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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 566/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Rosa Filomena Prudente Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 18.07.2024 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto CP_ al n. R.G.L. 5717/2023), notificato all' in data 20.09.2024, gli è stato riconosciuto il diritto a CP_ beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.01.2023; di aver inoltrato all' in data 20.09.2024, apposito modello ai fini della liquidazione della predetta prestazione;
di non aver ricevuto l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) L'istituto ha già provveduto liquidare al CP_1 ricorrente tutti gli arretrati in data 05.02.2025. B) L'avvenuta liquidazione di € 13.263,92 a titolo di capitale ed € 79,78 a titolo di interessi, emerge dal modello TE08 ed è stata comunicata a mezzo Pec alla procuratrice del ricorrente il data 26.08.2024 (allegati da 1 a 4).”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. pagina 1 di 2 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 18.07.2024, notificato in data 20.09.2024; inoltro del modello AP70 di pari data;
ricorso depositato il 20.01.2025 e notificato il 31.01.2025; TE08, emesso il 5.02.2025 e liquidato in pari data. Deve CP_ dunque farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.966,70, nonché IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Foggia, 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 566/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Rosa Filomena Prudente Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 18.07.2024 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto CP_ al n. R.G.L. 5717/2023), notificato all' in data 20.09.2024, gli è stato riconosciuto il diritto a CP_ beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 31.01.2023; di aver inoltrato all' in data 20.09.2024, apposito modello ai fini della liquidazione della predetta prestazione;
di non aver ricevuto l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) L'istituto ha già provveduto liquidare al CP_1 ricorrente tutti gli arretrati in data 05.02.2025. B) L'avvenuta liquidazione di € 13.263,92 a titolo di capitale ed € 79,78 a titolo di interessi, emerge dal modello TE08 ed è stata comunicata a mezzo Pec alla procuratrice del ricorrente il data 26.08.2024 (allegati da 1 a 4).”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. pagina 1 di 2 Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 18.07.2024, notificato in data 20.09.2024; inoltro del modello AP70 di pari data;
ricorso depositato il 20.01.2025 e notificato il 31.01.2025; TE08, emesso il 5.02.2025 e liquidato in pari data. Deve CP_ dunque farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 147 cit., con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.966,70, nonché IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
Foggia, 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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