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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5414/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR PA ST Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] FIUME VENETO, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZUTTI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in P_ C.F._2
VIA U. GRANDIS, n. 3, 33020, CINTO CAOMAGGIORE;
con l'Avv. MONTICO PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 11/09/1999 con rito concordatario, trascritto al n. 31, Parte II,
Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AZZANO DECIMO
□ separati consensualmente con verbale in data 28/04/2021 omologato con decreto del 28/04/2021
con i seguenti figli:
- nato il [...]; NA
- nato il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare l'intervenuta autosufficienza economica del figlio con conseguente NA cessazione di ogni onere di mantenimento a carico di;
P_
2) , non economicamente indipendente, continuerà a vivere presso l'abitazione Persona_2 della madre sita a Fiume Veneto (PN), in Via del Maglio n. 16 e potrà vedere e frequentare il padre liberamente;
3) In modifica delle condizioni concordate in sede di separazione personale, il padre P_
, ora non più onerato di mantenimento di , corrisponderà in favore di
[...] NA
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio , con accredito sul conto corrente di Persona_2
(IBAN: , con rivalutazione annuale Parte_1 CodiceFiscale_3
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Pordenone, a cui andranno aggiunte le spese di abbigliamento da conteggiarsi a parte;
4) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% da;
Parte_1
5) trasferisce a – che accetta – l'intera quota di sua proprietà pari Parte_1 P_ al 50% dell'unità immobiliare sita a Cinto Caomaggiore (VE), in Via Grandis n. 3, così censita a Catasto Fabbricati del Comune di Cinto Caomaggiore:
a. F. 10, mapp. 378, sub 24, cat. A/2, cl. 3, vani 4, R.C. 330,53;
b. F. 10, mapp. 378, sub 7, cat. C/6, cl. 5, mq 12, R.C. 8,68;
Appartamento che si sviluppa al piano secondo (3° F.T.) fuori terra), con accesso al c.n. 3 della Via Grandis alloggio comporto di cucina-soggiorno, due camere, W.C., corridoio e con soprastante (collegato con scala interna) vano sottotetto. L'appartamento confina con: affaccio su proprietà condominiale, appartamento sub 25 e corridoio comune, salvo se altri. Il vano sottotetto confina con: intercapedine a due lati e vani sottotetto sub 26 et 28, salvo se altri. Al piano terreno nel cortile, posto auto scoperto, confinante con: area condominiale per due lati, posti auto sub. 8 e 6, salvo se altri. Dette porzioni immobiliari, sono censite, al
N.C.E.U. del Comune di Cinto Caomaggiore (VE), alla Partita n. , come segue: P.IVA_1
c. Foglio 10, mapp. 378, sub 24, via U. Grandis n. 3, i. 5, p. 2-3, cat. A/2, cl. 3, vani 4,
R.C.L. 640.000 (€ 330,53);
d. Foglio 10, mapp. 378, sub 7., via U. Grandis, p. T, cat. C/6, cl. 5, mq. 12, R.C.L.
16.800 (€ 8,68).
Trasferisce inoltre la propria quota di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'edificio che tali devono considerarsi per legge, uso, destinazione e regolamento.
La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
I ricorrenti convengono e pattuiscono il prezzo della quota ceduta in € 50.000,00
(cinquantamila/00) a definizione di ogni rapporto economico in essere tra gli stessi in ragione del divorzio. Tale importo viene così corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile, emesso da Poste Italiane – Patrimonio BancoPosta n. 0374179029-03, intestato a _1
.
[...]
La sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto (rectius del ricorso) dichiara di aver _1 ricevuto l'assegno di cui sopra. Oltre a ciò, dichiara espressamente di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca Parte_1 legale/o giudiziale sull'immobile.
Le parti e dichiarano espressamente che gli immobili oggetto di cessione sono _1 P_ stati indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e che le imposte relative sono state regolarmente versate.
Ai sensi dell'art. 6/2-ter comma del d.lgsl. m. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le parti danno atto che l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile è stata aggiornata al mese di Settembre 2024.
In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22/1/2008 n. 37, destinati a servizio dell'immobile oggetto del presente atto, nei limiti consentiti dall'art. 1490 c.c., la parte cedente ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione e parte cessionaria accetta e dispensa l'alienante da ogni vincolo e onere. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27/1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Vi è coincidenza tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I ricorrenti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Tutto quanto sopra, come meglio specificato nel verbale delle condizioni traslative da considerarsi parte integrante del presente atto.
