TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10394/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 10394/2022
tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1 CONVENUTO
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. SOTERA SALVATORE ( VIA EMILIA Parte_1 C.F._1 EST N. 911 41122 MODENA;
E' presente la parte personalmente signora;
Parte_1
Per l'avv. PESCI GIORGIO, oggi sostituito dall'avv. Annalisa Controparte_1 Bertozzi la quale insiste nella richiesta già formulata in comparsa e nelle note scritte del 8.7.2024 affinché parte attrice quantifichi l'importo ricevuto quale indennizzo per il divieto di cumulo come da Cassazione SSUU;
il tutto risulta dal casellario infortuni;
La signora dichiara di non ricordare se ha percepito un indennizzo a causa del Parte_1 sinistro;
Per nessuno già contumace;
Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e successivi atti;
parte convenuta come da comparsa di costituzione e successivi atti;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 17.00 in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10394/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELLI Parte_1 C.F._2 DANIELE e dell'avv. SOTERA SALVATORE VIA EMILIA EST N. 911 C.F._1
41122 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 911 MODENApresso il difensore avv. MELLI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Controparte_1 P.IVA_1 GIORGIO, elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI 5/13 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI GIORGIO;
CONVENUTO C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 2 di 13 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e la compagnia in qualità rispettivamente di conducente/proprietaria e di Controparte_1 compagnia assicurativa dell'autovettura antagonista, al fine di sentirle condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 13.03.2018, alle ore 8:00 circa, in Bologna.
L'attrice premetteva in fatto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la pista ciclabile parallela alla via Massarenti (Bo) in direzione centro città, giunta in prossimità dell'intersezione semaforizzata con via Pietro Albertoni, intraprendeva Con l'attraversamento ciclo-pedonale, allorquando veniva urtata dal veicolo antagonista FIAT e, per l'effetto, cadeva rovinosamente a terra.
A seguito del sinistro de quo, riportava gravi lesioni personali tali da rendere Parte_1 necessario il suo trasporto d'urgenza presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola
Malpighi di Bologna, ove i sanitari di turno, a seguito di indagini ed accertamenti clinici, le diagnosticavano una frattura alla clavicola destra e un trauma policontusivo della strada.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Bologna, la quale provvedeva ad effettuare i dovuti accertamenti ed a redigere il relativo verbale.
L'attrice lamentava che a seguito del sinistro e delle conseguenze alla salute patite, era costretta ad un'inabilità lavorativa che perdurava sino al 14.09.2018, data a partire dalla quale l CP_4 certificava la possibilità riprendere le ordinarie mansioni.
Esponeva in fatto di aver, pertanto, proceduto a denunciare formalmente il sinistro alle controparti, chiedendo contestuale risarcimento dei danni subiti, ma di aver ricevuto soltanto dalla compagnia assicurativa un assegno pari ad € 1.935,00, incassato a titolo di acconto, sul rilievo di un'asserita responsabilità concorsuale a danno di ella danneggiata.
Con riguardo alla posizione assistenziale, riferiva che l' le riconosceva, in un primo momento, CP_4 in data 02.04.2019 un I.P. pari al 6% corrispondendo alla stessa la somma di €. 5.417,34, ed in un secondo momento, in data 21.11.2019 un I.P. pari al 8% corrispondendo alla stessa la somma di €
2.631,28;
Riferiva, altresì, che tra il 9 e il 10 giugno 2020, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, si sopponeva ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della placca metallica.
Seguiva un lungo iter diagnostico e terapeutico a cui la si sottoponeva negli anni seguenti. Pt_1
pagina 3 di 13 Successivamente l' a seguito di una visita di revisione, le riconosceva un aggravamento delle CP_4 proprie condizioni di salute, attribuendo alla stessa un I.P. pari al 9% e corrispondendole l'ulteriore somma di € 5.282,26.
Infine, l'attrice rilevava che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Alla luce delle superiori deduzioni, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.
Nel giudizio così radicato si costituiva la sola compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, previo riconoscimento della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, dichiarare satisfattivo quanto corrisposto in suo favore in ragione delle somme liquidate da ella compagnia e degli indennizzi ricevuti dagli Istituti di previdenza;
vinte le spese.
All'udienza del 12.1.2023, fissata per la comparizione delle parti, non si costituiva Controparte_2
e, rilevata la rituale notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per interpello e per testi, nonché l'espletamento della CTU medico- legale e della CTU cinematica.
All'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata discussa.
1.0. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1. In generale, giova preliminarmente rilevare che la presunzione di concorso uguale di responsabilità dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019).
Detto in altri termini, la presunzione del concorso di colpa ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare allo stesso tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. sent. n.
12444/2008, Cass. Civ., III, 12.6.2012, N. 9528, Cass. 7479/20).
pagina 4 di 13 3.1. Ciò posto, l'accertamento di responsabilità in capo ai due conducenti dei veicoli coinvolti impone la ricostruzione della dinamica del sinistro.
