o ratificate) dall'amministratore o dall'assemblea, a meno che non si tratti di spese urgenti. L'appellante incidentale sostiene che nel caso di specie non esisterebbe alcuna di queste condizioni legittimanti il rimborso;
infatti, le spese di fornitura a cui si riferiscono le fatture azionate da non sono state autorizzate e/o ratificate Pt_1 dall'amministratore e/o dall'assemblea dei condomini;
non hanno alcun carattere di urgenza, di conseguenza la non è legittimata ad avanzare alcuna pretesa nei Pt_1 confronti del Condominio.
---
Le osservazioni svolte da con riguardo alla questione pregiudiziale di Pt_1 prescrizione del diritto di credito sono parzialmente fondate.
Va innanzi tutto ricordato che in base all'art. 2943 c.c., comma 1, “la prescrizione è … interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, ragion per cui pagina 6 di 10 l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore (così Cass. 31065/2019).
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto di credito relativo alle fatture allegate in giudizio da sul presupposto che la lettera inviata dalla Pt_1 Parte_1 al Condominio non fosse idonea ad interrompere la prescrizione.
Al riguardo, occorre rilevare che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato, comunque, a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa
(cfr. Cass.16465/2017).
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che, contrariamente alla statuizione del primo Giudice, la raccomandata a/r del 26.2.2016 inviata da al Pt_1
Condominio (doc. 22 fascicolo monitorio) riportava tutti gli elementi sopra elencati, dato che con la stessa si portava a conoscenza del destinatario l'espressa richiesta di restituzione della somma di € 29.309,43 “per le spese di gestione” sostenute da
, con specifica indicazione delle singole voci (pulizia, energia elettrica ecc.), Pt_1 anticipate da nell'interesse del Condominio e per le quali si chiedeva il Pt_1 rimborso entro una data indicata, previa detrazione della quota di pertinenza di Pt_1 nella qualità di condomina.
Superata l'eccezione preliminare di prescrizione e passando quindi all'esame del merito, si ritiene la pretesa di nei confronti del Condominio del tutto priva di Pt_1 fondamento, stante la mancanza di prove in merito all'effettiva addebitabilità al
Condominio degli asseriti importi sostenuti, con conseguente rigetto della relativa domanda di restituzione proposta da . Pt_1
Invero, occorre richiamare il noto principio, affermato costantemente dalla Suprema
Corte a partire dalla sentenza a SS. UU. n. 7448/1993, secondo cui il giudizio di pagina 7 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un giudizio ordinario di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso (non trattandosi di un giudizio a carattere impugnatorio) ma si estende all'accertamento (con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Tale accertamento va condotto secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in ottemperanza al principio previsto dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza dello stesso, mentre chi lo contesta ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a suo fondamento, attraverso eventuali altri fatti che abbiano modificato o estinto il diritto azionato.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, spetta all'opponente. Se, pertanto, le fatture o le bollette e l'estratto delle scritture contabili costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, nel successivo giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito preteso dall'ingiungente, con la conseguenza che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova dei relativi fatti costitutivi (cfr., Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003).
Ciò premesso, viste le contestazioni specifiche mosse dal Condominio che, nel corso del giudizio di primo grado, ha evidenziato la non debenza degli importi pretesi da Pt_1 in quanto riferiti a spese riguardanti immobili di proprietà della sola , ma non Pt_1 anche delle parti comuni, quest'ultima, al fine di provare la fondatezza delle proprie ragioni, avrebbe dovuto portare, a sostengo della propria pretesa, elementi specifici e non generici quale quello prodotto sub doc. 24 e titolato “piano di riparto condominio via delle rose” che è un prospetto riepilogativo di formazione unilaterale, in parte illeggibile, elaborato dalla stessa parte e quindi di valore meramente indiziario. Tale documento, che secondo fornirebbe la prova certa dell'imputabilità delle spese Pt_1 da essa anticipate per conto del Condominio a carico di quest'ultimo, neppure indica i criteri di riparto e la metodologia di calcolo posto che le spese che vengono imputate al
Condominio si riferiscono non solo a quelle a far data dal 27.03.2013 (data in cui sarebbe sorto il Condominio secondo quanto dichiarato dalla stessa - cfr. pag. Pt_1
4 costituzione di primo grado e pag. 7 di appello), ma addirittura anche al periodo pagina 8 di 10 anteriore, in cui era unica proprietaria dello stabile in questione (cfr. doc. 24 Pt_1 ove, tra le spese a carico del Condominio, vengono poste anche quelle del 14.02.2013, del 27.04.2011, del 18.12.2012, del 28.06.2012, del 23.12.2010 e del 6.12.2011), contraddicendo quanto dalla stessa prospettato in atti, secondo cui le spese richieste al
Condominio riguarderebbero solo quelle a partire dal 27.03.2013, come sopra indicato.
