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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CR CC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CR CC
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 22/07/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo Parte_2
473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio n AN NC (LI) in data 24 luglio 2024 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 28 luglio 2021, la figlia e, in data Per_1
17 agosto 2023, la figlia Per_2
Con provvedimento in data 19/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_2 civile di AN NC (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN NC (LI) in data 24 luglio 2024 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 2024/7/1 – Anno
2024)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
nella casa familiare posta in AN NC (LI) in via Euclide n. 4, condotta in locazione, rimarrà la sig.ra unitamente alle bambine e il CP_1 Per_1 Per_2 sig. si trasferirà in un primo momento dalla madre, che vive a AN Pt_2
NC (LI), per poi cercare una nuova abitazione passata la stagione estiva, tuttavia si impegna a pagare il canone di locazione per l'importo di € 552,00, provvedendo a detto pagamento direttamente in favore del proprietario dell'immobile, in cui continueranno a vivere le figlie e la sig.ra ; CP_1 nell'attuale stato di famiglia della sig.ra risulta essere presente un CP_1 cugino del sig. il quale non ha mai vissuto stabilmente con il nucleo Pt_2 familiare – si è fermato da loro solo saltuariamente, da poco CP_1 Pt_2 ha proceduto con richiesta di cambio di residenza;
le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie stesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, in ogni caso tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle loro figlie. I genitori si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente le due minori;
e Per_1 avranno domicilio prevalente presso la madre. L'ordinaria Per_2 amministrazione spetterà a ciascun genitore, quando le figlie saranno presso lo stesso;
il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle due figlie, nello
3 specifico il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie per almeno due Pt_2 giorni infrasettimanali e due fine settimana, in regime di alternanza con la madre, il tutto in conformità agli impegni lavorativi dei genitori, il sig. Pt_2
è titolare di un ristorante ubicato sul Porto di AN NC (LI), locale sempre aperto nella stagione estiva e aperto solo nei fine settimana durante il periodo invernale, mentre la sig.ra da pochissimi mesi (aprile 2025) ha aperto CP_1 un negozio di abbigliamento per bambini, con altra socia, negozio che si trova in AN NC (LI), nel rispetto delle loro attività lavorative i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente di volta in volta le loro esigenze lavorative onde organizzare al meglio e nell'esclusivo interesse delle figlie il regime di visita e permanenza presso il padre delle figlie stesse. In considerazioni delle loro attività lavorative, i genitori saranno supportati nella gestione delle figlie dai nonni materni e paterni e da una baby sitter che, in particolare nei mesi estivi, sarà di supporto nella gestione delle figlie, i geni- tori si impegnano a concordare un calendario dei rispettivi tempi di cura delle figlie in modo che gli stessi trascorrano un fine settimana alternato con ciascuno dei genitori dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina, con facoltà di pernottamento. Si precisa che le spese per la baby sitter delle figlie minori sarà corrisposto dal sig. il padre durante Pt_2 le feste natalizie potrà trascorrere con le figlie un periodo di cinque (5) giorni anche non consecutivi comprendente ad anni alterni il Natale e di tre (3) giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali;
le figlie potranno altresì trascorrere periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore, an-che all'estero e anche in paesi non rientranti nell'Unione Europea, per un pe-riodo non superiore a giorni 15 nell'arco dell'anno solare, ciò anche ove tale periodo coincida con la fine dell'anno in corso e l'inizio dell'anno successivo, in considerazione del fatto che la sig.ra è nata in [...], mentre il sig. CP_1
è nato in [...], le figlie potranno trascorrere un periodo di vacanza Pt_2 con i genitori anche nei paesi di origine dei genitori stessi;
per l'organizzazione delle vacanze i genitori dovranno comunicarsi i rispettivi pe-riodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso, sempre previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze delle due figlie, i geni-tori potranno concordare di rimanere con le stesse anche in giorni e orari di-versi da quelli sopra fissati. Il tutto fatte salve eventuali e reali esigenze di studio o di salute o altro serio impedimento di e così come concomitanti o Per_1 Per_2 improrogabili impegni di lavoro di entrambi i genitori, ovvero impedimenti dei medesimi per ragioni di salute: in questi casi, il giorno o gli orari potranno subire le modifiche che i ricorrenti concorderanno di volta in volta;
in considerazione delle condizioni reddituali dei genitori, che vedono la madre avere una situazione economico - patrimoniale inferiore rispetto al padre, il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori che avranno Pt_2 collocazione prevalente presso la madre con il versamento della somma
4 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna delle due figlie) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 23 di ogni mese tramite bonifico bancario effettuato dal sig. alla sig.ra sul conto Pt_2 CP_1 corrente accesso presso Unicredit all'IBAN: [...], i genitori sosterranno per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie che si renderanno necessarie per motivi di salute, studio e/o di formazione fin quando le figlie non avranno raggiunto la piena indipendenza economica.