A tal fine, gli agenti della Polizia Locale di Bologna, intervenuti sul luogo teatro del sinistro poco tempo dopo l'occorso, hanno effettuato i rilievi appurando che la conducente della Fiat 500 percorreva via Albertoni con direzione via Mazzini allorquando giunta all'altezza dell'attraversamento ciclo pedonale, posto nel primissimo tratto della predetta strada, entrava in collisione con la ciclista che, verosimilmente proveniente da via Massarenti, effettuava l'attraversamento di via Albertoni, facendo uso dell'apposita corsia ad essa riservata. L'impatto si concretizzava verosimilmente tra la parte destra del telaio del velocipede e la parte destra del corpo della contro il paraurti lato sinistro al di Pt_1 sopra del fendinebbia (parte frontale) dell'autovettura. In dipendenza della collisione, la ciclista si sbilanciava verso l'autovettura, venendo disarcionata dal velocipede e sbalzata sul cofano motore, causando, in tal modo, la lieve ammaccatura introflessa che è stata rinvenuta sulla porzione destra del CP_ cofano motore. A questa fase seguiva un ulteriore urto contro il parabrezza della con una parte non accertata del corpo della . Osservavano le autorità locali che la conducente Pt_1 dell'autovettura, avvedutasi dell'attraversamento della carreggiata da parte della ciclista, abbia deviato traiettoria verso destra nel tentativo di evitare la collisione. Esaurita la fase cinetica dell'autovettura, la ciclista cadeva al suolo in posizione non accertata, stante l'assenza di tracce al suolo e della posizione di stasi della bicicletta. (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta).
La dinamica degli eventi, come descritta dalla Polizia Locale, trova conferma anche nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro e, sostanzialmente confermate nel presente giudizio, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, attesa la sua estraneità a tutte le parti del giudizio, dal teste oculare , il quale ha dichiarato che “alle ore 8 circa mi trovavo sul marciapiede di via Testimone_1
Albertoni di fronte al civico 21”; “stavo camminando da via Mazzini in direzione di via Massarenti , ho sentito il rumore di un urto e ho alzato gli occhi vedendo una persona a bordo di una bici che cadeva a terra dopo essere salita sul cofano di una Fiat 500” (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta); “Si è vero, non ricordo il giorno, ho sentito il botto, ho alzato la testa e ho visto che c'era una ragazza per terra con la bicicletta vicina. Confermo il luogo rappresentato dalle foto” (verbale dell'udienza del 6.6.23).
Parimenti l'altro teste oculare , anch'egli estraneo alle parti in causa, escusso dai Testimone_2 verbalizzanti e sentito anche nel presente giudizio, ha riferito nell'occasione che “alle ore 8 circa mi trovavo a piedi sul marciapiede di via Albertoni di fronte al civico 21”; “stavo camminando con provenienza da via Massarenti e direzione via Mazzini quando ho sentito un botto e mi sono subito girato vedendo una ragazza (che transitava con una bicicletta) sbalzata a terra verso il marciapiede in pagina 5 di 13 cui mi trovavo e più precisamente contro un'altra bicicletta legata al palo della segnaletica divieto di sosta. Sono subito intervenuto, la ragazza era a terra e le usciva sangue dall'orecchio” (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta); “Si è vero”. Preciso di non aver visto la dinamica in quanto stavo percorrendo via Albertoni in direzione pronto soccorso e nel momento dell'impatto transitavo a piedi all'altezza della raffigurazione della bici e del pedone di cui alla foto n.
2. Ho sentito un botto, mi sono girato e ho visto la Fiat 500 nella posizione della foto e la signora a terra esanime con Pt_1 un rigolo di sangue che usciva dall'orecchio e l'ho soccorsa per primo” (verbale dell'udienza del
6.6.23).
È dunque certo che l'attrice al momento dell'urto fosse in sella al suo velocipede e che, a causa dell'impatto, sia stata sbalzata contro l'autovettura antagonista per poi cadere a terra, riportando le lesioni lamentate.
Dalla ricostruzione del sinistro fornita dagli agenti intervenuti per i rilievi di rito, non sono, invece, emersi elementi probatori, attesa l'assenza di telecamere di video sorveglianza dell'aree interessate, nonché la mancanza di testimoni, utili al fine di stabilire la provenienza della vettura antagonista, la cui circostanza assume elevata importanza ai fini dell'accertamento della responsabilità ricadente sulle conducenti dei veicoli nella determinazione dell'evento.
Difatti, come osservato dai predetti agenti (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta), se la conducente avesse percorso via Massarenti con direzione centro città e, giunta Controparte_2 all'intersezione semaforizzata con via Albertoni, avesse effettuato la manovra di svolta ed immissione in questa via, avrebbe violato l'art. 41 C.d.S., omettendo di rallentare e/o fermarsi in prossimità di un attraversamento ciclo pedonale le cui lanterne semaforiche aveva dato il consenso per l'attraversamento
(prima ipotesi).
Al contrario, se la conducente dell'autovettura avesse percorso via Bentivoglio con direzione via
Mazzini e si fosse immessa in via Albertoni, la responsabilità dell'occorso ricadrebbe sulla conducente della bicicletta, avendo la medesima impiegato l'attraversamento in violazione della segnaletica semaforica (seconda ipotesi).
Sul punto soccorre il CTU, il quale pur avendo affermato di non poter escludere con assoluta certezza entrambe le ipotesi, ha ritenuto che “lo scenario della Fiat 500 proveniente da via Massarenti è più coerente con gli accadimenti, in quanto l'automobilista si sarebbe accorta del velocipede in attraversamento solo 1-2 secondi prima, reagendo sull'impianto frenante nei termini che risultano dalla traccia rilevata a terra. La deflessione verso destra della stessa, ben si coniuga con la parte terminale della traiettoria curvilinea precedentemente seguita dall'autovettura: la perdita di aderenza della ruota anteriore destra, e una leggera correzione allo sterzo, ne avrebbero determinato la pagina 6 di 13 traiettoria tangenziale. Nello scenario di provenienza da via Bentivogli, vi sarebbe un ritardo nella reazione da parte dell'automobilista giustificabile solo con una distrazione prolungata;
inoltre
l'automobilista avrebbe avuto più opzioni diversive nella manovra di emergenza, che invece non risultano nell'ipotesi alternativa” (p. 37 consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing.