, quindi, nonostante l'onere probatorio su di essa gravante, ha omesso ogni Pt_1 produzione documentale idonea a dimostrare che gli importi indicati nelle fatture si riferiscano a servizi resi a favore del Condominio su beni comuni e per periodi di riferimento delle forniture ben individuati, redigendo invece unilateralmente un prospetto di ripartizione spese del tutto privo dei criteri di riparto utilizzati e del metodo di calcolo.
I restanti motivi di appello incidentale condizionato restano assorbiti dall'accoglimento del primo. La sentenza di primo grado va dunque confermata, seppure con diversa motivazione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese sono poste a carico della Parte_1
, soccombente nel merito, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla
[...] rifusione delle spese processuali del grado in favore del Condominio via delle Rose 3,
Pieve Emanuele (MI), liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 di complessità media, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 (parametro minimo per la fase di sola trattazione, in assenza di istruttoria) ed € 1.911,00 per la fase decisionale, il tutto per complessivi € 4.888,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 770/2024, avente per oggetto l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale condizionato proposto da Condominio via delle Rose 3, Pieve Emanuele
(MI) avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7304/2023, pubblicata in data
25.09.2023, così provvede:
pagina 9 di 10 1-rigetta nel merito l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato;
2- condanna a rimborsare a controparte le spese del presente Parte_1 grado, liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022, in complessivi € 4.888,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex D.P.R. n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 9.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE DEL LIDO 24 00122 ROMA presso lo studio dell'avv. BIANCHI SCHIERHOLZ FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO DI VIA DELLE ROSE 3, PIEVE EMANUELE (MI) (C.F.
), elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 2 MILANO presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. COLOMBO GIORGIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO avente ad oggetto: altri rapporti condominiali sulle seguenti conclusioni:
Per , come da foglio di p.c. del 15.01.2025: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto di quanto sopra esposto e dedotto pagina 1 di 10 - IN VIA PRELIMINARE / PREGIUDIZIALE: - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa, riformando integralmente la Sentenza n. 7304/2023 del Tribunale di
Milano, Sezione XIII^ Civile, Giudice Dott.ssa Zuffada, emessa e pubblicata in data
25.09.2023 ad esito del procedimento R.G. 45302/2021. Per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado nella parte in cui rigettate dall'impugnata sentenza, e pertanto:
1) Confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano 14136/2021 (R.G. n.
10278/2021, Giudice Dott.ssa Chiarentin), o comunque accertare che parte appellata deve corrispondere alla la somma di € 13.235,05 oltre interessi, Parte_1 spese di procedura e oneri di legge, per come ivi liquidati, condannandola al pagamento delle somme medesime.
2) In ogni caso: condannare il Condominio Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in favore della , oltre rimborso forfetario Parte_1 al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
---
Per CONDOMINIO DI VIA DELLE ROSE 3, PIEVE EMANUELE (MI), come da foglio di p.c. del 28.01.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e/o difesa:
-preliminarmente: rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della
Sentenza n. 7304/2023 del 25/09/2023;
-IN VIA PRINCIPALE: Respingere la proposta impugnazione avverso la Sentenza n.