Secondo le Linee Guida CNF del 29 novembre 2017, si intendono per tali spese:
a) spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa con-certazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SS in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori, libri scolastici;
b) spese che richiedono un preventivo accordo tra i genitori: spese medico sanitarie quali visite speciali-stiche private, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tra-mite il Servizio
Nazionale ANitario;
spese mediche e di degenza per inter-venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: quali corsi e attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuola privata, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dei figli;
spese sportive quali attività sportiva e relativa attrezzatura e vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Quello/a tra i geni-tori che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiedere
5 fatturazione e/o ricevuta da esibire all'altro, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (es. prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola ecc.). L'altro rimborserà la quota parte da lui/lei dovuta entro il mese successivo alla esibizione della documentazione.
In ogni caso la documentazione fiscale dovrà essere intestata ad entrambi i genitori, e non soltanto al genitore che anticipa le spese, affinché possano ciascuno per la sua quota detrarre ai fini Irpef dette spese straordinarie:
i coniugi concordano che la sig.ra sia la beneficiaria dell'assegno unico CP_1 per le figlie minori a partire dal mese di gennaio 2026, per l'anno 2025 sarà il sig. il beneficiario di detto assegno per circa € 440,00 mensili che il sig. Pt_2 in questi sette mesi del 2025 ha messo a disposizione della sig.ra Pt_2
, continuerà a farlo per tutto l'anno 2025, provvedendo tramite bonifico
CP_1 bancario alla sig.ra all'IBAN: [...] Pt_3 dell'intero importo di cui all'assegno unico una vola ricevuto il pagamento da parte dell'INPS, che generalmente arriva il 20 di ogni mese, perciò il sig. corrisponderà detta somma alla sig.ra unitamente al Pt_2 CP_1 pagamento del mantenimento delle figlie minori entro il 23 di ogni mese;
la sig.ra e il sig. dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
CP_1 Pt_2 qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
la sig.ra e il sig. non sono proprietari di beni immobili, mentre
CP_1 Pt_2 il sig. risulta proprietario dell'autovettura Fiat 500 L Tg GR723NG Pt_2 attualmente in uso alla sig.ra , autovettura che resterà nella
CP_1 disponibilità della sig.ra al momento a data da destinarsi, in più il sig.
CP_1
e la sig.ra sono comproprietari dell'autovettura Volkswagen Pt_2 CP_1
Polo Tg EK669VR, infine il sig. è proprietario di Audi A5 tg EC589ZJ Pt_2
(doc. nn. 3 e 4);
i coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo per la divisione e l'assegnazione reciproca degli arredi e delle suppellettili contenute nella casa familiare;
i coniugi si rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio del passa- porto con l'inserimento delle figlie minori nonché di ogni altra licenza o con- cessione per cui il consenso stesso potesse occorrere;
Il sig. è titolare di un conto corrente bancario accesso presso Banca Pt_2
Unicredit con conto corrente n. 000105212146 e codice IBAN
[...] con saldo aggiornato che si produce (doc. n. 5); la sig.ra è titolare di un conto corrente accesso presso Unicredit, con CP_1 conto corrente n. 000105718575 e codice IBAN [...] con saldo aggiornato che si produce, ed è altresì titolare di un conto corrente n.
027360000001211 accesso presso BPM, con codice IBAN
[...] con saldo aggiornato che si produce altresì
(doc. n. 6).