[...]
. Per_1
Il CTU ha nel prosieguo rimarcato che “…un approccio più prudente all'imbocco di via Albertoni, avrebbe consentito all'automobilista di evitare la collisione con il velocipede. In conclusione, la manovra è stata eseguita imprudentemente, in violazione dell'art.145/1° e 4° (precedenza) e dell'art.
146/1° (violazione della segnaletica stradale) del C.d.S.” (p. 41 consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. . Persona_1
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono state tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. La relazione del consulente risulta anzitutto fondata su un attento esame dello stato dei luoghi, nonché sugli atti di causa e sulle misurazioni e documentazione, anche fotografica, acquisita dagli operanti della Polizia Locale;
misurazioni che sono state poi verificate dallo stesso CTU.
L'elaborato risulta altresì particolarmente approfondito, corredato degli opportuni riferimenti tecnici, esaustivo e puntuale nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte;
inoltre, risulta caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale ed elaborato nel contraddittorio tra le parti ed è, pertanto, condivisibile nelle conclusioni.
Pertanto, esse possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo.
Ne consegue che contrariamente a quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale, CP_2 si deve addivenire alla conclusione di una responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro, sul rilievo che se la medesima provenendo da via Massarenti in direzione centro, nell'immettersi in via Albertoni, avesse tenuto un approccio più prudente in prossimità dell'attraversamento ciclo pedonale, posto nel primissimo tratto della predetta strada, l'incidente sarebbe stato evitato.
Di contro non sussiste alcuna corresponsabilità della ciclista che, al momento del fatto, era intenta ad attraversare regolarmente sull'attraversamento ciclo pedonale da sinistra verso destra, plausibilmente decelerando negli ultimi metri dovendo sterzare di 90° per imboccare il percorso ciclabile del marciapiede (p. 33 consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. . Persona_1
Nessuna condotta imprudente è dunque addebitabile alla ciclista che ha osservato le regole cautelari riferibili al proprio modello di agente. pagina 7 di 13 4.1. Ne deriva il diritto dell'attrice ad essere risarcita del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della CTU a firma del dott. , esente da errori e vizi logici. Persona_2
4.2. Orbene, sulla scorta dei propri accertamenti, il consulente è pervenuto alle seguenti conclusioni:
1. a causa dell'evento traumatico verificatosi in data 13.03.2018, ha riportato lesioni Parte_1 consistenti in trauma policontusivo e poliescoriativo a principale estrinsecazione a livello della spalla destra e dell'orecchio destro (p. 31 consulenza tecnica d'ufficio a firma di ). Persona_2
2. Il danno non patrimoniale subito è stato quantificato come segue:
“Vittima 31 anni al momento del sinistro danno biologico del 9%;
I.T.T. GG. 2
I.T.P. al 75% pari a 45 GG.;
I.T.P. al 50% pari a 60 GG.;
I.T.P. al 25% pari a 90 GG.
Nel periodo d'inabilità temporanea il CTU ha delineato un quadro di sofferenza morale soggettiva temporanea di grado lieve (score di 2/5).”
Il CTU ha, altresì, chiarito che “nel caso di sono soddisfatti i criteri medico-legali Parte_1 classici per il riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni-menomazioni alla spalla destra così come precedentemente inquadrato nei dettagli, mentre non risulta soddisfatto per le problematiche di carattere psichico stigmatizzate dal Dott. ” (p. 33 consulenza tecnica Per_3
d'ufficio a firma di ). Persona_2
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie non è ravvisabile un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del Soggetto. Le lesioni, per quanto documentato, non hanno determinato condizioni di totale o parziale perdita dell'autosufficienza nelle attività quotidiane durante il periodo di malattia, né i postumi stabilizzati determinano la necessità di assistenza in futuro.
Dunque, trattandosi di lesione micropermanente, il danno (biologico e morale) andrà liquidato mediante applicazione dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni.
Deve essere, inoltre, rammentato che, a mente dell'art. 139 c. 3 cit., qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al c. 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. pagina 8 di 13 Ebbene, il danno non patrimoniale subito dall'attrice (invalidità permanente e danno biologico temporaneo) va liquidato applicando le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, con la maggiorazione del 10% in relazione alle sofferenze incidenti sulla sfera dinamico-relazionale:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 17.948,14
Invalidità temporanea totale € 112,36
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.896,08
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.264,05
Totale danno biologico temporaneo € 4.957,89 Danno morale (10%) € 2.290,60
TOTALE GENERALE: € 25.196,63
A tal fine, va ricordato che la prova del danno morale può certamente essere fornita attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit.
Nel caso specifico, deve sicuramente apprezzarsi la circostanza che la stabilizzazione dei postumi ha richiesto un iter riabilitativo prolungatosi per alcuni mesi.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è quantificabile in complessivi euro
25.196,63.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
pagina 9 di 13 In particolare, può essere liquidato quanto sostenuto per le spese per esami, visite e terapie, riconosciute congrue dallo stesso C.T.U. e documentate da parte attrice (cfr. doc. 32 di parte attrice) per l'ammontare di euro 9.266,97.