7304/2023 del Tribunale di Milano in data 25/09/2023 e per l'effetto confermarla integralmente;
-IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE (condizionato): nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza n.7304/2023 in punto di intervenuta prescrizione del diritto di credito, accogliere in ogni caso, in riforma della Sentenza n.7304/2023, la spiegata opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 14136/2021 per tutti i motivi già dedotti in atti in primo grado e qui riproposti, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo medesimo. Per l'effetto rigettare ogni avversa domanda e dichiarare che alcun importo è dovuto dal Condominio di Via delle Rose 3 a , per alcun titolo e/o Parte_1 ragione, né in linea capitale, né a titolo di spese legali. pagina 2 di 10 - In ogni caso condannare l'Appellante al pagamento delle spese riferite al primo e al secondo grado di giudizio.
- In via istruttoria: dichiarare l'appellante decaduta dalla formulazione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado e qui non riproposte, e comunque rigettarle per tutti i motivi dedotti in atti”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: in data 17.06.2021 la (di seguito Parte_1
) otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo, Pt_1 provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., nei confronti del
[...]
per complessivi euro 13.253,05 oltre interessi, quale Parte_3 corrispettivo per spese di gestione condominiale anticipate nell'interesse dello stabile condominiale.
- A fondamento della pretesa, la sosteneva che era inizialmente proprietaria di Pt_1 un intero complesso immobiliare sito in Pieve Emanuele – , poi Parte_2 dismesso con cessione delle unità immobiliari ai soggetti allora conduttori, in base alla delibera n. 74/2008, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pt_1
(riguardante la possibilità, per i legittimi titolari di un contratto di locazione con la di acquistare l'unità immobiliare attraverso l'esercizio di un diritto di Parte_1 prelazione: doc. 1). La , quindi, con atto di vendita del 27.03.2013, a rogito del Pt_1
Notaio aveva iniziato a trasferire la proprietà di alcune unità immobiliari ai Per_1 rispettivi conduttori, site all'interno del complesso residenziale, in Pieve Emanuele (Milano).
-Tuttavia, la lamentava che: 1) dopo la vendita delle unità immobiliari, Parte_1 almeno per un primo periodo, aveva continuato a sostenere le spese di gestione dell'intero complesso residenziale, anticipando il pagamento degli importi, così come risultanti dalle fatture depositate con il ricorso monitorio (doc. 2 a doc. 21); 2) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 26.02.2016, ricevuta dal destinatario in data 03.03.2016, la aveva pertanto invitato il Condominio a restituire gli Pt_1 importi dalla stessa anticipati per suo conto, dedotta la quota rimasta a suo carico in qualità di condomina (doc. 22); 3) con comunicazione PEC del 21.05.2019, Pt_1 aveva sollecitato l'Amministratore del Condomino a rimborsare le spese da essa anticipate, anche tramite la documentazione avente ad oggetto i rendiconti di gestione e relativi riparti dalla data del rogito notarile, al fine di quantificare di comune accordo le rispettive spettanze (doc. 23). In mancanza di un qualsiasi positivo riscontro da parte del pagina 3 di 10 Condominio, la aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo Pt_1 provvisoriamente esecutivo.
-Il Condominio si era opposto, eccependo la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva e comunque la intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da;
contestava, altresì, la mancata Pt_1 autorizzazione condominiale al pagamento delle spese ex adverso pretese e la mancanza di valore probatorio delle fatture ex adverso prodotte.
-Il Giudice del Tribunale, con ordinanza emessa all'udienza del 06.04.2022, ritenendo la sussistenza dei gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c., sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
-Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e
3 c.p.c. e le parti depositavano le relative memorie. Precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2023 il Giudice invitava le parti alla discussione orale ed emetteva all'esito la sentenza n. 7304/2023, pubblicata in data 25.09.2023, con cui accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente condanna di al pagamento delle spese Pt_1 di lite a favore del Condominio, liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre oneri ed accessori di legge.