6 Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2505/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CR CC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CR CC
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 22/07/2025, i sig.ri e Controparte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo Parte_2
473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio n AN NC (LI) in data 24 luglio 2024 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 28 luglio 2021, la figlia e, in data Per_1
17 agosto 2023, la figlia Per_2
Con provvedimento in data 19/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_2 civile di AN NC (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN NC (LI) in data 24 luglio 2024 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 2024/7/1 – Anno
2024)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
nella casa familiare posta in AN NC (LI) in via Euclide n. 4, condotta in locazione, rimarrà la sig.ra unitamente alle bambine e il CP_1 Per_1 Per_2 sig. si trasferirà in un primo momento dalla madre, che vive a AN Pt_2
NC (LI), per poi cercare una nuova abitazione passata la stagione estiva, tuttavia si impegna a pagare il canone di locazione per l'importo di € 552,00, provvedendo a detto pagamento direttamente in favore del proprietario dell'immobile, in cui continueranno a vivere le figlie e la sig.ra ; CP_1 nell'attuale stato di famiglia della sig.ra risulta essere presente un CP_1 cugino del sig. il quale non ha mai vissuto stabilmente con il nucleo Pt_2 familiare – si è fermato da loro solo saltuariamente, da poco CP_1 Pt_2 ha proceduto con richiesta di cambio di residenza;
le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie stesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, in ogni caso tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle loro figlie. I genitori si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente le due minori;
e Per_1 avranno domicilio prevalente presso la madre. L'ordinaria Per_2 amministrazione spetterà a ciascun genitore, quando le figlie saranno presso lo stesso;
il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi delle due figlie, nello
3 specifico il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie per almeno due Pt_2 giorni infrasettimanali e due fine settimana, in regime di alternanza con la madre, il tutto in conformità agli impegni lavorativi dei genitori, il sig. Pt_2
è titolare di un ristorante ubicato sul Porto di AN NC (LI), locale sempre aperto nella stagione estiva e aperto solo nei fine settimana durante il periodo invernale, mentre la sig.ra da pochissimi mesi (aprile 2025) ha aperto CP_1 un negozio di abbigliamento per bambini, con altra socia, negozio che si trova in AN NC (LI), nel rispetto delle loro attività lavorative i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente di volta in volta le loro esigenze lavorative onde organizzare al meglio e nell'esclusivo interesse delle figlie il regime di visita e permanenza presso il padre delle figlie stesse. In considerazioni delle loro attività lavorative, i genitori saranno supportati nella gestione delle figlie dai nonni materni e paterni e da una baby sitter che, in particolare nei mesi estivi, sarà di supporto nella gestione delle figlie, i geni- tori si impegnano a concordare un calendario dei rispettivi tempi di cura delle figlie in modo che gli stessi trascorrano un fine settimana alternato con ciascuno dei genitori dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera o al lunedì mattina, con facoltà di pernottamento. Si precisa che le spese per la baby sitter delle figlie minori sarà corrisposto dal sig. il padre durante Pt_2 le feste natalizie potrà trascorrere con le figlie un periodo di cinque (5) giorni anche non consecutivi comprendente ad anni alterni il Natale e di tre (3) giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali;
le figlie potranno altresì trascorrere periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore, an-che all'estero e anche in paesi non rientranti nell'Unione Europea, per un pe-riodo non superiore a giorni 15 nell'arco dell'anno solare, ciò anche ove tale periodo coincida con la fine dell'anno in corso e l'inizio dell'anno successivo, in considerazione del fatto che la sig.ra è nata in [...], mentre il sig. CP_1
è nato in [...], le figlie potranno trascorrere un periodo di vacanza Pt_2 con i genitori anche nei paesi di origine dei genitori stessi;
per l'organizzazione delle vacanze i genitori dovranno comunicarsi i rispettivi pe-riodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso, sempre previo accordo tra le parti e compatibilmente con le esigenze delle due figlie, i geni-tori potranno concordare di rimanere con le stesse anche in giorni e orari di-versi da quelli sopra fissati. Il tutto fatte salve eventuali e reali esigenze di studio o di salute o altro serio impedimento di e così come concomitanti o Per_1 Per_2 improrogabili impegni di lavoro di entrambi i genitori, ovvero impedimenti dei medesimi per ragioni di salute: in questi casi, il giorno o gli orari potranno subire le modifiche che i ricorrenti concorderanno di volta in volta;
in considerazione delle condizioni reddituali dei genitori, che vedono la madre avere una situazione economico - patrimoniale inferiore rispetto al padre, il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie minori che avranno Pt_2 collocazione prevalente presso la madre con il versamento della somma
4 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna delle due figlie) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 23 di ogni mese tramite bonifico bancario effettuato dal sig. alla sig.ra sul conto Pt_2 CP_1 corrente accesso presso Unicredit all'IBAN: [...], i genitori sosterranno per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie che si renderanno necessarie per motivi di salute, studio e/o di formazione fin quando le figlie non avranno raggiunto la piena indipendenza economica.