A ciò dev'essere aggiunta la somma di euro 366,00 corrispondente alla notula per visita e relazione del
Dott. , ritenuta anch'essa congrua ai tariffari di riferimento e vigenti per tali prestazioni in Per_3 ambito libero professionale da parte del C.T.U.
Il tutto per un importo complessivo di € 9.632,97;
Alla somma totale liquidata deve essere, però, detratto l'importo di euro 1.935,00 già versato dalla compagnia di assicurazione e l'importo corrisposto da di euro 13.330,88 (€ 5.417,34 + € CP_4
2.631,28 – doc. 18 - + € 5.282,26 – doc. 30 fasc. parte attrice – pagg. 3 e 5 atto di citazione) in favore dell'attrice, nei limiti di quanto di seguito indicato.
5.1. quanto all'importo corrisposto da CP_4
Dalla produzione di parte attrice risulta che l'attrice si è infortunata nel mentre si recava al lavoro.
Orbene, la norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata CP_4 locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità.
Tale danno "differenziale" deve essere quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall' . CP_4
Il criterio guida è quello per cui bisogna sottrarre dal credito risarcitorio – vantato dal danneggiato –
l'indennizzo solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
A tal fine occorre premettere che nel caso di infortunio sul lavoro, a cui come nella specie non consegua la morte, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: CP_4
1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs.
38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il
16% e – come nella specie - in forma di rendita per le invalidità superiori;
2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs.
38/2000); pagina 10 di 13 3. eroga un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R.
1124/1965).
Ciò premesso, emerge che l' non indennizza: CP_4
- il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale,
- il danno biologico temporaneo;
sicché per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può essere ridotto il risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Tanto trova conferma ulteriore in una recente ordinanza della Suprema Corte: “In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr.
Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018). Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato
e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando
l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).” (Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza
31 ottobre 2023, n. 30293).
Applicando i principi di cui sopra, si ottiene che dalla somma di € 17.948,14 liquidata a titolo di danno biologico permanente, va detratta la somma di € 13.330,88, posta identica erogata dall' . CP_4
Il danno differenziale sarà dunque pari ad € 4.617,26 (17.948,14 - 13.330,88).
A tale importo di € 4.617,26 (danno differenziale) va aggiunto l'importo di € 2.290,60 a titolo di danno morale ed € 4.957,89 a titolo di danno biologico temporaneo;
Dalla somma totale di € 11.865,75 (€ 4.957,89 + € 4.617,26 + € 2.290,60) va detratto l'acconto incassato dall'attrice di euro 1.935,00, ottenendo l'importo di € 9.930,75
6.1. quanto al danno patrimoniale pagina 11 di 13 Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle spese mediche, quantificate in € 9.266,97.
Meritano in questa sede integrale condivisione le conclusioni del CTU medico legale circa la congruità
e adeguatezza delle spese mediche relative all'iter diagnostico e terapeutico seguito dall'attrice.
Delle stesse è stato in ogni caso fornito riscontro documentale.
Possono quindi essere riconosciute in favore della parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale le spese mediche per € 9.266,97
6.2. spese di consulenza medico legale – specialistica e cinematica ante causam
Parte attrice ha chiesto la refusione dei costi sostenuti per la relazione medico legale e specialistica ante causam per complessivi € 2.196,00 (€ 366,00 + € 1830,00 – docc. 13 e 26 fasc. attore) per la relazione cinematica ante causam per complessivi € 1.903,20 (doc. 26).
Ritiene questo Tribunale che possano essere riconosciute tali spese, in quanto congrue e necessarie, trattandosi infatti di strumento volto a fornire alla parte gli strumenti utili ai fini della tutela in sede giudiziale e che rappresenta quindi una spesa che merita di essere oggetto di rimborso, condividendosi
Può quindi essere riconosciuta tale voce di danno per € 4.099,20;
6.3. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale e delle somme erogate dall' e della somma corrisposta dall'assicurazione all'attrice in accoglimento della CP_4 domanda di , u convenuti sono condannati al pagamento, in via solidale, della somma Parte_1 totale di € 23.296,92 (€ 9.930,75 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente + € 13.366,17
a titolo di danno patrimoniale – spese mediche e spese consulenze ante causam) oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo.