In particolare, il primo Giudice accoglieva, in via pregiudiziale, l'eccezione di intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito relativo alle fatture allegate in giudizio, sul presupposto che la raccomandata depositata in atti dalla non chiariva a Pt_1 quale delle fatture azionate con ricorso depositato in data 5.5.2021 facesse riferimento la lettera di messa in mora, ritenendo, quindi, prescritto il diritto di credito e ogni ulteriore domanda assorbita e rigettata.
-Contro questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 14.03.2024, è stato proposto appello da che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni come in epigrafe riportate.
-Con comparsa di costituzione del 4.09.2024 è stato chiesto il rigetto dell'appello dal
Condominio via delle Rose, che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in epigrafe indicato.
-Trattata la causa, all'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato con note le rispettive conclusioni;
su di esse, e sulle memorie precedentemente depositate, la causa è stata assunta in decisione.
-Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità della sentenza per carenza/insufficienza di motivazione e/o di specificità dei motivi (violazione/falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) e/o per omessa pagina 4 di 10 pronuncia”. in via preliminare eccepisce la carenza/insufficienza di Pt_1 motivazione della sentenza di primo grado;
statuendo sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei seguenti termini: “la raccomandata depositata in atti da parte opposta non identifica a quale delle fatture azionate con ricorso depositato in data
5.5.2021 facesse riferimento la messa in mora”, il primo Giudice si sarebbe limitato ad accogliere l'eccezione avversaria di prescrizione del credito con motivazione
“estremamente stringata, ritenendo ogni ulteriore domanda 'assorbita e rigettata' senza tuttavia spiegare adeguatamente le ragioni della propria decisione”.
-Con il secondo motivo di appello, rubricato “nel merito: errata valutazione dell'eccezione di prescrizione del credito”, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la raccomandata a/r del 26.02.2016, ricevuta dal destinatario in data 03.03.2016 (fascicolo monitorio, doc. 22) non fosse idonea a interrompere i termini di prescrizione in quanto non farebbe alcun espresso riferimento alle fatture depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo. L'appellante ritiene, invece, che la lettera in questione sia assolutamente idonea a interrompere i termini di prescrizione in quanto è stata regolarmente ricevuta dal destinatario e indica, chiaramente, la volontà di di recuperare il proprio credito, di conseguenza ciò Pt_1 sarebbe, già di per sé, sufficiente a conferire alla lettera in questione efficacia interruttiva della prescrizione.
Il Condominio, “nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza n. 7304/2023 in punto di intervenuta prescrizione del diritto di credito”, ha proposto appello incidentale condizionato.
-L'appellante incidentale rileva che il Giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito ingiunto, ha ritenuto “ogni ulteriore domanda assorbita e rigettata”. Il Condominio opponente aveva infatti dedotto altri motivi a fondamento della propria opposizione al decreto ingiuntivo, che lo stesso ha inteso riproporre, insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo in base ai motivi formulati in primo grado.
-Con il primo motivo, rubricato “carenza dei presupposti per l'emissione del Decreto
Ingiuntivo opposto - infondatezza del diritto di credito – carenza probatoria”, il
Condominio sostiene che il decreto ingiuntivo è stato emesso in totale carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., dato che la prova scritta offerta da controparte consiste in talune fatture intestate a (e non al Condominio) per Parte_1 fornitura di energia elettrica, di acqua, tassa per passi carrai e prestazioni di lavoro.