Secondo le Linee Guida CNF del 29 novembre 2017, si intendono per tali spese:
a) spese obbligatorie per le quali non è richiesta la previa con-certazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia presso strutture private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SS in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori, libri scolastici;
b) spese che richiedono un preventivo accordo tra i genitori: spese medico sanitarie quali visite speciali-stiche private, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tra-mite il Servizio
Nazionale ANitario;
spese mediche e di degenza per inter-venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative di entrambi i genitori, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: quali corsi e attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente presso autoscuola privata, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dei figli;
spese sportive quali attività sportiva e relativa attrezzatura e vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Quello/a tra i geni-tori che sosterrà tali spese avrà l'onere di chiedere
5 fatturazione e/o ricevuta da esibire all'altro, unitamente ad attestazione di necessità se spesa medica o scolastica (es. prescrizione medica, lista libri data dalla scuola, bollettini dati dalla scuola ecc.). L'altro rimborserà la quota parte da lui/lei dovuta entro il mese successivo alla esibizione della documentazione.
In ogni caso la documentazione fiscale dovrà essere intestata ad entrambi i genitori, e non soltanto al genitore che anticipa le spese, affinché possano ciascuno per la sua quota detrarre ai fini Irpef dette spese straordinarie:
i coniugi concordano che la sig.ra sia la beneficiaria dell'assegno unico CP_1 per le figlie minori a partire dal mese di gennaio 2026, per l'anno 2025 sarà il sig. il beneficiario di detto assegno per circa € 440,00 mensili che il sig. Pt_2 in questi sette mesi del 2025 ha messo a disposizione della sig.ra Pt_2
, continuerà a farlo per tutto l'anno 2025, provvedendo tramite bonifico
CP_1 bancario alla sig.ra all'IBAN: [...] Pt_3 dell'intero importo di cui all'assegno unico una vola ricevuto il pagamento da parte dell'INPS, che generalmente arriva il 20 di ogni mese, perciò il sig. corrisponderà detta somma alla sig.ra unitamente al Pt_2 CP_1 pagamento del mantenimento delle figlie minori entro il 23 di ogni mese;
la sig.ra e il sig. dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
CP_1 Pt_2 qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
la sig.ra e il sig. non sono proprietari di beni immobili, mentre
CP_1 Pt_2 il sig. risulta proprietario dell'autovettura Fiat 500 L Tg GR723NG Pt_2 attualmente in uso alla sig.ra , autovettura che resterà nella
CP_1 disponibilità della sig.ra al momento a data da destinarsi, in più il sig.
CP_1
e la sig.ra sono comproprietari dell'autovettura Volkswagen Pt_2 CP_1
Polo Tg EK669VR, infine il sig. è proprietario di Audi A5 tg EC589ZJ Pt_2
(doc. nn. 3 e 4);
i coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo per la divisione e l'assegnazione reciproca degli arredi e delle suppellettili contenute nella casa familiare;
i coniugi si rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio del passa- porto con l'inserimento delle figlie minori nonché di ogni altra licenza o con- cessione per cui il consenso stesso potesse occorrere;
Il sig. è titolare di un conto corrente bancario accesso presso Banca Pt_2
Unicredit con conto corrente n. 000105212146 e codice IBAN
[...] con saldo aggiornato che si produce (doc. n. 5); la sig.ra è titolare di un conto corrente accesso presso Unicredit, con CP_1 conto corrente n. 000105718575 e codice IBAN [...] con saldo aggiornato che si produce, ed è altresì titolare di un conto corrente n.
027360000001211 accesso presso BPM, con codice IBAN
[...] con saldo aggiornato che si produce altresì
(doc. n. 6).
6 Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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