7.1. Sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, i convenuti sono condannati, in via solidale, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice; liquidazione come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
In ogni caso, le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreto, possono essere poste a carico della compagnia assicuratrice e di parte attrice nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto della quantificazione dei danni notevolmente inferiore rispetto al valore della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) - accerta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del sinistro;
Controparte_2
pagina 12 di 13 2) per l'effetto, condanna la in persona del lrpt, e Controparte_1 CP_2
al pagamento, in via solidale, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
23.296,92 oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia, data a partire dalla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, e fino al saldo effettivo;
3) condanna in via solidale la in persona del lrpt, e Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per onorari ed € 868,03 per
[...] spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente e nella misura del 50% a carico della compagnia di assicurazioni e dell'attrice le spese di CTU (cinematica e medico legale), come liquidate con separati decreti in corso di causa, e in via solidale nei rapporti interni con i CCTTUU.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 10394/2022
tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1 CONVENUTO
Controparte_2 CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. SOTERA SALVATORE ( VIA EMILIA Parte_1 C.F._1 EST N. 911 41122 MODENA;
E' presente la parte personalmente signora;
Parte_1
Per l'avv. PESCI GIORGIO, oggi sostituito dall'avv. Annalisa Controparte_1 Bertozzi la quale insiste nella richiesta già formulata in comparsa e nelle note scritte del 8.7.2024 affinché parte attrice quantifichi l'importo ricevuto quale indennizzo per il divieto di cumulo come da Cassazione SSUU;
il tutto risulta dal casellario infortuni;
La signora dichiara di non ricordare se ha percepito un indennizzo a causa del Parte_1 sinistro;
Per nessuno già contumace;
Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione e successivi atti;
parte convenuta come da comparsa di costituzione e successivi atti;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 17.00 in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10394/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELLI Parte_1 C.F._2 DANIELE e dell'avv. SOTERA SALVATORE VIA EMILIA EST N. 911 C.F._1
41122 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 911 MODENApresso il difensore avv. MELLI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCI Controparte_1 P.IVA_1 GIORGIO, elettivamente domiciliato in VICOLO FANTUZZI 5/13 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCI GIORGIO;
CONVENUTO C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 2 di 13 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e la compagnia in qualità rispettivamente di conducente/proprietaria e di Controparte_1 compagnia assicurativa dell'autovettura antagonista, al fine di sentirle condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 13.03.2018, alle ore 8:00 circa, in Bologna.
L'attrice premetteva in fatto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la pista ciclabile parallela alla via Massarenti (Bo) in direzione centro città, giunta in prossimità dell'intersezione semaforizzata con via Pietro Albertoni, intraprendeva Con l'attraversamento ciclo-pedonale, allorquando veniva urtata dal veicolo antagonista FIAT e, per l'effetto, cadeva rovinosamente a terra.
A seguito del sinistro de quo, riportava gravi lesioni personali tali da rendere Parte_1 necessario il suo trasporto d'urgenza presso il vicino Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola
Malpighi di Bologna, ove i sanitari di turno, a seguito di indagini ed accertamenti clinici, le diagnosticavano una frattura alla clavicola destra e un trauma policontusivo della strada.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Bologna, la quale provvedeva ad effettuare i dovuti accertamenti ed a redigere il relativo verbale.
L'attrice lamentava che a seguito del sinistro e delle conseguenze alla salute patite, era costretta ad un'inabilità lavorativa che perdurava sino al 14.09.2018, data a partire dalla quale l CP_4 certificava la possibilità riprendere le ordinarie mansioni.
Esponeva in fatto di aver, pertanto, proceduto a denunciare formalmente il sinistro alle controparti, chiedendo contestuale risarcimento dei danni subiti, ma di aver ricevuto soltanto dalla compagnia assicurativa un assegno pari ad € 1.935,00, incassato a titolo di acconto, sul rilievo di un'asserita responsabilità concorsuale a danno di ella danneggiata.
Con riguardo alla posizione assistenziale, riferiva che l' le riconosceva, in un primo momento, CP_4 in data 02.04.2019 un I.P. pari al 6% corrispondendo alla stessa la somma di €. 5.417,34, ed in un secondo momento, in data 21.11.2019 un I.P. pari al 8% corrispondendo alla stessa la somma di €
2.631,28;
Riferiva, altresì, che tra il 9 e il 10 giugno 2020, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, si sopponeva ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della placca metallica.
Seguiva un lungo iter diagnostico e terapeutico a cui la si sottoponeva negli anni seguenti. Pt_1
pagina 3 di 13 Successivamente l' a seguito di una visita di revisione, le riconosceva un aggravamento delle CP_4 proprie condizioni di salute, attribuendo alla stessa un I.P. pari al 9% e corrispondendole l'ulteriore somma di € 5.282,26.
Infine, l'attrice rilevava che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della lite.
Alla luce delle superiori deduzioni, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.
Nel giudizio così radicato si costituiva la sola compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, previo riconoscimento della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, dichiarare satisfattivo quanto corrisposto in suo favore in ragione delle somme liquidate da ella compagnia e degli indennizzi ricevuti dagli Istituti di previdenza;
vinte le spese.
All'udienza del 12.1.2023, fissata per la comparizione delle parti, non si costituiva Controparte_2
e, rilevata la rituale notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per interpello e per testi, nonché l'espletamento della CTU medico- legale e della CTU cinematica.
All'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata discussa.
1.0. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1. In generale, giova preliminarmente rilevare che la presunzione di concorso uguale di responsabilità dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019).
Detto in altri termini, la presunzione del concorso di colpa ha carattere sussidiario e opera solo in difetto di prova contraria, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare allo stesso tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. sent. n.
12444/2008, Cass. Civ., III, 12.6.2012, N. 9528, Cass. 7479/20).
pagina 4 di 13 3.1. Ciò posto, l'accertamento di responsabilità in capo ai due conducenti dei veicoli coinvolti impone la ricostruzione della dinamica del sinistro.