6) Le Parti, confermano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano concordemente di non aver diritto e comunque di rinunciare a ogni altra somma a titolo di assegno divorzile e/o per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o motivo, nei confronti l'uno dell'altra, ritenendo congruo e adeguato quanto tra le stesse in accordo definito circa ogni loro rapporto economico intercorso;
7) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
All'udienza del 11/2/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/09/1999 presso il
AZZANO DECIMO tra e;
Parte_1 P_
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO DECIMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 11/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa AR PA ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR PA ST Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] FIUME VENETO, C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZUTTI SARA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in P_ C.F._2
VIA U. GRANDIS, n. 3, 33020, CINTO CAOMAGGIORE;
con l'Avv. MONTICO PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 11/09/1999 con rito concordatario, trascritto al n. 31, Parte II,
Serie A, Anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AZZANO DECIMO
□ separati consensualmente con verbale in data 28/04/2021 omologato con decreto del 28/04/2021
con i seguenti figli:
- nato il [...]; NA
- nato il [...]; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare l'intervenuta autosufficienza economica del figlio con conseguente NA cessazione di ogni onere di mantenimento a carico di;
P_
2) , non economicamente indipendente, continuerà a vivere presso l'abitazione Persona_2 della madre sita a Fiume Veneto (PN), in Via del Maglio n. 16 e potrà vedere e frequentare il padre liberamente;
3) In modifica delle condizioni concordate in sede di separazione personale, il padre P_
, ora non più onerato di mantenimento di , corrisponderà in favore di
[...] NA
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio , con accredito sul conto corrente di Persona_2
(IBAN: , con rivalutazione annuale Parte_1 CodiceFiscale_3
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Pordenone, a cui andranno aggiunte le spese di abbigliamento da conteggiarsi a parte;
4) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% da;
Parte_1
5) trasferisce a – che accetta – l'intera quota di sua proprietà pari Parte_1 P_ al 50% dell'unità immobiliare sita a Cinto Caomaggiore (VE), in Via Grandis n. 3, così censita a Catasto Fabbricati del Comune di Cinto Caomaggiore:
a. F. 10, mapp. 378, sub 24, cat. A/2, cl. 3, vani 4, R.C. 330,53;
b. F. 10, mapp. 378, sub 7, cat. C/6, cl. 5, mq 12, R.C. 8,68;
Appartamento che si sviluppa al piano secondo (3° F.T.) fuori terra), con accesso al c.n. 3 della Via Grandis alloggio comporto di cucina-soggiorno, due camere, W.C., corridoio e con soprastante (collegato con scala interna) vano sottotetto. L'appartamento confina con: affaccio su proprietà condominiale, appartamento sub 25 e corridoio comune, salvo se altri. Il vano sottotetto confina con: intercapedine a due lati e vani sottotetto sub 26 et 28, salvo se altri. Al piano terreno nel cortile, posto auto scoperto, confinante con: area condominiale per due lati, posti auto sub. 8 e 6, salvo se altri. Dette porzioni immobiliari, sono censite, al
N.C.E.U. del Comune di Cinto Caomaggiore (VE), alla Partita n. , come segue: P.IVA_1
c. Foglio 10, mapp. 378, sub 24, via U. Grandis n. 3, i. 5, p. 2-3, cat. A/2, cl. 3, vani 4,
R.C.L. 640.000 (€ 330,53);
d. Foglio 10, mapp. 378, sub 7., via U. Grandis, p. T, cat. C/6, cl. 5, mq. 12, R.C.L.
16.800 (€ 8,68).
Trasferisce inoltre la propria quota di comproprietà sulle parti ed impianti comuni dell'edificio che tali devono considerarsi per legge, uso, destinazione e regolamento.
La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali.
I ricorrenti convengono e pattuiscono il prezzo della quota ceduta in € 50.000,00
(cinquantamila/00) a definizione di ogni rapporto economico in essere tra gli stessi in ragione del divorzio. Tale importo viene così corrisposto a mezzo assegno circolare non trasferibile, emesso da Poste Italiane – Patrimonio BancoPosta n. 0374179029-03, intestato a _1
.
[...]
La sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto (rectius del ricorso) dichiara di aver _1 ricevuto l'assegno di cui sopra. Oltre a ciò, dichiara espressamente di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca Parte_1 legale/o giudiziale sull'immobile.
Le parti e dichiarano espressamente che gli immobili oggetto di cessione sono _1 P_ stati indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata e che le imposte relative sono state regolarmente versate.
Ai sensi dell'art. 6/2-ter comma del d.lgsl. m. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le parti danno atto che l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile è stata aggiornata al mese di Settembre 2024.
In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22/1/2008 n. 37, destinati a servizio dell'immobile oggetto del presente atto, nei limiti consentiti dall'art. 1490 c.c., la parte cedente ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione e parte cessionaria accetta e dispensa l'alienante da ogni vincolo e onere. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27/1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Vi è coincidenza tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I ricorrenti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Tutto quanto sopra, come meglio specificato nel verbale delle condizioni traslative da considerarsi parte integrante del presente atto.
6) Le Parti, confermano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano concordemente di non aver diritto e comunque di rinunciare a ogni altra somma a titolo di assegno divorzile e/o per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o motivo, nei confronti l'uno dell'altra, ritenendo congruo e adeguato quanto tra le stesse in accordo definito circa ogni loro rapporto economico intercorso;
7) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
All'udienza del 11/2/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/09/1999 presso il
AZZANO DECIMO tra e;
Parte_1 P_
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO DECIMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 11/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa AR PA ST