Tuttavia, le fatture indicano genericamente come indirizzo di fornitura del servizio Via pagina 5 di 10 , ma non specificano affatto se il servizio sia stato reso a favore dei beni Parte_2 comuni dello stabile o delle parti private di , ragion per cui non ha Pt_1 Pt_1 fornito alcuna prova che l'importo di cui alle fatture sia addebitabile al Condominio e non invece alla sola . Pt_1
-Con il secondo motivo, rubricato “carenza della legittimazione passiva del
”, l'appellante incidentale sostiene che il decreto Controparte_1 ingiuntivo dovrà essere revocato anche per carenza di legittimazione passiva del
Condominio, posto che era inizialmente proprietaria di un intero complesso Pt_1 immobiliare sito in Pieve Emanuele – , poi dismesso con cessione, in Parte_2 epoche diverse, delle unità immobiliari ai soggetti allora conduttori delle rispettive abitazioni. A fronte di tale operazione immobiliare è sorto il Controparte_1
in Pieve Emanuele, il quale comprende, oltre agli appartamenti ceduti, anche
[...] gli appartamenti rimasti di proprietà di . Da qui discenderebbe la carenza di Pt_1 legittimazione passiva del Condominio nell'azione monitoria opposta, dovendo considerarsi legittimati passivi gli acquirenti delle singole unità immobiliari dismesse alla data del 27/03/2013 e non l'intero Condominio, soggetto terzo estraneo che non può essere obbligato ad alcuna prestazione se non in forza di accordo tra le parti, che tuttavia non risulta essere intervenuto.
-Con il terzo motivo, rubricato “diritto al rimborso per le spese sostenute nell'interesse di tutti i condomini – carenza dei presupposti di cui all'art. 1134 c.c.” il Condominio contesta la domanda di condanna al pagamento avversaria per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1134 c.c., secondo cui non sono rimborsabili le spese anticipate dal singolo condomino, anche se necessarie, se queste ultime non sono state autorizzate (o ratificate) dall'amministratore o dall'assemblea, a meno che non si tratti di spese urgenti. L'appellante incidentale sostiene che nel caso di specie non esisterebbe alcuna di queste condizioni legittimanti il rimborso;
infatti, le spese di fornitura a cui si riferiscono le fatture azionate da non sono state autorizzate e/o ratificate Pt_1 dall'amministratore e/o dall'assemblea dei condomini;
non hanno alcun carattere di urgenza, di conseguenza la non è legittimata ad avanzare alcuna pretesa nei Pt_1 confronti del Condominio.
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Le osservazioni svolte da con riguardo alla questione pregiudiziale di Pt_1 prescrizione del diritto di credito sono parzialmente fondate.
Va innanzi tutto ricordato che in base all'art. 2943 c.c., comma 1, “la prescrizione è … interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, ragion per cui pagina 6 di 10 l'atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna tipicità o formalità tassative, trattandosi di atto libero nella forma, purché nel mezzo e nel contenuto esprima in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto da parte del creditore nei confronti del debitore (così Cass. 31065/2019).
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto prescritto il diritto di credito relativo alle fatture allegate in giudizio da sul presupposto che la lettera inviata dalla Pt_1 Parte_1 al Condominio non fosse idonea ad interrompere la prescrizione.
Al riguardo, occorre rilevare che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato, comunque, a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa
(cfr. Cass.16465/2017).
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che, contrariamente alla statuizione del primo Giudice, la raccomandata a/r del 26.2.2016 inviata da al Pt_1
Condominio (doc. 22 fascicolo monitorio) riportava tutti gli elementi sopra elencati, dato che con la stessa si portava a conoscenza del destinatario l'espressa richiesta di restituzione della somma di € 29.309,43 “per le spese di gestione” sostenute da
, con specifica indicazione delle singole voci (pulizia, energia elettrica ecc.), Pt_1 anticipate da nell'interesse del Condominio e per le quali si chiedeva il Pt_1 rimborso entro una data indicata, previa detrazione della quota di pertinenza di Pt_1 nella qualità di condomina.