A tal fine, gli agenti della Polizia Locale di Bologna, intervenuti sul luogo teatro del sinistro poco tempo dopo l'occorso, hanno effettuato i rilievi appurando che la conducente della Fiat 500 percorreva via Albertoni con direzione via Mazzini allorquando giunta all'altezza dell'attraversamento ciclo pedonale, posto nel primissimo tratto della predetta strada, entrava in collisione con la ciclista che, verosimilmente proveniente da via Massarenti, effettuava l'attraversamento di via Albertoni, facendo uso dell'apposita corsia ad essa riservata. L'impatto si concretizzava verosimilmente tra la parte destra del telaio del velocipede e la parte destra del corpo della contro il paraurti lato sinistro al di Pt_1 sopra del fendinebbia (parte frontale) dell'autovettura. In dipendenza della collisione, la ciclista si sbilanciava verso l'autovettura, venendo disarcionata dal velocipede e sbalzata sul cofano motore, causando, in tal modo, la lieve ammaccatura introflessa che è stata rinvenuta sulla porzione destra del CP_ cofano motore. A questa fase seguiva un ulteriore urto contro il parabrezza della con una parte non accertata del corpo della . Osservavano le autorità locali che la conducente Pt_1 dell'autovettura, avvedutasi dell'attraversamento della carreggiata da parte della ciclista, abbia deviato traiettoria verso destra nel tentativo di evitare la collisione. Esaurita la fase cinetica dell'autovettura, la ciclista cadeva al suolo in posizione non accertata, stante l'assenza di tracce al suolo e della posizione di stasi della bicicletta. (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta).
La dinamica degli eventi, come descritta dalla Polizia Locale, trova conferma anche nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro e, sostanzialmente confermate nel presente giudizio, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, attesa la sua estraneità a tutte le parti del giudizio, dal teste oculare , il quale ha dichiarato che “alle ore 8 circa mi trovavo sul marciapiede di via Testimone_1
Albertoni di fronte al civico 21”; “stavo camminando da via Mazzini in direzione di via Massarenti , ho sentito il rumore di un urto e ho alzato gli occhi vedendo una persona a bordo di una bici che cadeva a terra dopo essere salita sul cofano di una Fiat 500” (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta); “Si è vero, non ricordo il giorno, ho sentito il botto, ho alzato la testa e ho visto che c'era una ragazza per terra con la bicicletta vicina. Confermo il luogo rappresentato dalle foto” (verbale dell'udienza del 6.6.23).
Parimenti l'altro teste oculare , anch'egli estraneo alle parti in causa, escusso dai Testimone_2 verbalizzanti e sentito anche nel presente giudizio, ha riferito nell'occasione che “alle ore 8 circa mi trovavo a piedi sul marciapiede di via Albertoni di fronte al civico 21”; “stavo camminando con provenienza da via Massarenti e direzione via Mazzini quando ho sentito un botto e mi sono subito girato vedendo una ragazza (che transitava con una bicicletta) sbalzata a terra verso il marciapiede in pagina 5 di 13 cui mi trovavo e più precisamente contro un'altra bicicletta legata al palo della segnaletica divieto di sosta. Sono subito intervenuto, la ragazza era a terra e le usciva sangue dall'orecchio” (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta); “Si è vero”. Preciso di non aver visto la dinamica in quanto stavo percorrendo via Albertoni in direzione pronto soccorso e nel momento dell'impatto transitavo a piedi all'altezza della raffigurazione della bici e del pedone di cui alla foto n.
2. Ho sentito un botto, mi sono girato e ho visto la Fiat 500 nella posizione della foto e la signora a terra esanime con Pt_1 un rigolo di sangue che usciva dall'orecchio e l'ho soccorsa per primo” (verbale dell'udienza del
6.6.23).
È dunque certo che l'attrice al momento dell'urto fosse in sella al suo velocipede e che, a causa dell'impatto, sia stata sbalzata contro l'autovettura antagonista per poi cadere a terra, riportando le lesioni lamentate.
Dalla ricostruzione del sinistro fornita dagli agenti intervenuti per i rilievi di rito, non sono, invece, emersi elementi probatori, attesa l'assenza di telecamere di video sorveglianza dell'aree interessate, nonché la mancanza di testimoni, utili al fine di stabilire la provenienza della vettura antagonista, la cui circostanza assume elevata importanza ai fini dell'accertamento della responsabilità ricadente sulle conducenti dei veicoli nella determinazione dell'evento.
Difatti, come osservato dai predetti agenti (all. “rapporto polizia municipale” - parte convenuta), se la conducente avesse percorso via Massarenti con direzione centro città e, giunta Controparte_2 all'intersezione semaforizzata con via Albertoni, avesse effettuato la manovra di svolta ed immissione in questa via, avrebbe violato l'art. 41 C.d.S., omettendo di rallentare e/o fermarsi in prossimità di un attraversamento ciclo pedonale le cui lanterne semaforiche aveva dato il consenso per l'attraversamento
(prima ipotesi).
Al contrario, se la conducente dell'autovettura avesse percorso via Bentivoglio con direzione via
Mazzini e si fosse immessa in via Albertoni, la responsabilità dell'occorso ricadrebbe sulla conducente della bicicletta, avendo la medesima impiegato l'attraversamento in violazione della segnaletica semaforica (seconda ipotesi).
Sul punto soccorre il CTU, il quale pur avendo affermato di non poter escludere con assoluta certezza entrambe le ipotesi, ha ritenuto che “lo scenario della Fiat 500 proveniente da via Massarenti è più coerente con gli accadimenti, in quanto l'automobilista si sarebbe accorta del velocipede in attraversamento solo 1-2 secondi prima, reagendo sull'impianto frenante nei termini che risultano dalla traccia rilevata a terra. La deflessione verso destra della stessa, ben si coniuga con la parte terminale della traiettoria curvilinea precedentemente seguita dall'autovettura: la perdita di aderenza della ruota anteriore destra, e una leggera correzione allo sterzo, ne avrebbero determinato la pagina 6 di 13 traiettoria tangenziale. Nello scenario di provenienza da via Bentivogli, vi sarebbe un ritardo nella reazione da parte dell'automobilista giustificabile solo con una distrazione prolungata;
inoltre
l'automobilista avrebbe avuto più opzioni diversive nella manovra di emergenza, che invece non risultano nell'ipotesi alternativa” (p. 37 consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing.
[...]
. Per_1
Il CTU ha nel prosieguo rimarcato che “…un approccio più prudente all'imbocco di via Albertoni, avrebbe consentito all'automobilista di evitare la collisione con il velocipede. In conclusione, la manovra è stata eseguita imprudentemente, in violazione dell'art.145/1° e 4° (precedenza) e dell'art.
146/1° (violazione della segnaletica stradale) del C.d.S.” (p. 41 consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. . Persona_1
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono state tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. La relazione del consulente risulta anzitutto fondata su un attento esame dello stato dei luoghi, nonché sugli atti di causa e sulle misurazioni e documentazione, anche fotografica, acquisita dagli operanti della Polizia Locale;
misurazioni che sono state poi verificate dallo stesso CTU.
L'elaborato risulta altresì particolarmente approfondito, corredato degli opportuni riferimenti tecnici, esaustivo e puntuale nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte;
inoltre, risulta caratterizzato da rigoroso iter logico motivazionale ed elaborato nel contraddittorio tra le parti ed è, pertanto, condivisibile nelle conclusioni.
Pertanto, esse possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo.
Ne consegue che contrariamente a quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale, CP_2 si deve addivenire alla conclusione di una responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro, sul rilievo che se la medesima provenendo da via Massarenti in direzione centro, nell'immettersi in via Albertoni, avesse tenuto un approccio più prudente in prossimità dell'attraversamento ciclo pedonale, posto nel primissimo tratto della predetta strada, l'incidente sarebbe stato evitato.
Di contro non sussiste alcuna corresponsabilità della ciclista che, al momento del fatto, era intenta ad attraversare regolarmente sull'attraversamento ciclo pedonale da sinistra verso destra, plausibilmente decelerando negli ultimi metri dovendo sterzare di 90° per imboccare il percorso ciclabile del marciapiede (p. 33 consulenza tecnica di ufficio a firma dell'ing. . Persona_1
Nessuna condotta imprudente è dunque addebitabile alla ciclista che ha osservato le regole cautelari riferibili al proprio modello di agente. pagina 7 di 13 4.1. Ne deriva il diritto dell'attrice ad essere risarcita del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della CTU a firma del dott. , esente da errori e vizi logici. Persona_2
4.2. Orbene, sulla scorta dei propri accertamenti, il consulente è pervenuto alle seguenti conclusioni:
1. a causa dell'evento traumatico verificatosi in data 13.03.2018, ha riportato lesioni Parte_1 consistenti in trauma policontusivo e poliescoriativo a principale estrinsecazione a livello della spalla destra e dell'orecchio destro (p. 31 consulenza tecnica d'ufficio a firma di ). Persona_2
2. Il danno non patrimoniale subito è stato quantificato come segue:
“Vittima 31 anni al momento del sinistro danno biologico del 9%;
I.T.T. GG. 2
I.T.P. al 75% pari a 45 GG.;
I.T.P. al 50% pari a 60 GG.;
I.T.P. al 25% pari a 90 GG.
Nel periodo d'inabilità temporanea il CTU ha delineato un quadro di sofferenza morale soggettiva temporanea di grado lieve (score di 2/5).”
Il CTU ha, altresì, chiarito che “nel caso di sono soddisfatti i criteri medico-legali Parte_1 classici per il riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni-menomazioni alla spalla destra così come precedentemente inquadrato nei dettagli, mentre non risulta soddisfatto per le problematiche di carattere psichico stigmatizzate dal Dott. ” (p. 33 consulenza tecnica Per_3
d'ufficio a firma di ). Persona_2
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie non è ravvisabile un pregiudizio alla capacità lavorativa specifica del Soggetto. Le lesioni, per quanto documentato, non hanno determinato condizioni di totale o parziale perdita dell'autosufficienza nelle attività quotidiane durante il periodo di malattia, né i postumi stabilizzati determinano la necessità di assistenza in futuro.
Dunque, trattandosi di lesione micropermanente, il danno (biologico e morale) andrà liquidato mediante applicazione dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni.
Deve essere, inoltre, rammentato che, a mente dell'art. 139 c. 3 cit., qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al c. 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. pagina 8 di 13 Ebbene, il danno non patrimoniale subito dall'attrice (invalidità permanente e danno biologico temporaneo) va liquidato applicando le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, con la maggiorazione del 10% in relazione alle sofferenze incidenti sulla sfera dinamico-relazionale:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90 Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 17.948,14
Invalidità temporanea totale € 112,36
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.896,08
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.264,05
Totale danno biologico temporaneo € 4.957,89 Danno morale (10%) € 2.290,60
TOTALE GENERALE: € 25.196,63
A tal fine, va ricordato che la prova del danno morale può certamente essere fornita attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit.
Nel caso specifico, deve sicuramente apprezzarsi la circostanza che la stabilizzazione dei postumi ha richiesto un iter riabilitativo prolungatosi per alcuni mesi.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è quantificabile in complessivi euro
25.196,63.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
pagina 9 di 13 In particolare, può essere liquidato quanto sostenuto per le spese per esami, visite e terapie, riconosciute congrue dallo stesso C.T.U. e documentate da parte attrice (cfr. doc. 32 di parte attrice) per l'ammontare di euro 9.266,97.