Superata l'eccezione preliminare di prescrizione e passando quindi all'esame del merito, si ritiene la pretesa di nei confronti del Condominio del tutto priva di Pt_1 fondamento, stante la mancanza di prove in merito all'effettiva addebitabilità al
Condominio degli asseriti importi sostenuti, con conseguente rigetto della relativa domanda di restituzione proposta da . Pt_1
Invero, occorre richiamare il noto principio, affermato costantemente dalla Suprema
Corte a partire dalla sentenza a SS. UU. n. 7448/1993, secondo cui il giudizio di pagina 7 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un giudizio ordinario di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso (non trattandosi di un giudizio a carattere impugnatorio) ma si estende all'accertamento (con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Tale accertamento va condotto secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in ottemperanza al principio previsto dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza dello stesso, mentre chi lo contesta ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a suo fondamento, attraverso eventuali altri fatti che abbiano modificato o estinto il diritto azionato.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, spetta all'opponente. Se, pertanto, le fatture o le bollette e l'estratto delle scritture contabili costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, nel successivo giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito preteso dall'ingiungente, con la conseguenza che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova dei relativi fatti costitutivi (cfr., Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009; Cass. n. 17371/2003).
Ciò premesso, viste le contestazioni specifiche mosse dal Condominio che, nel corso del giudizio di primo grado, ha evidenziato la non debenza degli importi pretesi da Pt_1 in quanto riferiti a spese riguardanti immobili di proprietà della sola , ma non Pt_1 anche delle parti comuni, quest'ultima, al fine di provare la fondatezza delle proprie ragioni, avrebbe dovuto portare, a sostengo della propria pretesa, elementi specifici e non generici quale quello prodotto sub doc. 24 e titolato “piano di riparto condominio via delle rose” che è un prospetto riepilogativo di formazione unilaterale, in parte illeggibile, elaborato dalla stessa parte e quindi di valore meramente indiziario. Tale documento, che secondo fornirebbe la prova certa dell'imputabilità delle spese Pt_1 da essa anticipate per conto del Condominio a carico di quest'ultimo, neppure indica i criteri di riparto e la metodologia di calcolo posto che le spese che vengono imputate al
Condominio si riferiscono non solo a quelle a far data dal 27.03.2013 (data in cui sarebbe sorto il Condominio secondo quanto dichiarato dalla stessa - cfr. pag. Pt_1
4 costituzione di primo grado e pag. 7 di appello), ma addirittura anche al periodo pagina 8 di 10 anteriore, in cui era unica proprietaria dello stabile in questione (cfr. doc. 24 Pt_1 ove, tra le spese a carico del Condominio, vengono poste anche quelle del 14.02.2013, del 27.04.2011, del 18.12.2012, del 28.06.2012, del 23.12.2010 e del 6.12.2011), contraddicendo quanto dalla stessa prospettato in atti, secondo cui le spese richieste al
Condominio riguarderebbero solo quelle a partire dal 27.03.2013, come sopra indicato.
, quindi, nonostante l'onere probatorio su di essa gravante, ha omesso ogni Pt_1 produzione documentale idonea a dimostrare che gli importi indicati nelle fatture si riferiscano a servizi resi a favore del Condominio su beni comuni e per periodi di riferimento delle forniture ben individuati, redigendo invece unilateralmente un prospetto di ripartizione spese del tutto privo dei criteri di riparto utilizzati e del metodo di calcolo.
I restanti motivi di appello incidentale condizionato restano assorbiti dall'accoglimento del primo. La sentenza di primo grado va dunque confermata, seppure con diversa motivazione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese sono poste a carico della Parte_1
, soccombente nel merito, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla
[...] rifusione delle spese processuali del grado in favore del Condominio via delle Rose 3,
Pieve Emanuele (MI), liquidate ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta e alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 di complessità media, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 (parametro minimo per la fase di sola trattazione, in assenza di istruttoria) ed € 1.911,00 per la fase decisionale, il tutto per complessivi € 4.888,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 770/2024, avente per oggetto l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale condizionato proposto da Condominio via delle Rose 3, Pieve Emanuele
(MI) avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7304/2023, pubblicata in data
25.09.2023, così provvede:
pagina 9 di 10 1-rigetta nel merito l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato;
2- condanna a rimborsare a controparte le spese del presente Parte_1 grado, liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022, in complessivi € 4.888,00, oltre 15 % per spese generali forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex D.P.R. n.115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 9.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Laura Sara Tragni
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