A ciò dev'essere aggiunta la somma di euro 366,00 corrispondente alla notula per visita e relazione del
Dott. , ritenuta anch'essa congrua ai tariffari di riferimento e vigenti per tali prestazioni in Per_3 ambito libero professionale da parte del C.T.U.
Il tutto per un importo complessivo di € 9.632,97;
Alla somma totale liquidata deve essere, però, detratto l'importo di euro 1.935,00 già versato dalla compagnia di assicurazione e l'importo corrisposto da di euro 13.330,88 (€ 5.417,34 + € CP_4
2.631,28 – doc. 18 - + € 5.282,26 – doc. 30 fasc. parte attrice – pagg. 3 e 5 atto di citazione) in favore dell'attrice, nei limiti di quanto di seguito indicato.
5.1. quanto all'importo corrisposto da CP_4
Dalla produzione di parte attrice risulta che l'attrice si è infortunata nel mentre si recava al lavoro.
Orbene, la norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata CP_4 locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità.
Tale danno "differenziale" deve essere quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall' . CP_4
Il criterio guida è quello per cui bisogna sottrarre dal credito risarcitorio – vantato dal danneggiato –
l'indennizzo solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
A tal fine occorre premettere che nel caso di infortunio sul lavoro, a cui come nella specie non consegua la morte, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: CP_4
1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs.
38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il
16% e – come nella specie - in forma di rendita per le invalidità superiori;
2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs.
38/2000); pagina 10 di 13 3. eroga un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R.
1124/1965).
Ciò premesso, emerge che l' non indennizza: CP_4
- il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale,
- il danno biologico temporaneo;
sicché per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può essere ridotto il risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Tanto trova conferma ulteriore in una recente ordinanza della Suprema Corte: “In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr.
Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018). Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito nel caso di specie - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato "a monte" calcolato
e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo "poste omogenee" (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando
l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per "poste identiche" e non per "poste omogenee": v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021).” (Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza
31 ottobre 2023, n. 30293).
Applicando i principi di cui sopra, si ottiene che dalla somma di € 17.948,14 liquidata a titolo di danno biologico permanente, va detratta la somma di € 13.330,88, posta identica erogata dall' . CP_4
Il danno differenziale sarà dunque pari ad € 4.617,26 (17.948,14 - 13.330,88).
A tale importo di € 4.617,26 (danno differenziale) va aggiunto l'importo di € 2.290,60 a titolo di danno morale ed € 4.957,89 a titolo di danno biologico temporaneo;
Dalla somma totale di € 11.865,75 (€ 4.957,89 + € 4.617,26 + € 2.290,60) va detratto l'acconto incassato dall'attrice di euro 1.935,00, ottenendo l'importo di € 9.930,75
6.1. quanto al danno patrimoniale pagina 11 di 13 Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle spese mediche, quantificate in € 9.266,97.
Meritano in questa sede integrale condivisione le conclusioni del CTU medico legale circa la congruità
e adeguatezza delle spese mediche relative all'iter diagnostico e terapeutico seguito dall'attrice.
Delle stesse è stato in ogni caso fornito riscontro documentale.
Possono quindi essere riconosciute in favore della parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale le spese mediche per € 9.266,97
6.2. spese di consulenza medico legale – specialistica e cinematica ante causam
Parte attrice ha chiesto la refusione dei costi sostenuti per la relazione medico legale e specialistica ante causam per complessivi € 2.196,00 (€ 366,00 + € 1830,00 – docc. 13 e 26 fasc. attore) per la relazione cinematica ante causam per complessivi € 1.903,20 (doc. 26).
Ritiene questo Tribunale che possano essere riconosciute tali spese, in quanto congrue e necessarie, trattandosi infatti di strumento volto a fornire alla parte gli strumenti utili ai fini della tutela in sede giudiziale e che rappresenta quindi una spesa che merita di essere oggetto di rimborso, condividendosi
Può quindi essere riconosciuta tale voce di danno per € 4.099,20;
6.3. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale e delle somme erogate dall' e della somma corrisposta dall'assicurazione all'attrice in accoglimento della CP_4 domanda di , u convenuti sono condannati al pagamento, in via solidale, della somma Parte_1 totale di € 23.296,92 (€ 9.930,75 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente + € 13.366,17
a titolo di danno patrimoniale – spese mediche e spese consulenze ante causam) oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo.
7.1. Sulle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, i convenuti sono condannati, in via solidale, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice; liquidazione come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
In ogni caso, le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreto, possono essere poste a carico della compagnia assicuratrice e di parte attrice nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto della quantificazione dei danni notevolmente inferiore rispetto al valore della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) - accerta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del sinistro;
Controparte_2
pagina 12 di 13 2) per l'effetto, condanna la in persona del lrpt, e Controparte_1 CP_2
al pagamento, in via solidale, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
23.296,92 oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia, data a partire dalla quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, e fino al saldo effettivo;
3) condanna in via solidale la in persona del lrpt, e Controparte_1 CP_2
alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per onorari ed € 868,03 per
[...] spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente e nella misura del 50% a carico della compagnia di assicurazioni e dell'attrice le spese di CTU (cinematica e medico legale), come liquidate con separati decreti in corso di causa, e in via solidale nei rapporti interni con i CCTTUU.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 13 di 13